Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 23/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5707 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Mario Colella e Fabrizio
Porcaro, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.03.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver svolto lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta con mansioni di addetta alla cassa e alla accoglienza, come da lettera di assunzione del 19.07.2022; di aver svolto le suindicate attività dal 01/09/2022 al 16/12/2022 nel ristorante della convenuta, denominato Winehouse e sito in Napoli alla via Nuova Marina n. 5; che la convenuta società esercita attività di vendita di generi alimentari e ristorazione ed è inoltre proprietaria del suddetto ristorante che gestisce;
di essere stata assunta con contratto a tempo determinato dal 01/09/2022 al 31/12/2022 ed inquadrata nel livello 5° del CCNL di categoria , con rapporto di lavoro part-time al 75%; di aver sempre svolto le mansioni di cassiera e addetta all'accoglienza; di essere l'unica dipendente in quel ruolo;
di essersi occupata di accogliere i clienti all'ingresso del ristorante, di accompagnarli nella sala posta al piano superiore,
di essersi altresì occupata, terminato l'orario di ingresso, delle operazioni di cassa provvedendo all'incasso del conto dai clienti, in contanti o con carte di credito, bancomat, ecc.; di essersi occupata inoltre delle operazioni di chiusura cassa e, infine, come da precisa disposizione della direttrice del ristorante e responsabile dell'esercizio, da lei conosciuta come , di CP_2
essersi occupata di consegnare la cassetta con il denaro- prima di andare via- al garage della struttura, posto al piano seminterrato ed aperto 24h, lasciandola all'addetto di turno;
di essere stata responsabile di eventuali ammanchi, secondo gli accordi con la suddetta CP_2
; di essere anche stata addetta alle prenotazioni, rispondendo al telefono aziendale,
[...] che doveva avere sempre con sé, anche fuori dall'orario di lavoro e anche quando il ristorante era chiuso;
che dette prenotazioni erano indicate in un gruppo whatsapp aziendale denominato “Prenotazioni Winehouse”; di dover controllare al p.c. le mail dei clienti, rispondendo alle loro richieste di informazioni e prenotazioni;
di aver lavorato sei giorni a settimana -dal martedì alla domenica- con il seguente orario: dal martedì al sabato, dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 02.00 mentre la domenica, dalle ore
12.00 alle ore 17.00; di aver osservato l'orario suindicato anche nel mese di novembre dal mercoledì alla domenica, lavorando nella giornata del martedì solo a pranzo, dunque dalle ore 12.00 alle ore 16.00; di avere sempre lavorato anche nei giorni festivi;
di non aver goduto di giorni di ferie;
di aver sempre ricevuto ordini e direttive in merito all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle mansioni ed ai compiti da svolgere dal datore di lavoro, nelle persone di -direttrice del ristorante- nonché di -amministratore CP_2 Persona_1
della società-; di essere tenuta in definitiva ed in generale, a rendere conto del suo lavoro,
CP_ del rendimento, dell'orario e naturalmente delle eventuali assenze;
che era la suddetta a stabilire cosa dovesse materialmente svolgere, indicando i ruoli e le mansioni da espletare;
di essere sempre stata assoggettata a controlli nonché al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
di aver percepito la retribuzione mensile di €
1.000,00 per settembre 2022, € 1.002,00 per ottobre 2022, € 1.148,00 per novembre 2022, nulla per dicembre 2022 e competenze di fine rapporto, e tanto a prescindere da quanto è indicato nelle buste paga, peraltro mai consegnate;
che la retribuzione è stata corrisposta con bonifico, come da estratto conto in atti;
di non aver ricevuto alcunché a titolo di indennità di cassa / maneggio denaro e di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità; che il rapporto di lavoro si è concluso per dimissioni volontarie;
di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro, alcunché a titolo di competenze di fine rapporto e il T.F.R.. Tanto premesso, rilevando di non essere stata correttamente retribuita in base alla quantità
e alla qualità del lavoro svolto ed evidenziando il proprio diritto a percepire tutto quanto dovuto in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, ha concluso chiedendo di
“
1. dichiarare nullo od annullabile ogni atto, quietanza, attestazione di compensi fatta sottoscrivere alla ricorrente o transazione eventualmente sottoscritta dalla stessa che importi rinuncia ai diritti di cui si controverte;
2. accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1
ha svolto lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. alle dipendenze della
[...] CP_1 al 01/09/2022 al 16/12/2022 secondo le modalità e con le mansioni, l'orario di lavoro
[...]
e la retribuzione indicati in premessa;
3. alla stregua di ciò, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni di cassiera e addetta all'accoglienza clienti e doveva essere inquadrata nel Livello 5° del C.C.N.L. “Pubblici Esercizi - Confcommercio” del 08.02.2018
e successivi rinnovi e proroghe, peraltro riconosciuto dalla stessa società datoriale, da applicarsi in ogni caso in via diretta ma, eventualmente, anche in via parametrica ex art.
2099 c.c. ed art. 36 Cost.; 4. per l'effetto, conclamare il diritto della ricorrente ad ottenere le somme dovutele a titolo di differenze retributive ed ad ogni altro titolo, alla stregua della qualità e quantità del lavoro svolto, e, pertanto, condannare la resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di 6.757,26 (di cui € 422,73 per trattamento di fine rapporto) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come analiticamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, o di quel diverso maggiore
o minore importo che il Giudice riterrà dovuto per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti ed anche, se del caso, a seguito di CTU contabile.” Spese vinte
La cui è stato notificato il ricorso non si è costituito in giudizio. Ne va Controparte_1
quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che sono circostanze provate mediante la documentazione allegata al ricorso: l'assunzione a tempo determinato presso la società convenuta in giudizio;
l'assegnazione di mansioni di 'addetta alla cassa e all'accoglienza clienti'; la durata della relazione lavorativa ( cfr all 1.2.3 in produzione).
Ciò posto, la ricorrente ha rivendicato differenze retributive, asserendo di aver lavorato per tutta la durata del rapporto per 60 ore settimanali, pur essendo stata assunta in part time al
75%; di aver reso la propria prestazione nei giorni festivi;
di non aver fruito di ferie e di non aver avuto il TFR a fine rapporto. Le circostanze dedotte sono state confermate dall'istruttoria orale, espletata mediante l'escussione di entrambi i testi indicati in ricorso.
Il teste ha dichiarato:” ho lavorato per la società per più di 6 Testimone_1 CP_1
anni, da ottobre 2016 a giugno 2023. ADR da settembre 2022 a dicembre 2022 la ricorrente ha lavorato presso la società come responsabile di cassa e delle prenotazioni anche tramite mail. ADR per responsabile di cassa intendo non solo che si occupava degli incassi, ma anche della contabilità relativa alla cassa. ADR io, invece, ho lavorato come cameriere di sala della struttura. ADR la ricorrente ha lavorato dal martedì alla domenica, perché il lunedì era il giorno della chiusura. ADR ho lavorato insieme alla ricorrente nel periodo in cui la società mi ha collocato presso il ristorante, la cui denominazione è “Winehouse”. infatti, durante il mio rapporto di lavoro, io ho lavorato anche presso il bar. ADR quando ho lavorato presso il ristorante Winehouse ho osservato gli stessi giorni lavorativi della ricorrente. ADR come cameriere di sala, io osservavo il seguente orario di lavoro: dalle 10:30 alle 16:00 e dalle 19:00 a chiusura, ossia la mezza, l'una, mediamente. Gli orari variavano soprattutto nel fine settimana, in cui il locale restava aperto più a lungo. ADR la ricorrente lavorava da mezzogiorno alle 16:00 e dalle 19:00 alla chiusura del locale. ADR io ho lavorato con un contratto a tempo determinato fino all'anno 2021, formalizzato come part-time, ma ho sempre lavorato a tempo pieno ed oltre. Successivamente, sono stato assunto a tempo indeterminato, ancora una volta formalmente in part-time, ma di fatto a tempo pieno.
A domanda dell'Avv. PORCARO: le operazioni di chiusura di cassa, la ricorrente le effettuava una volta che tutta la clientela aveva lasciato il vocale, e, quindi, il mio servizio era finito.
A domanda dell'Avv. PORCARO: abbiamo sempre lavorato anche nei giorni festivi, senza ricevere maggiorazioni retributive.
A domanda dell'Avv. PORCARO: non mi risulta che abbia fruito dei giorni di ferie nell'arco temporale in cui aveva lavorato.”
Il teste ha dichiarato:” ho lavorato per la società convenuta da ottobre 2022 ad Tes_2
agosto 2023. ADR ho lavorato come cameriere di sala del ristorante, che si chiama
Winehouse, solo all'occorrenza venivo assegnato al bar. Da marzo 2023 sono stato assegnato definitivamente al bar. ADR la ricorrente ha lavorato da settembre 2022 a dicembre 2022. Ha lavorato come cassiera al ristorante Winehouse, si occupava anche della accoglienza dei clienti e delle prenotazioni. ADR come addetta alla cassa, si occupava della contabilità giornaliera di cassa. ADR la ricorrente lavorava dal martedì alla domenica, in quanto il ristorante era chiuso di lunedì. Preciso che la domenica il ristorante lavorava solo a pranzo, con orario dalle 10:00 alle 17:00, circa. Rispetto all'apertura al pubblico, il personale, però, si anticipava di circa un'ora. ADR durante la settimana lavoravamo dalle
10:00 alle 16:00, e dalle 19:00 a chiusura, che variava da mezzanotte alle 2:00, e anche oltre. ADR la ricorrente, dovendo fare la chiusura cassa, andava via dopo di noi, anche perché doveva verificare che fosse tutto regolarmente chiuso, compreso le luci, e che non vi fosse null'altro da sistemare. ADR che io sappia non ha fruito di ferie. ADR quanto ai festivi, ricordo di aver lavorato con la ricorrente solo il 1 Novembre, come festività di calendario. Anche perché ricordo che la ricorrente è andata via a Dicembre. In ogni caso, preciso che noi eravamo tenuti a lavorare anche nei giorni festivi. ADR io ho lavorato solo con contratto a tempo determinato, prorogato una volta, formalmente in part-time, ma, di fatto, sempre a tempo pieno. Ho in corso una causa contro la società, tuttora in atto.”
La ricorrente in definitiva ha fornito la prova, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda qui azionata e, in particolare, dello svolgimento di una prestazione lavorativa nei giorni e con gli orari di lavoro dedotti, non coerenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale indicato nella lettera di assunzione.
Pertanto risulta accertata, anche per difetto di alcuna eccezione o contestazione della società che ha preferito rimanere contumace, la esecuzione della prestazione lavorativa fino alla data delle dimissioni ( 16.12.2022) e quindi la sussistenza dell'obbligazione retributiva, essendo onere della società datrice di lavoro-debitrice di allegare e provare fatti estintivi o impeditivi.
E' principio consolidato, infatti, che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca ( cfr ex multis Cass. n.20288/2011;
n.19527/2012).
Conclusivamente la società convenuta va condannata al pagamento di € 6.757,26, di cui €
422,73 a titolo di TFR.
Sull'importo indicato vanno altresì riconosciuti gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione mensili di ciascuna componete del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento di € CP_1
6.757,26, di cui € 422,73 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componete del credito al soddisfo.
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli 23.04.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)