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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17628/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'IOe Europea
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17628/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], Parte_1 [...] nato il [...] a [...], e Parte_2 [...] nata il [...] a [...], tutti elettivamente Parte_3 domiciliati in Pescara, Via dei Marrucini n. 80, presso lo studio dell'avv. Silvia Dell'Elce (C.F.
) che la rappresenta e difende C.F._1
Ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti della cittadina italiana , nata Persona_1 il 30.04.1871 in Roccaverano – Prov. Asti – Piemonte, figlia dei cittadini italiani Parte_4
e (Allegato n.1)
[...] Persona_2
L'ava emigrava in Uruguay e a La IO (Uruguay) contraeva matrimonio con ( Persona_3 Per_4
, (Allegato n.2) in data 18.06.1895, non rinunciando mai alla cittadinanza italiana in favore di
[...]
pagina 1 di 6 quella del suddetto Paese, senza mai essersi naturalizzata cittadina uruguaiana;
infatti il suo nominativo non risulta presso il Registro per i Cittadini Elettori della Repubblica delll'Uruguay, come si evince dal relativo certificato debitamente tradotto e apostillato (Allegato n.4).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva la figlia in data 29.06.1902 Persona_5
a La IO (Uruguay) (Allegato n. 5), la quale si coniugava con , in data Persona_6
18/02/1929 a DE (Uruguay) con (Allegato n. 6); Persona_6
- dal matrimonio tra e nasceva nella Persona_5 Persona_6 stessa città, in data 04.11.1929, , come da relativo atto di nascita Persona_7
(Allegato n. 8);
- contraeva matrimonio in data 26.06.1964 a DE Persona_7
(Uruguay) con (Allegato n. 9); Persona_8
- dal predetto matrimonio tra e Persona_7 Persona_8 nasceva, in data 08.06.1965, a DE (Uruguay) , odierna Parte_1 ricorrente (Allegato n. 11);
- in data 12.11.1991 nella medesima città si sposava con Pt_1 Persona_6
(Allegato n. 12); Persona_9
- dalla stessa unione coniugale tra e Parte_1 Per_9 [...] nascevano, nella medesima città, due figli, odierni ricorrenti: Per_9 Parte_2 in data 12.04.1992 e in data 21.10.1995 (allegati
[...] Parte_3
13 e 14).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero non interveniva in giudizio.
All'udienza del 13.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 6 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Ciò posto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il pagina 3 di 6 diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
*****
È comprovata l'appartenenza alla cittadinanza italiana per tutta la sua vita da parte di Persona_1
, senza che risulti una qualche rinuncia. Infatti, come attestato dal certificato di non
[...] naturalizzazione della stessa, rilasciato agli eredi (Allegato n. 4), prodotto in copia autentica e tradotto con apostille (come tutti i certificati esteri che si producono), si evince che risulta dalla Corte Elettorale dell'Uruguay che “dagli archivi tenuti in questo Registro non sorge che questa persona abbia ottenuto la Cittadinanza Legale uruguaiana, e neanche consta che abbia iniziato le pratiche per ottenerla.”.
Allora , all'epoca cittadina italiana, trasmetteva iure sanguinis la Persona_1 cittadinanza a (Allegato n. 5), la quale si sposava in data 18.02.1929 a Persona_5
DE (Uruguay) con (Allegato n. 6). Dalla predetta unione nasceva Persona_6 in data 04.11.1929 , a DE (Uruguay) (Allegato n. 8), la Persona_7 quale contraeva matrimonio in data 26.06.1964 a DE (Uruguay) con Persona_8
(Allegato n. 9) e da tale matrimonio nasceva in
[...] Parte_1 data 08.06.1965 a DE (Uruguay), odierna ricorrente (Allegato n. 11). Ella si univa in matrimonio con (Allegato n. 12) e da questa unione nascevano Persona_9 [...] in data 12.04.1992 e in data Parte_2 Parte_3
21.10.1995 (Allegato n. 13 e 14), odierni ricorrenti.
La trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana Persona_1
sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una
[...]
pagina 4 di 6 “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_1 sanguinis, trasmettesse la cittadinanza italiana ai propri discendenti per aver contratto matrimonio con cittadino straniero. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale sopra riportato, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Persona_1 figlia di cittadino italiano trasmetteva a sua volta la sua cittadinanza ai suoi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a Parte_1 nato il [...] a [...], e ai di lei figli Parte_2 nato il [...] a [...], e nata il Parte_3
21.10.1995 a DE (Uruguay), stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13.11.2025
Il giudice unico
RT TT
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'IOe Europea
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17628/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], Parte_1 [...] nato il [...] a [...], e Parte_2 [...] nata il [...] a [...], tutti elettivamente Parte_3 domiciliati in Pescara, Via dei Marrucini n. 80, presso lo studio dell'avv. Silvia Dell'Elce (C.F.
) che la rappresenta e difende C.F._1
Ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti della cittadina italiana , nata Persona_1 il 30.04.1871 in Roccaverano – Prov. Asti – Piemonte, figlia dei cittadini italiani Parte_4
e (Allegato n.1)
[...] Persona_2
L'ava emigrava in Uruguay e a La IO (Uruguay) contraeva matrimonio con ( Persona_3 Per_4
, (Allegato n.2) in data 18.06.1895, non rinunciando mai alla cittadinanza italiana in favore di
[...]
pagina 1 di 6 quella del suddetto Paese, senza mai essersi naturalizzata cittadina uruguaiana;
infatti il suo nominativo non risulta presso il Registro per i Cittadini Elettori della Repubblica delll'Uruguay, come si evince dal relativo certificato debitamente tradotto e apostillato (Allegato n.4).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva la figlia in data 29.06.1902 Persona_5
a La IO (Uruguay) (Allegato n. 5), la quale si coniugava con , in data Persona_6
18/02/1929 a DE (Uruguay) con (Allegato n. 6); Persona_6
- dal matrimonio tra e nasceva nella Persona_5 Persona_6 stessa città, in data 04.11.1929, , come da relativo atto di nascita Persona_7
(Allegato n. 8);
- contraeva matrimonio in data 26.06.1964 a DE Persona_7
(Uruguay) con (Allegato n. 9); Persona_8
- dal predetto matrimonio tra e Persona_7 Persona_8 nasceva, in data 08.06.1965, a DE (Uruguay) , odierna Parte_1 ricorrente (Allegato n. 11);
- in data 12.11.1991 nella medesima città si sposava con Pt_1 Persona_6
(Allegato n. 12); Persona_9
- dalla stessa unione coniugale tra e Parte_1 Per_9 [...] nascevano, nella medesima città, due figli, odierni ricorrenti: Per_9 Parte_2 in data 12.04.1992 e in data 21.10.1995 (allegati
[...] Parte_3
13 e 14).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero non interveniva in giudizio.
All'udienza del 13.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 6 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Ciò posto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il pagina 3 di 6 diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
*****
È comprovata l'appartenenza alla cittadinanza italiana per tutta la sua vita da parte di Persona_1
, senza che risulti una qualche rinuncia. Infatti, come attestato dal certificato di non
[...] naturalizzazione della stessa, rilasciato agli eredi (Allegato n. 4), prodotto in copia autentica e tradotto con apostille (come tutti i certificati esteri che si producono), si evince che risulta dalla Corte Elettorale dell'Uruguay che “dagli archivi tenuti in questo Registro non sorge che questa persona abbia ottenuto la Cittadinanza Legale uruguaiana, e neanche consta che abbia iniziato le pratiche per ottenerla.”.
Allora , all'epoca cittadina italiana, trasmetteva iure sanguinis la Persona_1 cittadinanza a (Allegato n. 5), la quale si sposava in data 18.02.1929 a Persona_5
DE (Uruguay) con (Allegato n. 6). Dalla predetta unione nasceva Persona_6 in data 04.11.1929 , a DE (Uruguay) (Allegato n. 8), la Persona_7 quale contraeva matrimonio in data 26.06.1964 a DE (Uruguay) con Persona_8
(Allegato n. 9) e da tale matrimonio nasceva in
[...] Parte_1 data 08.06.1965 a DE (Uruguay), odierna ricorrente (Allegato n. 11). Ella si univa in matrimonio con (Allegato n. 12) e da questa unione nascevano Persona_9 [...] in data 12.04.1992 e in data Parte_2 Parte_3
21.10.1995 (Allegato n. 13 e 14), odierni ricorrenti.
La trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana Persona_1
sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una
[...]
pagina 4 di 6 “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_1 sanguinis, trasmettesse la cittadinanza italiana ai propri discendenti per aver contratto matrimonio con cittadino straniero. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale sopra riportato, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Persona_1 figlia di cittadino italiano trasmetteva a sua volta la sua cittadinanza ai suoi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a Parte_1 nato il [...] a [...], e ai di lei figli Parte_2 nato il [...] a [...], e nata il Parte_3
21.10.1995 a DE (Uruguay), stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13.11.2025
Il giudice unico
RT TT
pagina 6 di 6