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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2796/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Quartu Parte_1
Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. Anna Sisinnia Loddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 novembre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattia professionale (“discopatia lombare”), a suo dire contratta a causa della propria attività di operaio carrellista svolta dal 1981, come da domanda amministrativa del 22 dicembre (rectius, 28 dicembre) 2016, rigettata dall'Istituto.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
, dal 2000 circa, dell'attività di operaio addetto alla predisposizione dei c.d. bancali di
[...]
merce e alla movimentazione manuale dei carichi (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 10 novembre 2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 18 novembre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “rigidità dolorosa delle spalle, da lombalgia cronica per
pagina 1 di 3 spondiloartrosi con protrusione discale con interessamento foraminale” (pag. 7 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale della patologia, alla quale ha associato un danno biologico del 7 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del
28 dicembre 2016.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 7 percento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 28 dicembre 2016.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone lo stesso dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 28 dicembre 2016;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante in favore del ricorrente CP_1
commisurato al danno biologico del 7 percento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda pagina 2 di 3 amministrativa del 28 dicembre 2016;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2796/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Quartu Parte_1
Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. Anna Sisinnia Loddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 novembre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattia professionale (“discopatia lombare”), a suo dire contratta a causa della propria attività di operaio carrellista svolta dal 1981, come da domanda amministrativa del 22 dicembre (rectius, 28 dicembre) 2016, rigettata dall'Istituto.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
, dal 2000 circa, dell'attività di operaio addetto alla predisposizione dei c.d. bancali di
[...]
merce e alla movimentazione manuale dei carichi (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 10 novembre 2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 18 novembre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “rigidità dolorosa delle spalle, da lombalgia cronica per
pagina 1 di 3 spondiloartrosi con protrusione discale con interessamento foraminale” (pag. 7 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale della patologia, alla quale ha associato un danno biologico del 7 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del
28 dicembre 2016.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 7 percento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 28 dicembre 2016.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone lo stesso dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 28 dicembre 2016;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante in favore del ricorrente CP_1
commisurato al danno biologico del 7 percento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda pagina 2 di 3 amministrativa del 28 dicembre 2016;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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