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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22803 R. G. nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni, in virtù di Parte_1 delega in calce al presente atto ed unitamente a lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Colantoni Donato in Aversa, Via Della Libertà n.156;
-ricorrente- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore - elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli alla Via De Gasperi n. 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del Persona_1
22.03.2024;
-resistente- OGGETTO: Controparte_2
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, il ricorrente ha esposto:
- di essere titolare di pensione numero 07859611 categoria INVCIV in quanto riconosciuto inabile civile con diritto all'accompagnamento;
- di aver ottenuto dall' il pagamento della pensione di inabilità dal mese di CP_1
Aprile 2021 al mese di Luglio 2024, presentando per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 regolare dichiarazione dei redditi;
- di aver ricevuto comunicazione del 30.09.2024 da parte dell' , con la quale è CP_1 stato contestato l'indebito pagamento di € 13.023,32 per riscossione dei ratei della prestazione non dovuta dal 01.04.2021 al 31.07.2024;
- di aver proposto, invano, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale . CP_1
In diritto ha sostenuto che nel caso in esame trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., l'assunto che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, con la conseguenza che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti.
1 Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare inefficace la nota di indebito n. 18863108 del 30.09.2024 per euro 13.023,32 con condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto trattenuto, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha in primo luogo chiesto la rimessione in termini in CP_1 quanto l'erronea intestazione dell'avverso ricorso come “ricorso per accertamento tecnico preventivo” ha determinato l'acquisizione dello stesso nel sistema informatico dedicato dell'ufficio legale dell' (cd SISCO) come ricorso per CP_1
ATP, con previsione in automatico della data di udienza quale scadenza per la costituzione tempestiva del convenuto. Ha, poi, evidenziato come il ricorrente non contesti la sussistenza l'indebito oggettivo, determinato dal superamento del requisito reddituale, limitandosi ad invocare la buona fede, che risulterebbe comprovata dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione, senza, però, allegare la comunicazione fatta nei confronti anche dell' dei redditi CP_1 incidenti sul diritto alla pensione. Ha poi rilevato che in ogni caso, il provvedimento di revoca del 2024 deve ritenersi legittimo almeno per gli anni 2022 (redditi conoscibili nel 2023) e 2023 (redditi conoscibili nel 2024), in quanto tempestivamente intervenuto entro il termine dell'anno successivo a quello di conoscibilità dei redditi, per effetto della trasmissione della pertinente dichiarazione ad Agenzia delle Entrate. Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso è parzialmente fondato. Occorre preliminarmente rilevare che le questioni da esaminare sono la sopravvenuta carenza del requisito reddituale con la conseguente perdita del diritto e il legittimo affidamento dell'istante. Nel caso de quo la perdita del diritto della ricorrente alla percezione di tutti i ratei di pensione di inabilità corrisposti negli anni dal 2021 al 2023, essendo stato successivamente accertato il superamento del requisito reddituale di legge. Per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens. Invero, Cass. civ., sez. VI, n. 13223/2020: “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) Per_2 che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova
2 applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento”. Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019:
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018). In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di CP_ conoscibilità dell' in ragione degli obblighi di comunicazione e del Casellario dell'assistenza previsti dalle leggi nn. 102/2009 e 122/2010. Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_3 solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione. Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: “Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò CP_ conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate CP_ al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e
3 rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia […] Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale CP_ prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al CP_ precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende che essi non CP_ devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di CP_ Stato, ecc) devono essere però dichiarati all' . Nella fattispecie in esame, i dati reddituali della ricorrente erano stati regolarmente CP_ comunicati alla p.a. e, dunque, erano consultabili dall' presso i registri dell'anagrafe tributaria, trattandosi di redditi da impresa, sicchè deve escludersi il dolo del ricorrente. A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di
4 sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit. ). Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico. La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare (Cass. Sent. n.3208/2019). D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
5 Nel caso in esame, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, maturava allo spirare del 31.12.2024 e l'atto di recupero del 30.09.2024 è da considerarsi tempestivo per quanto concerne gli anni 2022 e 2023. In relazione invece al 2021, il provvedimento dell' non può ritenersi CP_1 tempestivo, poiché adottato dopo lo spirare del termine di cui all'art. 13, comma 2, L.412/1991. Pertanto dalla somma indicata nel provvedimento dell' , pari ad € 13.023,32, CP_1 deve essere detratta la somma di € 2.789,05. Le spese di lite vengono compensate integralmente, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede: a) accoglie in parte il ricorso accertando l'irripetibilità per le somme incamerate relative all'anno 2021 pari ad € 2.789,05; b) rigetta nel resto;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 3 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22803 R. G. nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni, in virtù di Parte_1 delega in calce al presente atto ed unitamente a lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Colantoni Donato in Aversa, Via Della Libertà n.156;
-ricorrente- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore - elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli alla Via De Gasperi n. 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del Persona_1
22.03.2024;
-resistente- OGGETTO: Controparte_2
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, il ricorrente ha esposto:
- di essere titolare di pensione numero 07859611 categoria INVCIV in quanto riconosciuto inabile civile con diritto all'accompagnamento;
- di aver ottenuto dall' il pagamento della pensione di inabilità dal mese di CP_1
Aprile 2021 al mese di Luglio 2024, presentando per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 regolare dichiarazione dei redditi;
- di aver ricevuto comunicazione del 30.09.2024 da parte dell' , con la quale è CP_1 stato contestato l'indebito pagamento di € 13.023,32 per riscossione dei ratei della prestazione non dovuta dal 01.04.2021 al 31.07.2024;
- di aver proposto, invano, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale . CP_1
In diritto ha sostenuto che nel caso in esame trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., l'assunto che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, con la conseguenza che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti.
1 Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare inefficace la nota di indebito n. 18863108 del 30.09.2024 per euro 13.023,32 con condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto trattenuto, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha in primo luogo chiesto la rimessione in termini in CP_1 quanto l'erronea intestazione dell'avverso ricorso come “ricorso per accertamento tecnico preventivo” ha determinato l'acquisizione dello stesso nel sistema informatico dedicato dell'ufficio legale dell' (cd SISCO) come ricorso per CP_1
ATP, con previsione in automatico della data di udienza quale scadenza per la costituzione tempestiva del convenuto. Ha, poi, evidenziato come il ricorrente non contesti la sussistenza l'indebito oggettivo, determinato dal superamento del requisito reddituale, limitandosi ad invocare la buona fede, che risulterebbe comprovata dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione, senza, però, allegare la comunicazione fatta nei confronti anche dell' dei redditi CP_1 incidenti sul diritto alla pensione. Ha poi rilevato che in ogni caso, il provvedimento di revoca del 2024 deve ritenersi legittimo almeno per gli anni 2022 (redditi conoscibili nel 2023) e 2023 (redditi conoscibili nel 2024), in quanto tempestivamente intervenuto entro il termine dell'anno successivo a quello di conoscibilità dei redditi, per effetto della trasmissione della pertinente dichiarazione ad Agenzia delle Entrate. Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso è parzialmente fondato. Occorre preliminarmente rilevare che le questioni da esaminare sono la sopravvenuta carenza del requisito reddituale con la conseguente perdita del diritto e il legittimo affidamento dell'istante. Nel caso de quo la perdita del diritto della ricorrente alla percezione di tutti i ratei di pensione di inabilità corrisposti negli anni dal 2021 al 2023, essendo stato successivamente accertato il superamento del requisito reddituale di legge. Per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens. Invero, Cass. civ., sez. VI, n. 13223/2020: “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) Per_2 che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova
2 applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento”. Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019:
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018). In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di CP_ conoscibilità dell' in ragione degli obblighi di comunicazione e del Casellario dell'assistenza previsti dalle leggi nn. 102/2009 e 122/2010. Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_3 solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione. Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: “Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò CP_ conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate CP_ al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e
3 rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia […] Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale CP_ prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al CP_ precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende che essi non CP_ devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di CP_ Stato, ecc) devono essere però dichiarati all' . Nella fattispecie in esame, i dati reddituali della ricorrente erano stati regolarmente CP_ comunicati alla p.a. e, dunque, erano consultabili dall' presso i registri dell'anagrafe tributaria, trattandosi di redditi da impresa, sicchè deve escludersi il dolo del ricorrente. A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di
4 sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit. ). Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico. La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare (Cass. Sent. n.3208/2019). D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
5 Nel caso in esame, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, maturava allo spirare del 31.12.2024 e l'atto di recupero del 30.09.2024 è da considerarsi tempestivo per quanto concerne gli anni 2022 e 2023. In relazione invece al 2021, il provvedimento dell' non può ritenersi CP_1 tempestivo, poiché adottato dopo lo spirare del termine di cui all'art. 13, comma 2, L.412/1991. Pertanto dalla somma indicata nel provvedimento dell' , pari ad € 13.023,32, CP_1 deve essere detratta la somma di € 2.789,05. Le spese di lite vengono compensate integralmente, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede: a) accoglie in parte il ricorso accertando l'irripetibilità per le somme incamerate relative all'anno 2021 pari ad € 2.789,05; b) rigetta nel resto;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 3 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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