Versione
31 luglio 1929
31 luglio 1929
Art. 1.
Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purche' non professino principi o non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
L'esercizio, anche pubblico, di tali culti e' libero.
Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purche' non professino principi o non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
L'esercizio, anche pubblico, di tali culti e' libero.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 29/08/2024, n. 1133Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1159/1929 (“ Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello TA e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi ”) e del R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080, spetta al Ministero dell'interno la proposta in merito all'erezione in ente morale degli “ istituti di culti diversi dalla religione dello TA ”, il cui esercizio è ammesso “ purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume ”.Leggi di più...