Articolo 1 della Legge 24 giugno 1929, n. 1159
Articolo 2
Versione
31 luglio 1929
Art. 1.

Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purche' non professino principi o non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'esercizio, anche pubblico, di tali culti e' libero.

Entrata in vigore il 31 luglio 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente