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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14149 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26857 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1
in persona del suo rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente Parte_2
domiciliata in Roma, V.E. Duse n.35, presso lo studio degli avv.ti Antonio Castiglione e Francesco
Pappalardo, giusta procura allegata all'atto di citazione attore
CONTRO
CP_1
1
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Controparte_2
in Roma, Via Alcamo, 10, presso lo studio degli Avv.ti Tullio Saravo e Olga Diamanti, che la rappresentano e difendono giusta delega su foglio separato dalla comparsa di risposta convenuto
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, società svolgente Parte_1
attività di concessione di finanziamenti, evocava in giudizio per sentir accertare la Controparte_1
condotta illecita della società convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di euro 67.100,00 oltre interessi, fino all'effettivo saldo, oltre rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 14 T.F., da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
A sostegno della propria domanda deduceva che nel febbraio 2020, tramite Testimone_1
agente di essa attrice, era stata contattata dalla la quale gli aveva suggerito di Controparte_1
sottoscrivere un contratto di leasing con la società interessata all'acquisto di un Parte_3
macchinario PL LF2-300 prodotto da e fornito proprio dalla Controparte_3 [...]
[...]
e erano peraltro già intercorsi in passato altri accordi commerciali Controparte_4 CP_1
che vedevano la quale fornitore di beni in leasing finanziario, sicché si era creato tra le CP_1
due società un clima di fiducia e conoscenza.
La aveva quindi fornito all'agente tutta la documentazione della Controparte_1 Tes_1
necessaria per aprire la pratica, tra cui: i bilanci del 2017, 2018 e il provvisorio del Parte_3
2019, la dichiarazione dei redditi e IRAP, la Visura Camerale, le ricevute di deposito dei bilanci
2 2017 e 2018, la carta di identità dell'amministrazione della e le coordinate IBAN Parte_3
della stessa società.
Ritenuta la provvista di adeguata solidità economica, essa attrice aveva Parte_3
predisposto il contratto n. LS 232275, avente ad oggetto il leasing finanziario del bene PL
LF2-300 con Aspirafumi ed Accessori, per un valore complessivo di euro 67.100,00 iva inclusa, con previsione di 60 canoni anticipati mensili da euro 1.027,00 oltre iva ciascuno.
Il contratto era stato poi inviato all'agente il quale a sua volta lo aveva trasmesso alla Tes_1
in persona della sua amministratrice Sig.ra Quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
aveva provveduto a farlo sottoscrivere al Sig. , amministratore della Persona_1 Parte_3
in data 25.2.2020.
[...]
Il contratto avrebbe avuto decorrenza dal momento della effettiva ricezione e installazione del bene presso la sede della da attestarsi tramite apposito verbale di consegna e Parte_3
collaudo.
Tale verbale – attestante la consegna del bene presso la sede della e il collaudo con Pt_3
esito positivo- risultava sottoscritto in originale in data 28.2.2020 sia dalla utilizzatrice Parte_3
sia dalla Fornitrice
[...] Controparte_1
Pertanto, a seguito della ricezione del predetto verbale, essa esponente aveva provveduto ad eseguire il bonifico in favore della per l'importo di euro 67.100,00, come da Controparte_1
fattura emessa dalla fornitrice in data 25.2.2020 e saldata in data 4.3.2020.
Tuttavia, con PEC del 31.3.2020, l'amministratore della Sig. , Parte_3 Persona_1
aveva disconosciuto la firma apposta sia sul contratto di locazione finanziaria sia sul verbale di consegna, dichiarando di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del suddetto contratto solo dopo che la sua banca lo aveva informato di una richiesta di addebito mensile per il pagamento di un canone di locazione. Conseguentemente, il sig. aveva sporto formale denuncia Per_1
querela contro ignoti.
In seguito alla denuncia, essa attrice aveva sospeso il contratto e conseguentemente anche il pagamento dei canoni di locazione previsti.
Da ulteriori accertamenti era poi emerso che, contrariamente a quanto attestato nel verbale di consegna, il bene oggetto del contratto di locazione non era mai stato consegnato e collaudato presso la sede della in data 28.2.2020. Parte_3
3 In realtà, la spedizione del macchinario tramite corriere era avvenuta solo il 10.3.2020 presso una destinazione non corrispondente alla sede della bensì a un indirizzo Parte_3
riconducibile presumibilmente alla Yes Logistics S.r.l., società che apparentemente non aveva alcun collegamento con la stessa. Pt_3
Tali elementi integravano gli estremi di una falsa attestazione materiale e ideologica da parte della . In particolare, la falsità sotto il profilo ideologico consisteva nell'aver Controparte_1
falsamente attestato nel verbale la consegna del bene presso un luogo e in una data specifica, inducendo così la dar corso al contratto e al pagamento della fornitura;
sotto il profilo Pt_4
materiale nella presenza di una firma contraffatta sul contratto e sul verbale.
Ebbene, a causa di queste condotte illecite, parte attrice non poteva più né procedere all'esecuzione del contratto di leasing né recuperare il proprio credito tramite la , la Pt_3
quale sembrava essere del tutto estranea alla vicenda.
Con PEC del 19.11.2020 essa attrice aveva inviato formale messa in mora alla Controparte_1
chiedendo la restituzione dell'importo di euro 67.100,00, cui il legale della aveva CP_1
risposto negando ogni responsabilità.
Aveva quindi promosso il presente giudizio per ottenere la restituzione dell'importo di euro
67.100,00, riservandosi il diritto di richiedere ulteriori danni d'immagine che dovessero emergere all'esito del procedimento penale.
----------------------
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi la propria estraneità alla Controparte_1
sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. LS232275 e, per l'effetto, disporre l'inefficacia nei suoi confronti di ogni provvedimento relativo al contratto de quo, nonché di rigettare integralmente le domande di parte attrice. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Esponeva la società convenuta che la vicenda riguardava una truffa perpetrata ai danni di essa e della a parte del legale rappresentante della Controparte_1 Pt_4 Parte_3
In particolare, in data 25.02.2020 era stato sottoscritto un contratto di locazione finanziaria n. LS
232275 tra la e la avente ad oggetto la locazione finanziaria del bene CP_5 Parte_3
4 LEF-300 con aspirafumi ed accessori, fornito da essa convenuta a seguito di pagamento del complessivo importo di euro 67.100,00.
Essa si era limitata a mettere in contatto le parti interessate alla stipula del contratto di locazione, senza prendere parte alla valutazione documentale né alla sottoscrizione del contratto stesso.
Nel caso di specie, infatti, aveva inviato la richiesta di locazione del bene alla casella mail di riferimento della , a seguito della presa in carico della pratica, le aveva fornito una serie Pt_4
di documenti della . Pt_3
Con messaggio Whatsapp del 19.2.2020 l'agente aveva confermato l'idoneità della Tes_1
documentazione ai fini della stipula e fornito le relative istruzioni operative da seguire.
Tra il 24 e il 25 febbraio 2020 si era presentato presso la sede della un soggetto CP_1
identificato a mezzo di carta di identità come , il quale aveva sottoscritto il Persona_1
contratto predisposto e il verbale di consegna, specificando che un suo delegato sarebbe successivamente passato a ritirare il bene.
In conseguenza di ciò, essa convenuta aveva emesso la relativa fattura e la aveva inoltrata a
Pt_4
Il ritiro del materiale era stato concordato per il 10.3.2020 alle ore 14,30 con , il Persona_1
quale, con pec inviata nella stessa giornata, aveva indicato il nome del soggetto delegato incaricato del ritiro, tale Sig. identificato tramite documento di identità n. Persona_2
Numero_1
Circa un'ora dopo la ricezione della pec, il sig. si era effettivamente presentato presso la Per_2
sede della per il ritiro del bene;
tuttavia, considerate le dimensioni della CP_1
strumentazione, solo una parte della stessa era stata ritirata in quella occasione, mentre il resto era stato prelevato il giorno successivo da un corriere incaricato.
Solo in data 19.11.2020 essa convenuta era stata informata, tramite una PEC della che in Pt_4
data 30.3.2020 il rappresentante legale della aveva denunciato il furto della Parte_3
propria identità, asserendo di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun accordo negoziale stipulato tra la la . Pt_4 Pt_3
Nella medesima pec la aveva riferito che, a seguito di controlli interni, erano emerse Pt_4
anomalie nella documentazione relativa alla Provenco, in particolare nella visura camerale che riportava un indirizzo pec non conforme a quello attivo, nonché nei bilanci.
5 L'amministratore della non aveva lamentato la mancata consegna del bene oggetto del Pt_3
contratto di locazione, ma soltanto la mancata sottoscrizione del predetto contratto. Tale circostanza, dunque, dimostrava che le problematiche sollevate erano relative esclusivamente al rapporto contrattuale tra il conduttore e il locatore ( ), senza alcun Pt_4 Pt_3
coinvolgimento della che era un soggetto terzo totalmente estraneo perché mero CP_1
fornitore.
Infatti, il contratto in questione non prevedeva alcun obbligo in capo al fornitore di verificare l'identità del locatore, né l'autenticità dei dati riportati nella documentazione fornita per la stipula del contratto di locazione.
La consegna del bene era effettivamente avvenuta da parte della la quale non Controparte_1
aveva tratto alcun vantaggio economico illegittimo dall'operazione.
Peraltro, la stessa parte attrice, affermando di aver rilevato le irregolarità solo a seguito di controlli successivi alla stipula del contratto, aveva dato prova di non aver adeguatamente verificato la documentazione della prima dell'approvazione del finanziamento. Pt_3
Non si avevano notizie circa l'esito della denuncia sporta dal rappresentante della società
, che peraltro sembrava essere stata dichiarata fallita. Pt_3
Non si comprendeva il motivo per cui la società di leasing non avesse svolto idonee verifiche sulla prima di concederle il finanziamento, né perché non avesse chiamato in causa il Pt_3
legale rappresentante della stessa per chiarire la vicenda.
Inoltre, non poteva essere configurata alcuna ipotesi di falso ideologico o materiale, in quanto la sottoscrizione del contratto di leasing era avvenuta da parte di un soggetto identificato a mezzo di carta di identità come , il quale aveva anche firmato il verbale di consegna Persona_1
chiedendo che il ritiro del bene avvenisse in un secondo momento.
Peraltro, non sussisteva alcun obbligo giuridico di consegnare il bene presso la sede della
; anzi, l'art. 3 del contratto di locazione sottoscritto tra la società di leasing e la Pt_3
prevedeva che il ritiro del bene dovesse avvenire presso la sede del fornitore. Pt_3
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Nel corso dell'istruttoria della presente causa si è proceduto all'interrogatorio formale della rappresentante legale della Quest'ultima ha dichiarato di aver CP_1 Controparte_2
6 contattato la società per il tramite dell'agente al fine di proporre la stipula Pt_4 Testimone_1
di un contratto di leasing tra la per l'acquisto del macchinario PL LF2-300 Pt_4 Pt_3
con Aspirafumi ed Accessori, prodotto da e venduto dalla medesima Controparte_3 [...]
. CP_1
Il sig. già prima del febbraio 2020, aveva operato in qualità di intermediario per conto di Tes_1
er la stipula di contratti che prevedevano la fornitura di beni strumentali da parte di Pt_4 [...]
. CP_1
La società fornitrice aveva quindi trasmesso a la documentazione della Provenco Pt_4
necessaria per l'apertura della pratica e l'autorizzazione alla stipula del contratto.
Il contratto di locazione, predisposto dalla le era stato inviato dall'agente in Pt_4 Tes_1
modo che lei stessa provvedesse a farlo sottoscrivere all'amministratore della . Pt_3
Ha negato che il verbale di consegna e collaudo del bene, sottoscritto in data 28.2.2020 dalla
[...]
e dalla , fosse stato consegnato dalla all CP_1 Pt_3 CP_1 Parte_5
Ha precisato che, una volta comunicato alla l'esito positivo della pratica, Pt_3
l'amministratore della stessa, sig. aveva informato la che si sarebbe Per_1 CP_1
recato personalmente presso la loro sede per firmare il contratto. Identificato tramite carta di identità (la stessa trasmessa anche al , aveva sottoscritto sia il contratto sia Tes_1 Per_1
il verbale di consegna, dichiarando però di non poter ritirare il macchinario nell'immediato e assicurando di fornire in seguito istruzioni per il ritiro, poi effettivamente trasmesse via PEC con l'indicazione del soggetto incaricato e dei relativi dati.
In riferimento agli accertamenti da cui è emerso che il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria non era mai stato consegnato e collaudato presso la sede della il Pt_3
28.02.2020, bensì spedito tramite corriere solo in data 10.03.2020 presso la Yes Logistics S.r.l. in
Casoli, ha asserito che la data del 28.2.2020 non era stata apposta nel contratto dalle parti, ma dalla società di leasing dopo l'approvazione della pratica.
Ha aggiunto, inoltre, che la consegna era stata effettuata al soggetto indicato dalla Pt_3
nella Pec, debitamente identificato tramite carta di identità. Tuttavia, poiché il furgone con cui si era presentato non era adeguato al trasporto dell'intero macchinario, il ritiro era avvenuto in due momenti distinti: inizialmente, il soggetto incaricato da aveva prelevato la parte Pt_3
principale del bene;
il giorno successivo, un secondo corriere- probabilmente si era Per_3
7 presentato esibendo un tagliando con la dicitura “ritiro per conto della ” e aveva ritirato Pt_3
l'aspirafumi con destinazione Yes Logistic.
Il teste ha confermato di aver agito come intermediario nella stipula del contratto Testimone_1
di leasing tra e per l'acquisto del suddetto macchinario, dichiarando di aver Pt_4 Pt_3
ricevuto da la documentazione necessaria per l'avvio e l'approvazione della pratica. CP_1
Dopo l'autorizzazione da parte della aveva trasmesso il contratto alla amministratrice Pt_4
della , affinché lo facesse firmare all'amministratore della . CP_1 Pt_3
Ha confermato di aver ricevuto il verbale di consegna e collaudo, sottoscritto in data 28.2.2020.
In un momento successivo era stato contattato da un dipendente della , il quale gli Pt_3
aveva riferito di aver ricevuto copia del contratto di leasing e della fattura del primo canone, ma di non conoscere la natura dell'operazione e di non aver firmato alcun contratto.
Richiesti chiarimenti, la sig.ra li aveva riferito che il bene era stato ritirato da un corriere CP_2
presso i loro magazzini e consegnato alla Yes Logistics. Solo in sede di testimonianza a Tes_1
appreso che la consegna del bene era avvenuta in due momenti distinti.
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La domanda non risulta fondata e, pertanto, va respinta.
Preliminarmente si revoca la contumacia della , dichiarata con ordinanza del 9/6/2022, CP_1
essendosi la stessa costituita nel corso del procedimento.
Passando al merito, parte attrice invoca la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Controparte_1
(cfr. atto di citazione, fol. 6), sostenendo che la società avrebbe indebitamente percepito l'importo di euro 67.100,00 per il pagamento del bene oggetto di leasing a seguito della sottoscrizione in data 28.2.2020 di un falso verbale di consegna e collaudo, in calce al quale sarebbe stata apposta la firma apocrifa del Sig. amministratore della Per_1 Parte_3
Più specificamente, la domanda risarcitoria si basa sul seguente sillogismo:
a) La consegna ed il collaudo del bene costituirebbero condizione per il perfezionamento e la decorrenza degli effetti del contratto di locazione finanziaria, nonché per il pagamento del bene alla fornitrice;
CP_1
b) il verbale di consegna e collaudo del bene sarebbe affetto da falsità ideologica, in quanto la avrebbe ivi attestato la spedizione, consegna e installazione del medesimo CP_1
8 bene presso la sede della , laddove invece esso era stato spedito in altro luogo e Pt_3
ad altro soggetto (Yes Logistics s.r.l.) non riconducibile alla conduttrice;
c) la sottoscrizione apposta dall'amministratore della – sig. – in Pt_3 Persona_1
calce al verbale di consegna del bene sarebbe apocrifa;
d) il mancato perfezionamento del contratto di leasing renderebbe impossibile per la Pt_4
il recupero dalla dell'importo finanziato;
Pt_3
e) se la avesse effettivamente ricevuto il bene oggetto di leasing, lo avrebbe dovuto Pt_3
restituire evidenziando di non aver mai sottoscritto il contratto.
In buona sostanza parte attrice individua la condotta colposa posta in essere dalla e CP_1
causativa del danno patrimoniale ricevuto (consistito nel pagamento del prezzo del plotter oggetto di leasing) nel fatto che quest'ultima avrebbe attestato falsamente la consegna del bene alla società conduttrice (Provenco), consegnandolo invece a soggetto diverso.
Va subito detto che i profili della vicenda non sono affatto chiari, postulando la che la Pt_4
sia estranea alla stipula del contratto di leasing, mentre ciò non risulta definitivamente Pt_3
appurato, né peraltro alcuna delle parti del giudizio si è peritata di fornire aggiornamenti sugli sviluppi del procedimento penale originato dalla querela contro ignoti sporta dallo Per_1
(amministratore della ). In altri termini la domanda attorea parte già da un assioma Pt_3
indimostrato, ovvero che il bene oggetto di leasing sia stato erroneamente consegnato a soggetto non riconducibile alla e che ciò abbia comportato il danno ingiusto lamentato. Pt_3
Risulta poi errata anche un'altra affermazione della ovvero il fatto che il plotter dovesse Pt_4
essere necessariamente consegnato presso la sede della . Infatti l'art. 3 del contratto Pt_3
prevede che il conduttore (Provenco) – salvo diverso accordo – deve provvedere a ritirare i beni presso il fornitore ( ), salvo che quest'ultimo non si faccia carico della consegna. In altri CP_1
termini, il bene oggetto di leasing, in base alle previsioni contrattuali, poteva essere sia ritirato dalla presso la , sia consegnato da quest'ultima alla . Pt_3 CP_1 Pt_3
Dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria dalla rappresentante legale della , CP_1 CP_2
emergerebbe che lo (amministratore di ) si presentò presso gli uffici
[...] Per_1 Pt_3
di , ove fu identificato mediante carta di identità. In quella sede l'uomo avrebbe letto e CP_1
sottoscritto il contratto di leasing unitamente al verbale di consegna, rappresentando di non poter provvedere a ritirare subito il macchinario. Successivamente avrebbe inviato alla MB Office
9 una PEC con le indicazioni del preposto al ritiro del bene e degli estremi del documento di costui.
Tale persona si sarebbe quindi presentata con un furgone che però non era abbastanza capiente da ospitare tutto il plotter, sicché una parte del macchinario (“il cuore”), secondo tali dichiarazioni, è stata consegnata in quella circostanza, mentre altra parte è stata consegnata successivamente ad un corriere provvisto di un tagliando con dicitura “ritiro per conto di
” e destinazione Yes Logistic. Pt_3
A voler dar credito a tale versione (che trova riscontro, almeno per quanto concerne la consegna del bene al corriere, nel tagliando del 10.3.202 prodotto da parte attrice tra gli allegati all'atto di citazione), il verbale di consegna del bene non appare completamente veritiero, in quanto in esso si dà atto di una consegna eseguita il 28 febbraio 2020. Nondimeno, la sserisce che CP_2
tale data è stata apposta dalla stessa una volta ricevuto il verbale sottoscritto. Certo è Pt_4
però che per ammissione della stessa rappresentante legale della , la consegna non CP_1
sarebbe avvenuta in unica soluzione, ma in due differenti segmenti (prima ad un incaricato della e successivamente ad un corriere, sempre dietro indicazione della ). Pt_3 Pt_3
Premesso dunque che non sussiste una precisa rispondenza tra il verbale di consegna (peraltro di contenuto piuttosto generico, affermando la di aver ricevuto il bene dal fornitore Pt_3
senza ulteriori specificazioni) e le effettive modalità di consegna del plotter, sottolinea il
Tribunale che però non è stata sufficientemente dimostrata, da parte della la condotta Pt_4
colposa della . Infatti, quest'ultima ha sostenuto che lo si è presentato CP_1 Per_1
personalmente presso la sede della società e che è stato identificato mediante documento, né sono noti – come già detto – gli sviluppi della querela contro ignoti sporta dall'amministratore della . Non è noto, in altri termini, se anche la (come da essa sostenuto) sia Pt_3 CP_1
stata a sua volta vittima di un raggiro da parte di soggetto qualificatosi come l'amministratore della e che avrebbe distratto il bene indicando quali consegnatari soggetti terzi, del Pt_3
tutto estranei alla stessa . Pt_3
In conclusione, non emergono elementi di una sufficiente consistenza che consentano di affermare la responsabilità della , dovendosi piuttosto rimarcare una certa imprudenza CP_1
e leggerezza anche della stessa che si è limitata a delegare alla la consegna del Pt_4 CP_1
bene, senza alcuna supervisione) nella gestione della presente vicenda.
La domanda va pertanto respinta, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese in ragione della soccombenza.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda siccome infondata;
- condanna l'attore a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio che liquida, CP_1
in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
Così deciso in Roma, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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