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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.10054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10054/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Bonometti Silvia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. Bonometti Silvia, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 13.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«PER LA SEPARAZIONE:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
- ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
1) Le parti stabiliscono che il sig. a mezzo persone di sua fiducia e previo accordo con la CP_1 sig.ra , preleverà dalla casa di quest'ultima i seguenti beni di sua proprietà: 1) letto singolo Pt_1
e comodino;
2) quadro di;
3) quadro di;
4) scrivania e cassettiera (con contenuto); Per_1 Per_2 5) monitor pc, tastiera e mouse bluetooth;
6) modem wifi “postefibra”; 7) tavolo pieghevole
(balcone) e n.2 sedie pieghevoli;
8) libreria;
9) scaffalature metalliche (garage) e bottiglie vino.
PER IL DIVORZIO:
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza
a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 11.09.2022; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brescia Atto N. 104 parte 2 serie A
- anno 2022
• ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Brescia in data 11/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (anno 2022, parte II, serie A n. 104).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10054/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Bonometti Silvia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. Bonometti Silvia, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 13.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«PER LA SEPARAZIONE:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
- ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
1) Le parti stabiliscono che il sig. a mezzo persone di sua fiducia e previo accordo con la CP_1 sig.ra , preleverà dalla casa di quest'ultima i seguenti beni di sua proprietà: 1) letto singolo Pt_1
e comodino;
2) quadro di;
3) quadro di;
4) scrivania e cassettiera (con contenuto); Per_1 Per_2 5) monitor pc, tastiera e mouse bluetooth;
6) modem wifi “postefibra”; 7) tavolo pieghevole
(balcone) e n.2 sedie pieghevoli;
8) libreria;
9) scaffalature metalliche (garage) e bottiglie vino.
PER IL DIVORZIO:
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza
a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 11.09.2022; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brescia Atto N. 104 parte 2 serie A
- anno 2022
• ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Brescia in data 11/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (anno 2022, parte II, serie A n. 104).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti