Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Angela Di Girolamo Presidente
- Mariangela Mastro giudice
- Luca Bordin giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2606/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)”, da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello Fanì Covelli
-ricorrente- contro
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Maria Teresa Di Rocco e CP_1 C.F._2
Francesca Marrelli
-resistente-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le Parte_1
condizioni di affidamento della minore (Sant'Omero, 25.06.2023), nata Persona_1
nell'ambito della relazione da questa intrattenuta con il resistente CP_1
1.2. La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
1.3. si è costituito in giudizio. CP_1
1
2. All'esito della prima udienza del 20.02.2025 le parti hanno concordemente chiesto un breve rinvio al fine della conciliazione della lite. Nel corso della successiva udienza del 20.03.2025, dopo ampia discussione, le parti sono addivenute alla conciliazione della lite nei termini indicati nel verbale d'udienza. All'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., disposto in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, il giudice relatore ha riservato la decisione al
Collegio.
3. Le condizioni individuate dalle parti, e meglio precisate nelle note congiunte sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, vengono di seguito riportate:
“1- La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione attualmente utilizzata ovvero in quella nella quale intenderà trasferirsi;
2- Il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia viene regolato nei termini che seguono: (i) a fine settimana alternati, con orario dalle ore 10:00 alle ore 20:30 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 20:30 della domenica, nel periodo estivo (dal 1 ° giugno al 30 settembre) fino alle ore 21:00, con introduzione del pernotto al compimento del terzo anno della bambina, salvo diversa intesa delle parti e (ii) per almeno due pomeriggi settimanali (di norma martedì e giovedì, fatto salvo ogni diverso accordo) dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00, nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) fino alle ore 21:00; 3- Le festività natalizie (24 dicembre / 25, 26 dicembre / 31 dicembre / 1° gennaio / 6 gennaio) saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così come le festività pasquali (alternando il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo), ferma rimanendo la possibilità di concordare più giorni continuativi durante i periodi di festività; il compleanno della bambina sarà trascorso a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni, laddove le parti non decidano concordemente in maniera diversa;
inoltre la bambina trascorrerà con il genitore di riferimento rispettivamente la festa del papà
e quella della mamma, nonché il compleanno di ciascuno dei genitori;
4- Per il periodo estivo la bambina trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di 15 giorni anche non continuativi, con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione e con impegno a concordare il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
5- La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera congiunta, con impegno a concertare tutte le decisioni inerenti la figlia, secondo le inclinazioni e le attitudini della bambina;
6- Le parti si impegnano ad introdurre nella vita della figlia eventuali partner solo in caso di relazione stabili e durature;
7- Il Sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra CP_1
quale genitore collocatario della figlia, la somma mensile di Parte_1
euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della bambina;
8- Le spese
2 straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Teramo (del 2018) saranno poste a carico di ciascuno dei genitori in egual misura (50%);
9- L'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia sarà percepito in pari misura (50%) tra i genitori;
in ogni caso le parti stabiliscono congiuntamente che la Sig.ra potrà trattenere la quota della Parte_1
suddetta provvidenza di spettanza del Sig. il quale verserà alla stessa la sola CP_1 differenza fino a concorrenza dell'importo mensile di € 300,00; 10- Le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio del documento di identità per la figlia, ovvero di altro documento valido per l'espatrio; 11- Le spese legali sono interamente compensate”.
3.1. Ad avviso del Collegio simili condizioni risultano funzionali ad una corretta regolamentazione dell'affido della minore, nell'ottica del suo interesse prioritario, sicché nulla osta al loro recepimento.
4. Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa raggiunta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2606/2024, introdotto con ricorso del 22.11.2024 da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] CP_1
- REGOLAMENTA lo statuto giuridico della minore secondo l'accordo raggiunto Persona_1 tra le parti in corso di causa, meglio esplicato al § 3. della parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Luca Bordin Angela Di Girolamo
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