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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “separazione “ e “divorzio” iscritta al R.G. 39115/23 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Cagnazzo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Luca Ranalli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.24, depositate in data 2.12.24;
rilevato che con sentenza n.3196/24 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio divorzile alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23 novembre 1977, in Roma, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 02038, parte 2, serie A03 - anno
1977, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
II) I Sig.ri e Parte_1 [...] di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei mobili ed alla regolamentazione Parte_2 di tutte le questioni anche patrimoniali;
III) I Sig.ri e danno Parte_1 Parte_2 atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provveder al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 13.11.1977 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 02038 parte 2 serie A03 - anno 1977, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 16.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “separazione “ e “divorzio” iscritta al R.G. 39115/23 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Cagnazzo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Luca Ranalli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.24, depositate in data 2.12.24;
rilevato che con sentenza n.3196/24 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio divorzile alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23 novembre 1977, in Roma, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 02038, parte 2, serie A03 - anno
1977, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
II) I Sig.ri e Parte_1 [...] di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei mobili ed alla regolamentazione Parte_2 di tutte le questioni anche patrimoniali;
III) I Sig.ri e danno Parte_1 Parte_2 atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provveder al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 13.11.1977 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 02038 parte 2 serie A03 - anno 1977, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 16.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi