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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
N. R.G. 4894/2024
La Presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per opposizione alla liquidazione ai sensi dell'art. 15
D.lgs. 150/2011, 84 e 170 DPR 115/2002 instaurato da
Avv. LUKAS BARTOLINI, in proprio
-ricorrente-
e
, Controparte_1
-convenuto, contumace-
CONCLUSIONI
Del ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, respinte le eventuali eccezioni avverse, e dichiarata la contumace di controparte, così decidere:
1. Accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento del provvedimento/ordinanza di rigetto del 13.11.2024, notificato il
22.11.2024; 2. In modifica del provvedimento impugnato, determinare e liquidare la somma di € 5.947,22, oltre CPA e IVA se dovute, o un importo ritenuto congruo dal Tribunale, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato;
3. Condannare la controparte al pagamento della somma di € 5.947,22, oltre CPA e IVA se dovute, o di un importo ritenuto congruo dal
Tribunale, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato (per sé stesso e per l'attività svolta dall'Avv. Pietro Kofler);
4. Condannare il al pagamento delle spese, Controparte_1
degli onorari e delle anticipazioni del presente procedimento, oltre
CPA e IVA, con l'espressa disposizione che tali somme siano riconosciute al sottoscritto avvocato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. In via preliminare va chiarito che il ricorrente ha chiesto di cambiare la lingua del procedimento, ossia dal tedesco all'italiano, con la memoria depositata entro i termini concessi dal giudice.
II. Il ricorrente Avv. Lukas BARTOLINI espone di avere difeso il sig.
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto Controparte_2
del C.O.A. di Bolzano nella seduta del 2/3/2015 nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto sub RG 86/2015, definito sulla base di conclusioni concordi con sentenza dd. 23/11/2015.
Precisa, altresì, di essere subentrato all'Avv. Peter KOFLER (per avvenuto pensionamento), il quale aveva patrocinato la parte nella sola fase
Pag. 2 di 6 presidenziale;
di avere depositato, contestualmente alle conclusioni, la nota spese, cui non è mai seguito un provvedimento giudiziale;
di avere provveduto, quindi, in data 21/09/2022, a presentare nuova domanda di liquidazione dell'intero importo (anche per la parte relativa all'attività svolta dall'Avv. Peter KOFLER) depositando l'istanza sulla nuova piattaforma del (lsg.giustizia.it). Controparte_1
Con provvedimento dd. 13/11/2024 il Collegio giudicante ha respinto l'istanza, motivando il rigetto con l'intervenuta prescrizione presuntiva ai sensi dell'articolo 2956, comma 2, c.c., rilevata d'ufficio dallo stesso
Collegio.
Il ricorrente ora lamenta a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2938 cc per avere il collegio rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del credito professionale;
b) la violazione o falsa applicazione dell'art.
2956 c.c., tenuto conto della natura del credito vantato, caratterizzato dall'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, e del conseguente particolare rapporto sussistente fra creditore e pubblica amministrazione.
Il provvedimento del Collegio giudicante riteneva di condividere le motivazioni di altra ordinanza del Tribunale di Milano del 2/4/2015 che aveva del pari rilevato d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dal difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, in quanto trattasi di credito rientrante nel novero delle obbligazioni pubbliche (o di diritto pubblico) nelle quali il rapporto assume rilievo non solo tra le parti ma anche nei confronti dell'intera collettività, dovendosi far fronte al pagamento con denaro dei contribuenti. Ne consegue che al
Pag. 3 di 6 giudice al quale è demandata la liquidazione, è affidato il compito anche di verificare la ricorrenza ed attualità dei presupposti del diritto vantato, tra cui rientra anche quello della maturata prescrizione, dovendosi altresì escludere che il , che non è parte del procedimento di CP_1
liquidazione, possa sollevare la relativa eccezione.
III. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, non potendosi condividere la motivazione adottata dal collegio giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 41774/2021, Cass. n. 16486/2017, Cass.
5959/1996). La natura pubblica del debitore non appare, quindi, idonea ad incidere su tale regola, dovendosi pertanto ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il collegio giudicante.
Anche il secondo motivo di impugnazione è fondato.
La ratio delle prescrizioni presuntive, che risiede nel fatto che in relazione a determinati rapporti quotidiani, il pagamento avviene nell'immediato, potendosi quindi presumere l'avvenuto pagamento per il decorso del tempo, non si estende alle obbligazioni dello Stato, che sono assoggettate a determinate formalità, anche per quanto attiene alla fase del pagamento.
Quindi, in caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello
Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.
Pag. 4 di 6 Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato.
Con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese del giudizio, va chiarito che non può essere accolta la domanda relativa all'attività svolta dall'avv. Peter KOFLER, che si era limitato a patrocinare la parte nella fase di divorzio davanti al presidente del Tribunale. Manca, infatti, uno specifico mandato in tal senso da parte del primo difensore in favore dell'odierno ricorrente Avv. L. BARTOLINI. Si deve considerare che al fine del pagamento del credito professionale deve essere emesso specifico mandato di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, che nel caso specifico sarebbe privo di idoneo titolo.
Tutto ciò premesso si determinano i criteri di liquidazione del compenso in favore dell'Avv. L. BARTOLINI come segue:
Valore indeterminabile complessità bassa
Fase di studio 1.620,00
Fase introduttiva (Avv. KOFLER)
Fase di trattazione 1.204,00
Fase decisionale 2.000,00
TOT. 5.204,00
Art. 130 DPR 115/2002 - 2.602,00
Alla luce di calcoli sopra esposti, si liquida in favore dell'avv. Lukas
BARTOLINI l'importo per compenso pari ad € 2.602,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cap.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Presidente del Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento emesso dal Tribunale di Bolzano il 13/11/2024 nel procedimento civile sub n. R.G. 86/2015; liquida in favore dell'Avv. LUKAS BARTOLINI l'importo di € 2.602,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge, il cui pagamento è a carico dello Stato.
Bolzano, 25/03/2025
La Presidente del Tribunale
Francesca Bortolotti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
N. R.G. 4894/2024
La Presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per opposizione alla liquidazione ai sensi dell'art. 15
D.lgs. 150/2011, 84 e 170 DPR 115/2002 instaurato da
Avv. LUKAS BARTOLINI, in proprio
-ricorrente-
e
, Controparte_1
-convenuto, contumace-
CONCLUSIONI
Del ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, respinte le eventuali eccezioni avverse, e dichiarata la contumace di controparte, così decidere:
1. Accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento del provvedimento/ordinanza di rigetto del 13.11.2024, notificato il
22.11.2024; 2. In modifica del provvedimento impugnato, determinare e liquidare la somma di € 5.947,22, oltre CPA e IVA se dovute, o un importo ritenuto congruo dal Tribunale, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato;
3. Condannare la controparte al pagamento della somma di € 5.947,22, oltre CPA e IVA se dovute, o di un importo ritenuto congruo dal
Tribunale, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato (per sé stesso e per l'attività svolta dall'Avv. Pietro Kofler);
4. Condannare il al pagamento delle spese, Controparte_1
degli onorari e delle anticipazioni del presente procedimento, oltre
CPA e IVA, con l'espressa disposizione che tali somme siano riconosciute al sottoscritto avvocato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. In via preliminare va chiarito che il ricorrente ha chiesto di cambiare la lingua del procedimento, ossia dal tedesco all'italiano, con la memoria depositata entro i termini concessi dal giudice.
II. Il ricorrente Avv. Lukas BARTOLINI espone di avere difeso il sig.
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto Controparte_2
del C.O.A. di Bolzano nella seduta del 2/3/2015 nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto sub RG 86/2015, definito sulla base di conclusioni concordi con sentenza dd. 23/11/2015.
Precisa, altresì, di essere subentrato all'Avv. Peter KOFLER (per avvenuto pensionamento), il quale aveva patrocinato la parte nella sola fase
Pag. 2 di 6 presidenziale;
di avere depositato, contestualmente alle conclusioni, la nota spese, cui non è mai seguito un provvedimento giudiziale;
di avere provveduto, quindi, in data 21/09/2022, a presentare nuova domanda di liquidazione dell'intero importo (anche per la parte relativa all'attività svolta dall'Avv. Peter KOFLER) depositando l'istanza sulla nuova piattaforma del (lsg.giustizia.it). Controparte_1
Con provvedimento dd. 13/11/2024 il Collegio giudicante ha respinto l'istanza, motivando il rigetto con l'intervenuta prescrizione presuntiva ai sensi dell'articolo 2956, comma 2, c.c., rilevata d'ufficio dallo stesso
Collegio.
Il ricorrente ora lamenta a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2938 cc per avere il collegio rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del credito professionale;
b) la violazione o falsa applicazione dell'art.
2956 c.c., tenuto conto della natura del credito vantato, caratterizzato dall'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, e del conseguente particolare rapporto sussistente fra creditore e pubblica amministrazione.
Il provvedimento del Collegio giudicante riteneva di condividere le motivazioni di altra ordinanza del Tribunale di Milano del 2/4/2015 che aveva del pari rilevato d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dal difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, in quanto trattasi di credito rientrante nel novero delle obbligazioni pubbliche (o di diritto pubblico) nelle quali il rapporto assume rilievo non solo tra le parti ma anche nei confronti dell'intera collettività, dovendosi far fronte al pagamento con denaro dei contribuenti. Ne consegue che al
Pag. 3 di 6 giudice al quale è demandata la liquidazione, è affidato il compito anche di verificare la ricorrenza ed attualità dei presupposti del diritto vantato, tra cui rientra anche quello della maturata prescrizione, dovendosi altresì escludere che il , che non è parte del procedimento di CP_1
liquidazione, possa sollevare la relativa eccezione.
III. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, non potendosi condividere la motivazione adottata dal collegio giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 41774/2021, Cass. n. 16486/2017, Cass.
5959/1996). La natura pubblica del debitore non appare, quindi, idonea ad incidere su tale regola, dovendosi pertanto ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il collegio giudicante.
Anche il secondo motivo di impugnazione è fondato.
La ratio delle prescrizioni presuntive, che risiede nel fatto che in relazione a determinati rapporti quotidiani, il pagamento avviene nell'immediato, potendosi quindi presumere l'avvenuto pagamento per il decorso del tempo, non si estende alle obbligazioni dello Stato, che sono assoggettate a determinate formalità, anche per quanto attiene alla fase del pagamento.
Quindi, in caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello
Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.
Pag. 4 di 6 Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato.
Con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese del giudizio, va chiarito che non può essere accolta la domanda relativa all'attività svolta dall'avv. Peter KOFLER, che si era limitato a patrocinare la parte nella fase di divorzio davanti al presidente del Tribunale. Manca, infatti, uno specifico mandato in tal senso da parte del primo difensore in favore dell'odierno ricorrente Avv. L. BARTOLINI. Si deve considerare che al fine del pagamento del credito professionale deve essere emesso specifico mandato di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, che nel caso specifico sarebbe privo di idoneo titolo.
Tutto ciò premesso si determinano i criteri di liquidazione del compenso in favore dell'Avv. L. BARTOLINI come segue:
Valore indeterminabile complessità bassa
Fase di studio 1.620,00
Fase introduttiva (Avv. KOFLER)
Fase di trattazione 1.204,00
Fase decisionale 2.000,00
TOT. 5.204,00
Art. 130 DPR 115/2002 - 2.602,00
Alla luce di calcoli sopra esposti, si liquida in favore dell'avv. Lukas
BARTOLINI l'importo per compenso pari ad € 2.602,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cap.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Presidente del Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento emesso dal Tribunale di Bolzano il 13/11/2024 nel procedimento civile sub n. R.G. 86/2015; liquida in favore dell'Avv. LUKAS BARTOLINI l'importo di € 2.602,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge, il cui pagamento è a carico dello Stato.
Bolzano, 25/03/2025
La Presidente del Tribunale
Francesca Bortolotti
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