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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1294/22 R.G.
TRA in persona dei curatori p.t. rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Francesco Del Grosso e Parte_2
[...]
[...
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Biondi e Emanuele Biondi
[...]
Reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.5.22 parte reclamante di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 459/22 pubblicata il 28.4.22 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua opposizione ex lege 92/12 alla ordinanza sommaria di accoglimento del ricorso del oggi reclamato. Il reclamo concerneva la Parte_2 decisione circa il licenziamento ricevuto dall'odierno reclamato per l'addotta “giusta causa” rappresentata da uscite di casa ripetute, anche in fasce di reperibilità in periodo di malattia;
la contestazione riguardava periodi di malattia continui dal 4 dicembre 2019, con investigazioni private azionate nei giorni dal 18 al 23.3.19, 29.3, 30.3, 5-8-13.4: tempi in cui veniva notato, e poi gli veniva contestato, di essere uscito di casa per vari servizi/incontri personali. In quella sede di opposizione ad ordinanza che disponeva la reintegra, veniva nominato un ctu medico legale i cui esiti poi l'odierna reclamante intendeva censurare, in quanto portava a concludere che non vi fosse stata simulazione di malattia e non vi fosse stata condotta aggravatrice. Il provvedimento impugnato, infine, confermava l'ordinanza che affermava la insussistenza della giusta causa per la simulazione /ritardo guarigione e la presenza di sanzione conservativa per il mancato rispetto delle fasce di reperibilità.
Reclamante depositava la sua impugnazione lamentando che non fossero stati coltivati gli approfondimenti istruttori da lei richiesti;
censurava il teste MA , da cui si Testimone_1
ricaverebbe simulazione;
lamentava che non fosse stata considerata la ipotesi ex art. 61 del ccnl applicabile circa le assenze ingiustificate passibili di licenziamento;
negava la applicabilità della reintegrazione ed allegava le circostanze della procedura fallimentare, dell'aver essa affittato ramo d'azienda alla di cui è amministratore delegato il;
richiamava il profilo CP_1 Parte_2 dell'aliunde perceptum.
Si è costituito il reclamato per il rigetto integrale della impugnazione.
All'udienza del 4.2.25, dopo vari rinvii dai medesimi richiesti allo scopo di verificare la possibilità di conciliare e chiederne autorizzazione al giudice delegato, le difese delle parti, anche quali procuratori speciali delle parti comparivano all'odierna udienza, sottoscrivendo l'atto di conciliazione già predisposto e quindi chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuta nelle more del giudizio la cennata conciliazione.
Alla situazione controversa che ha dato origine alla lite si è dunque sostituita la volontà definitoria espressa dalle parti che ha eliminato l'interesse ad una decisione. Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza gravata.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
E' pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, “per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n.
6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Il Collegio dichiara compensate tra le parti le spese di lite, in ragione dell'intento manifestato in sede conciliativa dalle parti e sopra menzionato.
PQM
La Corte così provvede:
1. in riforma della sentenza oggetto di reclamo ex lege 92/12 dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. spese di lite dell'intero giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 4.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1294/22 R.G.
TRA in persona dei curatori p.t. rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Francesco Del Grosso e Parte_2
[...]
[...
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Biondi e Emanuele Biondi
[...]
Reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.5.22 parte reclamante di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 459/22 pubblicata il 28.4.22 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua opposizione ex lege 92/12 alla ordinanza sommaria di accoglimento del ricorso del oggi reclamato. Il reclamo concerneva la Parte_2 decisione circa il licenziamento ricevuto dall'odierno reclamato per l'addotta “giusta causa” rappresentata da uscite di casa ripetute, anche in fasce di reperibilità in periodo di malattia;
la contestazione riguardava periodi di malattia continui dal 4 dicembre 2019, con investigazioni private azionate nei giorni dal 18 al 23.3.19, 29.3, 30.3, 5-8-13.4: tempi in cui veniva notato, e poi gli veniva contestato, di essere uscito di casa per vari servizi/incontri personali. In quella sede di opposizione ad ordinanza che disponeva la reintegra, veniva nominato un ctu medico legale i cui esiti poi l'odierna reclamante intendeva censurare, in quanto portava a concludere che non vi fosse stata simulazione di malattia e non vi fosse stata condotta aggravatrice. Il provvedimento impugnato, infine, confermava l'ordinanza che affermava la insussistenza della giusta causa per la simulazione /ritardo guarigione e la presenza di sanzione conservativa per il mancato rispetto delle fasce di reperibilità.
Reclamante depositava la sua impugnazione lamentando che non fossero stati coltivati gli approfondimenti istruttori da lei richiesti;
censurava il teste MA , da cui si Testimone_1
ricaverebbe simulazione;
lamentava che non fosse stata considerata la ipotesi ex art. 61 del ccnl applicabile circa le assenze ingiustificate passibili di licenziamento;
negava la applicabilità della reintegrazione ed allegava le circostanze della procedura fallimentare, dell'aver essa affittato ramo d'azienda alla di cui è amministratore delegato il;
richiamava il profilo CP_1 Parte_2 dell'aliunde perceptum.
Si è costituito il reclamato per il rigetto integrale della impugnazione.
All'udienza del 4.2.25, dopo vari rinvii dai medesimi richiesti allo scopo di verificare la possibilità di conciliare e chiederne autorizzazione al giudice delegato, le difese delle parti, anche quali procuratori speciali delle parti comparivano all'odierna udienza, sottoscrivendo l'atto di conciliazione già predisposto e quindi chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuta nelle more del giudizio la cennata conciliazione.
Alla situazione controversa che ha dato origine alla lite si è dunque sostituita la volontà definitoria espressa dalle parti che ha eliminato l'interesse ad una decisione. Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza gravata.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
E' pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, “per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n.
6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Il Collegio dichiara compensate tra le parti le spese di lite, in ragione dell'intento manifestato in sede conciliativa dalle parti e sopra menzionato.
PQM
La Corte così provvede:
1. in riforma della sentenza oggetto di reclamo ex lege 92/12 dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. spese di lite dell'intero giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 4.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone