TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5255/2023 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Maggio come da Parte_1
mandato in atti, ricorrente
E
in persona del Comandante in carica, Controparte_1
rappresentata e difesa dal CP Marco Mazzarella, capo sezione demanio e contenzioso, appositamente delegato, resistente avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 15.03.2021 sono state precisate le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 depositato in data 08.09.2023 Parte_1
esponeva: - di essere proprietario di un natante da diporto – motore marino 7KW -
[...]
modello 97 EVINRUDE E 10RL matricola 4351750, titolare di tesserino pesca sportiva n.
257563, coperta da polizza per la responsabilità civile n. 00448423810 contratta con
- che con verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 21/2023, CP_2
la Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera - San Foca di Melendugno gli aveva contestato la violazione dell'art. 10 comma 1 lettera t) d.lgs. 4/2012 in quanto il giorno Co 29.4.2023, alle ore 10:10, “in località Casalabate Comune SQ … intralciava
l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori … Nella fattispecie: all'atto dell'arrivo presso la darsena di Casalabate il trasgressore teneva lenze [?] a mano e una volta intimato di fermarsi, invertiva la rotta allontanandosi dalla costa. Tale comportamento risultava di intralcio all'attività ispettiva”, irrogandogli ex art. 11 co. 1 del D.L.vo n. 4/2012, la sanzione pecuniaria di € 2.000,00; - che in data 12.5.2023 egli aveva trasmesso ricorso ex art. 18 L.
n. 689/1981; - che in data 28.6.2023 egli aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 290/2023 del 20.06.2023 emessa dalla Controparte_1
di con la quale veniva respinto il ricorso e rideterminata la sanzione in € CP_1
1.000,00; - che tale ordinanza appariva illegittima per insussistenza della violazione e carenza dell'elemento soggettivo. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione del provvedimento impugnato, dichiararsi nulla ovvero annullare e dichiarare improduttiva di effetti l'ordinanza–ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decreto del 26.09.2023 il Tribunale fissava l'udienza del 15.11.2023 per la comparizione delle parti, senza concedere la sospensione inaudita altera parte dell'atto impugnato.
Con memoria depositata in data 01.03.2024 si costituiva in giudizio la CP_1
di che, contestate narrativa e deduzioni avverse, chiedeva: 1) rigettarsi il
[...] CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
2) respingersi tutte le domande formulate, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova;
3) nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite.
Escussi i testi indicati e ammessi, veniva assegnato termine per note conclusive e fissata l'udienza del 12.05.2025 per la discussione, poi differita a quella dell'11.06.2025, da trattarsi in forma cartolare, mediante il deposito di note scritte di trattazione, ritualmente depositate, all'esito delle quali il Tribunale ha deciso il ricorso, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
Risulta dal processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 21/2023 (di cui è nota l'efficacia probatoria privilegiata) che il ricorrente “intralciava l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Nella fattispecie, all'atto dell'arrivo presso la darsena di Casalabate il trasgressore teneva lenze a mano e una volta intimato di fermarsi invertiva la rotta allontanandosi dalla costa. Tale comportamento risultava di intralcio all'attività ispettiva”.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, sosteneva di essersi allontanato dal punto in cui stazionava, portandosi al largo, non perché non fosse in regola con i documenti, ma per non aver compreso la situazione e che si trattasse di agenti della guardia costiera intenti ad attività di controllo, in quanto colto da paura al loro arrivo nella darsena.
Orbene, l'onere di provare di aver agito senza colpa o dolo, stante la presunzione iuris tantum di colpevolezza, è posto a carico del trasgressore, ricadendo sull'opponente l'onere di dimostrare la sussistenza di cause di giustificazione o di errore di fatto o di dell'errore scusabile sul precetto.
Inoltre, la buona fede è invocabile soltanto se la mancanza di conoscenza dell'illiceità del fatto derivi da ragionevoli circostanze che abbiano indotto il soggetto a convincersi della liceità della propria condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi alla legge.
Tali circostanze non sussistono nel caso in specie.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che, quando gli agenti accertatori giungevano nei pressi dello scivolo della darsena di Casalabate, l'auto di servizio targata CP4270 veniva parcheggiata di fronte allo scivolo, in modo che la scritta fosse ben Parte_2
visibile (così il teste ); che, durante le attività di controllo lungo il litorale di Testimone_1
Casalabate, vi era una unità navale intenta alla pesca con lenza a mano, poi identificata con quella condotta da;
- che, giunti nel piazzale antistante lo scalo Parte_1
d'alaggio di Casalabate, gli agenti accertatori si identificavano quali appartenenti alla
Guardia Costiera esibendo il tesserino di riconoscimento ed intimando l'Alt al ricorrente
(così il teste ); - che, alla vista dell'autovettura di servizio, il ricorrente Testimone_2
invertiva la rotta, impedendo il controllo (così i testi e ). Tes_1 Tes_2 Di contro, scarsamente attendibile appare la deposizione del teste indifferente
, che, contraddittoriamente, dapprima conferma che il ricorrente, in data Testimone_3
29.4.2023 alle ore 10.10 circa, stazionava, all'interno del proprio natante nelle acque di
Casalabate, nei pressi della darsena, a circa m. 50 dallo scivolo utilizzato per le operazioni di discesa in mare e risalita delle imbarcazioni, per poi dichiarare di non poter riferire -per la sua posizione- se il ricorrente, alla vista dell'auto di servizio della Guardia Costiera, avesse invertito la rotta, allontanandosi dalla darsena di Casalabate;
circostanza quest'ultima che, se veritiera, avrebbe comportato che egli, per la sua posizione, nemmeno avrebbe potuto sentire se gli agenti accertatori si fossero identificati dinanzi al sig.
intimandogli di fermarsi, né tantomeno rendersi conto se, dal punto in cui si Pt_1
trovava il sig. (a circa 50 metri dallo scivolo) costui non fosse in grado di vedere Pt_1
la scritta presente sul fianco dell'auto di servizio e la targa Parte_3
identificativa dell'auto di servizio CP 4270.
L'opposizione proposta, pertanto, non può trovare accoglimento.
Atteso che l'Ente convenuto ha resistito in giudizio a mezzo di un funzionario appositamente delegato, in capo al quale difetta la qualità di avvocato e rilevato che nemmeno ha prodotto nota da cui risultino le spese sostenute, il soccombente non può essere condannato al pagamento delle competenze di lite in favore della Controparte_1
di né al ristoro degli esborsi eventualmente anticipati.
[...] CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese e competenze di lite.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 12 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)