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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 917 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sestu (CA) presso lo studio dell'avv. Maria AN RI, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
, nata a [...] in data [...]; Controparte_1
Resistente-contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: Con riguardo alla domanda di separazione: “pronunciare la separazione senza statuizioni di carattere economico”
- Con riguardo alla domanda di divorzio: “pronunciare il divorzio senza statuizioni di carattere economico;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge, , e, decorsi i termini di legge, la pronuncia Controparte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
non si è costituita in giudizio nonostante regolare citazione. Controparte_1
All'udienza dell'11.12.2024 parte ricorrente, personalmente comparsa, ha confermato il contenuto del ricorso e le conclusioni ivi formulate, dichiarando di non aver mai vissuto con la convenuta in quanto il matrimonio è stato celebrato in carcere e alla sua uscita non ha trovato né la moglie né il figlio (30 anni) nato prima del matrimonio. Per_1
Il Giudice, non essendo necessario adottare provvedimenti urgenti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03.10.1972 e nata in [...] il [...], Controparte_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 148, parte 2, serie C, anno 1999 - Comune di Cagliari);
2) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
6) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 917 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, con l'avv. Maria AN RI;
Parte_1
ricorrente contro
; resistente-contumace Controparte_1
e con l'intervento del
Pubblico Ministero intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva in pari data con la quale nella causa tra le suddette parti è stata pronunciata la separazione personale ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 23.09.2026, ore 11.00, davanti al giudice delegato Dott.ssa Chiara Mazzaroppi cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente Dott. Giorgio Latti