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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2994/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. , P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Alecci, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Argine dx Annunziata n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI001534056 e n. OI-001826876, notificate da in data 27.05.2024, per CP_1
l'importo complessivo di € 2.693,40, a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “nel merito, previa fissazione CP_1
d'udienza, per i motivi esposti, annullare le ordinanze-ingiunzioni n. OI-001534056 (relativa all'atto di accertamento N. 6700.16/11/2018.0385879 del 16.11.2018 CP_1 riferito all'anno 2017 di € 1.164,50) e n. OI-001826876 (relativa all'atto di accertamento N. 6700.30/08/2019.0303261 del 30.08.2019 riferito all'anno 2018 di € CP_1
1.528,90) in quanto illegittime per i motivi esposti”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di CP_1 opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di ingiunzione impugnate e la mancata maturazione della prescrizione del credito anche in virtù della sospensione disposta durante il periodo emergenziale Covid-19. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 11.06.2024 a fronte della notificazione dei titoli opposti intervenuta in data 27.05.2024.
2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti della ricorrente, CP_1 quale responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 2017 e 2018. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a Parte_2 partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.” 3. Premessa la fattispecie in esame vanno esaminati gli unici due motivi di opposizione ossia: 1) il presunto mancato invio degli atti di accertamento prodromici e 2) la prescrizione -asseritamente- maturata. Il primo motivo è infondato. L' ha, invero, documentalmente provato (cfr. prod.ne la CP_1 CP_1 regolare notifica degli atti di accertamento delle violazioni amministrative n. 6700.16/11/2018.0385879 e n. 6700.30/08/2019.0303261, CP_1 CP_1 avvenute rispettivamente nelle date 27.12.2018 e 25.09.2019. Quanto, poi, al secondo motivo relativo al decorso del termine quinquennale di prescrizione, esso appare parimenti infondato. Com'è noto, in generale, in tema di illeciti amministrativi il termine quinquennale di prescrizione decorre “dalla data in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 28 L. 689/1981). Il resistente ha -inizialmente- interrotto il termine quinquennale di CP_1 prescrizione con la notifica degli atti di accertamento sopra citati, dopodiché, ha provveduto a notificare le relative ordinanze ingiunzione in data 27.05.2024. Com'è noto, la notifica rituale del verbale di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine quinquennale di prescrizione. Il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale, quindi, dev'essere ancorato, alla data di ricezione dell'accertamento dell'infrazione e, più specificamente alla scadenza del termine di tre mesi concesso per il versamento delle quote omesse, da calcolarsi dal momento della notifica degli avvisi di accertamento (ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis e 1-quater, L. 638/83). Inoltre, ai fini del calcolo del termine quinquennale, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, per un totale, quindi, di 98 giorni. Pertanto, tenuto conto anche di detta sospensione, è evidente che alla data di notifica dei provvedimenti impugnati, perfezionatasi il 27.05.2024, il termine quinquennale non fosse ancora decorso.
Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso non merita accoglimento
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze di ingiunzione n. OI-001534056 e n. OI-001826876;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente in persona del l.r.p.t., liquidate nella complessiva somma di CP_1
€886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Reggio Calabria, 28 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano