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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - 26 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
All'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2728 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Erbicella, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante/appellata incidentale
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Muratori, elettivamente domiciliata come in atti
Appellato/appellante incidentale
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella CP_2
Piergentili, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capilupi, CP_3 elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6809/2023 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 28/6/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di avere ricevuto con pec del 20/4/2022, la notifica Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720229035729535000 per un complessivo importo di €
142.447,33 per crediti di varia natura fra cui alcune cartelle per premi ed avvisi di addebito per CP_3 crediti previdenziali, mai notificati, ed ormai prescritti, ha agito in giudizio nei confronti dell'
[...]
CP_
, dell' della e dell' formulando le seguenti conclusioni: “ - in via Parte_1 CP_4 CP_3 principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati ai n.ri 1-10 della premessa sottese all'intimazione impugnata e delle relative notifiche, annullare le stesse e le iscrizioni a ruolo in questo contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- sempre in via principale, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art.3, comma 9 Legge n.335/1995 del diritto a riscuotere le somme portate dalle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati al paragrafo C del presente atto anche nella denegata
e non creduta ipotesi di legittima notifica dello stesso, e per l'effetto ridurre l'intimazione di pagamento impugnata per la parte ad esso riferita;
la prescrizione è intervenuta tra la data di asserita notifica dell'avviso di addebito 22.02.2014 e la data di notifica 02.02.2022 dell'intimazione di pagamento impugnata;
- in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità
e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90357295 35/000 e le cartelle di pagamento e avvisi di addebito impugnati ovvero dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. CP_ Il Tribunale, nella resistenza dell' e , che hanno eccepito la tardività CP_3 Parte_1 dell'impugnazione, il difetto di legittimazione passiva (l e il difetto di notifica (l' ), ha CP_5 CP_3 respinto il ricorso relativamente alle pretese contributive di cui alla cartella di pagamento n.
09720190028490152000, non prescritta, e ha per il resto accolto l'opposizione dichiarando l'insussistenza delle pretese contributive ed di cui all'intimazione di pagamento n. 097 CP_2 CP_3
2022 9035729535, compensando le spese in ragione della reciproca soccombenza.
Il primo giudice, rilevata la propria competenza a decidere l'opposizione per la parte relativa ai crediti contributivi, ritenuta la legittimazione passiva di tutti gli Enti convenuti e la rituale notifica all' CP_3 ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione promossa dalla società con conseguente rigetto delle eccezioni di tardività dell'azione, ed ha ritenuto la domanda parzialmente fondata argomentando che: i) oggetto dell'opposizione era l'avviso di intimazione 09720229035729535000 nella parte riguardante: avvisi di addebito n. 39720112004111430000 e n. CP_2
720120001795937000 per l'anno 2011, n. 39720120012995561000 per gli anni 2011 e 2012, n.
39720120017883523000 e n. 39720130008602106000 per l'anno 2012, n. 39720140017687676000 per l'anno 2013; cartelle di pagamento per crediti n. 09720120322017283000 per l'anno 2011, CP_3
n. 09720130342308553000 per l'anno 2012, n. 09720160017648027000 per l'anno 2015, n.
09720190028490152000 per l'anno 2018; ii) l'eccezione di prescrizione dell'atto di intimazione n.
09720229035729535000 doveva ritenersi in parte fondata in quanto l' in relazione ai crediti CP_5
CP_ e relativi al periodo 2011/2015, aveva omesso di dare prova della tempestività delle CP_3 notifiche relative ai crediti depositando gli avvisi di ricevimento solo per due delle cartelle, la CP_3
n. 09720120322017283000 e n. 09720160017648027000 rispettivamente del 5.12.2012 e 31.3.2016, aveva prodotto un avviso di ricevimento del 29.9.2014, non riferibile alle pretese contributive oggetto degli atti impugnati, ed aveva depositato alcune ricevute di notifiche telematiche in formato pdf inidonee a verificare la regolare notifica delle restanti cartelle, delle intimazioni e del pignoramento presso terzi in corso;
iii) non erano invece decorsi i termini di prescrizione quinquennale relativamente alla cartella n. 09720190028490152000, riguardante l'anno 2018, e dovevano ritenersi tardive le eccezioni di ordine formale spiegate dall'opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l' lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure ritenuto prescritto l'avviso di addebito n. 39720140017687676000, notificato in data 3.11.2014, la cui prescrizione era stata invece interrotta dalla notifica in data 27.2.2019 dell'avviso di intimazione n.09720199016130345000, riferito al detto avviso di addebito, depositata telematicamente e poi in formato eml entro i termini assegnati con l'ordinanza del 21.2.2023.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n.09720229035729535000, limitatamente alle somme relative ai contributi previdenziali di cui al prefato avviso di addebito, notificato entro il quinquennio e rispetto al quale, quindi, non poteva dirsi maturata la prescrizione. Si è costituita la che, resistendo all'appello, ha proposto Controparte_1 appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto intempestiva la domanda ex art. 617 c.p.c., dichiarando tardiva l'opposizione all'intimazione n.
0972022903572953500, e per avere disposto la compensazione delle spese di lite. CP_ CP_ Si sono costituiti l' e l' aderendo all'appello proposto dall' eccependo l' il difetto CP_3 CP_5 di legittimazione passiva in ordine all'appello incidentale.
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che l'appellante principale non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'insussistenza delle pretese contributive degli Enti previdenziali di cui all'intimazione di pagamento n. 097 2022 9035729535 relative alle cartelle n.
09720120322017283000, 09720130342308553000, 09720160017648027000 e agli avvisi di addebito nn.39720112004111430000, 39720120001795937000, 39720120012995561000,
39720120017883523000, 39720130008602106000, con conseguente formazione del giudicato interno sulla relativa statuizione.
Ciò posto, l'appello proposto dall' è fondato per le considerazioni Parte_1 di seguito espresse.
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure per avere ignorato la prova dell'avvenuta notifica, in data 27/2/2019, dell'avviso di intimazione n.
09720199016130345000 relativo all'avviso di addebito n. 39720140017687676000.
Rileva il Collegio che risulta dai documenti in atti che l'avviso di addebito in questione è stato notificato in data 3/11/2014 e l' ha notificato l'intimazione di Parte_1 pagamento riferita allo stesso con pec del 27/2/2019, determinando l'interruzione della prescrizione quinquennale e la conseguente piena legittimità della richiesta.
Detto deposito era stato già effettuato in primo grado unitamente alla comparsa di costituzione e, successivamente all'ordine del giudice di depositare gli allegati, l'appellante ha provveduto al relativo adempimento depositandoli in data 7/6/2023.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle ricevute pec prodotte da i evince sia il tipo di documento notificato (avviso di addebito n. 39720140017687676000) che CP_5
l'esito della notifica, in data 27/2/2019, dell'atto interruttivo relativamente all'avviso di addebito.
Il motivo di appello è, quindi, meritevole di accoglimento.
Passando all'esame dell'appello incidentale, la lamenta che il giudice di prime cure Controparte_1 avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la domanda proposta ex art. 617 c.p.c. e dichiarato tardive le eccezioni di omessa notifica della cartella di pagamento n. 09720190028490152000, atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso tempestivamente depositato il 5/8/2022, a fronte del ricevimento in data 20/07/2022 dell'intimazione opposta.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti che con pec del 26 gennaio 2019 la cartella di pagamento n.
09720190028490152000, avente ad oggetto contributi inerenti all'anno 2018, è stata regolarmente consegnata all'indirizzo pec della interrompendo così il termine di prescrizione Controparte_1 quinquennale. Di nessun pregio, pertanto, le eccezioni relative alla ritenuta non tardività del ricorso attesa la prova della notifica della cartella di pagamento che priva di valore le eccezioni sollevate in ordine al difetto di notifica dell'atto sotteso all'intimazione impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale censura la Controparte_1 statuizione in materia di spese, dichiarate dal giudice di prime cure integralmente compensate.
Afferma che non ricorreva l'ipotesi della reciproca soccombenza, per quanto dedotto con il primo motivo di appello incidentale, e che in ogni caso vi era stato un sostanziale accoglimento del ricorso in primo grado.
La doglianza non è condivisibile.
La compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale risulta meritevole di conferma anche in questa sede, vieppiù in ragione del rigetto dell'appello incidentale e, dunque, della conferma della reciproca soccombenza pronunciata in primo grado.
Alla stregua delle considerazioni espresse, rigettato l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, il ricorso presentato in primo grado da avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
09720229035729535000 deve essere rigettato limitatamente alle somme relative all'avviso di addebito n.39720140017687676000. In considerazione dell'esito del giudizio le spese del doppio grado sono integralmente compensate tra tutte le parti.
Si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello incidentale e, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, rigetta il ricorso presentato in primo grado da avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229035729535000 Controparte_1 limitatamente alle somme relative all'avviso di addebito n.39720140017687676000. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa