Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1968, n. 124
Articolo 2
Versione
24 marzo 1968
Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.
Entrata in vigore il 24 marzo 1968