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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c. del 17.11.2025 e del deposito delle note sostitutive ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1729/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente TRA rappresentata e difesa dall'avv. Michela Daniela Cervera ed elettivamente Parte_1 udio legale del suo difensore in sito in Castel Morrone (Ce) alla via Scese Lunghe n° 24/D. RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dal funzionario dott. Carmine Martino ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la ricorrente, in epigrafe indicata, CP_ ha notificato il decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti)
Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente atteso che la liquidazione della prestazione assistenziale è avvenuta in data successiva alla notifica del ricorso. Inoltre la parte ricorrente ha
1 documentato di aver comunicato il modello AP70 in data 08.09.2024 ed ha depositato il presente ricorso (in data 5.03.2025), quando ormai era abbondantemente decorso il termine di 120 giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.830,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Michela Daniela Cervera
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
2
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dal funzionario dott. Carmine Martino ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la ricorrente, in epigrafe indicata, CP_ ha notificato il decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti)
Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente atteso che la liquidazione della prestazione assistenziale è avvenuta in data successiva alla notifica del ricorso. Inoltre la parte ricorrente ha
1 documentato di aver comunicato il modello AP70 in data 08.09.2024 ed ha depositato il presente ricorso (in data 5.03.2025), quando ormai era abbondantemente decorso il termine di 120 giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.830,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Michela Daniela Cervera
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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