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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000033 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dalla AE il 27.3.25, riferito ad asseriti redditi percepiti a titolo di canoni di locazione nell'anno di imposta 2019; contestava la pretesa di complessivi
€ 4.436,86 tenuto conto di un'articolata vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza 417/21 del Tribunale di Civitavecchia che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione abitativa per la morosità del conduttore e, nonostante la successiva notifica al soccombente di un atto di precetto, gli importi dovuti dal settembre 2017 fino alla pronuncia non venivano corrisposti.
L'AE, contestata ogni altra eccezione, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto trattandosi di una sentenza intervenuta "in data 13.4.21 ... il canone di locazione per l'anno di imposta 2019 doveva senza dubbio essere dichiarato".
Con successiva memoria parte ricorrente insisteva nelle argomentazioni svolte.
All'odierna pubblica udienza, le parti concordemente chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in ordine a quanto eccepito per omessa notifica dell'avviso di presa in carico, ritiene tale incombente non previsto nella fattispecie infatti, sottolineato trattarsi di un atto informativo dell'agente della riscossione
(SC ord. 6589/25), non è previsto in presenza di un accertamento ex art. 41 bis dpr 600/73 che consente alla AE di utilizzare direttamente gli elementi riscontrabili nell'anagrafe tributaria.
Quanto al merito della controversia, occorre considerare quanto di seguito esposto.
a) La vicenda attiene a una locazione abitativa, mentre la parte erariale nelle controdeduzioni argomenta con riferimenti giurisprudenziali non pertinenti in quanto attinenti alla diversa ipotesi di locazione commerciale.
b) L'intimazione di sfratto veniva notificata ma, come esposto nella sentenza, l'incombente eseguito ex art. 143 c.p.c. non consentiva al GU di emettere ordinanza di rilascio e pertanto il grave inadempimento
(€ 38.700,00) che determinava la risoluzione del contratto veniva accertato e dichiarato con la statuizione del 14.4.21.
In tale contesto, ex art. 26 TUIR, risulta legittimo non dichiarare i canoni non percepiti;
aggiungasi che è prevista la tassazione separata per quelli eventualmente incassati in un periodo di imposta successivo, situazione non contestata.
c) Il procedimento giudiziario si è dunque concluso con la sentenza 417/21, che ha accertato la morosità del conduttore dal settembre 2017, che ha natura costitutiva con gli effetti ex art. 1458 c.c. riferibili sotto il profilo sostanziale al momento dell'inadempimento (SC ord. 28895/24).
La decisione veniva prodotta all'Ufficio, unitamente all'istanza di annullamento in autotutela oggetto di diniego.
Concorrono dunque plurimi elementi che consentono, in ragione di un'interpretazione non meramente tuzioristica del quadro normativo, di accogliere il ricorso risultando accertato in sede giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, che il locatore anche nell'anno 2019 non aveva percepito il canone di locazione che, ove comunque dichiarato, avrebbe determinato un credito di imposta in suo favore ovvero consentito la presentazione di un' istanza di rimborso.
Infatti i canoni di locazione abitativa non concorrono a formare il reddito quando la mancata percezione risulti comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità, poi convalidata dal Giudice, (o ingiunzione di pagamento), come previsto ex art. 3 quinquies D.L. 34/19 (novellato dall'art. 6 septies D.L. 41/21) sostituendo l'originaria previsione che stabiliva la decorrenza della detassazione solo dal momento della conclusione del procedimento giudiziario.
Aggiungasi inoltre che secondo la SC ord. 3085/2016 l'art. 26 DPR 917/86 deve essere correttamente interpretato escludendo, per il reddito derivante dal contratto di locazione, la formula che prevede la tassazione prescindendo dalla percezione situazione che attiene solo ai redditi fondiari (terreni e fabbricati iscritti in catasto), in tal senso anche SC 15171/09.
Il ricorso è accolto. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000033 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dalla AE il 27.3.25, riferito ad asseriti redditi percepiti a titolo di canoni di locazione nell'anno di imposta 2019; contestava la pretesa di complessivi
€ 4.436,86 tenuto conto di un'articolata vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza 417/21 del Tribunale di Civitavecchia che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione abitativa per la morosità del conduttore e, nonostante la successiva notifica al soccombente di un atto di precetto, gli importi dovuti dal settembre 2017 fino alla pronuncia non venivano corrisposti.
L'AE, contestata ogni altra eccezione, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto trattandosi di una sentenza intervenuta "in data 13.4.21 ... il canone di locazione per l'anno di imposta 2019 doveva senza dubbio essere dichiarato".
Con successiva memoria parte ricorrente insisteva nelle argomentazioni svolte.
All'odierna pubblica udienza, le parti concordemente chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in ordine a quanto eccepito per omessa notifica dell'avviso di presa in carico, ritiene tale incombente non previsto nella fattispecie infatti, sottolineato trattarsi di un atto informativo dell'agente della riscossione
(SC ord. 6589/25), non è previsto in presenza di un accertamento ex art. 41 bis dpr 600/73 che consente alla AE di utilizzare direttamente gli elementi riscontrabili nell'anagrafe tributaria.
Quanto al merito della controversia, occorre considerare quanto di seguito esposto.
a) La vicenda attiene a una locazione abitativa, mentre la parte erariale nelle controdeduzioni argomenta con riferimenti giurisprudenziali non pertinenti in quanto attinenti alla diversa ipotesi di locazione commerciale.
b) L'intimazione di sfratto veniva notificata ma, come esposto nella sentenza, l'incombente eseguito ex art. 143 c.p.c. non consentiva al GU di emettere ordinanza di rilascio e pertanto il grave inadempimento
(€ 38.700,00) che determinava la risoluzione del contratto veniva accertato e dichiarato con la statuizione del 14.4.21.
In tale contesto, ex art. 26 TUIR, risulta legittimo non dichiarare i canoni non percepiti;
aggiungasi che è prevista la tassazione separata per quelli eventualmente incassati in un periodo di imposta successivo, situazione non contestata.
c) Il procedimento giudiziario si è dunque concluso con la sentenza 417/21, che ha accertato la morosità del conduttore dal settembre 2017, che ha natura costitutiva con gli effetti ex art. 1458 c.c. riferibili sotto il profilo sostanziale al momento dell'inadempimento (SC ord. 28895/24).
La decisione veniva prodotta all'Ufficio, unitamente all'istanza di annullamento in autotutela oggetto di diniego.
Concorrono dunque plurimi elementi che consentono, in ragione di un'interpretazione non meramente tuzioristica del quadro normativo, di accogliere il ricorso risultando accertato in sede giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, che il locatore anche nell'anno 2019 non aveva percepito il canone di locazione che, ove comunque dichiarato, avrebbe determinato un credito di imposta in suo favore ovvero consentito la presentazione di un' istanza di rimborso.
Infatti i canoni di locazione abitativa non concorrono a formare il reddito quando la mancata percezione risulti comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità, poi convalidata dal Giudice, (o ingiunzione di pagamento), come previsto ex art. 3 quinquies D.L. 34/19 (novellato dall'art. 6 septies D.L. 41/21) sostituendo l'originaria previsione che stabiliva la decorrenza della detassazione solo dal momento della conclusione del procedimento giudiziario.
Aggiungasi inoltre che secondo la SC ord. 3085/2016 l'art. 26 DPR 917/86 deve essere correttamente interpretato escludendo, per il reddito derivante dal contratto di locazione, la formula che prevede la tassazione prescindendo dalla percezione situazione che attiene solo ai redditi fondiari (terreni e fabbricati iscritti in catasto), in tal senso anche SC 15171/09.
Il ricorso è accolto. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.