Articolo 34 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 33Articolo 35
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19 gennaio 1982
Art. 34. Compenso annuale di incentivazione
Interpretazione autentica

Dalla riduzione di 1/365 del compenso annuale di incentivazione, prevista dalla lettera b) dell'ultimo comma dell' art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873 , debbono intendersi escluse le domeniche e le festivita' infrasettimanali nonche' le giornate di riposo compensativo fruite ai sensi dell'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982