Articolo 22 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Articolo 21Articolo 23
Versione
18 dicembre 2024
Art. 22.

Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali
1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dopo il comma 105 e' inserito il seguente:
« 105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica gia' disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma ».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024
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