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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11851 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 19/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 12200/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MONTEVIDONI VALTER Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con gli avv.ti PULSONI FABIO e POMARES CLAUDIA MARIATERESA
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 7.4.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi che, fin dall'assunzione, egli ha svolto mansioni riconducibili alla qualifica di “impiegato del livello 1° di cui al CCNL applicabile, Logistica, trasporti merci e spedizioni” e condannarsi, di conseguenza, la al pagamento, in proprio favore, Controparte_1 delle differenze retributive che ammontano ad € 50.147,70, nonché al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza, ed oltre accessori come per legge.
1 Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- egli è stato assunto a tempo indeterminato in data 3.3.2015 dalla con qualifica di “segretario di livello 4” di Controparte_1 cui al CCNL Logistica, trasporti merci e spedizioni ed ha lavorato fino al 8.2.2022;
- egli ha osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- egli ha svolto mansioni di “concetto in piena autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza”; più esattamente, era l'unico in azienda a curare le spedizioni internazionali ed intercontinentali, effettuando anche il sopralluogo e organizzando la spedizione “door to door”, sviluppando il preventivo di spesa ed incaricandosi delle coperture assicurative, intrattenendo i contatti con i vettori e curando la gestione del trasporto in ogni suo aspetto, come meglio specificato in ricorso;
- egli aveva già svolto in precedenza tali mansioni ed è in possesso di un “raro titolo abilitativo di preposto ai trasporti nazionali ed internazionali”;
- in ragione della sua specializzazione, il datore di lavoro ha fatto stampare dei biglietti da visita in cui era indicato il suo nominativo quale “responsabile e referente dell'azienda per i trasporti internazionali”;
- fin dal principio, egli ha chiesto di essere inquadrato correttamente e per tale motivo i rapporti si sono deteriorati tanto che si è giunti alla cessazione del rapporto di lavoro nel mese di febbraio 2022;
- peraltro, nell'ambito di una contestazione disciplinare, la società “gli attribuiva un non meglio precisato calo di vendite, cosa non certo attribuibile ad un semplice segretario”. Ciò esposto e considerato che le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili alla qualifica di “impiegato del livello 1° di cui al CCNL applicabile” e che, di conseguenza, il ricorrente ha diritto di percepire le differenze retributive quantificate nei conteggi allegati all'atto introduttivo, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_2 si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
[...]
Nella memoria difensiva, si è fatto rilevare quanto segue:
- la stessa documentazione allegata al ricorso conferma come il sig.
“non avesse alcuna funzione direttiva né svolgesse Parte_1 mansioni di concetto con quella 'autonomia decisionale di
2 particolare ampiezza e importanza' richiesta dal rivendicato Livello I del CCNL di settore”;
- l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, in seguito ad una ispezione presso la società avviata a dicembre del 2022 “su espressa denuncia dello stesso , allo scopo di verificare Parte_1
l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, esaminata la documentazione relativa al rapporto di lavoro del le Parte_1 dichiarazioni dei dipendenti della società nonché le controdeduzioni della società medesima, ha accertato che nulla risultava dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive e non ha rilevato infrazioni e/o mancanze relative agli altri dipendenti;
- la società organizza ed esegue avvalendosi dei propri dipendenti e dei propri automezzi solo i trasporti nazionali che costituiscono circa l'80% del fatturato aziendale e gran parte di quelli via terra all'interno dell'Europa;
- con riferimento ai trasporti internazionali via mare, la società si affida “totalmente” a soggetti terzi che, dietro compenso, organizzano e curano per suo conto la spedizione in ogni dettaglio;
si sottolinea come le attività descritte in ricorso, ovvero la “gestione del trasporto in ogni suo particolare dalla partenza sino alla destinazione della merce eseguendo analisi preventive dei costi e dei noli con le compagnie e i vettori di riferimento curando quanto necessario ai fini di import – export”, venivano svolte dallo spedizioniere e dall'agente a destino appositamente incaricati;
- il sig. era addetto alla segreteria dei trasporti Parte_1 internazionali ed operava, al pari di , addetto alla Persona_1 segreteria dei trasporti nazionali, sotto la direzione ed il controllo del sig. , impiegato di I° livello e preposto della società, e Parte_2 dell'amministratore sig. ; Persona_2
- le mansioni del ricorrente consistevano nell'esecuzione di semplici attività tecnico-operative; più esattamente, egli raccoglieva dal potenziale cliente le informazioni di base, ovvero i dati anagrafici, i recapiti, la quantità di mobili e/o masserizie da trasportare, il luogo di partenza e quello di destinazione, partecipava al sopralluogo nei casi in cui questo si rendesse necessario, “in veste di assistente dello o dello , ed inviava agli spedizionieri di Per_3 Persona_2 fiducia ed agli agenti di destino le informazioni raccolte chiedendo loro il preventivo di spesa per l'organizzazione e gestione del trasporto;
una volta pervenuti alla società i preventivi, il sig.
3 stabiliva il prezzo finale che avrebbe dovuto Pt_2 Parte_1 comunicare al cliente e, qualora quest'ultimo accettasse l'offerta, il ricorrente trasmetteva allo spedizioniere e all'agente di destino l'e- mail di conferma dell'incarico nonché la documentazione richiesta dai fornitori;
- peraltro, il licenziamento del per giusta causa non ha Parte_1 arrecato alla società alcun disagio né in termini di gestione delle commesse né in quelli di acquisizione di nuove commesse;
- inoltre, volutamente si enfatizzano in ricorso talune circostanze quali la conoscenza di più lingue straniere, del tutto irrilevante ai fini dello svolgimento delle mansioni di cui si tratta, il possesso di un titolo abilitativo che consiste, invero, in un “attestato di idoneità professionale” per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci, “conseguito… alla veneranda età di 52 anni, che può essere ottenuto da chiunque superi un semplice esame”, la stampa dei biglietti da visita, che sono stati realizzati “per tutti gli impiegati e operai che avevano potenzialmente un contatto con la clientela e dunque sia per gli addetti all'ufficio sia per l'addetto ai sopralluoghi”, biglietti nei quali non viene affatto indicato Parte_1 quale “responsabile e referente dell'azienda per i trasporti internazionali”;
- la contestazione cui fugacemente si accenna in ricorso non ha riguardato, come si vorrebbe far credere, un calo delle vendite ma l'impiego del social Facebook durante l'orario di lavoro;
- il ricorrente non ha fornito gli elementi probatori sia in fatto che in diritto che consentano al Tribunale di procedere all'indagine al fine di verificare se le mansioni in concreto svolte corrispondano o meno al livello di inquadramento contrattuale posseduto;
- i conteggi, infine, si palesano del tutto inattendibili sia perché non è dato comprendere i criteri di calcolo seguiti sia perché i minimi retributivi considerati lasciano scoperti alcuni periodi sia, ancora, perché la controparte detrae dalla retribuzione mensile prevista per il livello rivendicato e che prescinde dai giorni di lavoro effettivamente prestati la retribuzione percepita in ragione del numero di giorni di lavoro realmente prestati nel mese di riferimento. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati.
4 Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, sul presupposto del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la società Controparte_2 dal 3.3.2015 al 8.2.2022, con inquadramento nel livello “4” del CCNL
[...]
“LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE”, qualifica di
“Segretario”, l'inquadramento nel superiore 1° livello in virtù delle mansioni svolte e il pagamento delle corrispondenti differenze retributive. Ciò premesso, figurano nel fascicolo di parte ricorrente, fra gli altri documenti:
- una serie di prospetti paga (dei mesi da febbraio a novembre 2017, da gennaio a dicembre 2018, nei quali è riportato, quale livello d'inquadramento, il livello “4 J”, dei mesi da gennaio ad agosto 2019, dei mesi di novembre e dicembre 2019, dei mesi da febbraio a dicembre 2020, dei mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre 2021, dei mesi di gennaio e febbraio 2022, nei quali è riportato, quale livello d'inquadramento, il livello “4” del CCNL di riferimento;
all.ti 1)-1ter));
- la lettera di assunzione a tempo indeterminato a far data dal 3.3.2015 con qualifica di “Impiegato”, livello “4 J”, mansioni di
“addetto a mansioni di segreteria”, orario di 8 ore giornaliere e 40 settimanali, dal lunedì al venerdì (all. 2).
1. Ora, è noto che, ai fini della rivendicazione di una superiore qualifica contrattuale, è necessario che nella domanda giudiziale siano specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza alla qualifica ambita, come descritta dalla contrattazione collettiva applicabile. L'indicazione puntuale dei compiti concretamente svolti consente, infatti, quel giudizio di comparazione con i compiti propri della qualifica cui si aspira dal quale non può prescindersi (cfr., tra le altre, Cass. 14088/2001). Inoltre, incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della più elevata qualifica (si rimanda, tra le altre, a Cass. 1012/2003). È stato, infine, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini…” (Cass. ord. 30580/2019). Fatte queste puntualizzazioni, l'eccezione di inammissibilità del ricorso va disattesa.
5 Si evidenzia, infatti, che il ricorrente, nel proprio atto, ha descritto le mansioni in concreto espletate e indicato tanto l'inquadramento posseduto quanto quello rivendicato allegando il CCNL di settore e, dunque, le declaratorie contrattuali qui rilevanti (si veda il CCNL
“LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE”, in all. 7 al fasc.
cosicché sono stati forniti tutti gli elementi necessari a quel Parte_1 giudizio comparativo di cui s'è detto. 2. È opportuno, allora, richiamare le declaratorie contrattuali qui rilevanti (art. 6 del CCNL prima cit.). Al 4° livello di nominale inquadramento appartengono “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico- operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”. Tra i profili impiegatizi sono esemplificati quelli di “dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura”, “altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati”, e “agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers)”. Al 1° livello invece appartengono “gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”. Tra i profili professionali figurano i “Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore”, il “capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda”, gli “impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda” e i “produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere”. Risulta evidente dalle caratteristiche ora enunciate che il 4° livello identifica la categoria dell'impiegato d'ordine, il quale svolge attività
6 amministrative e/o tecnico-operative che richiedono addestramento o tirocinio, che seguono procedure predeterminate e implicano autonomia limitata, circoscritta alle modalità di esecuzione delle operazioni affidate dai superiori, e correlativa limitata responsabilità. Al contrario, il 1° livello identifica funzioni direttive o di concetto connotate da elevata competenza tecnica o amministrativa, da ampia autonomia decisionale, limitata dal rispetto delle sole direttive generali;
si tratta, pertanto, di posizioni elevate nella gerarchia impiegatizia e di ruoli implicanti significative responsabilità organizzative, gestionali o di controllo. Ciò detto, il ricorrente ha dedotto fin dall'inizio di essere “l'unico in azienda a curare le spedizioni internazionali ed intercontinentali a partire dal contatto col cliente, effettuando anche sopralluogo, e organizzando la spedizione door to door, sviluppando un preventivo di spesa e incaricandosi delle coperture assicurative, avendo personalmente i contatti con i vettori e curando la gestione del trasporto in ogni suo particolare dalla partenza sino alla destinazione della merce eseguendo analisi preventive dei costi e dei noli con le compagnie e i vettori di riferimento curando quanto necessario ai fini di import – export anche con contatti in lingua straniera e in piena autonomia ha curato n. 476 spedizioni internazionali,…” (così, nelle premesse, a pg. 2 del ricorso e al n. 1 dei capitoli di prova orale). Sulle mansioni, è stata espletata istruttoria orale. Tra i capitoli del ricorso ammessi vi è anche il cap. n. 2, riguardante l'orario di lavoro, “dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18”, per complessive 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, in linea tuttavia con la previsione del contratto individuale di lavoro sicché è argomento ininfluente ai fini di causa. Test Sono stati sentiti, quali testi intimati dalla parte ricorrente, i sig.ri
, e . Parte_3 Testimone_2 Testimone_3
Il primo, premesso di essere “amministratore e titolare di una società di traslochi, 'Traslocomodo S.r.l.'”, di aver in precedenza lavorato insieme al ricorrente presso la Speedy Mooving S.r.l. e di aver collaborato con la società resistente, ha dichiarato che in tali occasioni – si è trattato di spedizioni all'estero – il sig. era il suo referente e con lui ha Parte_1 scambiato “a mezzo e-mail dei preventivi per i trasporti da eseguire”; quanto al periodo, egli ha fatto riferimento all'anno 2013 e seguenti (“a partire dal 2013, non ricordo poi con maggior precisione”). Il teste ha riferito di essersi recato personalmente presso la sede della società solo un “paio di volte”.
7 Egli è stato sentito in particolare sul cap. 13 dell'atto introduttivo avente ad oggetto l'esecuzione di trasporti per l'Inghilterra per conto di
“con reciproche richieste di prezzo da/per Controparte_2
l'Inghilterra…” e ha detto:
“…, posso dire che si è trattato di spedizioni aventi come destinazione l'Europa o l'Inghilterra, non ricordo esattamente, ed ho fornito anche del personale a giornata in supporto al personale dell'azienda, su Roma però, e confermo di aver avuto come interlocutore il solo . Parte_1
Il teste ha confermato d'aver saputo dal sig. (“penso sia il Pt_2 titolare della società”) che era l'unico ad occuparsi dei Parte_1 trasporti via mare presso la società e che si occupava anche dei trasporti via terra (verbale udienza del 27.3.2024). Il teste “responsabile operativa per la società di traslochi Tes_2
'Traslocomodo S.r.l.', dipendente fin dal 2015”, premesso di essere stata collega del presso la società di traslochi Speedy Mooving S.r.l. Parte_1 dal 2006 e fino al 2011 (“credo”), ha dichiarato che, non essendosi mai occupata delle spedizioni via mare, si rivolgeva al che, in quel Parte_1 periodo lavorava per la convenuta, per avere “suggerimenti”. Delle mansioni descritte nel cap. 1 del ricorso la testimone non ha avuto conoscenza diretta (“le circostanze descritte nel capitolo mi sono state riferite dallo stesso e posso aggiungere che però di tutti questi Parte_1 aspetti si occupava già presso la Speedy Mooving S.r.l…”). La testimone ha, poi, rettificato la precedente dichiarazione nei seguenti termini:
“…, quando ho parlato di contatti con per suggerimenti e Parte_1 quotazioni relativamente a spedizioni via mare, era la ditta di cui ero dipendente ad incaricare di ciò erano viaggi che la Parte_1
Traslocomodo S.r.l. affidava alla La Controparte_1
Traslocomodo S.r.l. faceva da intermediaria. Mi sono interfacciato sempre con talvolta rispondeva al Parte_1 telefono con qualcun altro, a volte un ragazzo di cui non so il nome ma mi diceva di parlare con C'erano rapporti di collaborazione Parte_1 tra le due società. Di contatti ce ne sono stati molti, settimanalmente, dal 2015 in poi e fino a quando era nella società Non Parte_1 Controparte_1 so quantificare il numero di fatture” (verbale udienza del 25.9.2024). Il terzo teste, premesso di essere “addetto alle vendite presso
[...]
esercente attività di spedizioni internazionali,… da circa Controparte_3
14 anni”, ha precisato che, all'incirca dal 2018 al 2020, la società per cui lavoro ha offerto i propri servizi anche alla società resistente.
8 Sul ruolo di il teste ha avuto modo di dire che lui era la Parte_1
“figura centrale dell'organizzazione, per richiesta prezzi, organizzazione, servizio, transiti, planning, un po' tutto…”. Sui termini della collaborazione con la società resistente, il teste ha puntualizzato:
“… la nostra è un'azienda enorme non può evidentemente curare il cliente privato in tutti gli aspetti, l'azienda di traslochi ha un'organizzazione molto più capillare e 'personale' rispetto al cliente, una volta che la merce del cliente è stata imballata subentra la nostra azienda che fornisce i mezzi di trasporto, un camion ad es., e ritiriamo dal magazzino dell'azienda o dal mittente a volte la merce e la trasportiamo fino a destino, a destino c'è un team di scarico legato all'azienda di traslochi o comunque dei collaboratori che eseguono l'ultimo miglio, io per l'attività descritta ho avuto contatti via email con il solo per la manifestava l'esigenza e Parte_1 CP_2 Parte_1 chiedeva alla nostra azienda un preventivo di trazione, il costo cioè, io gli davo un riscontro, se il servizio poi si doveva fare si andava nel dettaglio con le indicazioni temporali per carico, volume, peso, tipologia merce etc.”. Il teste ha, quindi, confermato che – come si legge nel cap. 7 del ricorso
– “forniva a prezzi su richiesta del medesimo per Parte_1 posizionamento mezzi pesanti e… poi da questo riceveva conferma della commessa” (verbale udienza del 29.1.2025). Dall'insieme di tali deposizioni, è emerso soltanto che si Parte_1 occupasse dei trasporti internazionali – ne hanno parlato sia
[...]
sia mentre ha fatto genericamente riferimento Tes_4 Tes_3 Tes_2 ai trasporti via mare –, e che fosse, all'interno della convenuta, l'interlocutore a cui le società intermediarie fornivano i prezzi per i servizi offerti. Sul contenuto dei compiti a lui affidati, però, e in specie sulla sfera di autonomia di cui egli godesse, se cioè avesse potere, una volta ricevuti i preventivi di spesa dalle società intermediarie, di fissare il prezzo al cliente, le testimonianze non hanno offerto alcun utile contributo;
non può evidentemente attribuirsi valore probatorio alla dichiarazione di che ha confermato i compiti di cui al cap. 1 del ricorso per Tes_2 avergliene parlato stesso (sui testimoni "de relato actoris", Parte_1 ovvero sui testimoni “che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto
9 dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”, vd. Cass., Sez. 1, 569/2015 e, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, ord. 7746/2020 e Cass., Sez. 1, ord. 4530/2025). È stata segnalata anche la contraddittorietà di quanto dichiarato da allorché ha rettificato l'affermazione Tes_2
d'aver contattato di sua iniziativa per “suggerimenti” sulle Parte_1 spedizioni via mare in virtù della sua esperienza nel settore parlando di contatti per “viaggi” che la società di cui ella era ed è dipendente affidava alla si legge, nelle note difensive della Controparte_1 convenuta, che “la che non è spedizioniere, Controparte_1 non esegue essa stessa spedizioni via mare e dunque non può certamente fornire quotazioni per un lavoro che non svolge” (così, a pg. 8 delle note depositate telematicamente in data 5.5.2025). Elementi di segno contrario sono rinvenibili nelle dichiarazioni dei testi intimati dalla parte resistente, i sig.ri , Parte_2 Persona_1
e . Tes_5
Il teste , che è stato dipendente della società resistente dal Pt_2
2016 al 2023 “e prima ancora, dal 2010 al 2016,… amministratore della stessa società”, ha confermato i capitoli della memoria difensiva, e in special modo i seguenti:
- il cap. n. 2), sull'oggetto dell'attività d'impresa, l'organizzazione e l'esecuzione in proprio dei trasporti nazionali che costituiscono la gran parte del fatturato aziendale (“circa l'80%”, viene indicato) nonché di molti trasporti via terra all'interno dell'Europa;
- i capitoli nn. 3), 4) e 5), sull'affidamento dei trasporti internazionali via mare a soggetti terzi che se ne occupano, dietro compenso nonché sulla distinzione tra la figura dello “spedizioniere” e dell'”agente a destino”; il primo, operando come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, mare o aria, il committente o mandante, e colui che effettua il trasporto con mezzi propri o di altri (vettore o trasportatore), si occupa di tutte le incombenze connesse alla spedizione (“dell'individuazione del vettore, della negoziazione del nolo, della stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto con il vettore e del compimento di tutte le operazioni accessorie alla spedizione come la prenotazione dello spazio di bordo, la pesatura, la consegna della merce al vettore, l'emissione dei documenti di trasporto e l'espletamento delle formalità doganali”), mentre l'“agente a destino” è il soggetto che “esegue tutte le attività necessarie al rilascio delle merci quando esse giungono nel porto di destinazione, cioè il cosiddetto sdoganamento, e alla loro
10 consegna all'indirizzo del destinatario”; il teste ha precisato che la società convenuta “non è spedizioniere” e deve rivolgersi a terzi;
- il cap. n. 8) sul ruolo della nelle spedizioni Controparte_1 internazionali, che è “minimo”, limitandosi essa a “trasmettere ai fornitori i documenti da questi richiesti, trasmettere allo spedizioniere le istruzioni di polizza, concordare con lo spedizioniere la data per il ritiro della merce da trasportare, che solitamente avviene presso il magazzino della (c.d. ordine di posizionamento) e CP_2 trasmettere all'agente a destino copia della polizza di carico (B/L) ricevuta dallo spedizioniere, in modo da consentirgli di ricevere la merce nel momento in cui la nave giungerà al porto di destinazione”;
- i capitoli nn. 14), 17), 19) e 20), che precisano i compiti del consistenti nel raccogliere dal potenziale cliente una serie Parte_1 di informazioni, “dati anagrafici e recapiti, quantità di mobili e/o masserizie da trasportare, luogo di partenza e luogo di destinazione”, nell'inviare una e-mail “standard” agli spedizionieri di fiducia e agli agenti a destino chiedendo loro un preventivo di spesa, nell'inviare, avvalendosi di un “modello word editabile”, al cliente il preventivo aziendale che, però, era determinato nel suo importo dal teste stesso e, in caso di accettazione da parte di quest'ultimo, nel trasmettere allo spedizioniere e all'agente a destino l'e-mail di conferma dell'incarico e la documentazioni da essi richiesta;
- il cap. 15) sui sopralluoghi che, ove necessari perché il cliente non era in grado di quantificare l'ingombro della merce da spedire, venivano eseguiti dal sig. , operaio di 4° livello, o Persona_4 dall'amministratore della società, sig. ; il teste Persona_2 ha aggiunto che “ha accompagnato o Parte_1 Per_3 Persona_2 raramente, una volta al mese o una volta ogni due mesi, evidentemente per un aiuto”, che non è stato in grado di precisare;
- il cap. n. 18) sulla fissazione ad opera del teste medesimo del prezzo finale da comunicare al cliente, maggiorato dei costi dei fornitori e dei costi aziendali;
- i capitoli nn. 26) e 29), sull'affidamento, a seguito del recesso dal rapporto di lavoro con il sig. dei compiti in questione al Parte_1 sig. , impiegato di 4° livello, il quale, poi, per gli Persona_1 scambi di e-mail in lingua inglese, si avvale del programma “Google Translate”. Il teste ha, poi, affermato che è stato assunto in sostituzione Parte_1 di “ ,… segretaria d'ufficio, e non perché esperto di Persona_5 spedizioni internazionali”, che anche prima della sua assunzione si
11 eseguivano trasporti internazionali dei quali si occupava personalmente il teste medesimo (verbale udienza del 27.3.2024). Non dissimile è stata la deposizione di il quale ha premesso Per_1 di essere “impiegato dipendente di Parte_4 da agosto 2023”, di aver lavorato per la società resistente “dal settembre 2016 come impiegato di 4° livello al luglio 2023” e di essersi occupato di spedizioni sul territorio nazionale con compiti analoghi ma “più semplici”. Il teste ha avallato la ricostruzione di parte resistente e, in rapporto alle spedizioni estere, ha precisato:
“… la fa la prima parte del lavoro, preleva e prepara le merci, CP_2 fa un documento chiamato packing list, che contiene la descrizione dei singoli colli, carica sul container e consegna allo spedizioniere”. Il teste ha, poi, ricordato che “una volta al mese Parte_1 accompagnava ” nei sopralluoghi (“io lo vedevo ma non so Per_3 spiegare il perché”) e, infine, sui compiti di ha avuto modo di Parte_1 spiegare che “si trattava di compiti comunque molto semplici, erano e- mail da inviare alla compagnia marittima ovvero lo spedizioniere,…, poi si contattava l'agente a destino, c'era un portale su internet per la ricerca degli agenti a destino e si recuperavano le e-mail di riscontro degli agenti a destino con l'indicazione dei prezzi”. Il teste ha tenuto a precisare, infine, d'aver illustrato il ruolo di e di rispetto alle mansioni di “per Pt_2 Persona_2 Parte_1 deduzione” avendo poi sostituito dopo il suo licenziamento Parte_1
(verbale udienza del 25.9.2024). Nessuna rilevanza ha la deposizione dell'ultimo teste, , il Tes_5 quale ha lavorato come “autista dipendente della società resistente da maggio del 2017 al novembre 2024” allorché si è dimesso. Questi, infatti, sentito all'udienza del 29.1.2025, si è limitato a dire che
“lavorava all'interno degli uffici” ma non ha saputo descrivere Parte_1
“cosa facesse nello specifico” (“faceva un lavoro di segreteria per quanto ne so”). Egli ha, poi, detto che riceveva le direttive sul lavoro da Persona_2
e , che costoro e il sig. erano i “tre
[...] Persona_4 Pt_2 soci della società”, che, in particolare, era per lui la figura di Pt_2 riferimento in azienda (anche “attualmente”, lavorando essi per conto di
“ , che, secondo il teste, avrebbe Parte_4 una compagine sociale diversa). In definitiva, dal compendio istruttorio, globalmente inteso, è emerso come il ricorrente abbia svolto attività amministrative e/o tecnico-
12 operative d'ordine seguendo procedure standardizzate e limitandosi a raccogliere, con riferimento al settore di pertinenza, quello delle spedizioni internazionali, una serie di informazioni sul trasporto da eseguire, a contattare spedizionieri di fiducia e agenti di destino per richiedere loro un preventivo di spesa, a comunicare al cliente il prezzo finale che però era il preposto a fissare ed a trasmettere, Pt_2 infine, allo spedizioniere e all'agente a destino l'e-mail di conferma dell'incarico nonché la documentazione necessaria. Sono state valorizzate al riguardo le testimonianze di e Pt_2 mentre, come si è visto, dalle deposizioni dei testi intimati dal Per_1 non è stato possibile trarre alcun elemento idoneo a Parte_1 dimostrare la natura altamente specialistica delle mansioni a lui affidate nonché l'ampia autonomia decisionale che ha assunto d'avere avuto (soprattutto per la determinazione del preventivo di spesa). Non altera il quadro fattuale così tratteggiato la documentazione allegata al ricorso. Riguardo al documento allegato al n. 4 del fascicolo di parte ricorrente, si tratta di un “ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE Controparte_4
, rilasciato in data 26.5.2014, ma non è chiaro perché debba
[...] considerarsi, come enfaticamente sostenuto a pg. 2 del ricorso, un titolo abilitativo “raro”, specie se lo si confronta con l'attestato rilasciato diversi anni prima, il 28.10.2004, al sig. , di superamento Pt_2 dell'esame di “idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di merce su strada per conto di terzi per trasporti nazionali ed internazionali” (all. 20 al fasc. resistente). Riguardo ai biglietti da visita “in cui era indicato il nominativo di
[...] quale responsabile e referente dell'azienda per i trasporti Parte_1 internazionali” e all'indicazione sul sito aziendale di “ ” per le Pt_1 spedizioni internazionali via mare (all.ti 5 e 6 al relativo fasc.), si osserva brevemente, sui primi, che non compare affatto la dicitura “responsabile e referente dell'azienda per i trasporti bensì la dicitura CP_4
“Oversea – Overland” (ovvero, “Via mare – Via terra”) che, come nota la società, richiama soltanto l'oggetto dell'attività sociale e, sulla seconda, che tale indicazione non prova altro se non che fosse inserito Parte_1 nel settore delle spedizioni internazionali via mare nessuna informazione sulla posizione professionale del medesimo potendosene ricavare. Il documento allegato al n. 3 del fascicolo di consistente in Parte_1 un “elenco spedizioni seguite… dal 2013 al 2021”, è, all'evidenza, un
13 elenco manoscritto, presumibilmente dallo stesso ricorrente, senz'alcun segno grafico, sottoscrizione, timbro o altro segno che possa attestarne l'ufficialità e la riconducibilità all'impresa. Di tenore analogo è la contestazione del documento allegato al n. 18 consistente in “report di sopralluoghi presso clienti anche fuori Roma con grafia di socio 2015-2020”; in ogni caso, Persona_4
l'eventuale effettuazione anche in autonomia di sopralluoghi che servivano, come sembra pacifico, a valutare l'ingombro della merce da spedire non è certo indicativa di funzioni direttive. Inidonei alla dimostrazione delle mansioni superiori pretese appaiono gli ulteriori documenti, all.ti ai nn. 13-17, 19 e 20-25, consistenti per lo più nelle e-mail scambiate con le società intermediarie e con i clienti e nei preventivi aziendali tant'è che su nessuno di essi si sofferma la parte ricorrente per farne derivare la prova di quanto dedotto;
così, per i preventivi, non potrebbe trarsi tale prova dalla semplice sottoscrizione del documento da parte del sig. in presenza di elementi Parte_1 oggettivi che attribuiscono al superiore il potere di stabilire il Pt_2 prezzo offerto.
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Per i motivi che precedono, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 19/11/2025
IL GIUDICE
NI AN
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