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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/04/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio ConSIliere
Enrico Rao ConSIliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1032/2021 R.G. tra
( ), rappr. e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Federico Cassarino, presso il cui studio in IN GN (SR) è domiciliata;
appellante
e
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
( ), in proprio e in qualità di genitori del minore CodiceFiscale_3
( ); ( Persona_1 CodiceFiscale_4 Parte_2 [...]
); ( ); C.F._5 Parte_3 CodiceFiscale_6
( ), Parte_4 CodiceFiscale_7 Parte_5
( ), rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Sellaro e CodiceFiscale_8
Francesco Caselli, domiciliati in Siracusa, presso lo studio dell'avv. Valeria Macca;
appellati
e
(cf: ), rappresentato e difeso CP_3 CodiceFiscale_9
dall'avv. Dario TOTA.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1316/2020, pubblicata il 29.12.2020, il Tribunale di Siracusa ha condannato (non costituita in primo grado) alla restituzione in Parte_1
favore degli attori, odierni appellati, della somma €.10.900,00 alla stessa versata a titolo di acquisto e penale di un pacchetto turistico;
ha condannato il convenuto alla restituzione in favore degli attori della somma di €.1.800,00 CP_3
allo stesso versato a titolo di acquisto e penale del pacchetto turistico;
ha condannato i convenuti in solido alla rifusione agli attori delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato, a mezzo PEC, il 22.6.2021, agli appellati, già attori in primo grado, di cui in epigrafe, nonché ad . CP_3
Disposta, con ordinanza pubblicata il 29.11.2021, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nei confronti dell'appellante, all'udienza collegiale dell'1.12.2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi ritrascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'inesistenza o nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, mai giunto alla sua sfera di conoscenza, con evidente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio ex art. 111 Cost.; rappresenta che agli atti di causa del giudizio di primo grado non risulta essere presente e/o provata la regolare notifica dell'atto di citazione.
Con altro motivo, deduce la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza per mancata notifica nei suoi confronti della convocazione per la procedura di mediazione disposta d'ufficio.
Con un terzo motivo deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo gli attori in primo grado acquistato il pacchetto turistico con la Controparte_4
di cui l'odierna appellante è un mero legale rappresentante, insieme all' CP_3
2 Con gli ulteriori motivi, infine, censura la sentenza nel merito.
2.) Assume rilievo preliminare ed assorbente l'esame del primo motivo.
Il motivo è fondato, non emergendo dagli atti la prova della instaurazione del contraddittorio dinnanzi al tribunale, da parte degli attori, nei confronti dell'odierna appellante Parte_1
Come già evidenziato da questa Corte con l'ordinanza pubblicata il 29.11.2021, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nei confronti dell'appellante, tale prova non può ritenersi integrata, secondo quanto sostenuto dagli odierni appellati, già attori in primo grado, nella comparsa di costituzione in appello (“l'atto di citazione in rinnovazione in originale notificato alle controparti veniva depositato in data 11/02/2014 dall'avv. Valeria Macca quale domiciliataria delle parti attrici come ben risulta dal deposito nel fascicolo telematico…”), in quanto: a) agli atti del fascicolo telematico di primo grado non risulta presente tale documento;
b) tale notifica comunque non è andata a buon fine per come dato atto dal difensore di parte attrice in seno al verbale dell'udienza di prima comparizione del 26.9.2014 (“La notifica alla SI.ra , effettuata alla residenza indicata nella Parte_1
prefata visura camerale, non è andata a buon fine…).
Emerge altresì dai verbali del giudizio di primo grado che parte attrice ha chiesto nuovo termine per la rinnovazione della notifica alla stessa udienza del 26.9.2014
(“l'avv. Macca chiede un nuovo termine per la rinnovazione della stessa nei confronti della SI.ra ”), nonché all'udienza del 1.4.2015 Parte_1
(“l'avv. Macca, rilevato che la citazione non è stata regolarmente notificata alla SI.ra … chiede di essere ammessa alla rinnovazione della Parte_1
notifica dell'atto introduttivo e del presente verbale …”) e all'udienza del
21.10.2015 (“… chiede, altresì, di essere autorizzata a rinnovare la notifica dell'atto introduttivo alla SI.ra , ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.”). Parte_1
In tale ultima udienza del 21.10.2015 il giudice istruttore di primo grado così ha statuito: “rilevato che risulta preliminare la regolare instaurazione del contraddittorio, ordina rinnovarsi la notifica della citazione a Parte_1
3 entro il termine perentorio del 15.12.2015 per la nuova prima udienza di comparizione e trattazione del 27.4.2016”).
A tale udienza del 27.4.2016 si dà atto a verbale che “l'avv. Macca deposita originale notificato della citazione in rinnovazione a ”; e tuttavia Parte_1
tale documento non risulta depositato né nel fascicolo telematico di primo grado, né nel fascicolo telematico di questo grado, sicchè non è consentito al Collegio verificarne la regolarità ed il rispetto del termine all'uopo assegnato.
Gli odierni appellati già attori in primo grado hanno poi omesso di depositare tale documento anche nel corso successivo del presente giudizio di appello, nel quale non hanno più svolto alcuna difesa.
Dalla mancanza di prova della corretta, effettiva, citazione di Parte_1
nel giudizio di primo grado discende - ma limitatamente alla posizione della suddetta, odierna appellante - la nullità del giudizio stesso e della sentenza conclusiva, nonchè la necessità di rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Le spese del presente grado tra la e gli appellati, già attori in primo Pt_1
grado, seguono la soccombenza, di seguito liquidate, in relazione all'attività espletata e al valore della controversia (pari all'importo della statuizione di condanna appellata), applicati i parametri minimi delle tabelle allegate al DM n.147/22, tenuto conto delle ragioni, solo processuali, della presente decisione.
3.) Rimane ferma la pronunzia di condanna alla restituzione dell'importo di €.
1.800,00 pronunziata dal tribunale nei confronti di , non interessata CP_3
dal presente gravame, ma anche la condanna dello stesso al pagamento, in CP_3
favore degli attori, delle spese di primo grado, operando il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559/2014; vedasi anche Cass. n. 28267/2021).
Non v'è invece luogo a statuire sulle spese sostenute dallo stesso nel CP_3
presente giudizio.
4 Infatti, la notificazione dell'atto di appello a quest'ultimo, da parte di Parte_1
ha assunto il valore di semplice litis denuntiatio, ex art. 332 c.p.c., e non
[...]
di vocatio in ius, allo scopo di avvertire colui che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale (cfr. Cass. n. 7031/2020); sicché quest'ultimo non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in suo favore, ove lo stesso non abbia impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (Cass. 5508/2016, 2208/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
Parte_1
per l'effetto rimette la causa tra , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
in qualità di genitori del minore , nonchè Persona_1 Parte_2 Parte_3
, , , da un lato, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_1
dall'altro, al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; condanna , in proprio e in qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2
del minore , nonchè , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, al pagamento, in solido, in favore di
[...] Parte_5 Parte_1
delle spese del presente grado, che liquida nella misura di €.1.700,00, oltre rimborso
15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese del presente grado di . CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del 10 aprile 2024.
Il conSIliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio ConSIliere
Enrico Rao ConSIliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1032/2021 R.G. tra
( ), rappr. e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Federico Cassarino, presso il cui studio in IN GN (SR) è domiciliata;
appellante
e
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
( ), in proprio e in qualità di genitori del minore CodiceFiscale_3
( ); ( Persona_1 CodiceFiscale_4 Parte_2 [...]
); ( ); C.F._5 Parte_3 CodiceFiscale_6
( ), Parte_4 CodiceFiscale_7 Parte_5
( ), rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Sellaro e CodiceFiscale_8
Francesco Caselli, domiciliati in Siracusa, presso lo studio dell'avv. Valeria Macca;
appellati
e
(cf: ), rappresentato e difeso CP_3 CodiceFiscale_9
dall'avv. Dario TOTA.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1316/2020, pubblicata il 29.12.2020, il Tribunale di Siracusa ha condannato (non costituita in primo grado) alla restituzione in Parte_1
favore degli attori, odierni appellati, della somma €.10.900,00 alla stessa versata a titolo di acquisto e penale di un pacchetto turistico;
ha condannato il convenuto alla restituzione in favore degli attori della somma di €.1.800,00 CP_3
allo stesso versato a titolo di acquisto e penale del pacchetto turistico;
ha condannato i convenuti in solido alla rifusione agli attori delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato, a mezzo PEC, il 22.6.2021, agli appellati, già attori in primo grado, di cui in epigrafe, nonché ad . CP_3
Disposta, con ordinanza pubblicata il 29.11.2021, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nei confronti dell'appellante, all'udienza collegiale dell'1.12.2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi ritrascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'inesistenza o nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, mai giunto alla sua sfera di conoscenza, con evidente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio ex art. 111 Cost.; rappresenta che agli atti di causa del giudizio di primo grado non risulta essere presente e/o provata la regolare notifica dell'atto di citazione.
Con altro motivo, deduce la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza per mancata notifica nei suoi confronti della convocazione per la procedura di mediazione disposta d'ufficio.
Con un terzo motivo deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo gli attori in primo grado acquistato il pacchetto turistico con la Controparte_4
di cui l'odierna appellante è un mero legale rappresentante, insieme all' CP_3
2 Con gli ulteriori motivi, infine, censura la sentenza nel merito.
2.) Assume rilievo preliminare ed assorbente l'esame del primo motivo.
Il motivo è fondato, non emergendo dagli atti la prova della instaurazione del contraddittorio dinnanzi al tribunale, da parte degli attori, nei confronti dell'odierna appellante Parte_1
Come già evidenziato da questa Corte con l'ordinanza pubblicata il 29.11.2021, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nei confronti dell'appellante, tale prova non può ritenersi integrata, secondo quanto sostenuto dagli odierni appellati, già attori in primo grado, nella comparsa di costituzione in appello (“l'atto di citazione in rinnovazione in originale notificato alle controparti veniva depositato in data 11/02/2014 dall'avv. Valeria Macca quale domiciliataria delle parti attrici come ben risulta dal deposito nel fascicolo telematico…”), in quanto: a) agli atti del fascicolo telematico di primo grado non risulta presente tale documento;
b) tale notifica comunque non è andata a buon fine per come dato atto dal difensore di parte attrice in seno al verbale dell'udienza di prima comparizione del 26.9.2014 (“La notifica alla SI.ra , effettuata alla residenza indicata nella Parte_1
prefata visura camerale, non è andata a buon fine…).
Emerge altresì dai verbali del giudizio di primo grado che parte attrice ha chiesto nuovo termine per la rinnovazione della notifica alla stessa udienza del 26.9.2014
(“l'avv. Macca chiede un nuovo termine per la rinnovazione della stessa nei confronti della SI.ra ”), nonché all'udienza del 1.4.2015 Parte_1
(“l'avv. Macca, rilevato che la citazione non è stata regolarmente notificata alla SI.ra … chiede di essere ammessa alla rinnovazione della Parte_1
notifica dell'atto introduttivo e del presente verbale …”) e all'udienza del
21.10.2015 (“… chiede, altresì, di essere autorizzata a rinnovare la notifica dell'atto introduttivo alla SI.ra , ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.”). Parte_1
In tale ultima udienza del 21.10.2015 il giudice istruttore di primo grado così ha statuito: “rilevato che risulta preliminare la regolare instaurazione del contraddittorio, ordina rinnovarsi la notifica della citazione a Parte_1
3 entro il termine perentorio del 15.12.2015 per la nuova prima udienza di comparizione e trattazione del 27.4.2016”).
A tale udienza del 27.4.2016 si dà atto a verbale che “l'avv. Macca deposita originale notificato della citazione in rinnovazione a ”; e tuttavia Parte_1
tale documento non risulta depositato né nel fascicolo telematico di primo grado, né nel fascicolo telematico di questo grado, sicchè non è consentito al Collegio verificarne la regolarità ed il rispetto del termine all'uopo assegnato.
Gli odierni appellati già attori in primo grado hanno poi omesso di depositare tale documento anche nel corso successivo del presente giudizio di appello, nel quale non hanno più svolto alcuna difesa.
Dalla mancanza di prova della corretta, effettiva, citazione di Parte_1
nel giudizio di primo grado discende - ma limitatamente alla posizione della suddetta, odierna appellante - la nullità del giudizio stesso e della sentenza conclusiva, nonchè la necessità di rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Le spese del presente grado tra la e gli appellati, già attori in primo Pt_1
grado, seguono la soccombenza, di seguito liquidate, in relazione all'attività espletata e al valore della controversia (pari all'importo della statuizione di condanna appellata), applicati i parametri minimi delle tabelle allegate al DM n.147/22, tenuto conto delle ragioni, solo processuali, della presente decisione.
3.) Rimane ferma la pronunzia di condanna alla restituzione dell'importo di €.
1.800,00 pronunziata dal tribunale nei confronti di , non interessata CP_3
dal presente gravame, ma anche la condanna dello stesso al pagamento, in CP_3
favore degli attori, delle spese di primo grado, operando il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559/2014; vedasi anche Cass. n. 28267/2021).
Non v'è invece luogo a statuire sulle spese sostenute dallo stesso nel CP_3
presente giudizio.
4 Infatti, la notificazione dell'atto di appello a quest'ultimo, da parte di Parte_1
ha assunto il valore di semplice litis denuntiatio, ex art. 332 c.p.c., e non
[...]
di vocatio in ius, allo scopo di avvertire colui che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale (cfr. Cass. n. 7031/2020); sicché quest'ultimo non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in suo favore, ove lo stesso non abbia impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (Cass. 5508/2016, 2208/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
Parte_1
per l'effetto rimette la causa tra , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
in qualità di genitori del minore , nonchè Persona_1 Parte_2 Parte_3
, , , da un lato, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_1
dall'altro, al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; condanna , in proprio e in qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2
del minore , nonchè , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, al pagamento, in solido, in favore di
[...] Parte_5 Parte_1
delle spese del presente grado, che liquida nella misura di €.1.700,00, oltre rimborso
15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese del presente grado di . CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del 10 aprile 2024.
Il conSIliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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