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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG 502 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LOVATO RITA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. MIGLIARI ELEONORA CP_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre Per_1 il padre avra' diritto di stare con il figlio e tenerlo con se': dal venerdi' dalla uscita di scuola o, quando non c'e' scuola, dalle h. 9 del mattino, fino al lunedi' mattina al rientro a scuola oppure alle h. 9 del mattino;
durante la settimana nella settimana in cui sta con il padre il we dalla uscita di scuola il martedi' o dalle 9 del martedi' alla mattina del mercoledi'; la settimana in cui non sta con il padre il we;
stara' con il padre il giovedi'dalla uscita di scuola ( o dalle h. 9 al di fuori del periodo scolastico) fino al venerdi' mattina ( alla entrata a scuola o, al di fuori del periodo scolastico, alle h. 9); stara' con il padre le festivita' natalizie una settimana ad anni alterni dal 23 al Per_1 30 dicembre con la notte del 30 e dal 31 al 6 con pernottamento del 6, a partire dal natale 2025 con la madre;
potra' stare con il padre due settimane anche non consecutive durante le ferie Per_1 estive da concordarsi entro il 30 aprile, in difetto di accordo, gli anni pari scegliera' la madre, gli anni dispari scegliera' il padre.
1 Per le festivita' pasquali stara' con il padre tre giorni consecutivi Per_1 alternativamente comprensivi di Pasqua e lunedi' dell'Angelo, ed altri tre giorni con la madre, a partire da Pasqua 2026 con la madre. Per le altre festivita', compresi i compleanni, in difetto di accordo vale il calendario ordinario. Il padre corrispondera' un assegno mensile di euro 400, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il 5 del mese a partire da luglio 2025, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Spese compensate.
Conclusioni del PM: non ha concluso MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva: Parte_1 in data 13/09/2013 aveva contratto matrimonio con e dalla CP_1 unione era nato il figlio nel 2016. I rapporti tra i coniugi si erano Per_1 progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Premetteva di essersi separata una prima volta con separazione consensuale omologata il 21.4.21, successivamente riprendendo la convivenza familiare: il tentativo pero' era definitivamente naufragato nell'aprile 2024. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Il ricorso era presentato ex art. 473 bis 42 c.p.c. essendo rappresentato un episodio di lesioni personali del 1.7.24 nell'occasione del quale il spintonava la moglie. CP_1 Ai sensi dell'art 473 bis-42 comma 5 c.p.c. il PM dava conto della esistenza di un procedimento per lesioni personali ex art. 582 c.p. a carico del giunto alla fase CP_1 dibattimentale. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte in riferimento alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio e di mantenimento Per_1 per la ricorrente. Alla udienza del 2.7.25 dopo essere state separatamente sentite dal giudice, le parti addivenivano a conclusioni congiunte. I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 (matrimonio celebrato in FERRARA , in data 13/09/2013 , trascritto al n. 121, P II s. A) alle seguenti condizioni:
2 affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre Per_1 il padre avra' diritto di stare con il figlio e tenerlo con se': dal venerdi' dalla uscita di scuola o, quando non c'e' scuola, dalle h. 9 del mattino, fino al lunedi' mattina al rientro a scuola oppure alle h. 9 del mattino;
durante la settimana nella settimana in cui sta con il padre il we dalla uscita di scuola il martedi' o dalle 9 del martedi' alla mattina del mercoledi'; la settimana in cui non sta con il padre il we;
stara' con il padre il giovedi'dalla uscita di scuola ( o dalle h. 9 al di fuori del periodo scolastico) fino al venerdi' mattina ( alla entrata a scuola o, al di fuori del periodo scolastico, alle h. 9); stara' con il padre le festivita' natalizie una settimana ad anni alterni dal 23 al Per_1 30 dicembre con la notte del 30 e dal 31 al 6 con pernottamento del 6, a partire dal natale 2025 con la madre;
stara' con il padre due settimane anche non consecutive durante le ferie estive Per_1 da concordarsi entro il 30 aprile, in difetto di accordo, gli anni pari scegliera' la madre, gli anni dispari scegliera' il padre;
per le festivita' pasquali stara' con il padre tre giorni consecutivi Per_1 alternativamente comprensivi di Pasqua e lunedi' dell'Angelo, ed altri tre giorni con la madre, a partire da Pasqua 2026 con la madre;
per le altre festivita', compresi i compleanni, in difetto di accordo vale il calendario ordinario. Il padre corrispondera' un assegno mensile di euro 400, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il 5 del mese a partire da luglio 2025, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale che qui si riporta:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
3 a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di FERRARA di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 3.7.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LOVATO RITA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. MIGLIARI ELEONORA CP_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre Per_1 il padre avra' diritto di stare con il figlio e tenerlo con se': dal venerdi' dalla uscita di scuola o, quando non c'e' scuola, dalle h. 9 del mattino, fino al lunedi' mattina al rientro a scuola oppure alle h. 9 del mattino;
durante la settimana nella settimana in cui sta con il padre il we dalla uscita di scuola il martedi' o dalle 9 del martedi' alla mattina del mercoledi'; la settimana in cui non sta con il padre il we;
stara' con il padre il giovedi'dalla uscita di scuola ( o dalle h. 9 al di fuori del periodo scolastico) fino al venerdi' mattina ( alla entrata a scuola o, al di fuori del periodo scolastico, alle h. 9); stara' con il padre le festivita' natalizie una settimana ad anni alterni dal 23 al Per_1 30 dicembre con la notte del 30 e dal 31 al 6 con pernottamento del 6, a partire dal natale 2025 con la madre;
potra' stare con il padre due settimane anche non consecutive durante le ferie Per_1 estive da concordarsi entro il 30 aprile, in difetto di accordo, gli anni pari scegliera' la madre, gli anni dispari scegliera' il padre.
1 Per le festivita' pasquali stara' con il padre tre giorni consecutivi Per_1 alternativamente comprensivi di Pasqua e lunedi' dell'Angelo, ed altri tre giorni con la madre, a partire da Pasqua 2026 con la madre. Per le altre festivita', compresi i compleanni, in difetto di accordo vale il calendario ordinario. Il padre corrispondera' un assegno mensile di euro 400, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il 5 del mese a partire da luglio 2025, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Spese compensate.
Conclusioni del PM: non ha concluso MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva: Parte_1 in data 13/09/2013 aveva contratto matrimonio con e dalla CP_1 unione era nato il figlio nel 2016. I rapporti tra i coniugi si erano Per_1 progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Premetteva di essersi separata una prima volta con separazione consensuale omologata il 21.4.21, successivamente riprendendo la convivenza familiare: il tentativo pero' era definitivamente naufragato nell'aprile 2024. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Il ricorso era presentato ex art. 473 bis 42 c.p.c. essendo rappresentato un episodio di lesioni personali del 1.7.24 nell'occasione del quale il spintonava la moglie. CP_1 Ai sensi dell'art 473 bis-42 comma 5 c.p.c. il PM dava conto della esistenza di un procedimento per lesioni personali ex art. 582 c.p. a carico del giunto alla fase CP_1 dibattimentale. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte in riferimento alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio e di mantenimento Per_1 per la ricorrente. Alla udienza del 2.7.25 dopo essere state separatamente sentite dal giudice, le parti addivenivano a conclusioni congiunte. I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 (matrimonio celebrato in FERRARA , in data 13/09/2013 , trascritto al n. 121, P II s. A) alle seguenti condizioni:
2 affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre Per_1 il padre avra' diritto di stare con il figlio e tenerlo con se': dal venerdi' dalla uscita di scuola o, quando non c'e' scuola, dalle h. 9 del mattino, fino al lunedi' mattina al rientro a scuola oppure alle h. 9 del mattino;
durante la settimana nella settimana in cui sta con il padre il we dalla uscita di scuola il martedi' o dalle 9 del martedi' alla mattina del mercoledi'; la settimana in cui non sta con il padre il we;
stara' con il padre il giovedi'dalla uscita di scuola ( o dalle h. 9 al di fuori del periodo scolastico) fino al venerdi' mattina ( alla entrata a scuola o, al di fuori del periodo scolastico, alle h. 9); stara' con il padre le festivita' natalizie una settimana ad anni alterni dal 23 al Per_1 30 dicembre con la notte del 30 e dal 31 al 6 con pernottamento del 6, a partire dal natale 2025 con la madre;
stara' con il padre due settimane anche non consecutive durante le ferie estive Per_1 da concordarsi entro il 30 aprile, in difetto di accordo, gli anni pari scegliera' la madre, gli anni dispari scegliera' il padre;
per le festivita' pasquali stara' con il padre tre giorni consecutivi Per_1 alternativamente comprensivi di Pasqua e lunedi' dell'Angelo, ed altri tre giorni con la madre, a partire da Pasqua 2026 con la madre;
per le altre festivita', compresi i compleanni, in difetto di accordo vale il calendario ordinario. Il padre corrispondera' un assegno mensile di euro 400, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il 5 del mese a partire da luglio 2025, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale che qui si riporta:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
3 a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di FERRARA di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 3.7.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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