TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1462/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Lo Scalzo Parte_1
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giantony Ilardo
-resistente-
OGGETTO: pensione reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 4.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , al fine di sentire Controparte_1
accertare il proprio diritto alla pensione ai superstiti maggiorenni inabili al lavoro ex art. 8
L. 222/1984 con condanna dell'Ente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente ha, in particolare, dedotto:
- di essere stata riconosciuta, in data 27.5.2015, invalida al 75 %; - che, alla data del decesso del padre, versava in condizione di inabilità al lavoro, dovendosi così, considerare a carico del padre, con cui ha sempre convissuto fino al suo decesso, occorso in data 3.7.2021;
- che il genitore, aveva sempre provveduto al suo sostentamento, stante il fatto che la stessa non ha mai lavorato a causa delle proprie condizioni di salute;
- che la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità, presentata in data 22.10.2021 era stata rigettata da per difetto del requisito della CP_1
inabilità al lavoro alla data della morte del familiare.
- che avverso il diniego, proponeva ricorso amministrativo, il quale veniva rigettato con provvedimento del 28.9.2022.
Con ordinanza del 26.6.2024, attesa la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell' convenuto. CP_1
Nelle more, si è costituito in giudizio , con memoria depositata in data 27.6.2024, CP_1
eccependo la inammissibilità del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata quindi decisa in seguito al deposito delle note ex art. 127 ter.
Il ricorso è infondato.
*****
Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia di , ritualmente CP_1
costituitosi in giudizio.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico di cui alla L. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del
1965, art. 22, che per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Dalla lettura della disposizione, per quanto è qui di interesse, emerge che al figlio superstite maggiorenne, verrà riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico purché dimostri:
Pag. 2 di 5 a) che il genitore, al momento del decesso, fosse pensionato o assicurato, ma in tal caso quest'ultimo doveva possedere i requisiti assicurativi e contributivi di cui all'articolo
9, n. 2, lettere a) e b) del R.D.L. nr. 636 del 1939;
b) di essere a carico del genitore alla morte di questi;
c) la propria condizione di inabilità al lavoro alla morte del genitore.
Per quanto riguarda il requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui: “la L. n. 222 del
1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt.
21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8 […].
Secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro". Più precisamente, non era richiesta la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. La L. n. 222 del 1984, art. 8 viceversa attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata questa Corte: si vedano Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009; Cass. n.
16955 del 26 agosto 2004)”.
Nel corso del giudizio, al fine di accertare il controverso requisito, è stata disposta consulenza tecnica di tipo medico-legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di
Pag. 3 di 5 poter aderire condividendo, tanto le argomentazioni quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto seguendo un iter corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Dell'elaborato peritale pare necessario richiamare i soli punti salienti, pur dovendosi lo stesso intendere in questa sede interamente richiamato. Orbene, il Consulente, rispondendo ai quesiti formulati, ha riscontrato: “Depressione Maggiore con inibizione delle spinte volitive e della progettualità in soggetto con dismorfismo arto superiore sinistro
(pregressa paralisi ostetrica) Artrosi lombare con discopatie lombari in soggetto con lombosciatalgia sinistra. Pregressa asportazione di papilloma scheneideriano di tipo fungiforme ed invertito con recidiva nel 2012 .Pregressa asportazione di neoformazione benigna mammella di sin. Recente riscontro strumentale di Ampliamento del corno posteriore del ventricolo laterale di sinistra. (dicembre 2024) […] Come si evince dalla documentazione allegata ed anche dalla Scheda di Accettazione C.S.M., la prima diagnosi risale al 14/06/2012, con le visite successive a breve distanza (28/06/2012 e 12/10/2012 si
è verificato un evidente miglioramento. Quindi, presa visione della documentazione specialistica allegata compresa la Scheda documentale di Accettazione del C.S.M.si è del parere che il livello disfunzionale sociale e lavorativo alla data della morte del Genitore, alla luce della copiosa documentazione sanitaria , non era tale da non consentirle una attività lavorativa. La sintomatologia psichiatrica legata alla Depressione si è ripresentata il 21/10/2021 ma con le adeguate terapie farmacologiche è migliorata;
lo si deduce dall'esito del colloquio psicologico del 02/12/2021.
In data 03/07/2021 lo stato di salute della NON era tale da poterla Parte_2
considerare INABILE cosi come richiesto dalle leggi vigenti”.
In risposta alle osservazioni di parte attrice, il CTU ha rilevato che allo stato attuale la ricorrente si trova nella impossibilità assoluta e permanente di potere svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tuttavia, la ricorrente non può giovarsi dell'aggravamento della propria malattia per beneficiare del predetto trattamento e ciò in quanto il requisito della inabilità al lavoro deve sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto sono scevre da vizi logici e argomentativi e sorrette da congrua motivazione tecnica, vanno pertanto pienamente condivise.
Pag. 4 di 5 In ragione di tutto quanto sopra riportato, il ricorso è infondato e va rigettato, risultando superfluo l'esame degli ulteriori parimenti indefettibili requisiti richiesti dalla norma e segnatamente quello della vivenza a carico nel senso chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. n.9237/2018; Cass. 15041/2024; Cass. n. 23225/2024).
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese relative al compenso del C.T.U. dott. , liquidate con Persona_1
separato decreto, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., vengono poste a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato con Persona_1
separato decreto, in capo ad CP_1
Sciacca, 13.6.2025
Il Giudi ce
Leonardo Modi ca
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Lo Scalzo Parte_1
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giantony Ilardo
-resistente-
OGGETTO: pensione reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 4.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , al fine di sentire Controparte_1
accertare il proprio diritto alla pensione ai superstiti maggiorenni inabili al lavoro ex art. 8
L. 222/1984 con condanna dell'Ente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente ha, in particolare, dedotto:
- di essere stata riconosciuta, in data 27.5.2015, invalida al 75 %; - che, alla data del decesso del padre, versava in condizione di inabilità al lavoro, dovendosi così, considerare a carico del padre, con cui ha sempre convissuto fino al suo decesso, occorso in data 3.7.2021;
- che il genitore, aveva sempre provveduto al suo sostentamento, stante il fatto che la stessa non ha mai lavorato a causa delle proprie condizioni di salute;
- che la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità, presentata in data 22.10.2021 era stata rigettata da per difetto del requisito della CP_1
inabilità al lavoro alla data della morte del familiare.
- che avverso il diniego, proponeva ricorso amministrativo, il quale veniva rigettato con provvedimento del 28.9.2022.
Con ordinanza del 26.6.2024, attesa la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell' convenuto. CP_1
Nelle more, si è costituito in giudizio , con memoria depositata in data 27.6.2024, CP_1
eccependo la inammissibilità del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata quindi decisa in seguito al deposito delle note ex art. 127 ter.
Il ricorso è infondato.
*****
Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia di , ritualmente CP_1
costituitosi in giudizio.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico di cui alla L. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del
1965, art. 22, che per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Dalla lettura della disposizione, per quanto è qui di interesse, emerge che al figlio superstite maggiorenne, verrà riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico purché dimostri:
Pag. 2 di 5 a) che il genitore, al momento del decesso, fosse pensionato o assicurato, ma in tal caso quest'ultimo doveva possedere i requisiti assicurativi e contributivi di cui all'articolo
9, n. 2, lettere a) e b) del R.D.L. nr. 636 del 1939;
b) di essere a carico del genitore alla morte di questi;
c) la propria condizione di inabilità al lavoro alla morte del genitore.
Per quanto riguarda il requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui: “la L. n. 222 del
1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt.
21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8 […].
Secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro". Più precisamente, non era richiesta la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. La L. n. 222 del 1984, art. 8 viceversa attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata questa Corte: si vedano Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009; Cass. n.
16955 del 26 agosto 2004)”.
Nel corso del giudizio, al fine di accertare il controverso requisito, è stata disposta consulenza tecnica di tipo medico-legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di
Pag. 3 di 5 poter aderire condividendo, tanto le argomentazioni quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto seguendo un iter corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Dell'elaborato peritale pare necessario richiamare i soli punti salienti, pur dovendosi lo stesso intendere in questa sede interamente richiamato. Orbene, il Consulente, rispondendo ai quesiti formulati, ha riscontrato: “Depressione Maggiore con inibizione delle spinte volitive e della progettualità in soggetto con dismorfismo arto superiore sinistro
(pregressa paralisi ostetrica) Artrosi lombare con discopatie lombari in soggetto con lombosciatalgia sinistra. Pregressa asportazione di papilloma scheneideriano di tipo fungiforme ed invertito con recidiva nel 2012 .Pregressa asportazione di neoformazione benigna mammella di sin. Recente riscontro strumentale di Ampliamento del corno posteriore del ventricolo laterale di sinistra. (dicembre 2024) […] Come si evince dalla documentazione allegata ed anche dalla Scheda di Accettazione C.S.M., la prima diagnosi risale al 14/06/2012, con le visite successive a breve distanza (28/06/2012 e 12/10/2012 si
è verificato un evidente miglioramento. Quindi, presa visione della documentazione specialistica allegata compresa la Scheda documentale di Accettazione del C.S.M.si è del parere che il livello disfunzionale sociale e lavorativo alla data della morte del Genitore, alla luce della copiosa documentazione sanitaria , non era tale da non consentirle una attività lavorativa. La sintomatologia psichiatrica legata alla Depressione si è ripresentata il 21/10/2021 ma con le adeguate terapie farmacologiche è migliorata;
lo si deduce dall'esito del colloquio psicologico del 02/12/2021.
In data 03/07/2021 lo stato di salute della NON era tale da poterla Parte_2
considerare INABILE cosi come richiesto dalle leggi vigenti”.
In risposta alle osservazioni di parte attrice, il CTU ha rilevato che allo stato attuale la ricorrente si trova nella impossibilità assoluta e permanente di potere svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tuttavia, la ricorrente non può giovarsi dell'aggravamento della propria malattia per beneficiare del predetto trattamento e ciò in quanto il requisito della inabilità al lavoro deve sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto sono scevre da vizi logici e argomentativi e sorrette da congrua motivazione tecnica, vanno pertanto pienamente condivise.
Pag. 4 di 5 In ragione di tutto quanto sopra riportato, il ricorso è infondato e va rigettato, risultando superfluo l'esame degli ulteriori parimenti indefettibili requisiti richiesti dalla norma e segnatamente quello della vivenza a carico nel senso chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. n.9237/2018; Cass. 15041/2024; Cass. n. 23225/2024).
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese relative al compenso del C.T.U. dott. , liquidate con Persona_1
separato decreto, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., vengono poste a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato con Persona_1
separato decreto, in capo ad CP_1
Sciacca, 13.6.2025
Il Giudi ce
Leonardo Modi ca
Pag. 5 di 5