Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 350 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 350 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/01/2025, da:
(C.F. ) e con Parte_1 C.F._1 Parte_2 il patrocinio dell'avv. PAOLO LIBERATI, elettivamente domiciliati presso il difensore giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_2 Parte_1 sottoscritto e depositato in data 29.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
Cerreto d'Esi (AN), il giorno 21.09.1991, trascritto e registrato dall'ufficiale dello stato civile del
Comune predetto (Anno 1991, Numero 17, Parte II, Serie B, Ufficio 1). Hanno altresì rappresentato di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, il 26.09.1994 e in Persona_1 Persona_2
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Tutto ciò premesso, preso atto che nel tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) si pronunci la separazione personale tra i coniugi e con ordine al Parte_1 Parte_2 conservatore dei registri dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, senza propria personale responsabilità;
2) i coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, con l'obbligo del mutuo rispetto sia materiale sia morale, libero ciascuno di fissare la propria residenza, dandosene in ogni caso tempestiva comunicazione e a tal proposito si dà atto che da tempo fin dal 2013 entrambi i coniugi hanno stabilito le rispettive dimore e residenze in abitazioni differenti dall'ultima casa coniugale e precisamente il Sig. in Porto San Giorgio Parte_1 attualmente alla Via Palermo n. 32 (dove ha costituito un nuovo nucleo familiare di fatto con la nuova compagna Sig.ra da cui ha avuto un figlio naturale e la Sig.ra Parte_3 Persona_3 [...]
in Matelica attualmente alla Via Leonardo n. 7; Parte_2
3) quanto alle figlie entrambi attualmente maggiorenni: continua a vivere con la di lei madre Persona_2
Sig.ra in Matelica alla Via Leonardo n. 7 mentre già indipendente da Parte_2 Persona_1 tempo, anche economicamente, vive a Rozzano di Vicenza dove costituisce un nucleo familiare a sé;
4) la figlia , sebbene maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente poiché studentessa Persona_2
e, pertanto, il Sig. verserà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese un mantenimento pari ad € Parte_1
300,00 (euro trecento/00) fino alla completa autosufficienza economica della stessa che verrà rivalutato ogni anno – mese di riferimento - in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente.
Il predetto importo, verrà versato sul conto corrente postale IBAN [...] ancorato ad una PostePay postale intestata alla Sig.ra con cui la figlia vive;
Parte_2
5) la quantificazione del mantenimento in favore della figlia è il frutto di confronto, trattativa e Persona_2 ponderata valutazione tra i coniugi medesimi che ritengono la suindicata somma congrua rispetto alle effettive possibilità economiche del padre. A tal proposito si dà atto che il Sig. fin dal 2013, epoca della Parte_1 materiale separazione nei fatti dei coniugi, ha sempre puntualmente provveduto a farsi carico dei bisogni delle figlie versando alla moglie quanto necessario per le figlie medesime e quanto a finché quest'ultima Persona_1 non è diventata economicamente autosufficiente. Negli ultimi 3-4 anni il Sig. ha sempre Parte_1 corrisposto alla moglie almeno € 300,00 mensili per il fabbisogno dell'altra figlia;
Persona_2
6) le spese straordinarie relative alla figlia da intendersi in via esemplificativa ma non esaustiva Persona_2 quali quelle mediche, sanitarie e farmaceutiche, universitarie, per corsi sportivi o di apprendimento in genere, ecc.,
2 saranno a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno, previa esibizione della documentazione giustificativa delle medesime. Si precisa che per le spese mediche, sanitarie, farmaceutiche e per quelle universitarie non sarà necessario il preventivo accordo, mentre i coniugi dovranno preventivamente concordare la spesa per corsi sportivi, d'apprendimento, e per altre eventuali altre spese straordinarie;
7) i figli in quanto maggiorenni, ovviamente, potranno nella piena libertà decidere come e quando vedere il di loro padre;
8) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver concordemente diviso i beni mobili presenti nella casa familiare.
Gli effetti e gli oggetti personali saranno assegnati secondo appartenenza;
9) ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi si danno atto di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali, anche inerenti conti correnti, titoli, depositi bancari, polizze assicurative, cointestati o intestati ad uno solo di essi, dichiarando quindi con il presente accordo di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tali titoli, conti, depositi e per qualsivoglia altro rapporto connesso o conseguente il coniugio;
10) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti poiché il Sig. è dipendente Parte_1 presso un'attività di ristorazione a Porto San Giorgio (FM) mentre la Sig.ra è una Parte_2 professoressa presso la scuola media secondaria a Matelica (MC);
11) i coniugi danno atto, altresì, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso”.
Le parti hanno concordemente chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano inoltre di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale all'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, in punto di mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
❖ Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Cerreto d'Esi (AN), il giorno 21.09.1991;
[...]
❖ Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
❖ Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ Nulla sulle spese;
❖ Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerreto d'Esi (AN) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 13.03.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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