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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10970 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
ST IA DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44652/2024 , vertente
TRA
(TUNISIA, 11/02/1962), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
REGOLINI LUCA;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 02/12/1953), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CIANI MASSIMO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
a chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 2 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , CP_1
precisando che i coniugi si erano separati tramite negoziazione assistita nel febbraio 2024, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituito senza opporsi alla cessazione del CP_1
vincolo.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data 11.04.1987 a Parte_1 CP_1
Roma con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Roma, atto n. 00202, parte 2, serie A02 e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni e incombenze;
2) disporre che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi, autosufficienti ed economicamente indipendenti l'uno dall'altra;
3) stabilire che le spese straordinarie per la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autonoma e autosufficiente, Persona_1
rimarranno ad esclusivo carico della madre;
[...]
4) dichiarare che le parti hanno risolto i propri rapporti di dare e avere secondo le modalità riportate nell'Accordo sottoscritto in data 12 maggio l'effetto del quale non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra. I coniugi 3 dichiarano di non volersi riconciliare nonché di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/04/1987, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi, e alla presa d'atto degli accordi di natura patrimoniale da essi conclusi.
Spese compensate alla luce dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44652/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 11/04/1987 tra , Parte_1 Pt_2
11/02/1962) e (ROMA (RM), 02/12/1953) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 202, Parte II,
Serie A02, Anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 04/07/2025
Il DI estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA ZI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 e depositato il 14 maggio 2025, a cui già stanno dando esecuzione, per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
ST IA DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44652/2024 , vertente
TRA
(TUNISIA, 11/02/1962), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
REGOLINI LUCA;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 02/12/1953), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CIANI MASSIMO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
a chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 2 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , CP_1
precisando che i coniugi si erano separati tramite negoziazione assistita nel febbraio 2024, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituito senza opporsi alla cessazione del CP_1
vincolo.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data 11.04.1987 a Parte_1 CP_1
Roma con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Roma, atto n. 00202, parte 2, serie A02 e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni e incombenze;
2) disporre che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi, autosufficienti ed economicamente indipendenti l'uno dall'altra;
3) stabilire che le spese straordinarie per la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autonoma e autosufficiente, Persona_1
rimarranno ad esclusivo carico della madre;
[...]
4) dichiarare che le parti hanno risolto i propri rapporti di dare e avere secondo le modalità riportate nell'Accordo sottoscritto in data 12 maggio l'effetto del quale non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra. I coniugi 3 dichiarano di non volersi riconciliare nonché di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/04/1987, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi, e alla presa d'atto degli accordi di natura patrimoniale da essi conclusi.
Spese compensate alla luce dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44652/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 11/04/1987 tra , Parte_1 Pt_2
11/02/1962) e (ROMA (RM), 02/12/1953) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 202, Parte II,
Serie A02, Anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 04/07/2025
Il DI estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA ZI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 e depositato il 14 maggio 2025, a cui già stanno dando esecuzione, per