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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) SS ZZ Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) FR RE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1129/2023 R.G. di questa Corte di Appello quale
Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maragliano (pec: C.F._1
Email_1 attore in riassunzione, già appellato
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F: , CP_1 C.F._2
e , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Iacono Manno (pec:
Email_2 convenuti in riassunzione, già appellanti
Conclusioni per l'attore in riassunzione:
“Voglia la Corte Di Appello
Accogliere le domande riconvenzionali proposte dal nel giudizio di Parte_1 2
primo grado e riproposte nel giudizio di appello che di seguito si trascrivono testualmente:<< Ritenere e dichiarare che il fondo dei coniugi sito in Parte_2
Raffadali, C/da Grazia, in catasto al foglio 14 part. 154 e part.24, è gravato a favore del fondo del convenuto, in catasto al medesimo foglio partt. 444, 746, 741, da servitù di passaggio pedonale della larghezza di metri uno, che si diparte dalla strada comunale e si sviluppa perpendicolarmente sulla strada esistente sul detto fondo servente lungo il confine con le partt.450,749, 446, giusta quanto risulta dall'atto di compravendita del 25/1/1996 in notar rep. 9409-Racc. 4903. Persona_1
In subordine ritenere e dichiarare costituita sul fondo dei coniugi e Parte_2
a favore del fondo di per usucapione ventennale, anche Parte_1 sommando al possesso del convenuto quello del suo dante causa, la medesima servitù di passaggio pedonale sopra descritta.
Ordinare ai medesimi coniugi di astenersi da ogni atto di turbativa e/o molestia diretto a ostacolare l'esercizio della detta servitù, eliminando i paletti e la recinzione che attualmente ne impediscono l'esercizio>>
Condannare i sig.ri e al pagamento, in solido, CP_1 Controparte_2 delle spese e compensi dei precedenti gradi del giudizio comprese le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Conclusioni per i convenuti in riassunzione:
“si conclude chiedendo:
- in via preliminare dichiararsi la non integrità del contraddittorio in relazione alle domande riconvenzionali proposte da con ogni Parte_1 conseguenza di legge;
-previo rigetto di tutte le domande proposte da Parte_1 dichiarare l'inesistenza sul terreno dei sig.ri e (partt. CP_1 Controparte_2
24 e 154 F. 14 Comune di Raffadali) del diritto di servitù di passaggio della larghezza di metri 1 posto a servizio del fondo (F. 14 partt. 444, 746 e 741) appartenente a parte 3
avversa, inibendo a quest'ultimo il transito sul detto fondo (F. 14 partt. 24 e 154).
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di legittimità”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. convenne dinanzi al Tribunale di Agrigento CP_1 Parte_1
esponendo: di essere proprietario di quota indivisa di un terreno sito nel
[...]
Comune di Raffadali c.da Grazia (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 24 e 154), acquistato con atto pubblico del 25.1.1996; che su tale terreno il convenuto, proprietario di altro appezzamento (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 444, 443, 445, 746 e 741) per averlo ricevuto con atto di donazione del 18.11.1997 da parte del padre Persona_2
a sua volta titolare in forza dell'atto di divisione del 29.2.1972, pretendeva di
[...] esercitare il passaggio;
che in nessuno dei menzionati atti pubblici è tuttavia contemplato il preteso passaggio;
che il dante causa del convenuto ha sempre transitato su altra striscia di terreno, al medesimo trasferita dal con atto Controparte_3 pubblico 13.10.1980. Domandò pertanto dichiararsi l'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo in favore del fondo del convenuto, inibendosi conseguentemente alla controparte il transito.
Si costituì , preliminarmente chiedendo di chiamare in Parte_1 causa quale comproprietaria del fondo preteso servente. Asserì, nel Controparte_2 merito, che al proprio fondo (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 444, 746 e 741) si è da sempre acceduto anche attraverso un viottolo largo un metro che, dipartendosi dalla strada comunale Butermini, si sviluppa perpendicolarmente sul fondo Parte_2
(part. 154 e 24), al confine con i fondi (part. 450), Persona_3 Pt_3
(part. 749) e (part. 446), attraversa la part. 446, al confine con
[...] Persona_4 la part. 483 sempre di proprietà , fino a raggiungere il fondo di esso Persona_4 convenuto. Espose ancora: che nel 1980 aveva realizzato una strada, Controparte_2 ampliando quindi il passaggio;
di avere continuato, dapprima il padre e poi esso convenuto, ad esercitare il passaggio pedonale dove insisteva il suddetto viottolo, 4
sempre lungo il confine con le part. 450, 749 e 446; che nei mesi di maggio-giugno
2014 i coniugi avevano arbitrariamente collocato sul lato della strada Parte_2 confinante con la part. 446 una recinzione impeditiva del passaggio;
di avere quindi azionato un giudizio possessorio;
che il titolo di proprietà degli avversari (atto di compravendita del 25.1.1996) dà conto del viottolo;
che il passaggio su detto viottolo, pur in presenza dell'ulteriore accesso sulla strada insistente sulla part. 251 acquistata dal non è mai cessato. Domandò pertanto, previo differimento dell'udienza per la CP_3 chiamata in causa di quale litisconsorte necessaria, l'accertamento a Controparte_2 carico del fondo della controparte (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 24 e 154) e a vantaggio del proprio fondo (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 444, 746 e 741) della servitù di passaggio pedonale della larghezza di 1 metro che si diparte dalla strada comunale Butermini e si sviluppa perpendicolarmente sul detto fondo servente lungo il confine con le part. 450, 749 e 446, giusta quanto risulta dall'atto di compravendita del
25.1.1996; in subordine, dichiarare costituita la detta servitù per usucapione ventennale;
ordinare alla controparte di astenersi da ogni atto di turbativa o molestia diretta ad ostacolare l'esercizio della detta servitù.
La terza costituitasi nel processo, sostenne la medesima Controparte_2 ricostruzione di parte attrice.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u., venne decisa con sentenza n. 770/2017 con cui il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda attorea e della terza chiamata, dichiarando sussistente il diritto di servitù di passaggio di sul viottolo, successivamente allargato, che dipartendosi dalla Parte_4 strada comunale del foglio di mappa 14, costeggia il lato est interessando le particelle
21, 22, 222 e 25 poste a confine con le particelle 154 e 24 di proprietà e CP_1 CP_2 come risultanti dalle nuove particelle generate da quelle soppresse;
condannò l'attore e la terza chiamata a rifondere in favore del convenuto le spese processuali;
pose definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u.
2. La decisione venne impugnata dai coniugi e e, con sentenza n. CP_1 CP_2 5
2391/2019, la Corte di Appello di Palermo, ritenuta incerta l'esistenza del titolo costitutivo della servitù reclamata dall'appellato e, inoltre, inammissibile l'istanza, reiterata dal convenuto in sede di gravame, di espletamento delle prove orali articolate e non provata, quindi, la pretesa usucapione, accolse, in riforma della sentenza gravata, la negatoria servitutis proposta dagli attori in primo grado e rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, eliminando, per l'effetto, tutte le statuizioni rese dal Tribunale;
condannò inoltre l'appellato al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamente a carico del medesimo convenuto le spese della c.t.u.
3. Avverso la decisione propose ricorso per cassazione Parte_1 articolando due motivi e lamentando, in definitiva: 1) il rigetto della domanda di usucapione in violazione dell'art. 112 per mancanza assoluta di motivazione ed omessa valutazione di fatti decisivi (come accertati dal c.t.u.) nonchè la violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 sulle servitù apparenti;
2) violazione del diritto alla prova e dei principi in materia di ammissione della prova testimoniale.
La Suprema Corte con ordinanza n. 8316/2023 reputò fondato il secondo motivo di censura con assorbimento del primo “spettando al giudice di merito dopo aver esperito la prova testimoniale valutare se sussistono o meno i presupposti per
l'accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio”; doveva infatti considerarsi “sufficiente la mera riproposizione in appello della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in quanto la medesima richiesta di prova non era stata rigettata” dal primo Giudice “bensì era stata ritenuta superflua, essendo stata ritenuta sufficiente, per l'accoglimento della domanda del ricorrente, la consulenza tecnica di ufficio” sì che “ha errato la Corte d'Appello nell'affermare che l'istanza di prova non poteva essere esaminata”.
La sentenza impugnata venne quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di
Palermo, in diversa composizione, per provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 6
4. ha riassunto la causa reiterando l'istanza di Parte_1 riconoscimento della servitù di passaggio pedonale sul fondo in catasto al Parte_2 foglio 14 part. 154 e part.24, a favore del fondo del convenuto, in catasto al medesimo foglio partt. 444, 746, 741, della larghezza di metri uno, che si diparte dalla strada comunale e si sviluppa perpendicolarmente sulla strada esistente sul detto fondo servente lungo il confine con le partt.450,749, 446, giusta quanto risulta dall'atto di compravendita del 25.1.1996, ovvero, in subordine, per usucapione ventennale.
Si sono costituiti i coniugi , preliminarmente eccependo Parte_2
l'inammissibilità della domanda avversaria fondata sul titolo, in assenza di impugnativa avanti la Suprema Corte avverso il capo della sentenza della Corte territoriale che ha negato l'esistenza di titoli giuridici legittimanti il riconoscimento della servitù. Hanno contestato comunque nel merito i presupposti della servitù rivendicata dalla controparte in base ai titoli richiamati e allo stesso atto di compravendita del 25.1.1996, ovvero in forza di usucapione, per carenza del requisito dell'apparenza, non conducendo il viottolo al fondo avversario ed essendo il viottolo esistente posto al servizio della part. 29, non appartenente a . Parte_1
Il processo è stato istruito in via documentale e a mezzo delle prove orali reiterate dall'attore in riassunzione. Con ordinanza dei 26-27 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Va premesso che il giudizio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., nel quale è altresì preclusa la proposizione di nuove domande (cfr. Cass. 19950/2004; Cass.
10046/2002; Cass. 1437/2000), tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, seppur nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, ferma restando la possibilità per il giudice di rinvio di usare le prove raccolte nella pregressa fase di merito, che continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica, in relazione agli 7
accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio (cfr. Cass. 21766/2023).
Nel caso in esame, compito rimesso al giudice del rinvio è di accertare, all'esito della compiuta istruttoria e dell'espletamento della prova orale, la concreta ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio rivendicata da . Parte_1
Sotto tale profilo, e rilevato che, per come pure eccepito dai convenuti in riassunzione, nessuna impugnativa risulta proposta avverso il capo della sentenza di questa Corte che ha negato la sussistenza di dati certi in ordine all'esistenza della servitù nei titoli all'uopo valorizzati dal richiedente e, in particolare, nell'atto di Parte_1 compravendita del 25.1.1996, deve ritenersi inammissibile nella presente sede, in quanto coperta da giudicato, la domanda, altresì riproposta dall'attore in riassunzione, finalizzata al riconoscimento della pretesa servitù in base a quanto risultante dal citato atto pubblico.
Per analoghe ragioni, e considerato, altresì, che nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio ex art. art. 102 c.p.c. qualora tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità (cfr. Cass. 6384/2001, Cass. 5061/2007 e Cass. 21096/2017), va disattesa l'eccezione sulla disintegrità del contraddittorio sollevata dagli odierni convenuti in riassunzione nelle relative note di precisazione delle conclusioni nel presente giudizio di rinvio, atteso che, in base al su ricordato indirizzo interpretativo, nel procedimento di rinvio possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione, dovendosi presumere, in mancanza di diversa esplicita statuizione, che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità.
6. Così delineati i confini del presente procedimento, deve ora considerarsi che l'acquisizione per usucapione di una servitù presuppone, innanzi tutto, ai sensi dell'art. 1061 c.c., che la servitù stessa sia apparente e che, dunque, all'esercizio della servitù 8
siano destinate opere visibili e permanenti. Il requisito dell'apparenza richiede che le opere, quale mezzo necessario all'esercizio della servitù, siano al contempo un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente ovvero obiettivamente destinate al suo esercizio (cfr. tra le altre Cass. 11834/2021, Cass. 10861/2004 e Cass. 1043/2001). Le opere devono essere tali da rendere manifesto che si tratta non di un'attività compiuta in via precaria o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis, bensì di un onere avente carattere stabile e corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù, senza che peraltro ciò implichi necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse (cfr. recentemente Cass.
32816/2023 e v. anche Cass. 6665/2024).
Con riferimento, in particolare, alla servitù di passaggio, soddisfa il requisito dell'apparenza l'esistenza di un tracciato attraverso i fondi che inequivocamente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente (cfr. Cass. 15869/2006, Cass. 12362/2009, Cass.
11834/2021 e Cass. 25270/2024) e, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente al quale servono o possono servire, il presupposto dell'apparenza implica la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione della utilità di questo (cfr. Cass. 1456/1995).
6.1. Ciò posto, e venendo dunque alla concreta fattispecie, risulta innanzi tutto accertata l'esistenza della strada ricadente sul fondo che il c.t.u. nominato Parte_2 dal Tribunale descrive nei seguenti termini: “il viottolo in questione inizia dalla strada comunale si diparte perpendicolarmente sui fondi dei coniugi Parte_5
(annoverati in catasto al foglio 14 particella 154 e 24) a confinare con le particelle 450,
749, 446 483 sino ad arrivare alla particella 28 del foglio di mappa 14”.
Si tratta di una stradella che, in base alla ricostruzione diacronica operata dall'ausiliare - previo esame dei titoli e delle foto aeree pure allegate all'elaborato, oltre che all'esito del sopralluogo eseguito - risulta presente nell'area in esame già dal 1971. 9
In particolare, il c.t.u. dà conto dei seguenti viottoli: a) il “viottolo (…) che partendo dalla strada comunale costeggiava il lato est dei fondi part. 21_22_222_25 (a confine con le part. 154 e 24 proprietà )” presente nel 1972, nel 1980 e nel 1996, Parte_5 costituente il viottolo oggetto di causa, ampliato dopo il 1996 (v. anche a pag. 18 della
Relazione del c.t.u.); b) il “viottolo (…) perpendicolare il precedente che costeggia la part. 25” anch'esso presente nel 1972 e nel 1980 fiancheggiante la detta part. 25 “per tutta la sua lunghezza”, presente anche nel 1996 pur con la precisazione che “Il viottolo che nell'anno 1980 costeggiava il fondo part. 25 per tutta la sua lunghezza, mettendo in comunicazione i due viottoli quello del lato ovest con quello del lato est, arrivava nella mezzeria della part. 25”; c) la “stradella che partendo dalla strada Comunale costeggiava il lato ovest dei fondi part. 21_ 22_ 23_ 25. Tale stradella è quella a cui fa riferimento l'atto del 1980, dove il signor (padre di Persona_2 [...]
) unitamente ad altri proprietari acquista una striscia di terreno del Parte_1 da destinare a stradella”; detta ultima stradella risulta presente a Controparte_3 partire dall'anno 1980 ed è visibile anche nel 1996 (v. pure pagg. 13 e 14 della
Relazione del c.t.u. e le aerofotogrammetrie pure richiamate dall'ausiliare).
L'uso del viottolo per cui è causa dall'odierno attore in riassunzione e, prima di lui, dal relativo dante causa per accedere al fondo oggi Persona_2 identificato in Catasto al f. 14 partt. 444, 746 e 741, si evince dall'esame delle prove testimoniali espletate.
Il teste ha dichiarato: “esisteva un viottolo che partiva dalla Testimone_1 strada comunale ed arrivava fino ai terreni che all'epoca erano di mio cognato, e poi sono stati donati a e , ed attraversava anche la Persona_4 Parte_3 proprietà di;
ricordo che questo viottolo, era esistente … negli '70, … lì si Per_5 passava, … lo attraversavo a piedi, durante il periodo estivo, anche con la macchina e con il camion un 615 piccolo … dopo gli anni '70, '71/'72, quando andavo io, vedevo passare da questa strada che era il papà di Persona_2 Parte_1
e ogni tanto lo vedevo attraversare pure lui, e ciò fino al 2010, … lo vedevo
[...] 10
passare ogni tanto ”. Lo stesso teste ha poi riferito che “il Parte_1 viottolo partiva dalla proprietà , attraversava la proprietà Parte_1 Persona_4 ed arrivava alla strada ampliata da – ”. CP_1 CP_2
Ad un “viottolo che partiva dalla strada comunale Biotermini, attraversava i terreni , quelli di e ed arrivava a quello di Per_5 Persona_4 Parte_3
addirittura esistente sin da prima dell'anno 1958, ha fatto Persona_2 riferimento l'altro teste escusso, , il quale ha pure aggiunto che “la Testimone_2 strada è stata ampliata dai ” pur non ricordando in quale anno e Parte_2 confermando, comunque, anche il detto testimone che sul viottolo in esame “ci passava
da molto tempo …, fino al momento in cui l'hanno chiusa, ci Persona_2 passava pure ”. Parte_1
La suddetta descrizione del viottolo che parte dalla strada comunale e attraversa i fondi e su cui l'odierna parte attrice, in base a quanto riferito dai testi Per_5 Per_4 escussi, ha esercitato il passaggio, peraltro, per un lungo periodo di tempo senza dubbio idoneo a coprire il ventennio utile ad usucapire, appare innanzi tutto coerente con la descrizione della originaria strada operata dal c.t.u., considerata anche l'individuazione dei nominativi dei proprietari delle particelle, riferita all'anno 1972, come ricostruita dal medesimo consulente (secondo cui: la part. 21 era di proprietà e Persona_6
la part. 22 era di proprietà e Controparte_4 Parte_3 Controparte_5 la part. 25 era di proprietà e la part. 222 era di Parte_3 Controparte_5
la part. 23 era di V. pagg. 12 e s. della Persona_2 Controparte_5
Relazione del c.t.u.). La strada indicata dai testimoni, i quali ne hanno pure confermato il più recente ampliamento ad opera dei coniugi e , deve, in definitiva, CP_1 CP_2 ritenersi corrispondente al viottolo oggetto di causa, come descritto dall'ausiliare e ben visibile nelle aerofotogrammetrie del 1971 e 1980, oltre che nella aerofogrammetria del
1996, coeva all'acquisto in favore degli odierni convenuti in riassunzione e, infine, nell'ortofoto reperita nell'anno 2016 dal medesimo c.t.u. (v. elaborato grafico 1 alla
Relazione dell'ausiliare). 11
Dalle deposizioni raccolte, valutate unitamente agli esiti delle indagini espletate dal consulente nominato, è possibile ricavare altresì la funzionalizzazione del percorso suddetto a consentire l'accesso al fondo Ed infatti, il teste Parte_1 Tes_2
ha indicato, come sopra detto, che il viottolo “arrivava a quello di
[...] [...]
e il teste ha più specificamente riferito delle Persona_2 Testimone_1 modalità di siffatto collegamento, mediante l'attraversamento della proprietà Per_4
Tale descrizione si rivela coerente con la rilevata, dall'ausiliare, presenza di un
[...] ulteriore viottolo, quello costeggiante la part. 25 e “perpendicolare” alla stradella oggetto di causa, descritto dal c.t.u. come mettente in collegamento le due strade del lato est e lato ovest dei fondi. La part. 25 risulta peraltro intestata, tra gli altri, a Per_4
(v. pagg. 15 e s. della Relazione del c.t.u., v. anche a pag. 7 della comparsa
[...] responsiva degli odierni convenuti, dove si rileva che la part. 25 ha originato, tra le altre, la part. 483 oggi di ) e, ancora, dalla sovrapposizione dei fogli di Persona_4 mappa (attuale e precedente al frazionamento) predisposta dall'ausiliare, con l'individuazione delle mutate numerazioni delle particelle, si evince che la suddetta part. 25 era confinante con la part. 222 - originariamente appartenente a Persona_2
(cfr. anche l'atto di divisione del 29.2.1972) e già confinante con la strada per
[...] cui è processo (v. sempre nell'elaborato fotografico 1 predisposto dall'ausiliare) - la cui soppressione ha generato, oltre che le part. 444, 746 e 741 oggi appartenenti a
[...]
, la part. 446, pacificamente intestata a (v. anche a pag. Parte_1 Persona_4
7 della comparsa responsiva degli odierni convenuti).
L'attuale carenza di contiguità tra i fondi delle parti in lite non potrebbe, del resto, ritenersi in sé ostativa del riconoscimento della servitù rivendicata dall'attore in riassunzione, tenuto conto del principio di diritto secondo cui una servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi non contigui, senza che sia contestualmente costituita anche sul fondo interposto tra essi, dovendosi intendere il requisito della contiguità tra i fondi, in tema di servitù di passaggio, nel senso non letterale di materiale aderenza tra essi, ma giuridico di possibilità / vantaggio da parte del fondo servente a favore del 12
fondo dominante, poiché il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio, ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù (cfr. Cass. 3273/2005 che richiama Cass. 1105/1978 e Cass.
2624/1984).
Così essendo, e considerata infine l'estensione temporale del passaggio di fatto esercitato sulla strada in questione, per come evincibile dalle deposizioni raccolte, dapprima dal padre (dante causa) dell'odierno attore in riassunzione e, quindi, anche da quest'ultimo, da “dopo gli anni '70, '71/'72 … fino al 2010” e, si deve presumere, anche in tempi più recenti, quanto meno sino al momento della proposizione della negatoria servitutis in concreto esercitata dai coniugi e , deve concludersi CP_1 CP_2 nel senso del necessario riconoscimento della servitù reclamata da Parte_1
, ricorrendo tutti i presupposti della usucapione da egli invocata.
[...]
7. Va pertanto confermata, con reiezione dell'impugnativa interposta dai coniugi e , la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha respinto la domanda dei CP_1 CP_2 medesimi e volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza sul terreno agli CP_1 CP_2 stessi appartenente (identificato in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 24 e
154) della servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di Parte_1
(identificato in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 444, 746 e 741), dichiarando sussistente la indicata servitù di passaggio, rivendicata in via riconvenzionale dal convenuto in primo grado.
8. Per ciò che attiene alle spese di lite, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr.
Cass. 7243/2006 e, recentemente, Cass. 3798/2022). 13
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, e CP_1
vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'odierno Controparte_2 attore in riassunzione, già appellato, le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e dell'odierno procedimento di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dei convenuti in riassunzione, già appellanti, dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello interposto da e avverso la CP_1 Controparte_2 sentenza n. 770/2017 resa dal Tribunale di Agrigento in data 9 maggio 2017 e, per l'effetto, conferma la sussistenza sul terreno di proprietà e CP_1 CP_2
identificato in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 24 e 154, della
[...] servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di , identificato Parte_1 in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 444, 746 e 741, come rivendicata in via riconvenzionale dal convenuto in primo grado;
condanna e , in solido tra loro, a rifondere in CP_1 Controparte_2 favore dell'odierno attore in riassunzione le spese processuali che liquida in €. 2.500,00 per il giudizio di appello, €. 2.000,00 per il giudizio di legittimità ed €. 2.500,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 14
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dei convenuti in riassunzione, già appellanti, dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
FR RE SS ZZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) SS ZZ Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) FR RE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1129/2023 R.G. di questa Corte di Appello quale
Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maragliano (pec: C.F._1
Email_1 attore in riassunzione, già appellato
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F: , CP_1 C.F._2
e , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Iacono Manno (pec:
Email_2 convenuti in riassunzione, già appellanti
Conclusioni per l'attore in riassunzione:
“Voglia la Corte Di Appello
Accogliere le domande riconvenzionali proposte dal nel giudizio di Parte_1 2
primo grado e riproposte nel giudizio di appello che di seguito si trascrivono testualmente:<< Ritenere e dichiarare che il fondo dei coniugi sito in Parte_2
Raffadali, C/da Grazia, in catasto al foglio 14 part. 154 e part.24, è gravato a favore del fondo del convenuto, in catasto al medesimo foglio partt. 444, 746, 741, da servitù di passaggio pedonale della larghezza di metri uno, che si diparte dalla strada comunale e si sviluppa perpendicolarmente sulla strada esistente sul detto fondo servente lungo il confine con le partt.450,749, 446, giusta quanto risulta dall'atto di compravendita del 25/1/1996 in notar rep. 9409-Racc. 4903. Persona_1
In subordine ritenere e dichiarare costituita sul fondo dei coniugi e Parte_2
a favore del fondo di per usucapione ventennale, anche Parte_1 sommando al possesso del convenuto quello del suo dante causa, la medesima servitù di passaggio pedonale sopra descritta.
Ordinare ai medesimi coniugi di astenersi da ogni atto di turbativa e/o molestia diretto a ostacolare l'esercizio della detta servitù, eliminando i paletti e la recinzione che attualmente ne impediscono l'esercizio>>
Condannare i sig.ri e al pagamento, in solido, CP_1 Controparte_2 delle spese e compensi dei precedenti gradi del giudizio comprese le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Conclusioni per i convenuti in riassunzione:
“si conclude chiedendo:
- in via preliminare dichiararsi la non integrità del contraddittorio in relazione alle domande riconvenzionali proposte da con ogni Parte_1 conseguenza di legge;
-previo rigetto di tutte le domande proposte da Parte_1 dichiarare l'inesistenza sul terreno dei sig.ri e (partt. CP_1 Controparte_2
24 e 154 F. 14 Comune di Raffadali) del diritto di servitù di passaggio della larghezza di metri 1 posto a servizio del fondo (F. 14 partt. 444, 746 e 741) appartenente a parte 3
avversa, inibendo a quest'ultimo il transito sul detto fondo (F. 14 partt. 24 e 154).
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di legittimità”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. convenne dinanzi al Tribunale di Agrigento CP_1 Parte_1
esponendo: di essere proprietario di quota indivisa di un terreno sito nel
[...]
Comune di Raffadali c.da Grazia (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 24 e 154), acquistato con atto pubblico del 25.1.1996; che su tale terreno il convenuto, proprietario di altro appezzamento (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 444, 443, 445, 746 e 741) per averlo ricevuto con atto di donazione del 18.11.1997 da parte del padre Persona_2
a sua volta titolare in forza dell'atto di divisione del 29.2.1972, pretendeva di
[...] esercitare il passaggio;
che in nessuno dei menzionati atti pubblici è tuttavia contemplato il preteso passaggio;
che il dante causa del convenuto ha sempre transitato su altra striscia di terreno, al medesimo trasferita dal con atto Controparte_3 pubblico 13.10.1980. Domandò pertanto dichiararsi l'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo in favore del fondo del convenuto, inibendosi conseguentemente alla controparte il transito.
Si costituì , preliminarmente chiedendo di chiamare in Parte_1 causa quale comproprietaria del fondo preteso servente. Asserì, nel Controparte_2 merito, che al proprio fondo (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 444, 746 e 741) si è da sempre acceduto anche attraverso un viottolo largo un metro che, dipartendosi dalla strada comunale Butermini, si sviluppa perpendicolarmente sul fondo Parte_2
(part. 154 e 24), al confine con i fondi (part. 450), Persona_3 Pt_3
(part. 749) e (part. 446), attraversa la part. 446, al confine con
[...] Persona_4 la part. 483 sempre di proprietà , fino a raggiungere il fondo di esso Persona_4 convenuto. Espose ancora: che nel 1980 aveva realizzato una strada, Controparte_2 ampliando quindi il passaggio;
di avere continuato, dapprima il padre e poi esso convenuto, ad esercitare il passaggio pedonale dove insisteva il suddetto viottolo, 4
sempre lungo il confine con le part. 450, 749 e 446; che nei mesi di maggio-giugno
2014 i coniugi avevano arbitrariamente collocato sul lato della strada Parte_2 confinante con la part. 446 una recinzione impeditiva del passaggio;
di avere quindi azionato un giudizio possessorio;
che il titolo di proprietà degli avversari (atto di compravendita del 25.1.1996) dà conto del viottolo;
che il passaggio su detto viottolo, pur in presenza dell'ulteriore accesso sulla strada insistente sulla part. 251 acquistata dal non è mai cessato. Domandò pertanto, previo differimento dell'udienza per la CP_3 chiamata in causa di quale litisconsorte necessaria, l'accertamento a Controparte_2 carico del fondo della controparte (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 24 e 154) e a vantaggio del proprio fondo (iscritto in Catasto al f. 14 partt. 444, 746 e 741) della servitù di passaggio pedonale della larghezza di 1 metro che si diparte dalla strada comunale Butermini e si sviluppa perpendicolarmente sul detto fondo servente lungo il confine con le part. 450, 749 e 446, giusta quanto risulta dall'atto di compravendita del
25.1.1996; in subordine, dichiarare costituita la detta servitù per usucapione ventennale;
ordinare alla controparte di astenersi da ogni atto di turbativa o molestia diretta ad ostacolare l'esercizio della detta servitù.
La terza costituitasi nel processo, sostenne la medesima Controparte_2 ricostruzione di parte attrice.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u., venne decisa con sentenza n. 770/2017 con cui il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda attorea e della terza chiamata, dichiarando sussistente il diritto di servitù di passaggio di sul viottolo, successivamente allargato, che dipartendosi dalla Parte_4 strada comunale del foglio di mappa 14, costeggia il lato est interessando le particelle
21, 22, 222 e 25 poste a confine con le particelle 154 e 24 di proprietà e CP_1 CP_2 come risultanti dalle nuove particelle generate da quelle soppresse;
condannò l'attore e la terza chiamata a rifondere in favore del convenuto le spese processuali;
pose definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u.
2. La decisione venne impugnata dai coniugi e e, con sentenza n. CP_1 CP_2 5
2391/2019, la Corte di Appello di Palermo, ritenuta incerta l'esistenza del titolo costitutivo della servitù reclamata dall'appellato e, inoltre, inammissibile l'istanza, reiterata dal convenuto in sede di gravame, di espletamento delle prove orali articolate e non provata, quindi, la pretesa usucapione, accolse, in riforma della sentenza gravata, la negatoria servitutis proposta dagli attori in primo grado e rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, eliminando, per l'effetto, tutte le statuizioni rese dal Tribunale;
condannò inoltre l'appellato al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamente a carico del medesimo convenuto le spese della c.t.u.
3. Avverso la decisione propose ricorso per cassazione Parte_1 articolando due motivi e lamentando, in definitiva: 1) il rigetto della domanda di usucapione in violazione dell'art. 112 per mancanza assoluta di motivazione ed omessa valutazione di fatti decisivi (come accertati dal c.t.u.) nonchè la violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 sulle servitù apparenti;
2) violazione del diritto alla prova e dei principi in materia di ammissione della prova testimoniale.
La Suprema Corte con ordinanza n. 8316/2023 reputò fondato il secondo motivo di censura con assorbimento del primo “spettando al giudice di merito dopo aver esperito la prova testimoniale valutare se sussistono o meno i presupposti per
l'accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio”; doveva infatti considerarsi “sufficiente la mera riproposizione in appello della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in quanto la medesima richiesta di prova non era stata rigettata” dal primo Giudice “bensì era stata ritenuta superflua, essendo stata ritenuta sufficiente, per l'accoglimento della domanda del ricorrente, la consulenza tecnica di ufficio” sì che “ha errato la Corte d'Appello nell'affermare che l'istanza di prova non poteva essere esaminata”.
La sentenza impugnata venne quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di
Palermo, in diversa composizione, per provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 6
4. ha riassunto la causa reiterando l'istanza di Parte_1 riconoscimento della servitù di passaggio pedonale sul fondo in catasto al Parte_2 foglio 14 part. 154 e part.24, a favore del fondo del convenuto, in catasto al medesimo foglio partt. 444, 746, 741, della larghezza di metri uno, che si diparte dalla strada comunale e si sviluppa perpendicolarmente sulla strada esistente sul detto fondo servente lungo il confine con le partt.450,749, 446, giusta quanto risulta dall'atto di compravendita del 25.1.1996, ovvero, in subordine, per usucapione ventennale.
Si sono costituiti i coniugi , preliminarmente eccependo Parte_2
l'inammissibilità della domanda avversaria fondata sul titolo, in assenza di impugnativa avanti la Suprema Corte avverso il capo della sentenza della Corte territoriale che ha negato l'esistenza di titoli giuridici legittimanti il riconoscimento della servitù. Hanno contestato comunque nel merito i presupposti della servitù rivendicata dalla controparte in base ai titoli richiamati e allo stesso atto di compravendita del 25.1.1996, ovvero in forza di usucapione, per carenza del requisito dell'apparenza, non conducendo il viottolo al fondo avversario ed essendo il viottolo esistente posto al servizio della part. 29, non appartenente a . Parte_1
Il processo è stato istruito in via documentale e a mezzo delle prove orali reiterate dall'attore in riassunzione. Con ordinanza dei 26-27 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Va premesso che il giudizio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., nel quale è altresì preclusa la proposizione di nuove domande (cfr. Cass. 19950/2004; Cass.
10046/2002; Cass. 1437/2000), tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, seppur nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, ferma restando la possibilità per il giudice di rinvio di usare le prove raccolte nella pregressa fase di merito, che continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica, in relazione agli 7
accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio (cfr. Cass. 21766/2023).
Nel caso in esame, compito rimesso al giudice del rinvio è di accertare, all'esito della compiuta istruttoria e dell'espletamento della prova orale, la concreta ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio rivendicata da . Parte_1
Sotto tale profilo, e rilevato che, per come pure eccepito dai convenuti in riassunzione, nessuna impugnativa risulta proposta avverso il capo della sentenza di questa Corte che ha negato la sussistenza di dati certi in ordine all'esistenza della servitù nei titoli all'uopo valorizzati dal richiedente e, in particolare, nell'atto di Parte_1 compravendita del 25.1.1996, deve ritenersi inammissibile nella presente sede, in quanto coperta da giudicato, la domanda, altresì riproposta dall'attore in riassunzione, finalizzata al riconoscimento della pretesa servitù in base a quanto risultante dal citato atto pubblico.
Per analoghe ragioni, e considerato, altresì, che nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio ex art. art. 102 c.p.c. qualora tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità (cfr. Cass. 6384/2001, Cass. 5061/2007 e Cass. 21096/2017), va disattesa l'eccezione sulla disintegrità del contraddittorio sollevata dagli odierni convenuti in riassunzione nelle relative note di precisazione delle conclusioni nel presente giudizio di rinvio, atteso che, in base al su ricordato indirizzo interpretativo, nel procedimento di rinvio possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione, dovendosi presumere, in mancanza di diversa esplicita statuizione, che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità.
6. Così delineati i confini del presente procedimento, deve ora considerarsi che l'acquisizione per usucapione di una servitù presuppone, innanzi tutto, ai sensi dell'art. 1061 c.c., che la servitù stessa sia apparente e che, dunque, all'esercizio della servitù 8
siano destinate opere visibili e permanenti. Il requisito dell'apparenza richiede che le opere, quale mezzo necessario all'esercizio della servitù, siano al contempo un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente ovvero obiettivamente destinate al suo esercizio (cfr. tra le altre Cass. 11834/2021, Cass. 10861/2004 e Cass. 1043/2001). Le opere devono essere tali da rendere manifesto che si tratta non di un'attività compiuta in via precaria o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis, bensì di un onere avente carattere stabile e corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù, senza che peraltro ciò implichi necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse (cfr. recentemente Cass.
32816/2023 e v. anche Cass. 6665/2024).
Con riferimento, in particolare, alla servitù di passaggio, soddisfa il requisito dell'apparenza l'esistenza di un tracciato attraverso i fondi che inequivocamente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente (cfr. Cass. 15869/2006, Cass. 12362/2009, Cass.
11834/2021 e Cass. 25270/2024) e, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente al quale servono o possono servire, il presupposto dell'apparenza implica la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione della utilità di questo (cfr. Cass. 1456/1995).
6.1. Ciò posto, e venendo dunque alla concreta fattispecie, risulta innanzi tutto accertata l'esistenza della strada ricadente sul fondo che il c.t.u. nominato Parte_2 dal Tribunale descrive nei seguenti termini: “il viottolo in questione inizia dalla strada comunale si diparte perpendicolarmente sui fondi dei coniugi Parte_5
(annoverati in catasto al foglio 14 particella 154 e 24) a confinare con le particelle 450,
749, 446 483 sino ad arrivare alla particella 28 del foglio di mappa 14”.
Si tratta di una stradella che, in base alla ricostruzione diacronica operata dall'ausiliare - previo esame dei titoli e delle foto aeree pure allegate all'elaborato, oltre che all'esito del sopralluogo eseguito - risulta presente nell'area in esame già dal 1971. 9
In particolare, il c.t.u. dà conto dei seguenti viottoli: a) il “viottolo (…) che partendo dalla strada comunale costeggiava il lato est dei fondi part. 21_22_222_25 (a confine con le part. 154 e 24 proprietà )” presente nel 1972, nel 1980 e nel 1996, Parte_5 costituente il viottolo oggetto di causa, ampliato dopo il 1996 (v. anche a pag. 18 della
Relazione del c.t.u.); b) il “viottolo (…) perpendicolare il precedente che costeggia la part. 25” anch'esso presente nel 1972 e nel 1980 fiancheggiante la detta part. 25 “per tutta la sua lunghezza”, presente anche nel 1996 pur con la precisazione che “Il viottolo che nell'anno 1980 costeggiava il fondo part. 25 per tutta la sua lunghezza, mettendo in comunicazione i due viottoli quello del lato ovest con quello del lato est, arrivava nella mezzeria della part. 25”; c) la “stradella che partendo dalla strada Comunale costeggiava il lato ovest dei fondi part. 21_ 22_ 23_ 25. Tale stradella è quella a cui fa riferimento l'atto del 1980, dove il signor (padre di Persona_2 [...]
) unitamente ad altri proprietari acquista una striscia di terreno del Parte_1 da destinare a stradella”; detta ultima stradella risulta presente a Controparte_3 partire dall'anno 1980 ed è visibile anche nel 1996 (v. pure pagg. 13 e 14 della
Relazione del c.t.u. e le aerofotogrammetrie pure richiamate dall'ausiliare).
L'uso del viottolo per cui è causa dall'odierno attore in riassunzione e, prima di lui, dal relativo dante causa per accedere al fondo oggi Persona_2 identificato in Catasto al f. 14 partt. 444, 746 e 741, si evince dall'esame delle prove testimoniali espletate.
Il teste ha dichiarato: “esisteva un viottolo che partiva dalla Testimone_1 strada comunale ed arrivava fino ai terreni che all'epoca erano di mio cognato, e poi sono stati donati a e , ed attraversava anche la Persona_4 Parte_3 proprietà di;
ricordo che questo viottolo, era esistente … negli '70, … lì si Per_5 passava, … lo attraversavo a piedi, durante il periodo estivo, anche con la macchina e con il camion un 615 piccolo … dopo gli anni '70, '71/'72, quando andavo io, vedevo passare da questa strada che era il papà di Persona_2 Parte_1
e ogni tanto lo vedevo attraversare pure lui, e ciò fino al 2010, … lo vedevo
[...] 10
passare ogni tanto ”. Lo stesso teste ha poi riferito che “il Parte_1 viottolo partiva dalla proprietà , attraversava la proprietà Parte_1 Persona_4 ed arrivava alla strada ampliata da – ”. CP_1 CP_2
Ad un “viottolo che partiva dalla strada comunale Biotermini, attraversava i terreni , quelli di e ed arrivava a quello di Per_5 Persona_4 Parte_3
addirittura esistente sin da prima dell'anno 1958, ha fatto Persona_2 riferimento l'altro teste escusso, , il quale ha pure aggiunto che “la Testimone_2 strada è stata ampliata dai ” pur non ricordando in quale anno e Parte_2 confermando, comunque, anche il detto testimone che sul viottolo in esame “ci passava
da molto tempo …, fino al momento in cui l'hanno chiusa, ci Persona_2 passava pure ”. Parte_1
La suddetta descrizione del viottolo che parte dalla strada comunale e attraversa i fondi e su cui l'odierna parte attrice, in base a quanto riferito dai testi Per_5 Per_4 escussi, ha esercitato il passaggio, peraltro, per un lungo periodo di tempo senza dubbio idoneo a coprire il ventennio utile ad usucapire, appare innanzi tutto coerente con la descrizione della originaria strada operata dal c.t.u., considerata anche l'individuazione dei nominativi dei proprietari delle particelle, riferita all'anno 1972, come ricostruita dal medesimo consulente (secondo cui: la part. 21 era di proprietà e Persona_6
la part. 22 era di proprietà e Controparte_4 Parte_3 Controparte_5 la part. 25 era di proprietà e la part. 222 era di Parte_3 Controparte_5
la part. 23 era di V. pagg. 12 e s. della Persona_2 Controparte_5
Relazione del c.t.u.). La strada indicata dai testimoni, i quali ne hanno pure confermato il più recente ampliamento ad opera dei coniugi e , deve, in definitiva, CP_1 CP_2 ritenersi corrispondente al viottolo oggetto di causa, come descritto dall'ausiliare e ben visibile nelle aerofotogrammetrie del 1971 e 1980, oltre che nella aerofogrammetria del
1996, coeva all'acquisto in favore degli odierni convenuti in riassunzione e, infine, nell'ortofoto reperita nell'anno 2016 dal medesimo c.t.u. (v. elaborato grafico 1 alla
Relazione dell'ausiliare). 11
Dalle deposizioni raccolte, valutate unitamente agli esiti delle indagini espletate dal consulente nominato, è possibile ricavare altresì la funzionalizzazione del percorso suddetto a consentire l'accesso al fondo Ed infatti, il teste Parte_1 Tes_2
ha indicato, come sopra detto, che il viottolo “arrivava a quello di
[...] [...]
e il teste ha più specificamente riferito delle Persona_2 Testimone_1 modalità di siffatto collegamento, mediante l'attraversamento della proprietà Per_4
Tale descrizione si rivela coerente con la rilevata, dall'ausiliare, presenza di un
[...] ulteriore viottolo, quello costeggiante la part. 25 e “perpendicolare” alla stradella oggetto di causa, descritto dal c.t.u. come mettente in collegamento le due strade del lato est e lato ovest dei fondi. La part. 25 risulta peraltro intestata, tra gli altri, a Per_4
(v. pagg. 15 e s. della Relazione del c.t.u., v. anche a pag. 7 della comparsa
[...] responsiva degli odierni convenuti, dove si rileva che la part. 25 ha originato, tra le altre, la part. 483 oggi di ) e, ancora, dalla sovrapposizione dei fogli di Persona_4 mappa (attuale e precedente al frazionamento) predisposta dall'ausiliare, con l'individuazione delle mutate numerazioni delle particelle, si evince che la suddetta part. 25 era confinante con la part. 222 - originariamente appartenente a Persona_2
(cfr. anche l'atto di divisione del 29.2.1972) e già confinante con la strada per
[...] cui è processo (v. sempre nell'elaborato fotografico 1 predisposto dall'ausiliare) - la cui soppressione ha generato, oltre che le part. 444, 746 e 741 oggi appartenenti a
[...]
, la part. 446, pacificamente intestata a (v. anche a pag. Parte_1 Persona_4
7 della comparsa responsiva degli odierni convenuti).
L'attuale carenza di contiguità tra i fondi delle parti in lite non potrebbe, del resto, ritenersi in sé ostativa del riconoscimento della servitù rivendicata dall'attore in riassunzione, tenuto conto del principio di diritto secondo cui una servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi non contigui, senza che sia contestualmente costituita anche sul fondo interposto tra essi, dovendosi intendere il requisito della contiguità tra i fondi, in tema di servitù di passaggio, nel senso non letterale di materiale aderenza tra essi, ma giuridico di possibilità / vantaggio da parte del fondo servente a favore del 12
fondo dominante, poiché il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio, ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù (cfr. Cass. 3273/2005 che richiama Cass. 1105/1978 e Cass.
2624/1984).
Così essendo, e considerata infine l'estensione temporale del passaggio di fatto esercitato sulla strada in questione, per come evincibile dalle deposizioni raccolte, dapprima dal padre (dante causa) dell'odierno attore in riassunzione e, quindi, anche da quest'ultimo, da “dopo gli anni '70, '71/'72 … fino al 2010” e, si deve presumere, anche in tempi più recenti, quanto meno sino al momento della proposizione della negatoria servitutis in concreto esercitata dai coniugi e , deve concludersi CP_1 CP_2 nel senso del necessario riconoscimento della servitù reclamata da Parte_1
, ricorrendo tutti i presupposti della usucapione da egli invocata.
[...]
7. Va pertanto confermata, con reiezione dell'impugnativa interposta dai coniugi e , la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha respinto la domanda dei CP_1 CP_2 medesimi e volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza sul terreno agli CP_1 CP_2 stessi appartenente (identificato in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 24 e
154) della servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di Parte_1
(identificato in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 444, 746 e 741), dichiarando sussistente la indicata servitù di passaggio, rivendicata in via riconvenzionale dal convenuto in primo grado.
8. Per ciò che attiene alle spese di lite, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr.
Cass. 7243/2006 e, recentemente, Cass. 3798/2022). 13
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, e CP_1
vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'odierno Controparte_2 attore in riassunzione, già appellato, le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e dell'odierno procedimento di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dei convenuti in riassunzione, già appellanti, dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello interposto da e avverso la CP_1 Controparte_2 sentenza n. 770/2017 resa dal Tribunale di Agrigento in data 9 maggio 2017 e, per l'effetto, conferma la sussistenza sul terreno di proprietà e CP_1 CP_2
identificato in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 24 e 154, della
[...] servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di , identificato Parte_1 in Catasto del Comune di Raffadali al f. 14 partt. 444, 746 e 741, come rivendicata in via riconvenzionale dal convenuto in primo grado;
condanna e , in solido tra loro, a rifondere in CP_1 Controparte_2 favore dell'odierno attore in riassunzione le spese processuali che liquida in €. 2.500,00 per il giudizio di appello, €. 2.000,00 per il giudizio di legittimità ed €. 2.500,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 14
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dei convenuti in riassunzione, già appellanti, dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
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