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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1419/2025 promosso da:
AT LO ( ) nato il [...] a [...] C.F._1
Capo (LE);
e
NA BI ( ) nata il [...] ad [...]; C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. Antonella Andreoli giuste procure in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ancona il 12 giugno 1994, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Ancona nell'anno 1994 tra i coniugi:
- 1 - - BE DO, nato a [...], il giorno 8 giugno 1965, e
- GI NA, nata ad [...], il [...]:
2) i coniugi si dichiarano titolari di autonomi redditi e quindi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
3) la sig.ra GI dichiara di rinunciare a quanto dovuto dal sig. BE in ordine all'assegno di mantenimento per le figlie OV e NA, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonchè a qualsiasi contributo per le spese straordinarie relative alle medesime;
4) le parti espressamente dichiarano di aver regolato ogni altra questione di natura economica mediante separato e pacifico accordo e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo.
Spese e competenze di lite compensate”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente DO BE e NA GI hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 12/06/1994.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss. mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 5591 del 19/10/1999 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 09/10/1999. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b), della L. 698 cit.; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il 12/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte 2, serie A dell'anno 1999.
- 2 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione reddituali delle parti che hanno dichiarato di aver definito ogni questione economica tra loro pendente e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
Nulla deve disporsi con riferimento alle figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, se non prendere atto della rinuncia della ricorrente al contributo al mantenimento delle stesse previsto in sede di separazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di giudizio sono compensate stante anche l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT LO e NA BI ad Ancona il 12/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1419/2025 promosso da:
AT LO ( ) nato il [...] a [...] C.F._1
Capo (LE);
e
NA BI ( ) nata il [...] ad [...]; C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. Antonella Andreoli giuste procure in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ancona il 12 giugno 1994, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Ancona nell'anno 1994 tra i coniugi:
- 1 - - BE DO, nato a [...], il giorno 8 giugno 1965, e
- GI NA, nata ad [...], il [...]:
2) i coniugi si dichiarano titolari di autonomi redditi e quindi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
3) la sig.ra GI dichiara di rinunciare a quanto dovuto dal sig. BE in ordine all'assegno di mantenimento per le figlie OV e NA, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonchè a qualsiasi contributo per le spese straordinarie relative alle medesime;
4) le parti espressamente dichiarano di aver regolato ogni altra questione di natura economica mediante separato e pacifico accordo e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo.
Spese e competenze di lite compensate”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente DO BE e NA GI hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 12/06/1994.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss. mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 5591 del 19/10/1999 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 09/10/1999. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b), della L. 698 cit.; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il 12/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte 2, serie A dell'anno 1999.
- 2 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione reddituali delle parti che hanno dichiarato di aver definito ogni questione economica tra loro pendente e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
Nulla deve disporsi con riferimento alle figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, se non prendere atto della rinuncia della ricorrente al contributo al mantenimento delle stesse previsto in sede di separazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di giudizio sono compensate stante anche l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT LO e NA BI ad Ancona il 12/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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