TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa EL CH, nella causa iscritta al n. 9795/2025 R.G.L promossa
D A
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Marco, 8, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Christian C.F._1
Alessi, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
[...]
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59620190004653487;
-Dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 59620190000707055
sotteso all'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000, notificata il 5.06.2025,
di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tale atto;
-Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.6.2025, , chiedeva l'annullamento Parte_1
dell'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000, notificata il 5.06.2025
limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620190000707055 e n. 59620190004653487,
aventi ad oggetto contributi modello DM 10, per gli anni 2018 e 2019.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, contestando di esserne venuto a conoscenza per la prima volta, a seguito dell'impugnata intimazione, la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine di cinque anni ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L.
n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito, e la responsabilità esclusiva di CP_3
nel caso di eventuale prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi.
L , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si Controparte_2
costitutiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia. Con le note conclusive, parte ricorrente rinunciava parzialmente alla domanda relativamente all'avviso di addebito n. 59620190004653487.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va osservato che la rinuncia operata dal ricorrente (giusta procura alle liti conferita al proprio difensore comprensiva del potere di rinunciare all'azione) quale atto di disposizione di un proprio diritto, non necessita dell'accettazione della controparte e comporta la cessazione della materia del contendere in quanto fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo limitatamente all'avviso di addebito n.
59620190004653487.
Pertanto, la legittimità dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, va valutata esclusivamente con riferimento all'avviso di addebito n. 59620190000707055.
Ciò posto va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività
dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità
dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è
quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella fattispecie parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura Controparte_4
e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Dalla documentazione versata ritualmente in atti dall' , si evince Controparte_5
chiaramente la regolare notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito n.
59620190000707055 in data 05.06.2019.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù
della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-
11-2017).
Con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, l' ha documentato la notifica CP_1
da parte di dell'intimazione n. 29620259015826728000 in data 29/04/2025 ai fini CP_3
interruttivi.
Ciò nonostante, l'eccezione di prescrizione risulta fondata. Invero i crediti portati dall'avviso di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente in data 5.06.2024, ma tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020 (182
giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021) il termine si è perfezionato il
12.04.2025, in assenza di atti interruttivi( nulla risulta agli atti a riprova degli asseriti pagamenti rateali.)
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione 29620259015826728000
(29/04/2025) la prescrizione risulta maturata.
In conclusione, all'esito del giudizio, va dichiarata la cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 59620190004653487, va altresì dichiarata la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 59620190000707055 sotteso all'intimazione impugnata di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tale atto.
La reciproca soccombenza (atteso che la rinuncia parziale all'azione equivale a un rigetto parziale nel merito della domanda - cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 16/10/2025, n.
27697: «Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato da questo
giudice di legittimità (tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n.
5250/2018), secondo cui la rinuncia all'azione (come nella specie), diversamente dalla
rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un
rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste
a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell'art. 306, comma quarto, c.p.c.
secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di
qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione») e il valore dei crediti prescritti, giustificano la compensazione tra le parti. delle spese di lite
P.Q.M.
Come in epigrafe Palermo, 20.12.2025
Il Giudice Onorario
EL CH
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa EL CH, nella causa iscritta al n. 9795/2025 R.G.L promossa
D A
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Marco, 8, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Christian C.F._1
Alessi, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
[...]
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59620190004653487;
-Dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 59620190000707055
sotteso all'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000, notificata il 5.06.2025,
di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tale atto;
-Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.6.2025, , chiedeva l'annullamento Parte_1
dell'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000, notificata il 5.06.2025
limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620190000707055 e n. 59620190004653487,
aventi ad oggetto contributi modello DM 10, per gli anni 2018 e 2019.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, contestando di esserne venuto a conoscenza per la prima volta, a seguito dell'impugnata intimazione, la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine di cinque anni ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L.
n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito, e la responsabilità esclusiva di CP_3
nel caso di eventuale prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi.
L , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si Controparte_2
costitutiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia. Con le note conclusive, parte ricorrente rinunciava parzialmente alla domanda relativamente all'avviso di addebito n. 59620190004653487.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va osservato che la rinuncia operata dal ricorrente (giusta procura alle liti conferita al proprio difensore comprensiva del potere di rinunciare all'azione) quale atto di disposizione di un proprio diritto, non necessita dell'accettazione della controparte e comporta la cessazione della materia del contendere in quanto fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo limitatamente all'avviso di addebito n.
59620190004653487.
Pertanto, la legittimità dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, va valutata esclusivamente con riferimento all'avviso di addebito n. 59620190000707055.
Ciò posto va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività
dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità
dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è
quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella fattispecie parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura Controparte_4
e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Dalla documentazione versata ritualmente in atti dall' , si evince Controparte_5
chiaramente la regolare notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito n.
59620190000707055 in data 05.06.2019.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù
della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-
11-2017).
Con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, l' ha documentato la notifica CP_1
da parte di dell'intimazione n. 29620259015826728000 in data 29/04/2025 ai fini CP_3
interruttivi.
Ciò nonostante, l'eccezione di prescrizione risulta fondata. Invero i crediti portati dall'avviso di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente in data 5.06.2024, ma tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020 (182
giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021) il termine si è perfezionato il
12.04.2025, in assenza di atti interruttivi( nulla risulta agli atti a riprova degli asseriti pagamenti rateali.)
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione 29620259015826728000
(29/04/2025) la prescrizione risulta maturata.
In conclusione, all'esito del giudizio, va dichiarata la cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 59620190004653487, va altresì dichiarata la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 59620190000707055 sotteso all'intimazione impugnata di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tale atto.
La reciproca soccombenza (atteso che la rinuncia parziale all'azione equivale a un rigetto parziale nel merito della domanda - cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 16/10/2025, n.
27697: «Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato da questo
giudice di legittimità (tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n.
5250/2018), secondo cui la rinuncia all'azione (come nella specie), diversamente dalla
rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un
rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste
a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell'art. 306, comma quarto, c.p.c.
secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di
qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione») e il valore dei crediti prescritti, giustificano la compensazione tra le parti. delle spese di lite
P.Q.M.
Come in epigrafe Palermo, 20.12.2025
Il Giudice Onorario
EL CH