Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 182
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Sentenza 11 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott. Edoardo Postacchini del Tribunale di Perugia, riguarda un appello proposto dalla Regione Umbria contro una sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di risarcimento per danni causati da un sinistro stradale provocato da un animale selvatico. L'appellante contestava la responsabilità attribuita alla Regione, sostenendo che non fosse tenuta alla gestione della strada e che l'attore non avesse provato la condotta colposa della Regione. L'appellato, dal canto suo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità nelle doglianze.

Il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, affermando che l'appello conteneva sufficienti indicazioni delle questioni impugnate. Nel merito, ha confermato la responsabilità della Regione, sottolineando che essa ha l'obbligo di gestire la fauna selvatica e di prevenire i danni derivanti da essa, in base alla normativa vigente. Ha inoltre escluso la colpa del conducente, evidenziando che il sinistro era avvenuto in condizioni di scarsa visibilità e che l'animale era apparso improvvisamente. Infine, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando la Regione al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 182
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 182
    Data del deposito : 11 febbraio 2025

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