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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4373/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4373/2021 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli;
Parte_1 P.IVA_1
Appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia CP_1 C.F._1
Lanterna;
Appellato
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 14/05/2024.
Conclusioni per l'appellato: come da note scritte del 14/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castiglione Parte_1 del Lago n. 9/2021 depositata il 02/03/2021, che aveva accolto la domanda di risarcimento proposta da per il danno derivante dal sinistro causato da un animale selvatico e CP_1 aveva condannato l'ente regionale al relativo risarcimento. Lamentava l'erroneità di tale sentenza, chiedendone la riforma con rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c., contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di inammissibilità 1 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni dell'impugnazione.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL 83/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso di specie, l'appello proposto è sufficientemente univoco nell'indicazione delle statuizioni impugnate e delle argomentazioni poste a confutazione, per cui non sussiste violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'appello può essere esaminato nel merito.
3. I motivi di appello
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la responsabilità della per non avere posto sulla strada in cui Pt_1 sarebbe avvenuto il sinistro l'illuminazione, le barriere protettive e i segnali di pericolo.
Secondo l'appellante, tali comportamenti non erano richiesti alla in quanto tale ente Pt_1 non era tenuto alla gestione della strada su cui sarebbe avvenuto il sinistro, per cui vi sarebbe una violazione dell'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c., in cui sarebbe stato onere dell'attore dimostrare il comportamento colposo della ciò che invece non era Pt_1 avvenuto.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto responsabile la non essendo questa proprietaria della strada su cui si sarebbe Pt_1 verificato il sinistro e non essendo quindi tenuta alla relativa manutenzione.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere affermato la responsabilità della nonostante l'attore non avesse provato né di avere Pt_1 tenuto una condotta di guida prudente in relazione alle condizioni concrete della strada, né gli altri elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c.
2 Con il quarto motivo impugnazione, l'appellante lamenta infine l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno, non essendo provati l'effettivo sostenimento delle spese e la loro necessità.
L'ordine di esame delle questioni impone di esaminare preliminarmente la prospettazione fattuale della domanda risarcitoria e la disciplina applicabile.
3.1. Prospettazione fattuale e disciplina applicabile
Il giudizio in esame ha origine dalla domanda di risarcimento proposta da il CP_1 quale ha agito in primo grado allegando che, in data 01/09/2018 alle ore 21.20 circa, allorquando egli percorreva, a bordo della propria autovettura targata CK742SS, la SR 599 nel
Comune di Panicale (PG) con direzione di marcia Magione-Chiusi, giunto al Km 13+500, su un tratto di strada non illuminato e senza guardrail, impattava contro un cinghiale di notevoli dimensioni che attraversava repentinamente e improvvisamente la sede stradale, causando danni all'autovettura.
Il giudice di primo grado, come detto sopra, accoglieva la domanda risarcitoria proposta, condannando la convenuta al risarcimento di € 3.500,00 in favore dell'attore, ritenendo Pt_1 sussistente la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò posto in fatto, occorre preliminarmente individuare la disciplina applicabile.
L'attore ha agito in giudizio affermando esplicitamente la responsabilità della ai sensi Pt_1 dell'art. 2043 c.c., e il giudice di primo grado, come detto, ha anch'esso ricondotto la fattispecie nell'ambito di tale norma, escludendo invece l'applicabilità dell'art. 2052 c.c.
In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che “il danno cagionato dalla fauna selvatica non
è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c.”.
A fronte di tale espressa riconduzione della fattispecie all'art. 2043 c.c. anziché all'art. 2052 c.c.,
l'appellante ha censurato non già l'inapplicabilità dell'art. 2043 c.c., bensì il difetto dei suoi presupposti, mentre l'appellato, pur affermando che la fattispecie sarebbe inquadrabile nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., alla luce dell'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, non ha però proposto appello incidentale avverso la sentenza, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ciononostante, l'appellato ha sostenuto in questo giudizio di appello l'applicabilità dell'art. 2052 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “si forma il giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla qualifica (Cass.
3 25280/2020), ma è necessario che sulla qualifica sia insorta controversia affinché sulla questione della qualifica medesima si possa formare il giudicato interno in mancanza dell'impugnazione incidentale” (così Cass. Civ.,
n. 12159/2023).
Nel caso di specie, la controversia sulla qualificazione era sorta già nel giudizio di primo grado, laddove lo aveva sostenuto, nelle note conclusive del giudizio, l'applicabilità dell'art. CP_1
2052 c.c., mentre il giudice di primo grado ha espressamente affermato l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2052 c.c.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi preclusa, in assenza di appello incidentale, la questione concernente la qualificazione della fattispecie sub art. 2043 c.c., per cui l'impugnazione va esaminata alla luce di tale disciplina.
3.2. Legittimazione passiva
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello, concernente la legittimazione passiva della Pt_1
Il motivo è infondato.
L'attore ha agito in giudizio affermando la responsabilità della per non avere adottato Pt_1 le misure necessarie ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi, in violazione dei doveri imposti dalla L. 157/1992. L'attore ha individuato tali doveri nell'omessa attuazione di abbattimenti selettivi, nell'omesso contenimento della popolazione di suidi sul territorio, nel mancato esercizio dei poteri sostitutivi dell'ente provinciale nella redazione dei piani faunistici- venatori e dei piani di miglioramento ambientale, e infine nella omessa segnalazione all'ente provinciale della presenza di fauna selvatica nell'area interessata dal traffico veicolare.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la Regione responsabile affermando che “la normativa posta dalla legge quadro n. 157/1992 e dalla legge regionale di attuazione n. 14/1994, ha attribuito alle Regioni le funzioni di programmazione di indirizzo e di coordinamento, nonché di orientamento e controllo, attribuendo, invece, alle Province le funzioni amministrative di gestione in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, in sostanza una funzione strettamente esecutiva delle direttive regionali. Pertanto, sussiste la responsabilità dell'Ente Pubblico (Regione), proprio in ragione di quelle attività richieste alle stesse dalla legge, ai fini del contenimento della fauna selvatica, anche per la prevenzione dei sinistri stradali da questa provocati”.
Con tale statuizione, il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità della non Pt_1 in quanto soggetto tenuto alla manutenzione della strada, ma in quanto soggetto tenuto al controllo della fauna selvatica.
4 Una tale statuizione è coerente con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello
Stato, la L. 157/1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 142/1990 (art. 9, comma 1).
Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle
Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (cfr. Cass. Civ.,
n. 3745/2023).
Nel caso di specie, la non ha dimostrato di avere delegato alla Provincia la gestione Pt_1 della fauna selvatica con autonomia decisionale, ma al contrario ha documentato di avere assunto essa stessa le funzioni amministrative di controllo della fauna selvatica, come chiaramente si evince dalla determina dirigenziale del 31/07/2018, in cui si dà atto che “la
, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in Parte_1 materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria”1.
È dunque infondata la tesi dell'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe ritenuto la responsabile del danno causato dall'animale in quanto ente responsabile Pt_1 della strada in cui il sinistro si sarebbe verificato, poiché, come detto, la sentenza di primo grado ha ritenuto la responsabile in quanto tenuta alla gestione della fauna selvatica. Pt_1
È pur vero che la sentenza di primo grado, nell'individuare la condotta colposa concretamente tenuta dalla ha menzionato l'assenza di illuminazione e l'assenza di barriere sulla Pt_1 strada, ma va rilevato che tale statuizione ha ad oggetto non già la legittimazione passiva della intesa come questione di merito riguardante la titolarità passiva del rapporto (cfr. Cass. Pt_1
Civ., S.U., n. 2951/2016), quanto piuttosto il comportamento colposo concretamente ascritto in qualità di responsabile della gestione della fauna.
Le due affermazioni sottendono questioni differenti sul piano giuridico e concettuale, essendo l'una ( come responsabile della gestione della fauna selvatica) attinente all'astratta Pt_1 1 Cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante 5 possibilità che la venga chiamata a rispondere dei danni provocati da animali selvatici, Pt_1
e l'altra (condotta colposa della attinente all'esistenza dell'elemento soggettivo nel caso Pt_1 concreto, ciò che del resto costituisce l'oggetto del primo motivo di appello proposto dalla e che sarà esaminato successivamente. Pt_1
3.3. Prova del fatto e del nesso causale
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ricostruito il fatto, non essendovi prova della corretta condotta tenuta dal conducente.
Il motivo è infondato.
Il fatto che in data 01/09/2018 sia avvenuto il sinistro allegato dall'attore è munito di riscontri oggettivi che consentono di ritenerlo adeguatamente provato.
In primo luogo, infatti, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Città della Pieve, riscontrando la presenza di peli di cinghiale sul paraurti e sulla fiancata della vettura.
In secondo luogo, la verificazione del sinistro ha trovato riscontro nelle prove orali.
Il testimone sentito all'udienza del 03/12/2019, ha infatti confermato la Tes_1 dinamica descritta dall'attore, e in particolare il fatto che un cinghiale di notevoli dimensioni attraversava repentinamente ed improvvisamente la sede stradale, colpendo l'autovettura condotta dallo La dichiarazione orale resa in sede giudiziale collima con quella resa per CP_1 iscritto dal medesimo soggetto in data 10/09/2018 e prodotta dall'appellato come doc. 1 del fascicolo di primo grado.
L'appellante non ha dedotto ragioni di inattendibilità del teste, la cui dichiarazione assume invero particolare rilevanza, considerato che egli, secondo quanto dichiarato, seguiva l'autovettura rimasta coinvolta nel sinistro ed è quindi un testimone oculare.
Il fatto storico deve quindi ritenersi provato, mentre non è fondata l'affermazione dell'appellante secondo cui lo non avrebbe provato di avere tenuto una condotta di CP_1 guida prudente.
Occorre innanzitutto considerare che la strada su cui è avvenuto il sinistro era, in quel momento, priva di illuminazione, con un limite di velocità pari a 70 km/h, come si evince dal verbale dei Carabinieri, laddove, secondo quanto descritto dal testimone oculare, l'animale ha attraversato la strada in modo improvviso.
In secondo luogo, va osservato che, dalle fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro,
l'autovettura condotta dallo risulta danneggiata non frontalmente, bensì sulla parte CP_1 anteriore sinistra. Tale elemento fattuale induce a ritenere che l'animale abbia invaso la
6 carreggiata proprio in corrispondenza del transito dello posto che, ove l'animale fosse CP_1 stato già presente sulla carreggiata al momento del transito, il danno si sarebbe più verosimilmente verificato sulla parte frontale della vettura.
La complessiva ponderazione di tali elementi induce ad escludere una condotta colposa del conducente, e in particolare il transito a velocità eccessiva rispetto a quella suggerita dalla condizione dei luoghi ex art. 141 C.d.S., considerato che, in assenza di illuminazione fissa,
l'animale sarebbe stato concretamente visibile solo nell'approssimarsi della vettura, allorquando esso sarebbe ricaduto nel fascio luminoso proiettato dall'automobile. Considerato quindi che il cinghiale ha attraversato repentinamente la strada, in corrispondenza del transito dello CP_1 come si evince dall'urto sulla parte laterale del veicolo, deve escludersi una concreta possibilità del conducente di evitare l'impatto con l'animale.
Deve quindi ritenersi sussistente, oltre al fatto, anche il nesso causale tra il comportamento dell'animale selvatico e il danno riportato dall'autovettura condotta dallo CP_1
3.4. Sull'elemento soggettivo
Acclarata quindi l'esistenza del fatto e del nesso causale tra fatto e danno, occorre esaminare il primo motivo di appello, concernente l'elemento soggettivo dell'ente pubblico.
Come detto, sul punto l'appellante afferma che il giudice di primo grado avrebbe individuato la condotta colposa nell'omessa predisposizione di illuminazione e di barriere protettive, ciò che tuttavia non sarebbe spettato alla in quanto non tenuta alla gestione della strada. Pt_1
Il motivo è infondato.
Sebbene la tesi dell'appellante sia condivisibile in ordine alla impossibilità di individuare la condotta colposa nella omessa attuazione dei presidi stradali, essendo questi di competenza dell'ente gestore della strada, sussiste comunque agli atti la prova della condotta colposa dell'amministrazione, che lo stesso attore, in primo grado, aveva individuato non già nella omessa predisposizione dei presidi stradali, quanto piuttosto nella omessa attuazione dei piani di contenimento dei cinghiali.
Sul punto va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello
7 che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ., n. 6533/2024; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 513/2019).
Nel caso di specie, l'attore aveva dato prova, nei termini ex art. 320 c.p.c., del mancato rispetto del piano di abbattimento disposto dalla documentando come il resoconto finale per Pt_1 le annualità 2017 e 2018 evidenziasse un bilancio negativo di 3.804 cinghiali di cui non era stato eseguito l'abbattimento pur previsto dalla CP_2
Tale documentazione, sulle cui risultanze l'appellante nulla ha dedotto nel proprio atto introduttivo, non può ritenersi infirmata dalla dichiarazione del testimone Testimone_2 sentito all'udienza del 20/10/2020, poiché questo ha dichiarato di non ricordare se nel 2018 fossero stati rispettati i piani di abbattimento.
Solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. nel giudizio di appello la ha Parte_1 affermato l'irrilevanza di tali dati, in quanto il sinistro sarebbe avvenuto in un momento in cui la caccia al cinghiale non era ancora aperta.
Tale argomentazione, oltre che tardivamente proposta solo nella fase conclusionale del giudizio di appello, è priva di supporto probatorio, visto che l'appellante non ha prodotto il calendario venatorio concretamente adottato ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 157/1992, laddove tale disposizione consente una diversa modulazione del periodo di caccia agli ungulati.
Né può rilevare in senso contrario l'appostazione di dispositivi sperimentali per la prevenzione degli incidenti causati da animali selvatici.
Da un lato, infatti, l'apposizione in quel tratto di strada di tali dispositivi sperimentali costituisce un elemento che evidenzia come l'amministrazione fosse a conoscenza della presenza di tali animali nel tratto di strada interessato, e dunque riveste valenza confessoria in senso sfavorevole all'amministrazione. Dall'altro lato, l'appellante non ha neppure fornito la prova del concreto funzionamento del dispositivo sperimentale, per cui l'effettiva capacità dissuasoria dello strumento è rimasta del tutto indimostrata.
Tali elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere sufficientemente provato l'elemento soggettivo in capo alla appellante, la quale, pur essendo a conoscenza della Pt_1 2 Cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata 8 presenza in loco di animali selvatici, non ha correttamente vigilato sulla integrale realizzazione del piano di abbattimento da essa stessa approvato.
Deve quindi essere rigettato il motivo di appello proposto dall'appellante, sebbene per motivazioni differenti da quelle espresse dalla sentenza di primo grado.
3.5. Sul danno
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la domanda risarcitoria invocava la refusione di € 3.556,15 quale costo di riparazione del veicolo, nonché di € 300,00 a titolo di fermo tecnico.
Il giudice di primo grado ha statuito che “va risarcito il danno al veicolo attoreo, causato dall'impatto con il cinghiale, danno che viene determinato, discrezionalmente, in euro 3.500,00, oltre ad interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo”.
Posto che il danno è stato liquidato in misura inferiore al costo di riparazione del veicolo, le censure dell'appellante in ordine alla quantificazione non hanno fondamento.
In primo luogo, infatti, l'attore ha prodotto non già un mero preventivo, bensì la fattura di riparazione del veicolo, munita di quietanza del riparatore e della copia dell'assegno utilizzato per il pagamento, che presenta corrispondenza con la fattura sia in relazione al beneficiario del pagamento che in relazione alla data di emissione.
In secondo luogo, le prestazioni di riparazione indicate nella fattura risultano coerenti con i danni riportati dall'autovettura, così come documentati nelle fotografie allegate al verbale dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, avendo ad oggetto la parte anteriore-sinistra del veicolo coinvolto.
Si deve quindi ritenere sufficientemente dimostrato il danno subito.
Per contro, non è ammissibile la pretesa dell'appellato di vedersi riconosciuto l'importo di €
300,00 a titolo di fermo tecnico, considerato che il giudice di primo grado ha stabilito il danno
“discrezionalmente” in misura inferiore a quella richiesta dall'appellato, il quale non ha proposto appello incidentale sul punto ma anzi ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
9 Il valore della causa è pari a € 3.500,00. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
È parimenti inammissibile la pretesa dell'appellato di vedersi riconosciute le spese di lite del primo grado, atteso che esse sono state già riconosciute e quantificate dal giudice di primo grado, la cui statuizione non è stata oggetto di impugnazione incidentale al fine di ottenere una maggiore liquidazione.
Inoltre, a fronte del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Si comunichi.
Perugia, 10/02/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4373/2021 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli;
Parte_1 P.IVA_1
Appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia CP_1 C.F._1
Lanterna;
Appellato
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 14/05/2024.
Conclusioni per l'appellato: come da note scritte del 14/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castiglione Parte_1 del Lago n. 9/2021 depositata il 02/03/2021, che aveva accolto la domanda di risarcimento proposta da per il danno derivante dal sinistro causato da un animale selvatico e CP_1 aveva condannato l'ente regionale al relativo risarcimento. Lamentava l'erroneità di tale sentenza, chiedendone la riforma con rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c., contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di inammissibilità 1 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni dell'impugnazione.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL 83/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso di specie, l'appello proposto è sufficientemente univoco nell'indicazione delle statuizioni impugnate e delle argomentazioni poste a confutazione, per cui non sussiste violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'appello può essere esaminato nel merito.
3. I motivi di appello
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la responsabilità della per non avere posto sulla strada in cui Pt_1 sarebbe avvenuto il sinistro l'illuminazione, le barriere protettive e i segnali di pericolo.
Secondo l'appellante, tali comportamenti non erano richiesti alla in quanto tale ente Pt_1 non era tenuto alla gestione della strada su cui sarebbe avvenuto il sinistro, per cui vi sarebbe una violazione dell'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c., in cui sarebbe stato onere dell'attore dimostrare il comportamento colposo della ciò che invece non era Pt_1 avvenuto.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto responsabile la non essendo questa proprietaria della strada su cui si sarebbe Pt_1 verificato il sinistro e non essendo quindi tenuta alla relativa manutenzione.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere affermato la responsabilità della nonostante l'attore non avesse provato né di avere Pt_1 tenuto una condotta di guida prudente in relazione alle condizioni concrete della strada, né gli altri elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c.
2 Con il quarto motivo impugnazione, l'appellante lamenta infine l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno, non essendo provati l'effettivo sostenimento delle spese e la loro necessità.
L'ordine di esame delle questioni impone di esaminare preliminarmente la prospettazione fattuale della domanda risarcitoria e la disciplina applicabile.
3.1. Prospettazione fattuale e disciplina applicabile
Il giudizio in esame ha origine dalla domanda di risarcimento proposta da il CP_1 quale ha agito in primo grado allegando che, in data 01/09/2018 alle ore 21.20 circa, allorquando egli percorreva, a bordo della propria autovettura targata CK742SS, la SR 599 nel
Comune di Panicale (PG) con direzione di marcia Magione-Chiusi, giunto al Km 13+500, su un tratto di strada non illuminato e senza guardrail, impattava contro un cinghiale di notevoli dimensioni che attraversava repentinamente e improvvisamente la sede stradale, causando danni all'autovettura.
Il giudice di primo grado, come detto sopra, accoglieva la domanda risarcitoria proposta, condannando la convenuta al risarcimento di € 3.500,00 in favore dell'attore, ritenendo Pt_1 sussistente la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò posto in fatto, occorre preliminarmente individuare la disciplina applicabile.
L'attore ha agito in giudizio affermando esplicitamente la responsabilità della ai sensi Pt_1 dell'art. 2043 c.c., e il giudice di primo grado, come detto, ha anch'esso ricondotto la fattispecie nell'ambito di tale norma, escludendo invece l'applicabilità dell'art. 2052 c.c.
In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che “il danno cagionato dalla fauna selvatica non
è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c.”.
A fronte di tale espressa riconduzione della fattispecie all'art. 2043 c.c. anziché all'art. 2052 c.c.,
l'appellante ha censurato non già l'inapplicabilità dell'art. 2043 c.c., bensì il difetto dei suoi presupposti, mentre l'appellato, pur affermando che la fattispecie sarebbe inquadrabile nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., alla luce dell'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, non ha però proposto appello incidentale avverso la sentenza, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ciononostante, l'appellato ha sostenuto in questo giudizio di appello l'applicabilità dell'art. 2052 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “si forma il giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla qualifica (Cass.
3 25280/2020), ma è necessario che sulla qualifica sia insorta controversia affinché sulla questione della qualifica medesima si possa formare il giudicato interno in mancanza dell'impugnazione incidentale” (così Cass. Civ.,
n. 12159/2023).
Nel caso di specie, la controversia sulla qualificazione era sorta già nel giudizio di primo grado, laddove lo aveva sostenuto, nelle note conclusive del giudizio, l'applicabilità dell'art. CP_1
2052 c.c., mentre il giudice di primo grado ha espressamente affermato l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2052 c.c.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi preclusa, in assenza di appello incidentale, la questione concernente la qualificazione della fattispecie sub art. 2043 c.c., per cui l'impugnazione va esaminata alla luce di tale disciplina.
3.2. Legittimazione passiva
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello, concernente la legittimazione passiva della Pt_1
Il motivo è infondato.
L'attore ha agito in giudizio affermando la responsabilità della per non avere adottato Pt_1 le misure necessarie ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi, in violazione dei doveri imposti dalla L. 157/1992. L'attore ha individuato tali doveri nell'omessa attuazione di abbattimenti selettivi, nell'omesso contenimento della popolazione di suidi sul territorio, nel mancato esercizio dei poteri sostitutivi dell'ente provinciale nella redazione dei piani faunistici- venatori e dei piani di miglioramento ambientale, e infine nella omessa segnalazione all'ente provinciale della presenza di fauna selvatica nell'area interessata dal traffico veicolare.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la Regione responsabile affermando che “la normativa posta dalla legge quadro n. 157/1992 e dalla legge regionale di attuazione n. 14/1994, ha attribuito alle Regioni le funzioni di programmazione di indirizzo e di coordinamento, nonché di orientamento e controllo, attribuendo, invece, alle Province le funzioni amministrative di gestione in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, in sostanza una funzione strettamente esecutiva delle direttive regionali. Pertanto, sussiste la responsabilità dell'Ente Pubblico (Regione), proprio in ragione di quelle attività richieste alle stesse dalla legge, ai fini del contenimento della fauna selvatica, anche per la prevenzione dei sinistri stradali da questa provocati”.
Con tale statuizione, il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità della non Pt_1 in quanto soggetto tenuto alla manutenzione della strada, ma in quanto soggetto tenuto al controllo della fauna selvatica.
4 Una tale statuizione è coerente con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello
Stato, la L. 157/1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 142/1990 (art. 9, comma 1).
Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle
Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (cfr. Cass. Civ.,
n. 3745/2023).
Nel caso di specie, la non ha dimostrato di avere delegato alla Provincia la gestione Pt_1 della fauna selvatica con autonomia decisionale, ma al contrario ha documentato di avere assunto essa stessa le funzioni amministrative di controllo della fauna selvatica, come chiaramente si evince dalla determina dirigenziale del 31/07/2018, in cui si dà atto che “la
, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in Parte_1 materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria”1.
È dunque infondata la tesi dell'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe ritenuto la responsabile del danno causato dall'animale in quanto ente responsabile Pt_1 della strada in cui il sinistro si sarebbe verificato, poiché, come detto, la sentenza di primo grado ha ritenuto la responsabile in quanto tenuta alla gestione della fauna selvatica. Pt_1
È pur vero che la sentenza di primo grado, nell'individuare la condotta colposa concretamente tenuta dalla ha menzionato l'assenza di illuminazione e l'assenza di barriere sulla Pt_1 strada, ma va rilevato che tale statuizione ha ad oggetto non già la legittimazione passiva della intesa come questione di merito riguardante la titolarità passiva del rapporto (cfr. Cass. Pt_1
Civ., S.U., n. 2951/2016), quanto piuttosto il comportamento colposo concretamente ascritto in qualità di responsabile della gestione della fauna.
Le due affermazioni sottendono questioni differenti sul piano giuridico e concettuale, essendo l'una ( come responsabile della gestione della fauna selvatica) attinente all'astratta Pt_1 1 Cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante 5 possibilità che la venga chiamata a rispondere dei danni provocati da animali selvatici, Pt_1
e l'altra (condotta colposa della attinente all'esistenza dell'elemento soggettivo nel caso Pt_1 concreto, ciò che del resto costituisce l'oggetto del primo motivo di appello proposto dalla e che sarà esaminato successivamente. Pt_1
3.3. Prova del fatto e del nesso causale
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ricostruito il fatto, non essendovi prova della corretta condotta tenuta dal conducente.
Il motivo è infondato.
Il fatto che in data 01/09/2018 sia avvenuto il sinistro allegato dall'attore è munito di riscontri oggettivi che consentono di ritenerlo adeguatamente provato.
In primo luogo, infatti, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Città della Pieve, riscontrando la presenza di peli di cinghiale sul paraurti e sulla fiancata della vettura.
In secondo luogo, la verificazione del sinistro ha trovato riscontro nelle prove orali.
Il testimone sentito all'udienza del 03/12/2019, ha infatti confermato la Tes_1 dinamica descritta dall'attore, e in particolare il fatto che un cinghiale di notevoli dimensioni attraversava repentinamente ed improvvisamente la sede stradale, colpendo l'autovettura condotta dallo La dichiarazione orale resa in sede giudiziale collima con quella resa per CP_1 iscritto dal medesimo soggetto in data 10/09/2018 e prodotta dall'appellato come doc. 1 del fascicolo di primo grado.
L'appellante non ha dedotto ragioni di inattendibilità del teste, la cui dichiarazione assume invero particolare rilevanza, considerato che egli, secondo quanto dichiarato, seguiva l'autovettura rimasta coinvolta nel sinistro ed è quindi un testimone oculare.
Il fatto storico deve quindi ritenersi provato, mentre non è fondata l'affermazione dell'appellante secondo cui lo non avrebbe provato di avere tenuto una condotta di CP_1 guida prudente.
Occorre innanzitutto considerare che la strada su cui è avvenuto il sinistro era, in quel momento, priva di illuminazione, con un limite di velocità pari a 70 km/h, come si evince dal verbale dei Carabinieri, laddove, secondo quanto descritto dal testimone oculare, l'animale ha attraversato la strada in modo improvviso.
In secondo luogo, va osservato che, dalle fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro,
l'autovettura condotta dallo risulta danneggiata non frontalmente, bensì sulla parte CP_1 anteriore sinistra. Tale elemento fattuale induce a ritenere che l'animale abbia invaso la
6 carreggiata proprio in corrispondenza del transito dello posto che, ove l'animale fosse CP_1 stato già presente sulla carreggiata al momento del transito, il danno si sarebbe più verosimilmente verificato sulla parte frontale della vettura.
La complessiva ponderazione di tali elementi induce ad escludere una condotta colposa del conducente, e in particolare il transito a velocità eccessiva rispetto a quella suggerita dalla condizione dei luoghi ex art. 141 C.d.S., considerato che, in assenza di illuminazione fissa,
l'animale sarebbe stato concretamente visibile solo nell'approssimarsi della vettura, allorquando esso sarebbe ricaduto nel fascio luminoso proiettato dall'automobile. Considerato quindi che il cinghiale ha attraversato repentinamente la strada, in corrispondenza del transito dello CP_1 come si evince dall'urto sulla parte laterale del veicolo, deve escludersi una concreta possibilità del conducente di evitare l'impatto con l'animale.
Deve quindi ritenersi sussistente, oltre al fatto, anche il nesso causale tra il comportamento dell'animale selvatico e il danno riportato dall'autovettura condotta dallo CP_1
3.4. Sull'elemento soggettivo
Acclarata quindi l'esistenza del fatto e del nesso causale tra fatto e danno, occorre esaminare il primo motivo di appello, concernente l'elemento soggettivo dell'ente pubblico.
Come detto, sul punto l'appellante afferma che il giudice di primo grado avrebbe individuato la condotta colposa nell'omessa predisposizione di illuminazione e di barriere protettive, ciò che tuttavia non sarebbe spettato alla in quanto non tenuta alla gestione della strada. Pt_1
Il motivo è infondato.
Sebbene la tesi dell'appellante sia condivisibile in ordine alla impossibilità di individuare la condotta colposa nella omessa attuazione dei presidi stradali, essendo questi di competenza dell'ente gestore della strada, sussiste comunque agli atti la prova della condotta colposa dell'amministrazione, che lo stesso attore, in primo grado, aveva individuato non già nella omessa predisposizione dei presidi stradali, quanto piuttosto nella omessa attuazione dei piani di contenimento dei cinghiali.
Sul punto va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello
7 che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ., n. 6533/2024; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 513/2019).
Nel caso di specie, l'attore aveva dato prova, nei termini ex art. 320 c.p.c., del mancato rispetto del piano di abbattimento disposto dalla documentando come il resoconto finale per Pt_1 le annualità 2017 e 2018 evidenziasse un bilancio negativo di 3.804 cinghiali di cui non era stato eseguito l'abbattimento pur previsto dalla CP_2
Tale documentazione, sulle cui risultanze l'appellante nulla ha dedotto nel proprio atto introduttivo, non può ritenersi infirmata dalla dichiarazione del testimone Testimone_2 sentito all'udienza del 20/10/2020, poiché questo ha dichiarato di non ricordare se nel 2018 fossero stati rispettati i piani di abbattimento.
Solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. nel giudizio di appello la ha Parte_1 affermato l'irrilevanza di tali dati, in quanto il sinistro sarebbe avvenuto in un momento in cui la caccia al cinghiale non era ancora aperta.
Tale argomentazione, oltre che tardivamente proposta solo nella fase conclusionale del giudizio di appello, è priva di supporto probatorio, visto che l'appellante non ha prodotto il calendario venatorio concretamente adottato ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 157/1992, laddove tale disposizione consente una diversa modulazione del periodo di caccia agli ungulati.
Né può rilevare in senso contrario l'appostazione di dispositivi sperimentali per la prevenzione degli incidenti causati da animali selvatici.
Da un lato, infatti, l'apposizione in quel tratto di strada di tali dispositivi sperimentali costituisce un elemento che evidenzia come l'amministrazione fosse a conoscenza della presenza di tali animali nel tratto di strada interessato, e dunque riveste valenza confessoria in senso sfavorevole all'amministrazione. Dall'altro lato, l'appellante non ha neppure fornito la prova del concreto funzionamento del dispositivo sperimentale, per cui l'effettiva capacità dissuasoria dello strumento è rimasta del tutto indimostrata.
Tali elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere sufficientemente provato l'elemento soggettivo in capo alla appellante, la quale, pur essendo a conoscenza della Pt_1 2 Cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata 8 presenza in loco di animali selvatici, non ha correttamente vigilato sulla integrale realizzazione del piano di abbattimento da essa stessa approvato.
Deve quindi essere rigettato il motivo di appello proposto dall'appellante, sebbene per motivazioni differenti da quelle espresse dalla sentenza di primo grado.
3.5. Sul danno
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la domanda risarcitoria invocava la refusione di € 3.556,15 quale costo di riparazione del veicolo, nonché di € 300,00 a titolo di fermo tecnico.
Il giudice di primo grado ha statuito che “va risarcito il danno al veicolo attoreo, causato dall'impatto con il cinghiale, danno che viene determinato, discrezionalmente, in euro 3.500,00, oltre ad interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo”.
Posto che il danno è stato liquidato in misura inferiore al costo di riparazione del veicolo, le censure dell'appellante in ordine alla quantificazione non hanno fondamento.
In primo luogo, infatti, l'attore ha prodotto non già un mero preventivo, bensì la fattura di riparazione del veicolo, munita di quietanza del riparatore e della copia dell'assegno utilizzato per il pagamento, che presenta corrispondenza con la fattura sia in relazione al beneficiario del pagamento che in relazione alla data di emissione.
In secondo luogo, le prestazioni di riparazione indicate nella fattura risultano coerenti con i danni riportati dall'autovettura, così come documentati nelle fotografie allegate al verbale dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, avendo ad oggetto la parte anteriore-sinistra del veicolo coinvolto.
Si deve quindi ritenere sufficientemente dimostrato il danno subito.
Per contro, non è ammissibile la pretesa dell'appellato di vedersi riconosciuto l'importo di €
300,00 a titolo di fermo tecnico, considerato che il giudice di primo grado ha stabilito il danno
“discrezionalmente” in misura inferiore a quella richiesta dall'appellato, il quale non ha proposto appello incidentale sul punto ma anzi ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
9 Il valore della causa è pari a € 3.500,00. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
È parimenti inammissibile la pretesa dell'appellato di vedersi riconosciute le spese di lite del primo grado, atteso che esse sono state già riconosciute e quantificate dal giudice di primo grado, la cui statuizione non è stata oggetto di impugnazione incidentale al fine di ottenere una maggiore liquidazione.
Inoltre, a fronte del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Si comunichi.
Perugia, 10/02/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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