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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21/01/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1222 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Marrone e con questi elettivamente domiciliata in Napoli al c.so Gari-baldi, 387
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale
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Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 09/05/2024, l
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
6928/2023 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Censurava la decisione sulla base di varie argomentazioni chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda del lavoratore;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita parte appellata che, rimarcando l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il rigetto.
La Corte – all'esito dell'udienza del 21/01/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. – lette le note ritualmente depositate dalle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
Con il verbale di conciliazione sottoscritto e da entrambe depositato, le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. III 18-2-94 n. 1614, Cass., sez. I, 9-
4-97 n. 3075; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. un., 28-9-2000 n. 1048).
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, con la conciliazione le parti hanno preso accordi anche in merito alle spese.
Pertanto, con riferimento alle spese si prende atto degli accordi delle parti.
PQM
2 La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
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