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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
ENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.07.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Milena Porro
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Rosita Crippa
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Travo (PC), in data 11.07.1998,
(anno 1998, atto n. 10, parte 2, serie A);
con i seguenti maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato il [...] Per_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nata il [...] Pt_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.07.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Il Sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale Parte_2
entro e non oltre il 31.07.2024, salvo eventuali accessi successivi a tale data, da concordarsi con la Sig.ra er l'asporto di tutti i propri effetti personali;
Pt_1
2) La casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tranne che per il tavolo del salone - che verrà asportato dal Sig. - rimarrà di proprietà della Sig.ra Parte_2 Pt_1
che ci vivrà con i figli. A far tempo dall' 01.08.2024, tutte le spese, oneri e costi per utenze,
nonché le spese condominiali relative all'abitazione saranno a totale carico della Sig.ra
Pt_1
3) Il Sig. dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla Sig.ra Parte_3 Pt_1
relativamente alle somme dallo stesso investite nella casa coniugale, salvo per eventuali spese condominiali già pagate e relativi rimborsi e/o agevolazioni fiscali di legge relative al periodo successivo al 01.08.2024. Il Sig. dichiara, inoltre, che nulla avrà a Parte_2
che pretendere dalla Sig.ra neppure in caso di vendita della casa coniugale, Pt_1 pertanto l'eventuale prezzo di vendita sarà integralmente trattenuto dalla Sig.ra Pt_1
che nulla dovrà riconoscere al Sig. ; Parte_2
4) Il signor verserà mensilmente direttamente in favore di € 200,00 Parte_2 Per_1
mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza agosto 2025, sarà versato, in via anticipata, entro e non oltre il 10 di ogni mese fino a che non diverrà Per_1
economicamente indipendente;
5) Le spese universitarie di (retta universitaria, libri universitari, abbonamento), Per_1
che non necessitano di preventivo consenso, saranno integralmente a carico del padre,
che si farà, altresì, carico in via esclusiva delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN di fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. Tali Per_1
ultime spese dovranno essere previamente concordate tra le parti, salvo i casi di urgenza, per cui si rimanda integralmente al Protocollo elaborato dal Tribunale di
Como;
6) Alla sottoscrizione del presente ricorso, che costituisce relativa quietanza, il Sig.
verserà in favore della Sig.ra a mezzo di assegno circolare, la somma Parte_2 Pt_1
di €. 45.000,00 (Diconsi quarantacinquemilaeuro) una tantum. Con l'incasso della predetta somma la Sig.ra non avrà nulla più a che pretendere a qualsiasi titolo Pt_1
e/o ragione dal Sig. , definitivamente avendo regolato con il versamento Parte_2
predetto ogni e qualsiasi pretesa di natura economica e patrimoniale tra le parti;
7) L'autovettura Tg. EM518YV di proprietà del Sig. rimarrà in uso esclusivo alla Parte_2
Sig.ra A tal fine, il signor (C.F. ) si Pt_1 Parte_2 C.F._2
impegna a trasferire alla signora (C.F. ) il Parte_1 C.F._1
veicolo Tg. EM518YV. Ottenuta l'omologa di separazione e a semplice richiesta della signora le parti concordano, altresì, che, a far tempo dalla sottoscrizione del Pt_1
presente atto, tutte le spese, anche assicurative ad essa inerenti, saranno a carico della
Sig.ra Pt_1
8) Il gatto di famiglia rimarrà presso la casa familiare;
9) I ricorrenti dichiarano che, con il presente atto, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica passata, presente e futura e dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto previsto dalle presenti condizioni;
10) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_4
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 07.11.1998, in Travo (PC)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Travo
(anno 1998, atto n. 10, parte 2, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Travo (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Lipomo (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, l' 8.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.07.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Milena Porro
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Rosita Crippa
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Travo (PC), in data 11.07.1998,
(anno 1998, atto n. 10, parte 2, serie A);
con i seguenti maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato il [...] Per_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nata il [...] Pt_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.07.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Il Sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale Parte_2
entro e non oltre il 31.07.2024, salvo eventuali accessi successivi a tale data, da concordarsi con la Sig.ra er l'asporto di tutti i propri effetti personali;
Pt_1
2) La casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tranne che per il tavolo del salone - che verrà asportato dal Sig. - rimarrà di proprietà della Sig.ra Parte_2 Pt_1
che ci vivrà con i figli. A far tempo dall' 01.08.2024, tutte le spese, oneri e costi per utenze,
nonché le spese condominiali relative all'abitazione saranno a totale carico della Sig.ra
Pt_1
3) Il Sig. dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla Sig.ra Parte_3 Pt_1
relativamente alle somme dallo stesso investite nella casa coniugale, salvo per eventuali spese condominiali già pagate e relativi rimborsi e/o agevolazioni fiscali di legge relative al periodo successivo al 01.08.2024. Il Sig. dichiara, inoltre, che nulla avrà a Parte_2
che pretendere dalla Sig.ra neppure in caso di vendita della casa coniugale, Pt_1 pertanto l'eventuale prezzo di vendita sarà integralmente trattenuto dalla Sig.ra Pt_1
che nulla dovrà riconoscere al Sig. ; Parte_2
4) Il signor verserà mensilmente direttamente in favore di € 200,00 Parte_2 Per_1
mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza agosto 2025, sarà versato, in via anticipata, entro e non oltre il 10 di ogni mese fino a che non diverrà Per_1
economicamente indipendente;
5) Le spese universitarie di (retta universitaria, libri universitari, abbonamento), Per_1
che non necessitano di preventivo consenso, saranno integralmente a carico del padre,
che si farà, altresì, carico in via esclusiva delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN di fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. Tali Per_1
ultime spese dovranno essere previamente concordate tra le parti, salvo i casi di urgenza, per cui si rimanda integralmente al Protocollo elaborato dal Tribunale di
Como;
6) Alla sottoscrizione del presente ricorso, che costituisce relativa quietanza, il Sig.
verserà in favore della Sig.ra a mezzo di assegno circolare, la somma Parte_2 Pt_1
di €. 45.000,00 (Diconsi quarantacinquemilaeuro) una tantum. Con l'incasso della predetta somma la Sig.ra non avrà nulla più a che pretendere a qualsiasi titolo Pt_1
e/o ragione dal Sig. , definitivamente avendo regolato con il versamento Parte_2
predetto ogni e qualsiasi pretesa di natura economica e patrimoniale tra le parti;
7) L'autovettura Tg. EM518YV di proprietà del Sig. rimarrà in uso esclusivo alla Parte_2
Sig.ra A tal fine, il signor (C.F. ) si Pt_1 Parte_2 C.F._2
impegna a trasferire alla signora (C.F. ) il Parte_1 C.F._1
veicolo Tg. EM518YV. Ottenuta l'omologa di separazione e a semplice richiesta della signora le parti concordano, altresì, che, a far tempo dalla sottoscrizione del Pt_1
presente atto, tutte le spese, anche assicurative ad essa inerenti, saranno a carico della
Sig.ra Pt_1
8) Il gatto di famiglia rimarrà presso la casa familiare;
9) I ricorrenti dichiarano che, con il presente atto, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica passata, presente e futura e dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto previsto dalle presenti condizioni;
10) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_4
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 07.11.1998, in Travo (PC)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Travo
(anno 1998, atto n. 10, parte 2, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Travo (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Lipomo (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, l' 8.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao