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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1327 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. FERRARI ALESSANDRA
- RICORRENTI contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'avv. MICHELINI CESARE
- RESISTENTE
Oggetto: categoria e qualifica
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.06.2024, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 adito l'intestato Tribunale domandando il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento nel livello B1 (ex 5° super) del CCNL industria metalmeccanica privata applicabile al rapporto di lavoro con con conseguente Controparte_2
condanna di quest'ultima al pagamento delle relative differenze retributive.
A sostegno delle proprie ragioni hanno premesso di essere stati assunti dalla resistente rispettivamente nel 1995, nel 1989 e nel 1999 e di aver mantenuto per tutta la durata del rapporto l'inquadramento al livello C3 (già livello 5°) del CCNL citato, con riconoscimento di un elemento retributivo mensile di professionalità, definito “ERP”.
Hanno sostenuto: - che con dichiarazione allegata al CCNL del 2008 fosse stato previsto, a partire dal
1.03.2009, la trasformazione del livello 5 Super in una specifica categoria definita “5° livello superiore”, nell'ambito della quale sarebbero stati inseriti i lavoratori beneficiari del predetto emolumento;
- che, infatti, dalla comparazione delle disposizioni collettive emergeva come i presupposti per l'ERP e l'inquadramento nel livello superiore fossero gli stessi;
- che tale livello era definitivamente divenuto una categoria autonoma nel rinnovato accordo del 2016;
- che la medesima era stata identificata come categoria B1 nel testo vigente dal 2021, a seguito di nuova classificazione contrattuale.
Hanno dedotto l'illegittimità della condotta di controparte che, nonostante tale evoluzione della disciplina collettiva, non aveva non aveva mai riconosciuto il superiore inquadramento.
Hanno aggiunto, a conferma della propria tesi, che la stessa – firmataria CP_3
dei CCNL per la parte datoriale – con circolare del 24.02.2009 aveva invitato i propri iscritti a costituire dal 1.03.2009 la categoria autonoma 5 Livello Superiore e a reinquadrare nella medesima gli operai destinatari dell'ERP.
Hanno allegato al ricorso i conteggi a quantificazione delle differenze retributive richieste.
Si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso.
Pur non negando di aver erogato ai ricorrenti l'ERP, ha precisato di aver riconosciuto tale emolumento agli stessi – come a diversi altri dipendenti – quale trattamento economico di miglior favore, nonostante l'assenza dei presupposti di cui alla stessa contrattazione collettiva;
con conseguente insussistenza di alcun diritto all'automatico passaggio al livello superiore, sulla base della mera percezione dell'emolumento stesso.
Ha evidenziato, sul punto, che – secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva invocata da controparte – sia la percezione dell'ERP che il riconoscimento del livello superiore erano espressamente riservati a specifiche figure professionali che presentassero presupposti minimi di professionalità.
Ha sottolineato come i ricorrenti non avessero assolto al proprio onere di allegazione e prova circa il possesso dei citati requisiti e ha evidenziato che, al contrario, le mansioni
2 dei ricorrenti – addetto fonderia e addetto al reparto barra quanto all' sorveglianza Pt_1
e controllo ingressi quanto all' e addetto fonderia quanto al – non Pt_2 Pt_3
facessero parte di quelle in relazione alle quali era possibile riconoscere l'elemento aggiuntivo e l'inquadramento in contesa.
Ha contestato che le direttive di potessero confermare le tesi avversarie, CP_3
specificando che nella circolare prodotta in atti dai ricorrenti il riconoscimento del superiore inquadramento fosse esplicitamente limitato ai lavoratori incaricati delle mansioni tassativamente previste dal CCNL. Sul punto, ha allegato al ricorso un parere della stessa associazione datoriale, a conferma della correttezza del proprio operato.
In via subordinata ha eccepito l'erroneità dei conteggi di controparte, evidenziando che l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento avrebbe comportato, in ogni caso, l'assorbimento dei superminimi erogati ai ricorrenti, nonché – come affermato nella circolare di prodotta anche ex adverso – dell'ERP stesso. CP_3
Ha eccepito, infine, la parziale prescrizione quinquennale dei crediti retributivi dei ricorrenti.
*** Il ricorso non può essere accolto, per le seguenti ragioni.
Come noto, il giudizio relativo al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale deve essere svolto mediante “un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte” (Cassazione civile sez. VI, 20/12/2022, n. 37331).
Come puntualmente osservato da parte resistente, con la dichiarazione allegata al CCNL sottoscritto nel 2008 è stato previsto che, dal 1.03.2009 – nell'ipotesi di mancata definizione di un nuovo sistema d'inquadramento professionale – il vigente livello 5 super sarebbe stato trasformato in una specifica categoria, aperta, per quanto di interesse in questa sede:
a) ai lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 5^ categoria;
b) con le specifiche caratteristiche descritte;
c) individuati nell'ambito tassativo di 8 profili, cioè aggiustatore stampista, modellista, montatore installatore di grandi impianti, montatore manutentore elettrico-elettronico,
3 operatore specialista motorista, operatore specialista montatore aeronautico, tracciatore-collaudatore, addetto macchine a controllo numerico, in possesso di presupposti minimi di professionalità.
Analoghe previsioni sono contenute nel CCNL del 2016, con riferimento alla categoria 5
Super, pacificamente confluita poi nel livello B1.
Ebbene, a fronte della espressa specificazione della necessità, ai fini del riconoscimento del livello d'inquadramento in contesa, della collocazione del lavoratore in uno dei profili indicati, sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare di appartenere ad uno dei profili stessi.
Ciò non è stato neppure allegato e anzi, a fronte delle contrarie deduzioni di controparte relative alle attività svolte dai lavoratori, questi ultimi non hanno specificamente contestato di essere rispettivamente adibiti a mansioni di addetto fonderia e addetto al reparto barra (quanto all' ), sorveglianza e controllo ingressi (quanto all' ) Pt_1 Pt_2
e addetto fonderia (quanto al ); con le conseguenze probatorie di cui all'art. 115 Pt_3
c.p.c.
I ricorrenti, in effetti, non hanno allegato alcunché in ordine alle concrete mansioni svolte, sostanzialmente sostenendo di avere diritto ad un automatico inquadramento nel livello
B1 (già 5° Super) a fronte della percezione dell'ERP, riconosciuto dall'azienda sin dall'assunzione.
La tesi non può essere condivisa.
È vero che con il CCNL del 2008 le parti collettive hanno chiarito che l'ERP sarebbe stato riconosciuto ai lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 5^ categoria, con specifiche caratteristiche descritte, individuati nell'ambito tassativo delle medesime 8 figure professionali citate nell'ambito del livello 5° Superiore, in possesso dei medesimi presupposti minimi di professionalità; ed è altrettanto vero che i ricorrenti risultassero
Parte destinatari dell'
Tuttavia, come si è detto, è innegabile che i lavoratori non fossero in possesso dei requisiti imposti dal CCNL del 2008 e dalla relativa dichiarazione integrativa ai fini, rispettivamente, del riconoscimento dell'ERP e dell'inquadramento nella nuova categoria
5^ livello superiore.
Ciò dimostra:
4 - o che, prima del 2008, l'ERP venisse riconosciuto in presenza di presupposti diversi da quelli successivamente previsti (ma, stante l'omessa produzione dei contratti collettivi precedentemente in vigore da parte dei ricorrenti, non è possibile verificarlo e l'assunto appare in contrasto con quanto indicato da nel parere del 22.10.2024, CP_3
allegato sub doc. 5 da parte resistente);
- ovvero la fondatezza della tesi di parte convenuta, secondo la quale il versamento dell'ERP ai ricorrenti rappresentasse un trattamento di maggior favore, nonostante il difetto dei requisiti di cui alla contrattazione collettiva.
Nell'una o nell'altra ipotesi, il riconoscimento di tale elemento retributivo non potrebbe comunque comportare ex se il diritto al superiore inquadramento: anche ai sensi dell'art. 1362 c.c., deve essere escluso che le parti collettive abbiano voluto dare rilievo
Parte all'erogazione dell' ai fini dell'inserimento/reinquadramento nella categoria superiore istituita ex novo dal 1.03.2009. Infatti, nel definire quest'ultima, non hanno effettuato un mero rinvio ai lavoratori percettori dell'ERP, ma hanno espressamente riportato le caratteristiche necessarie, analoghe a quelle poste a fondamento della corresponsione dell'ERP come da CCNL 2008.
Del resto, anche nella circolare di del 24.02.2009 allegata dagli stessi CP_3
ricorrenti è chiaramente indicato che nella nuova categoria dovranno confluire “gli operai ai quali sia già stato riconosciuto l'elemento retributivo di professionalità c.d. 5° ERP, in quanto in possesso dei relativi requisiti di professionalità indicati da CCNL nell'ambito tassativo delle seguenti figure professionali: Aggiustatore stampista, Modellista,
Montatore - installatore di grandi impianti, Montatore, Manutentore elettrico-elettronico,
Operatore specialista motorista, Operatore specialista montatore aeronautico,
Tracciatore-Collaudatore, Addetto macchine a controllo numerico”.
Non induce ad una diversa conclusione la precisazione aggiunta alla predetta dichiarazione: “Com'è evidente…le aziende dovranno procedere all'automatico reinquadramento di quei lavoratori che sono al momento…destinatari della c.d. 5°
ERP…in base, esclusivamente, alle declaratorie già definite dai precedenti Ccnl”.
Non si tratta, infatti, dell'introduzione di una deroga a quanto statuito con riferimento alle figure professionali tassative alle quali devono necessariamente appartenere i lavoratori – già destinatari del 5° ERP – idonei a transitare nel livello superiore;
bensì di una specificazione del fatto che, nell'ipotesi di soggetti già destinatari del 5° ERP, fosse
5 necessario verificare in base alle declaratorie già definite dai precedenti CCNL se gli stessi avessero i requisiti di professionalità necessari per il livello superiore e rientrassero nelle figure professionali elencate a tal fine.
Il fatto che il possesso dei requisiti indicati nella dichiarazione allegata al CCNL del 2008 fosse determinante per il passaggio alla categoria superiore si evince anche dal parere della stessa datato 22.10.2024, già citato. CP_3
Nello stesso è stato infatti chiarito:
- che anche prima del 2008 l'ERP, da contratto, veniva riconosciuto nell'ambito di 8 figure professionali tassativamente elencate a lavoratori in possesso di specifici requisiti;
- che proprio in quest'ottica il CCNL del 2008 aveva previsto il passaggio dei lavoratori destinatari dell'ERP al Livello Superiore della 5^ categoria;
- che, in definitiva, “l'inquadramento nell'allora nuova categoria 5^ Livello superiore è stata limitata in modo espresso solo alle figure professionali previste dal CCNL, escludendo alcuna possibilità di interpretazione analogica in sede aziendale”.
Le considerazioni svolte valgono anche con riguardo alle declaratorie professionali del
CCNL 2016 (attuale B1 CCNL 2021), attesa la sostanziale identità delle stesse rispetto a quelle precedentemente vigenti.
Le domande di parte ricorrente devono dunque essere integralmente rigettate.
L'assoluta novità della questione giuridica prospettata e le oggettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione degli atti esaminati, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 14/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. FERRARI ALESSANDRA
- RICORRENTI contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'avv. MICHELINI CESARE
- RESISTENTE
Oggetto: categoria e qualifica
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.06.2024, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 adito l'intestato Tribunale domandando il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento nel livello B1 (ex 5° super) del CCNL industria metalmeccanica privata applicabile al rapporto di lavoro con con conseguente Controparte_2
condanna di quest'ultima al pagamento delle relative differenze retributive.
A sostegno delle proprie ragioni hanno premesso di essere stati assunti dalla resistente rispettivamente nel 1995, nel 1989 e nel 1999 e di aver mantenuto per tutta la durata del rapporto l'inquadramento al livello C3 (già livello 5°) del CCNL citato, con riconoscimento di un elemento retributivo mensile di professionalità, definito “ERP”.
Hanno sostenuto: - che con dichiarazione allegata al CCNL del 2008 fosse stato previsto, a partire dal
1.03.2009, la trasformazione del livello 5 Super in una specifica categoria definita “5° livello superiore”, nell'ambito della quale sarebbero stati inseriti i lavoratori beneficiari del predetto emolumento;
- che, infatti, dalla comparazione delle disposizioni collettive emergeva come i presupposti per l'ERP e l'inquadramento nel livello superiore fossero gli stessi;
- che tale livello era definitivamente divenuto una categoria autonoma nel rinnovato accordo del 2016;
- che la medesima era stata identificata come categoria B1 nel testo vigente dal 2021, a seguito di nuova classificazione contrattuale.
Hanno dedotto l'illegittimità della condotta di controparte che, nonostante tale evoluzione della disciplina collettiva, non aveva non aveva mai riconosciuto il superiore inquadramento.
Hanno aggiunto, a conferma della propria tesi, che la stessa – firmataria CP_3
dei CCNL per la parte datoriale – con circolare del 24.02.2009 aveva invitato i propri iscritti a costituire dal 1.03.2009 la categoria autonoma 5 Livello Superiore e a reinquadrare nella medesima gli operai destinatari dell'ERP.
Hanno allegato al ricorso i conteggi a quantificazione delle differenze retributive richieste.
Si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso.
Pur non negando di aver erogato ai ricorrenti l'ERP, ha precisato di aver riconosciuto tale emolumento agli stessi – come a diversi altri dipendenti – quale trattamento economico di miglior favore, nonostante l'assenza dei presupposti di cui alla stessa contrattazione collettiva;
con conseguente insussistenza di alcun diritto all'automatico passaggio al livello superiore, sulla base della mera percezione dell'emolumento stesso.
Ha evidenziato, sul punto, che – secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva invocata da controparte – sia la percezione dell'ERP che il riconoscimento del livello superiore erano espressamente riservati a specifiche figure professionali che presentassero presupposti minimi di professionalità.
Ha sottolineato come i ricorrenti non avessero assolto al proprio onere di allegazione e prova circa il possesso dei citati requisiti e ha evidenziato che, al contrario, le mansioni
2 dei ricorrenti – addetto fonderia e addetto al reparto barra quanto all' sorveglianza Pt_1
e controllo ingressi quanto all' e addetto fonderia quanto al – non Pt_2 Pt_3
facessero parte di quelle in relazione alle quali era possibile riconoscere l'elemento aggiuntivo e l'inquadramento in contesa.
Ha contestato che le direttive di potessero confermare le tesi avversarie, CP_3
specificando che nella circolare prodotta in atti dai ricorrenti il riconoscimento del superiore inquadramento fosse esplicitamente limitato ai lavoratori incaricati delle mansioni tassativamente previste dal CCNL. Sul punto, ha allegato al ricorso un parere della stessa associazione datoriale, a conferma della correttezza del proprio operato.
In via subordinata ha eccepito l'erroneità dei conteggi di controparte, evidenziando che l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento avrebbe comportato, in ogni caso, l'assorbimento dei superminimi erogati ai ricorrenti, nonché – come affermato nella circolare di prodotta anche ex adverso – dell'ERP stesso. CP_3
Ha eccepito, infine, la parziale prescrizione quinquennale dei crediti retributivi dei ricorrenti.
*** Il ricorso non può essere accolto, per le seguenti ragioni.
Come noto, il giudizio relativo al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale deve essere svolto mediante “un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte” (Cassazione civile sez. VI, 20/12/2022, n. 37331).
Come puntualmente osservato da parte resistente, con la dichiarazione allegata al CCNL sottoscritto nel 2008 è stato previsto che, dal 1.03.2009 – nell'ipotesi di mancata definizione di un nuovo sistema d'inquadramento professionale – il vigente livello 5 super sarebbe stato trasformato in una specifica categoria, aperta, per quanto di interesse in questa sede:
a) ai lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 5^ categoria;
b) con le specifiche caratteristiche descritte;
c) individuati nell'ambito tassativo di 8 profili, cioè aggiustatore stampista, modellista, montatore installatore di grandi impianti, montatore manutentore elettrico-elettronico,
3 operatore specialista motorista, operatore specialista montatore aeronautico, tracciatore-collaudatore, addetto macchine a controllo numerico, in possesso di presupposti minimi di professionalità.
Analoghe previsioni sono contenute nel CCNL del 2016, con riferimento alla categoria 5
Super, pacificamente confluita poi nel livello B1.
Ebbene, a fronte della espressa specificazione della necessità, ai fini del riconoscimento del livello d'inquadramento in contesa, della collocazione del lavoratore in uno dei profili indicati, sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare di appartenere ad uno dei profili stessi.
Ciò non è stato neppure allegato e anzi, a fronte delle contrarie deduzioni di controparte relative alle attività svolte dai lavoratori, questi ultimi non hanno specificamente contestato di essere rispettivamente adibiti a mansioni di addetto fonderia e addetto al reparto barra (quanto all' ), sorveglianza e controllo ingressi (quanto all' ) Pt_1 Pt_2
e addetto fonderia (quanto al ); con le conseguenze probatorie di cui all'art. 115 Pt_3
c.p.c.
I ricorrenti, in effetti, non hanno allegato alcunché in ordine alle concrete mansioni svolte, sostanzialmente sostenendo di avere diritto ad un automatico inquadramento nel livello
B1 (già 5° Super) a fronte della percezione dell'ERP, riconosciuto dall'azienda sin dall'assunzione.
La tesi non può essere condivisa.
È vero che con il CCNL del 2008 le parti collettive hanno chiarito che l'ERP sarebbe stato riconosciuto ai lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 5^ categoria, con specifiche caratteristiche descritte, individuati nell'ambito tassativo delle medesime 8 figure professionali citate nell'ambito del livello 5° Superiore, in possesso dei medesimi presupposti minimi di professionalità; ed è altrettanto vero che i ricorrenti risultassero
Parte destinatari dell'
Tuttavia, come si è detto, è innegabile che i lavoratori non fossero in possesso dei requisiti imposti dal CCNL del 2008 e dalla relativa dichiarazione integrativa ai fini, rispettivamente, del riconoscimento dell'ERP e dell'inquadramento nella nuova categoria
5^ livello superiore.
Ciò dimostra:
4 - o che, prima del 2008, l'ERP venisse riconosciuto in presenza di presupposti diversi da quelli successivamente previsti (ma, stante l'omessa produzione dei contratti collettivi precedentemente in vigore da parte dei ricorrenti, non è possibile verificarlo e l'assunto appare in contrasto con quanto indicato da nel parere del 22.10.2024, CP_3
allegato sub doc. 5 da parte resistente);
- ovvero la fondatezza della tesi di parte convenuta, secondo la quale il versamento dell'ERP ai ricorrenti rappresentasse un trattamento di maggior favore, nonostante il difetto dei requisiti di cui alla contrattazione collettiva.
Nell'una o nell'altra ipotesi, il riconoscimento di tale elemento retributivo non potrebbe comunque comportare ex se il diritto al superiore inquadramento: anche ai sensi dell'art. 1362 c.c., deve essere escluso che le parti collettive abbiano voluto dare rilievo
Parte all'erogazione dell' ai fini dell'inserimento/reinquadramento nella categoria superiore istituita ex novo dal 1.03.2009. Infatti, nel definire quest'ultima, non hanno effettuato un mero rinvio ai lavoratori percettori dell'ERP, ma hanno espressamente riportato le caratteristiche necessarie, analoghe a quelle poste a fondamento della corresponsione dell'ERP come da CCNL 2008.
Del resto, anche nella circolare di del 24.02.2009 allegata dagli stessi CP_3
ricorrenti è chiaramente indicato che nella nuova categoria dovranno confluire “gli operai ai quali sia già stato riconosciuto l'elemento retributivo di professionalità c.d. 5° ERP, in quanto in possesso dei relativi requisiti di professionalità indicati da CCNL nell'ambito tassativo delle seguenti figure professionali: Aggiustatore stampista, Modellista,
Montatore - installatore di grandi impianti, Montatore, Manutentore elettrico-elettronico,
Operatore specialista motorista, Operatore specialista montatore aeronautico,
Tracciatore-Collaudatore, Addetto macchine a controllo numerico”.
Non induce ad una diversa conclusione la precisazione aggiunta alla predetta dichiarazione: “Com'è evidente…le aziende dovranno procedere all'automatico reinquadramento di quei lavoratori che sono al momento…destinatari della c.d. 5°
ERP…in base, esclusivamente, alle declaratorie già definite dai precedenti Ccnl”.
Non si tratta, infatti, dell'introduzione di una deroga a quanto statuito con riferimento alle figure professionali tassative alle quali devono necessariamente appartenere i lavoratori – già destinatari del 5° ERP – idonei a transitare nel livello superiore;
bensì di una specificazione del fatto che, nell'ipotesi di soggetti già destinatari del 5° ERP, fosse
5 necessario verificare in base alle declaratorie già definite dai precedenti CCNL se gli stessi avessero i requisiti di professionalità necessari per il livello superiore e rientrassero nelle figure professionali elencate a tal fine.
Il fatto che il possesso dei requisiti indicati nella dichiarazione allegata al CCNL del 2008 fosse determinante per il passaggio alla categoria superiore si evince anche dal parere della stessa datato 22.10.2024, già citato. CP_3
Nello stesso è stato infatti chiarito:
- che anche prima del 2008 l'ERP, da contratto, veniva riconosciuto nell'ambito di 8 figure professionali tassativamente elencate a lavoratori in possesso di specifici requisiti;
- che proprio in quest'ottica il CCNL del 2008 aveva previsto il passaggio dei lavoratori destinatari dell'ERP al Livello Superiore della 5^ categoria;
- che, in definitiva, “l'inquadramento nell'allora nuova categoria 5^ Livello superiore è stata limitata in modo espresso solo alle figure professionali previste dal CCNL, escludendo alcuna possibilità di interpretazione analogica in sede aziendale”.
Le considerazioni svolte valgono anche con riguardo alle declaratorie professionali del
CCNL 2016 (attuale B1 CCNL 2021), attesa la sostanziale identità delle stesse rispetto a quelle precedentemente vigenti.
Le domande di parte ricorrente devono dunque essere integralmente rigettate.
L'assoluta novità della questione giuridica prospettata e le oggettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione degli atti esaminati, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 14/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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