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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6288 R. G. 2022
PROMOSSA DA
C.F. ed elettivamente dom.ta in Parte_1 C.F._1
Roma Via Vittore Ghiliani 254 presso lo Studio Legale dell'Avv. Franco
Maria Luigi Albino Santini che la rappresenta e difende
-opponente-
NEI CONFRONTI DI
(C.F ) residente in [...] C.F._2
Gregorovius n. 94 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo
De Bonis che lo rappresenta e difende
-opposto–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
In data 3.8.2022 otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n. 1721/2022 RG 3582/2022 a carico di per il pagamento Parte_1
della somma di € 16.200,00 oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria, sulla base di due assegni bancari regolarmente posti all'incasso e rimasti impagati.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 26.9.2022/4.10.2022 per complessivi € 23.734,22.
In data 24.10.2022 veniva notificata opposizione al suddetto decreto ingiuntivo con la quale la eccepiva l'abusivo riempimento degli assegni e contestava il Pt_1
credito portato dai titoli azionati.
Chiedeva quindi al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni: “- rigettare l'opposizione promossa dalla Signora perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_1
di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1727/22 RG
3582/22 ovvero in ogni caso condannare la Signora al pagamento in favore Pt_1
del Signor della somma di € 16.200,00 oltre interessi moratori Controparte_1
pagina 2 di 7 dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e rinviata al
18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
L'opponente fonda la propria opposizione sulla circostanza che i titoli di credito azionati sarebbero stati riempiti abusivamente dall e che quest'ultimo non CP_1
avrebbe alcun diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Si deve rilevare che non trattasi affatto di ipotesi di abusivo riempimento di assegni.
Solo uno dei due titoli azionati viene depositato in copia e da tale semplice raffronto con gli assegni già depositati nel fascicolo monitorio si evince che l'assegno sarebbe stato unicamente riempito nella data.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'assegno bancario privo di data è da considerare – nei rapporti tra debitore (traente) e creditore e creditore (prenditore) – come una promessa di pagamento (cfr. ex multis Cass. sent. n. 20449/16 dell'11.10.2016).
Poiché il credito azionato in via monitoria è portato da un titolo di credito, vi è la presunzione di esistenza di un rapporto sottostante, in virtù del quale tali titoli sono stati consegnati al creditore.
Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento, che comunque dovrà ottenere un titolo per procedere col pignoramento, in una eventuale causa è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del proprio credito fino a prova contraria.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie l ha legittimamente messo all'incasso gli assegni a lui CP_1
consegnati dalla per aver ricevuto le somme quale caparra confirmatoria Pt_1
relativa all'acquisto di un immobile di sua proprietà.
Tale immobile, la cui visura aggiornata si allega (cfr. doc. 1 comparsa di risposta),
è stato successivamente oggetto di regolare compravendita a rogito Notar Per_1
in data 7.9.2018 (doc.2 comparsa di risposta).
[...]
Ciò smentisce l'asserita irregolarità urbanistica dell'immobile che avrebbe comportato l'impossibilità dell'acquisto da parte dell'opponente.
Tutte le deduzioni circa la presunta consegna di tali assegni in funzione di garanzia con la promessa di acquisto dell'immobile di proprietà dell' sono del tutto CP_1
prive di fondamento.
Appare inverosimile che i presunti accordi descritti da parte opponente siano stati conclusi oralmente quando l'operazione sarebbe stata seguita con l'intermediazione di un agente immobiliare.
A ciò occorre aggiungere che con la memoria ex art. 183 n. 2 parte opponente deposita una serie di comunicazioni a mezzo mail dalle quali si evince che: a) la parte venditrice espressamente richiedeva la dazione di un assegno espressamente definito “coperto”, il che esclude che la finalità della dazione fosse quella di garanzia, come controparte vorrebbe far credere (cfr.doc. 4 allegato alle memorie
183 n. 2 parte opponente); b) la riscontrava tale comunicazione confermando Pt_1
di essere “in possesso di quanto occorrente per poter definire il compromesso ed andare al rogito”, evidentemente ivi compreso il summenzionato titolo (cfr. doc. 2 allegato alle memorie 183 n. 2 parte opponente).
Le comunicazioni intercorse tra le parti, dunque, non fanno che l' ha CP_1
legittimamente messo all'incasso gli assegni a lui consegnati dalla per aver Pt_1
ricevuto le somme quale caparra confirmatoria relativa all'acquisto di un immobile di sua proprietà.
pagina 4 di 7 Peraltro nella mail inviata in data 21.12.2017 allegata sub 2) la dichiara Pt_1
espressamente di “confermare la volontà di acquisto avendo ricevuto finalmente conferma da parte della banca delle disponibilità monetarie e finanziarie occorrenti”.
Quand'anche quindi la proposta fosse stata condizionata al buon esito del muto
(circostanza non provata), la stessa opponente dichiarava che non vi erano ostacoli e pertanto la proposta era valida ed efficace richiamando espressamente il contratto concluso tra le parti.
Dalla stessa documentazione versata in atti con le memorie ex art.183 n. 2 emerge altresì che non fosse alcun problema urbanistico relativo all'immobile, che infatti è stato di poi compravenduto ad altro soggetto in data 7.9.2018 (cfr. doc. 1 allegato alle memorie 183 n. 3) e che la proposta d'acquisto era confermata dalla consegna di un “assegno coperto” a titolo di caparra (non vi è alcuna menzione di diverse pattuizioni).
Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso dal Tribunale di Velletri sulla base di assegni consegnati dall'opponente all a titolo di caparra CP_1
confirmatoria in relazione all'acquisto dell'immobile di proprietà dell'opposto sito in castel Gandolfo in Viale Antonio Gramsci n. 9.
Tale circostanza risulta provata non solo sulla base della documentazione versata in atti dalla parte opposta ma anche da quella depositata con le memorie istruttorie da parte opponente.
La giurisprudenza ha affermato che l'assegno bancario privo di data vale come una promessa di pagamento in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento.
In tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non pagina 5 di 7 fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(Cass. 19051/2021).
La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi, infatti, il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spetta alla controparte fornire la prova contraria.
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere confermato in mancanza di qualsivoglia prova contraria da parte dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte opponente in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1727/22 emesso dal Tribunale di Velletri;
pagina 6 di 7 -condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA
e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6288 R. G. 2022
PROMOSSA DA
C.F. ed elettivamente dom.ta in Parte_1 C.F._1
Roma Via Vittore Ghiliani 254 presso lo Studio Legale dell'Avv. Franco
Maria Luigi Albino Santini che la rappresenta e difende
-opponente-
NEI CONFRONTI DI
(C.F ) residente in [...] C.F._2
Gregorovius n. 94 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo
De Bonis che lo rappresenta e difende
-opposto–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
In data 3.8.2022 otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n. 1721/2022 RG 3582/2022 a carico di per il pagamento Parte_1
della somma di € 16.200,00 oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria, sulla base di due assegni bancari regolarmente posti all'incasso e rimasti impagati.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 26.9.2022/4.10.2022 per complessivi € 23.734,22.
In data 24.10.2022 veniva notificata opposizione al suddetto decreto ingiuntivo con la quale la eccepiva l'abusivo riempimento degli assegni e contestava il Pt_1
credito portato dai titoli azionati.
Chiedeva quindi al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni: “- rigettare l'opposizione promossa dalla Signora perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_1
di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1727/22 RG
3582/22 ovvero in ogni caso condannare la Signora al pagamento in favore Pt_1
del Signor della somma di € 16.200,00 oltre interessi moratori Controparte_1
pagina 2 di 7 dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e rinviata al
18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
L'opponente fonda la propria opposizione sulla circostanza che i titoli di credito azionati sarebbero stati riempiti abusivamente dall e che quest'ultimo non CP_1
avrebbe alcun diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Si deve rilevare che non trattasi affatto di ipotesi di abusivo riempimento di assegni.
Solo uno dei due titoli azionati viene depositato in copia e da tale semplice raffronto con gli assegni già depositati nel fascicolo monitorio si evince che l'assegno sarebbe stato unicamente riempito nella data.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'assegno bancario privo di data è da considerare – nei rapporti tra debitore (traente) e creditore e creditore (prenditore) – come una promessa di pagamento (cfr. ex multis Cass. sent. n. 20449/16 dell'11.10.2016).
Poiché il credito azionato in via monitoria è portato da un titolo di credito, vi è la presunzione di esistenza di un rapporto sottostante, in virtù del quale tali titoli sono stati consegnati al creditore.
Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento, che comunque dovrà ottenere un titolo per procedere col pignoramento, in una eventuale causa è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del proprio credito fino a prova contraria.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie l ha legittimamente messo all'incasso gli assegni a lui CP_1
consegnati dalla per aver ricevuto le somme quale caparra confirmatoria Pt_1
relativa all'acquisto di un immobile di sua proprietà.
Tale immobile, la cui visura aggiornata si allega (cfr. doc. 1 comparsa di risposta),
è stato successivamente oggetto di regolare compravendita a rogito Notar Per_1
in data 7.9.2018 (doc.2 comparsa di risposta).
[...]
Ciò smentisce l'asserita irregolarità urbanistica dell'immobile che avrebbe comportato l'impossibilità dell'acquisto da parte dell'opponente.
Tutte le deduzioni circa la presunta consegna di tali assegni in funzione di garanzia con la promessa di acquisto dell'immobile di proprietà dell' sono del tutto CP_1
prive di fondamento.
Appare inverosimile che i presunti accordi descritti da parte opponente siano stati conclusi oralmente quando l'operazione sarebbe stata seguita con l'intermediazione di un agente immobiliare.
A ciò occorre aggiungere che con la memoria ex art. 183 n. 2 parte opponente deposita una serie di comunicazioni a mezzo mail dalle quali si evince che: a) la parte venditrice espressamente richiedeva la dazione di un assegno espressamente definito “coperto”, il che esclude che la finalità della dazione fosse quella di garanzia, come controparte vorrebbe far credere (cfr.doc. 4 allegato alle memorie
183 n. 2 parte opponente); b) la riscontrava tale comunicazione confermando Pt_1
di essere “in possesso di quanto occorrente per poter definire il compromesso ed andare al rogito”, evidentemente ivi compreso il summenzionato titolo (cfr. doc. 2 allegato alle memorie 183 n. 2 parte opponente).
Le comunicazioni intercorse tra le parti, dunque, non fanno che l' ha CP_1
legittimamente messo all'incasso gli assegni a lui consegnati dalla per aver Pt_1
ricevuto le somme quale caparra confirmatoria relativa all'acquisto di un immobile di sua proprietà.
pagina 4 di 7 Peraltro nella mail inviata in data 21.12.2017 allegata sub 2) la dichiara Pt_1
espressamente di “confermare la volontà di acquisto avendo ricevuto finalmente conferma da parte della banca delle disponibilità monetarie e finanziarie occorrenti”.
Quand'anche quindi la proposta fosse stata condizionata al buon esito del muto
(circostanza non provata), la stessa opponente dichiarava che non vi erano ostacoli e pertanto la proposta era valida ed efficace richiamando espressamente il contratto concluso tra le parti.
Dalla stessa documentazione versata in atti con le memorie ex art.183 n. 2 emerge altresì che non fosse alcun problema urbanistico relativo all'immobile, che infatti è stato di poi compravenduto ad altro soggetto in data 7.9.2018 (cfr. doc. 1 allegato alle memorie 183 n. 3) e che la proposta d'acquisto era confermata dalla consegna di un “assegno coperto” a titolo di caparra (non vi è alcuna menzione di diverse pattuizioni).
Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso dal Tribunale di Velletri sulla base di assegni consegnati dall'opponente all a titolo di caparra CP_1
confirmatoria in relazione all'acquisto dell'immobile di proprietà dell'opposto sito in castel Gandolfo in Viale Antonio Gramsci n. 9.
Tale circostanza risulta provata non solo sulla base della documentazione versata in atti dalla parte opposta ma anche da quella depositata con le memorie istruttorie da parte opponente.
La giurisprudenza ha affermato che l'assegno bancario privo di data vale come una promessa di pagamento in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento.
In tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non pagina 5 di 7 fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(Cass. 19051/2021).
La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi, infatti, il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spetta alla controparte fornire la prova contraria.
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere confermato in mancanza di qualsivoglia prova contraria da parte dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte opponente in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1727/22 emesso dal Tribunale di Velletri;
pagina 6 di 7 -condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA
e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
pagina 7 di 7