Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Laura Cantore Presidente rel.est. dott. Sandra Moselli giudice dott. Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2620/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelamaria Cannone giusta mandato in atti, Parte_1
- ricorrente -
E
(in atti generalizzato) Controparte_1
-resistente- contumace nonchè
Avv. Simona Aduasio quale curatrice speciale di nata il [...] a [...]
Saarbruecken (Germania) nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- intervenuto -
Conclusioni come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.06.2023 chiedeva dichiararsi la Parte_1
separazione personale da formulando le seguenti conclusioni: dichiarare la Controparte_1
pagina 1 di 21
disporre l'affidamento super esclusivo della piccola PE
nata a [...] il [...], alla madre con collocazione presso la
[...]
stessa; disporre che versi in favore della ricorrente per il mantenimento della Controparte_1 minore la somma mensile di €. 250,00 oltre le spese straordinarie giusta Protocollo dell'8 settembre
2022 sottoscritto dal Tribunale con il C.O.A.. Premetteva:
- di aver contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Mola di Bari (BA) il 03/06/2021
(Atto dell'anno 2021, numero 10, parte I, Serie Ufficio 1) con;
Controparte_1
- che dall'unione, prima della celebrazione del matrimonio, è nata il [...] la figlia PE
- che i rapporti tra i due sarebbero stati fin dall'inizio molto problematici stante l'atteggiamento violento del manifestandosi, quest'ultimo, come una CP
nascondendo il proprio vissuto e rappresentando una verità di sé completamente artefatta>> ma, stante la successiva nascita della piccola contrassero matrimonio con la speranza, da parte PE
della ricorrente, che il avrebbe mutato comportamento smettendo di fare uso di sostanze CP
stupefacenti, impegnandosi nella ricerca di una occupazione lavorativa ed assumendosi le proprie responsabilità come padre confidando, in definitiva, che la nascita della piccola potesse PE
far cessare il clima di violenza e brutalità che aveva contraddistinto da sempre il loro rapporto.
Speranza mal riposta atteso che il avrebbe continuato, nonostante la nascita della bambina, CP
a maltrattare la ricorrente, anche in presenza della minore, quotidianamente ingiuriandola tanto da essere introdotto a suo carico un procedimento penale che si traduceva nella adozione di un decreto di giudizio immediato e della misura cautelare degli arresti domiciliari cui si aggiungeva quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa, , pendendo presso il Tribunale Parte_1
di Trani procedimento penale (n. 113/2022 RGNR n. 214/2022 R.G. GIP – Sezione GIP GUP ) per i reati previsti e puniti dagli artt. 572 comma 1 e 2 del Codice Penale, 582, 585, 574 c.p. e 605 c.p.
- che, all'epoca di introduzione del presente giudizio, pendeva altresì giudizio presso il Tribunale per i
Minorenni di Bari avente ad oggetto la domanda di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'odierno resistente e che con Decreto del 26/01/2022, il ridetto Tribunale, in accoglimento della richiesta di provvedimenti urgenti formulata dalla minorile disponeva Pt_2
l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Mola di Bari, seppur collocata presso la madre in
Corato, prevedendo il costante monitoraggio delle sue condizioni di vita e delle condizioni familiari, nominando curatore speciale della minore l'Avv. Caterina Coppi;
- che il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari trae origine dalla segnalazione del
Servizio Sociale di Mola di Bari del mese di Gennaio 2022 con la quale si evidenziava una forte pagina 2 di 21 conflittualità tra i coniugi sfociata in episodi di violenza gravemente lesivi posti in essere dal nei confronti della moglie;
CP
- che ella lavora saltuariamente come parrucchiera e cameriera e che il resistente non avrebbe mai provveduto al mantenimento della minore.
Indi concludeva nei superiori termini.
Il resistente rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica.
Fissata l'udienza ex art.473 bis.14 c.p.c. nessuno compariva per il resistente venendone dichiarata, come detto, la contumacia.
Ascoltata la ricorrente la stessa dichiarava di svolgere attività di parrucchiera presso un salone come dipendente, di guadagnare € 1.000,00 mensili senza regolare contratto, di non avere altri introiti e di vivere presso i suoi genitori, di non sapere se il resistente lavori, di avere vissuto con lo stesso per un periodo in Germania ove hanno lavorato nel settore della ristorazione;
e che il resistente si è sempre disinteressato della minore che non ha mai chiesto di incontrare e per la quale non avrebbe mai versato nulla;
che il faceva uso di sostanze stupefacenti, quali marijuana e cocaina, CP sia in sua presenza che della minore, che ella paga per l'asilo la somma mensile di euro 170,00 mensili.
Con ordinanza del 7.11.2023 il Tribunale, in persona del Giudice Delegato, dato atto della impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente così disponeva: << … Dalle risultanze dibattimentali emerge che il resistente è imputato per i reati p.e p. di cui sopra a carico della ricorrente per gravi condotte di violenza fisica e verbale anche assistita. Va però altresì evidenziato che presso il Tribunale per i minori di Bari è stato, in effetti, instaurato un procedimento conclusosi con sentenza n 4136/2022 del 14-22/7/2022 su ricorso depositato dal P.M. in data 11.01.2022 <<per conflittualit familiare ed incapacit educativa>> emergendo che dal momento del rientro dei genitori in Italia la minore viveva momenti di tensione derivanti dalla conflittualità fra i genitori separati e che i rapporti tra quest'ultima e il padre venivano ostacolati dalla madre tanto che nell'ambito di quella procedura è stato nominato un curatore speciale. La bambina attualmente risiede con la madre in Corato. Dalla relazione dei servizi sociali acquisita nell'ambito di quel procedimento risulta che la minore vive con la madre e risulta ben seguita dalla stessa mentre il padre, dopo essere stato tratto in arresto e poi liberato attualmente è tornato a vivere in Germania per motivi di lavoro. L'odierno resistente è stato già in passato coinvolto in un procedimento innanzi al tribunale per i minori per condotte maltrattanti ai danni di un'altra donna, madre della sua prima figlia, e che nel corso dell'indagine sono emersi indici dei maltrattamenti subiti dalla stessa per mano del quando la genitrice era in stato Per_2
pagina 3 di 21 di gravidanza. Il Consultorio famigliare di Corato ha evidenziato l'opportunità di una valutazione della coppia genitoriale da parte del competente atteso <<che la coppia genitoriale ha fatto cp_2>uso, in passato, di sostanze di vario tipo ed ha assunto anche condotte anomale – a rischio della minore – quali alloggiare sulla spiaggia di Cozze, ivi accampandosi e pernottando, e mendicando nell'ex caserma Rossani a Bari>> emergendo, altresì, che <<il s.s. di corato ha effettuato una visita domiciliare congiunta con il mola ed riportato che non sono emersi elementi pregiudizio a carico della minore nel contesto familiare e abitativo materno la risultata ben vestita curata in buone condizioni igienico sanitarie l si presentava idoneo dotato tutte le funzionalit madre svolto pediatrica alla figlia risulta tutto nella norma medico solo consigliato effettuare valutazione neuropsichiatrica bambina perch ad oggi parla alcune paroline>>.
I S.S. di Corato hanno concluso, allo stato, nel senso della opportunità di dar corso ad un eventuale collocamento della diade in comunità ritenendo, al contrario, necessario lavorare per favorire l'attuazione della piena autonomia della genitrice mentre con riguardo al rapporto tra la minore e il padre dalla relazione emerge che a dire della madre << è del tutto inesistente e quando essa ha comunicato al padre della piccola il suo stato di gravidanza il padre non lo ha accettato picchiandola per farla abortire>>. Il padre, in quella sede, per contro, ha negato tutti i maltrattamenti e chiesto di poter incontrare la figlia.
Dalla documentazione in atti è emerso che è stato svolto un incontro di rete tra i servizi socio sanitari di Mola e Corato dove si è condivisa una progettualità ossia il prosieguo del percorso
Cont presso il e la presa in carico dei servizi specialistici di Corato (Ser.D, C.F. e S.S.) e una valutazione del che l'odierna ricorrente ha accolto ritenendo, il tribunale per i minori, che CP_2
alla luce delle emergenze istruttorie <<occorra senza dubbio proseguire negli interventi gi attivati in favore della coppia genitoriale e minore a cura competente cp_4>apparendo verosimile la condizione di maltrattamento che madre e minore sono state costrette a subire nel contesto domestico, essendo il genitore stato attinto anche da una misura cautelare restrittiva con divieto di avvicinamento alla moglie>> ritenendosi necessario incaricare il
CP_ competente della verifica delle attuali condizioni psicofisiche della coppia genitoriale rispetto al possibile abuso o dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti e dell' eventuale avvio di interventi in loro favore nonché incaricare il competente CSM di Mola di Bari di una valutazione delle condizioni psicofisiche del padre della minore come indicato dal C.F.. alla luce delle condotte particolarmente aggressive come sopra emerse. Il Tribunale per i minori ha così concluso nella citata sentenza: <<visti gli artt c.c. disp att e c.p.c. cos provvede in via definitiva:>pagina 4 di 21 1) affida la minore al servizio sociale del Comune di Corato …… ed incarica Persona_3
detto servizio nonché il C.F. di Corato ed il competente C.A.V. di proseguire negli interventi a tutela della minore e della madre, sostenendo la genitrice nel raggiungimento della sua piena autonomia;
2) incarica la di Corato di valutare le condizioni della piccola attivando ove CP_6 PE
necessario ogni opportuno intervento a sua tutela;
3) incarica i di Corato e Mola di Bari CP_2
della verifica delle attuali condizioni psicofisiche della coppia genitoriale rispetto al possibile abuso o dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'eventuale avvio di interventi in loro favore;
4) in carica il C.F. ed il C.S.M. di Mola di Bari della valutazione delle condizioni psicofisiche del padre della minore e dell'eventuale avvio di interventi in suo favore;
5) autorizza incontri protetti tra il padre e la minore solo ove siano compatibili con la misura cautelare eventualmente ancora in atto e non si rivelino pregiudizievoli perla piccola secondo un calendario all'uopo predisposto dal SS affidatario;
6) prescrive ad entrambi i genitori di prestare massima collaborazione con gli operatori incaricati del caso avvertendoli che in difetto potranno assumersi i provvedimenti ablativi della loro responsabilità genitoriale;
7) invita tutti gli operatori coinvolti a relazionare a questo TM entro il termine di mesi sei sull'andamento degli interventi attivati e sulle condizioni di vita della minore…..>> …... a) autorizza i coniugi, e Parte_1 CP
(in atti generalizzati) a vivere separati di letto e di mensa;
b) affida la minore
[...] Per_3
al servizio sociale del Comune di Corato con sua collocazione presso la madre;
dispone
[...]
incontri protetti tra il padre e la minore a condizione che non si rivelino pregiudizievoli per la piccola secondo un calendario all'uopo predisposto dal S.S. affidatario con obbligo di costante monitoraggio della situazione della minore e di riferire immediatamente al Tribunale in caso di urgenza ed, in ogni caso, mediante relazione dettagliata bimestrale a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
c) pone a carico del resistente a titolo di contribuzione nel mantenimento della figlia la somma di euro 250,00 da corrispondere entro il 5 di ogni PE
mese oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale secondo i criteri di cui al protocollo siglato dal Tribunale di Trani, con decorrenza dalla domanda….>> indi provvedeva in ordine alle richieste di prova articolate dalla ricorrente.
Con istanza del 10.05.2024 la ricorrente evidenziava che il Tribunale per i minori di Bari (R.G.
1177/2022 V.G.) ha emesso sentenza di non luogo a provvedere sulle richieste iniziali del Parte_3
di sospensione della responsabilità genitoriale statuendo la propria incompetenza
[...]
funzionale in conseguenza della introduzione del presente giudizio (R.G. 2620/2023); che nelle more, con sentenza n. 363/24 del 12.02.2024 è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.
pagina 5 di 21 572 comma 1 e 2, 582, 585 c.p. e condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.
Formulava, quindi, ai sensi dell'art. 330 c.c., - sia in ragione di quanto sopra, sia in ragione della considerazione che il non ha inteso né sottoporsi ai disposti esami tossicologici né ad un CP
percorso terapeutico, così perseverando nella propria condotta - richiesta di declaratoria di decadenza del predetto dalla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale, con decreto del 28.05.2024, nel prendere atto della istanza suddetta nominava l'avv.
Simona Aduasio curatore speciale della minore sollecitando i Servizi Sociali di Corato a depositare relazione aggiornata relativa all'andamento degli incontri padre-minore.
Il nominato curatore speciale si costituiva formulando anch'esso richiesta di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, reiterata in sede di conclusioni.
Il P.M. dichiarava di intervenire in data 13.11.2023.
Con istanza del 18.06.2024 la ricorrente formulava istanza urgente di sottoposizione ad intervento chirurgico della minore dando atto della impossibilità di contattare il resistente, di fatto irreperibile, istanza sulla quale il tribunale provvedeva con decreto del 19.06.2024.
Istruita la causa oralmente e documentalmente il tribunale, con ordinanza del 18.09.2024, ex art. 473 bis.28 c.p.c.., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 24.04.2025 ex art
127 ter c.p.c. per la decisione della causa concedendo i termini (a ritroso) di cui alla citata disposizione.
Con ordinanza ex art 127 ter del 2 maggio 2025 assumeva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla separazione personale
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente e le risultanze istruttorie costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Alla luce delle emergenze processuali va, dunque, dichiarata la separazione personale dei coniugi,
e . Parte_1 Controparte_1
In ordine alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente
La domanda è fondata.
Le risultanze istruttorie avallano certamente l'esistenza di un generale quadro di prevaricazione e di grave violenza, fisica, psicologica e verbale del resistente ai danni della ricorrente oltre che dei suoi congiunti tradottasi anche in gravi forme di violenza assistita ai danni della minore attraverso pagina 6 di 21 le condotte sopra descritte che hanno generato una frattura dell'unione coniugale costituendone la precipua causa e che, tutte insieme, si traducono in un generale diniego di rispetto della persona e dell'intero nucleo familiare nonché di gravi violazioni dei doveri genitoriali sullo stesso incombenti.
Condotte che hanno avuto puntuale riscontro anche sotto il profilo penale di cui a breve si dirà.
Si rammenta che la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017).
Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020).
La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Tanto premesso, ricapitolando quanto processualmente emerso si evidenzia che le risultanze istruttorie hanno suffragano la richiesta di addebito.
Le prove orali
La teste , sorella della ricorrente, ha dichiarato:
con calci e schiaffi, cagionandole lesioni con prognosi di gg. 5”). Preciso che ne sono a
[...]
conoscenza in quanto ho ospitato mia sorella con il marito a casa mia per il Capodanno e la mattina presto sono stata svegliata dalle urla e rumori che provenivano dalla stanza affianco e lì ho trovato mia sorella che veniva picchiata dal marito alla presenza della figlia piccola. Quando
pagina 7 di 21 sono entrata mio cognato ha continuato a picchiare mia sorella, senza fermarsi, inoltre per prendersi mia PO, ha preso un coltello dalla cucina, ha preso in braccio mia PO, che aveva un anno circa, e l'ha portata via di casa minacciando me e mia sorella con il coltello>>; <<
Confermo la posizione sub 2) del ricorso di parte ricorrente ( “Se è vero che il 3 gennaio 2022
, mentre picchiava , iniziò a minacciare di morte anche Controparte_1 Parte_1
, brandendo un coltello”). Preciso che io ho assistito anche ad altri episodi in Testimone_1
cui mio cognato ha usato violenza confronti di mia sorella>>; << Confermo la posizione sub 3) del ricorso stragiudiziale di parte ricorrente ovvero che il 3 gennaio 2022 alle ore 7.30 circa io telefonavo a nostra madre perché venisse in nostro aiuto e lei, arrivata presso la RO
mia abitazione, prestava i primi soccorsi a me e a mia sorella . Preciso che chiamai Parte_1
anche i carabinieri e inoltre io con tutta la forza che avevo riuscì a riprendermi mia PO
. Parte_4
, mamma della ricorrente, ha dichiarato con riguardo alla circostanza sub 1 sopra RO
riportata di essere stata chiamata dalla figlia affinché la soccorresse nella circostanza descritta;
<< Confermo la posizione sub 3) del ricorso stragiudiziale di parte ricorrente ( ”Se è vero CP_8
che il 3 gennaio 2022 alle ore 7.30 circa essa telefonava alla madre Testimone_1
perché andasse in loro aiuto ed arrivata presso l'abitazione di sua figlia RO
, prestava i primi soccorsi alle sue figlie e ”. Preciso che Testimone_1 Parte_1 Tes_1
quando sono arrivata il sig. mi impediva di entrare in casa e ho visto mia figlia CP Parte_1 sanguinante e piena di tumefazioni, ho preso i bambini e sono andata in un'altra stanza, dopodiché sono arrivati i carabinieri che hanno proceduto al fermo del Mio marito ha CP
accompagnato mia figlia al P. S.>>. Parte_1
Le prove documentali
Venendo alle risultanze documentali e ricostruendo compiutamente i diversi profili processuali maturati in sede penale e nell'ambito del procedimento instaurato innanzi al Tribunale per i minori su iniziativa della procura minorile si evidenzia che:
- nei confronti di è stato emesso decreto di giudizio immediato (procedimento rgnr Controparte_1
113/2022 Rg GIP 214/22) venendogli contestate le seguenti condotte:
A) il reato p.e.p. dagli artt 81, 572 co. 1 e 2 c.p., 582, 585 c.p. Perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso maltrattava , sua moglie anche in presenza Parte_1
della figlia minore (nata il [...]) ed in particolare a solo titolo Persona_1
esemplificativo:
pagina 8 di 21 - quasi quotidianamente ingiuriava la persona offesa indirizzandole offese quali <<sei una zoccola puttana vai a fare i bocchini sei mongoloide bastarda>>;
- nel settembre del 2018 l'indagato infastidito dalla incompatibilità tra il proprio gatto e il cane di
(sorella di che all'epoca li ospitava nella propria Persona_4 Parte_1
abitazione) si arrabbiava con dicendole che l'avrebbe buttata giù dalla Parte_1
finestra se non avesse riferito il problema alla sorella e la trascinava sul balcone dove lottava con essa e le strappava i vestiti>>;
- “tra maggio e giugno 2019, a casa di (altra sorella di ), Testimone_1 Parte_1 la p.o. prendeva il telefono di il quale notando il fatto le diceva “come cazzo ti permetti di CP prendere il cellulare, chi ti ha dato il permesso” e “non ti devi permettere più, io la prossima volta ti uccido di botte” inoltre picchiava e le stringeva i capezzoli in maniera tale da farla Parte_1
urlare a causa del dolore. Per tale ragione, chiamava Testimone_1 RO
(madre di ) per chiedere aiuto e, nel mentre, la p.o. fuggiva dall'abitazione Parte_1
per poi essere scoperta da che picchiava ancora con schiaffi e pugni;
CP
- durante l'estate del 2019, costringeva ad allontanarsi dalla casa della sorella CP Parte_1 per vivere con lui nell'ex Caserma Rossano di Bari, luogo in cui spesso la malmenava, dandole calci e pugni, mettendole le mani al collo e tirandole i capelli;
inoltre, la costringeva a raccontare di aver perso i genitori in un incidente stradale e ad interrompere qualsivoglia contatto con questi;
- il 29 settembre 2019, e si recavano in Germania per ragioni lavorative, ove le CP Parte_1
azioni di maltrattamento continuavano tanto da indurre il titolare del ristorante per cui lavoravano che aveva fornito loro un'abitazione, a chieder loro di abbandonare quest'ultima onde evitare problematiche;
successivamente, sempre a causa dei maltrattamenti subiti da CP Parte_1 riceveva un'offerta d'aiuto da parte del suo nuovo datore di lavoro, ma l'indagato dopo aver appreso la notizia minacciava di riempirla di botte qualora l'avesse accettata;
Parte_1
- nel febbraio 2021, picchiava con calci e pugni , poiché questa si lamentava delle CP Parte_1 interferenze della madre circa la crescita della loro figlia e le diceva “hai rotto il cazzo con queste storie. Lasciami la bambina e vattene via. Adesso ti butto giù così ti togli dai coglioni una volta per sempre”.
- nel luglio 2021, il costringeva a ripartire per la Germania lasciando lo loro CP Parte_1
figlia in Italia;
durante tale periodo, dopo una discussione in macchina, accusava CP
di avere una relazione clandestina con un collega e per tale ragione la malmenava;
Parte_1
- durante le festività natalizie del 2021, prendeva a pugni sul capo e tentava di strangolare CP
, dopo averle sequestrato la scheda sim del telefono e dopo aver distrutto quest'ultimo, Parte_1
pagina 9 di 21 poiché questa aveva tentato di telefonare a sua sorella ( ), il tutto mentre la Testimone_1
p.o. teneva in braccio la loro figlia minore;
nell'assistere alla scena, la madre di CP
prendeva la bambina e la portava altrove, mentre chiedeva aiuto ai vicini di casa, senza Parte_1
ricevere alcuna risposta;
quindi la raggiungeva e la picchiava per strada, facendola CP
cadere per terra e dandole calci e pugni, nonché trascinandola in casa e provando a strangolarla, calmandosi solo dopo l'intervento di (vicina di casa); Persona_5
- il 2 gennaio 2022, dopo aver soggiornato nell'abitazione di volendo ritornare Testimone_1
a Mola di Bari, minacciava di allontanarsi sottraendole la CP Parte_1
bambina; la mattina successiva, verso le 6:30 circa, questi provava a svegliare Persona_1
e lo intimava a lasciarla dormire;
tuttavia, iniziava a minacciare , Parte_1 CP Parte_1
dicendole che avrebbe mandato suo cugino ad ucciderle, e la picchiava, dinanzi alla Per_6
figlia minore ormai sveglia, dandole calci e schiaffi, così cagionando ad Parte_1
lesioni consistite in trauma contusivo emitorace Dx con prognosi di gg. 5; a questo punto, spingeva per terra , che aveva preso in braccio la minore la quale per Testimone_1
effetto di tale condotta cadeva a terra sbattendo la fronte e riportando lesioni consistite in lievi ecchimosi sottocutanea regione cranica frontale con prognosi di gg 2, e iniziava a brandire un coltello minacciando la e sua sorella ponendo in essere la Parte_1 Tes_1
condotta di cui al capo b ),
- continuava a contattare telefonicamente la p.o. anche tramite utenze telefoniche sconosciute, rivolgendole insulti e minacciandole di farle togliere la bambina, chiamando anche i genitori e la sorella della parte offesa>>.
Commesso in Corato con condotta continuativa dal settembre 2018 con condotta perdurante con l'aggravante di aver posto in essere tali condotte anche alla presenza di persona minore.
B) Del delitto p.e.p. dagli artt 56-81 co. 1-574-605 perché con una medesima condotta in violazione di più fattispecie poneva in essere atti idonei diretti in modo inequivoco a privare della propria libertà personale la figlia minore non riuscendo nel proprio intento poiché Persona_3
riportava la minore nella abitazione dopo aver saputo che erano state chiamate le FFOO, in particolare dopo aver preteso di portare via la minore ed aver reagito al rifiuto opposto dalla madre e con le condotte violente e minacciose meglio descritte al capo a) afferrava la minore e la portava nella propria autovettura con l'intento di allontanarsi, riportandola all'interno dell'abitazione solo dopo aver preso consapevolezza che è la aveva Testimone_1
chiamato i carabinieri.
Commesso in Corato in data 3 gennaio 2022
pagina 10 di 21 Nel citato decreto vengono indicate quali persone offese: , odierna ricorrente Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nonché Persona_1
. Testimone_1
Adottata dapprima a carico del la misura cautelare della detenzione carceraria, con CP
ordinanza del 1.02.2022, veniva poi sostituita con quella degli arresti domiciliari a cui si aggiungeva quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Con sentenza del 12.02.2024-18.03.2024 il Tribunale di Trani condannava il resistente in relazione al capo a) ad anni 3 e mesi 3 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, odierna ricorrente, mentre lo assolveva dal capo b) con la formula
Dalla sentenza si evince che l'istruttoria ivi svolta ha ampiamente dimostrato che la condotta del resistente è stata da sempre connotata da violenza fisica, psicologica, verbale e fortemente prevaricatrice al punto di costringere l' odierna ricorrente, da cui la ricorrente era fortemente dipendente psicologicamente e soggiogata, a stare lontana dalla sua famiglia d'origine. Violenza dettagliatamente descritta nei capi di imputazione sopra riportati emergendo la totale incapacità del di contenere le proprie spinte pulsionali di inaudita violenza ed aggressività anche per CP
futili motivi che, dirette per lo più contro la moglie (e talvolta contro i suoi prossimi congiunti), si manifestavano alla presenza di chiunque compresa la minore;
che l'odierna ricorrente ha più volte tentato di porre fine alla relazione non riuscendovi a causa delle continue minacce anche di morte rivolte sia a lei che ai suoi congiunti;
che nel 2019 i genitori della ricorrente sono stati costretti a sporgere denuncia di scomparsa della figlia poicè da tempo non ne avevano più notizie atteso che il resistente le impediva di avere qualsivoglia contatto con gli stessi costringendola a vivere con lui in un rifugio per senzatetto fino a che, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, la Parte_1
veniva finalmente trovata nel detto rifugio insieme al che si determinava a recarsi con la CP
stessa presso l'abitazione dei genitori della moglie minacciando di far fuori lei e tutta la sua famiglia se gli stessi gli avessero creato dei problemi;
che spesso hanno perso il lavoro entrambi i coniugi a causa delle condotte del sovente violente anche alla presenza dei colleghi di CP
lavoro che in qualche caso hanno preso le difese della;
che la sua aggressività non si è Parte_1
arrestata neppure nel periodo in cui aveva scoperto lo stato di gravidanza della compagna. Si legge nella sentenza: << per vero l'imputato pur avendo scoperto che la era in attesa di un Parte_1 figlio l'aveva malmenata per futili motivi colpendola con calci sull' addome e provocandole una minaccia di aborto a seguito di un ematoma placentare che l'aveva costretta a rimanere ricoverata per due settimane, come del resto confermato dalla documentazione medica pagina 11 di 21 ritualmente acquisita agli atti>>; che dopo un limitato periodo di tregua, in cui il resistente < limitava>> a schiaffeggiarla subito dopo la nascita della minore le gravi condotte pregresse sono ricominciate;
che in una circostanza l'aveva costretta a salire in auto minacciandola di andare a schiantarsi contro un muro, << proprio per siffatto motivo, l'imputato aveva poi accelerato la marcia dirigendosi realmente contro un muro, spaventando così la ed evitando Parte_1
l'impatto solo grazie alla pronta reazione della predetta che, afferrato il volante, aveva cambiato direzione di marcia del veicolo>>; in altra circostanza la picchiava con calci e pugni malgrado la stessa avesse in braccio la minore…..la donna si era poi recata al piano inferiore dell'appartamento ove la suocera aveva preso la minore e l'aveva allontanata dall'abitazione portandola a casa di una vicina….. Mentre l'imputato continuava a malmenare la compagna sino a quando non era intervenuta una vicina di casa….. alla quale la predetta aveva chiesto aiuto. La
si era poi allontanata dall'abitazione per andare a riprendere la piccola ma l'imputato Parte_1
l'aveva seguita ricominciando poi a picchiarla anche per strada;
che in svariate circostanze il resistente non si è fermato neppure al cospetto della presenza della minore al punto che in una cirostanza la ricorrente è caduta a terra mentre aveva in braccio la bambina e nella plurime situzioni occorse i vari congiunti intervenuti, nonostante le minacce di morte del CP
prendevano la bambina per non farla assitere a tali situazioni.
Si legge in sentenza : <le dichiarazioni rese da poi oltre ad essere parte_5>intrinsecamente coerenti sono confermate dal contenuto dell'annotazione di PG in data 3 gennaio 2022 dagli operanti in servizio presso la legione carabinieri Puglia compagnia di
Molfetta nonché dal teste di PG che aveva personalmente constatato i segni Testimone_2
della violenza riportati dalla parte civile a seguito dell'aggressione posta in essere dal marito oltre che dalla documentazione medica, dalle foto ritualmente acquisite agli atti e dai supporti audio>>.
<< Orbene dalle risultanze istruttorie è emerso con estrema chiarezza che l'imputato aveva instaurato con la compagna un rapporto di convivenza contraddistinto da un penetrante e pressante controllo su ogni aspetto della sua esistenza, compreso il contatto con i genitori letteralmente pretermessi dalla vita della figlia nonché da continui episodi di violenza psicologica e fisica non risparmiandole per vero neppure minacce di morte neppure tanto lontane dal concretarsi allorquando nel periodo di permanenza della coppia in Germania aveva sostanzialmente provato a schiantarsi con l'auto contro un muro. L'imputato ha infatti posto in essere una serie di condotte manipolative, violente ingiuriose e gravemente minacciose tali da ridurre la moglie in uno stato di prostrazione e profondo timore per la sua incolumità tanto da pagina 12 di 21 spingerla a rivolgersi il 3 gennaio 2022 alle forze dell'ordine temendo seriamente per l'incolumità sua e della figlia minore. Le suddette condizioni sono inoltre con tutta evidenza la conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva dell'integrità fisica e morale costantemente posta in essere dall'imputato animato dallo scopo di mortificare la convivente e soggiogarla senza neppure farsi scrupolo alcuno della presenza della figlia minore o dei presso l'abitazione in cui costantemente poneva in essere le sue aggressioni>>.
In ordine al capo B) pur avendo escluso il tribunale penale nella citata sentenza la sussistenza dell'ipotesi penale contestata ha tuttavia evidenziato che nel caso di specie può verosimilmente ritenersi che lo stesso essere un atto di pressione psicologica nei confronti della moglie restia ad assecondarlo a tornare a Mola presso l'abitazione dei suoi genitori>>.
La detta Sentenza è stata confermata in appello pur essendo stata ridimensionata la pena inflitta
(Sentenza della Corte d'appello di Bari n 1023/2025 del 4.03.2025).
Tanto premesso, il quadro emerso e sopra complessivamente esposto dà conto di reiterate condotte che oltre a denotare una totale mancanza di rispetto della persona – non solo della ricorrente e dei suoi congiunti – e di chiunque si imbattesse sulla sua strada, denota altresì una personalità violenta che nel corso degli anni ha reiteratamente, pervicacemente e con grave progressione criminosa non solo violato tutti i doveri connessi al matrimonio ma, come si vedrà, anche quelli genitoriali, manifestandosi quale soggetto pericoloso, privo di freni e totalmente incapace di contenere le proprie spinte, che in più di una circostanza ha più che concretizzato le proprie minacce anche di morte ai danni della moglie sovente aggredita anche fisicamente e nonostante, come visto, la presenza della minore.
Come osservato dalla Corte, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018). Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – la pronuncia di separazione pagina 13 di 21 personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima dell violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia >> (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Ne consegue che risultando provati i reiterati fatti di violenza fisica, verbale e psicologica commessi dal ai danni della moglie, tanto basta a fondare la pronuncia di addebito a questi della CP
separazione.
In relazione all'assegno in favore della minore
In carenza di elementi sopravvenuti rispetto all'ordinanza sopra citata ed in ragione dell'età del resistente, del tutto abile al lavoro e che, peraltro, risulta lavorare nel settore della ristorazione in
Germania, il Collegio ritiene di <> l'assegno in favore della minore nella misura di euro 250,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani.
In ordine alla richesta di declaratoria dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del in relazione alla minore. CP
La domanda va accolta.
Preliminarmente si evidenzia che la pronunzia in parte qua si incardina innanzi al Tribunale ordinario giusta art. 38 delle disp. Att. c.c. come peraltro evidenziato dallo stesso tribunale per i minori che con la sopra citata sentenza ha dichiarato la propria incompetenza funzionale – disponendo il non luogo a provvedere sulle istanze formulate dal P.M. – essendo stato instaurato il presente giudizio di separazione.
Ciò detto, la S.C. ha osservato che: rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti)>> (Sez. 1 - , Ordinanza
n. 24708 del 16/09/2024 (Rv. 672399 - 01).
Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
pagina 14 di 21 Come evidenziato dalla S.C. nel citato provvedimento: << La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio
2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
Si evidenzia, ancora, che solo con la recente riforma del processo civile, introdotta con il d.lgs. n.
149 del 2022, sono state previste specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei pagina 15 di 21 procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c.).
Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022, è evidenziato che la diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse (cfr. il cd. rapporto GREVIO - Group of Expert on Action against Violence against Women and Domestic Violence - redatto nel 2019 all'esito dell'attività del Gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa) (cfr Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024).
Ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (costituente l'extrema ratio, cui fare ricorso solo allorché l'interesse del figlio a crescere nel contesto familiare d'origine non possa essere idoneamente tutelato con le altre misure previste dalla legge) non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i propri doveri, ovvero abusato dei relativi poteri, ma occorre anche che da ciò sia conseguito un grave e specifico pregiudizio per il figlio (nella specie, la
Suprema corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva pronunciato la decadenza sostanzialmente in ragione della decisione dei genitori di trasferirsi in Spagna, sottraendosi così ai controlli e alle verifiche della genitorialità già disposti dal tribunale, senza però che fosse stato accertato, anche alla stregua di un giudizio prognostico, se e in che misura ne fosse derivato un pregiudizio per il figlio, e senza che fosse stata valutata l'adozione di misure meno stringenti, ai sensi dell'art. 333 c.c.). (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23669 del 3 agosto 2023)
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
12237 del 9 maggio 2023).
pagina 16 di 21 La decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma si fonda sull'accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l'ablazione della responsabilità genitoriale. Qualora i genitori, presi singolarmente, interagiscano positivamente con i minori e i pregiudizi del passato al benessere di questi ultimi risultino derivati dal malsano rapporto di coppia che li coinvolgeva, non vi è ragione, nel contesto della separazione coniugale in atto, di incidere sulla responsabilità genitoriale, risultando sufficiente l'adesione dei genitori a un progetto, predisposto dai servizi sociali, di coordinazione genitoriale finalizzato a sostenerli e affiancarli nel percorso finalizzato a permetter loro di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per i figli, ammonendo entrambi a intraprendere tali percorsi pena l'assunzione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale (Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 6186 del 1 marzo 2023).
Tanto premesso dalla relazione dei Servizi Sociali di Corato del 10.01.2023 è emerso che: <in riferimento alla minore in oggetto ed richiesta pervenuta allo scrivente servizio con cron. n>4136/'22 del 14.07.2022 (in via definitiva) di “proseguire gli interventi a tutela (della minore e) della madre sostenendo la genitrice nel raggiungimento della piena autonomia” si relaziona quanto segue: la signora si è sempre recata al CF con disponibilità e collaborazione;
Parte_1
durante il periodo estivo ha lavorato presso una pizzeria a Trani, cominciando fattivamente il percorso di autonomia: lo stesso prosegue con evoluzioni costanti ed in maniera diversificata
(patente di guida, lavoro nel comune di Corato, etc). Tali cambiamenti, raggiunti affiancando i compiti genitoriali, hanno ingenerato modifiche anche al modo personale della signora Parte_1
di percepirsi, come maggiormente agente di cambiamento della sua vita e, perciò, meno
Cont dipendente. In data 12.09.2022 è stato effettuato un incontro di rete con i servizi sociali, e condividendo gli obiettivi degli interventi. Anche la frequenza al Cav continua con regolarità CP_4
e pare che gli incontri presso lo stesso servizio siano allo stato meno frequenti. Come previsto dal provvedimento la signora attivissimo si è anche recata al Sert dove ha completato il percorso, stando a quanto riferito dalla stessa. Per quanto attiene il sostegno alla genitorialità la signora attivissimo si mostra sempre attenta alle riflessioni che riguardano la sua pratica genitoriale, ha accompagnato la minore alla NPIA terminando le valutazioni per la stessa La minore è PE
stata inserita presso la scuola dell'infanzia Collodi di Corato. PLS Dott. Miani>>.
Da quella del 14.11.2023 è emerso che: <<….è stata contattata telefonicamente la nonna paterna della minore la quale riferisce che il signor vive e lavora in Germania, pertanto risulta CP
impossibile per il servizio scrivente organizzare un calendario di incontri protetti tra il padre e la pagina 17 di 21 minore. Si comunica, inoltre, che è in pendenza presso il tribunale per i minorenni di bari un procedimento a tutela della minore (1177/2022) e che in data 8.11.2023 c'è stata udienza per l'ascolto del servizio sociale di Corato, del sgnor (che non si è presentato) e della Controparte_1
sgnora . Parte_1
Dalla relazione del 5.01.2024: <…..la signora prosegue il suo percorso di autonomia Parte_1 grazie anche al sostegno della sua famiglia d'origine. La piccola frequenta regolarmente PE la scuola dell'infanzia <
Dalla certificazione in atti è emerso un quadro rassicurante circa il mancato uso di sostanze stupefacenti da parte della ricorrente ormai impegnata attivamente nel proprio ruolo di madre;
dall'esito del monitoraggio tossicologico non sono emese condizioni legate ad un comportamento di abuso e dipendenza da sostanze, né craving né addiction all'uso di sostanze.
Ed, ancora, dalla relazione del 7.04.2025 è emerso che:
16.07.2024 prot. n. 32829 (che si allega), il signor non si è mai interfacciato con l'Ufficio CP
per chiedere di poter incontrare la piccola Ad oggi non si hanno notizie dello stesso. La PE bambina frequenta regolarmente la scuola materna “Collodi” di Corato”, il cui costo è stato sostenuto interamente dalla genitrice. è una bambina molto intelligente, ben integrata nel PE
gruppo classe e con uno sviluppo nella norma. Attualmente la signora riferisce di Parte_1
lavorare in qualità di parrucchiera presso un salone sito nel Comune di Trani e di vivere presso l'abitazione dei suoi genitori con la bambina. In sua assenza per motivi lavorativi, è PE
seguita ed accudita dai nonni materni, con i quali ha un buon rapporto. Ad oggi non si riscontrano elementi di pregiudizio. Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza>>.
Alla luce di tutto il complesso ed approfondito corredo probatorio il Collegio reputa del tutto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della minore Controparte_1 PE
Sia alla luce delle superiori valutazioni circa la personalità del quale è inequivocabilmente CP
emersa dalle descritte condotte sia in ragione del fatto che il ha tenuto condotte CP
gravemente pregiudizievoli ai danni della minore che vanno ben oltre la soglia della conflittualità di coppia tradottesi non solo in forme di violenza assistita ma di pericolo per la stessa incolumità fisica e psicologica della piccola - lo stesso pediatra ha a suo tempo sollecitato una visita PE
neuropsichiatrica della bambina poiché non parlava, dicendo solo < per i minori del 6 aprile 2022) - della quale si è sempre totalmente disinteressato né avendo dato pagina 18 di 21 corso agli incontri protetti come emerge da tutte le relazioni dei servizi sociali da cui è emerso che non ha inteso intraprendere alcun percorso di ricostruzione del proprio ruolo personale e genitoriale
(definito dalla psicologa del Consultorio di Mola: <molto aggressivo qualora non vengano soddisfatte le sue richieste ha una personalit borderline>>), rifiutandosi di sottoporsi al drug test rappresentando per la minore un modello di grave pregiudizio;
in una circostanza, come esposto, il resistente non si è fatto scrupolo di colpire la moglie mentre aveva la bimba in braccio tanto che quest'ultima è caduta ed ha battuto la testa.
Dalle relazioni emerge che << appare evidente che il signor abbia dato disponibilità solo CP
in maniera apparente, per poter far dichiarare al proprio legale di aver preso contatti con il servizio consultoriale ma di fatto si sia reso indisponibile>> emergendo chiara la mancanza di collaborazione per intraprendere percorsi riabilitativi (vedi relazione il consultorio di Mola del 5 gennaio 2023); da ultimo è emerso che vive e lavora in Germania senza che abbia mai preso alcuna iniziativa anche ai fini della vigilanza sulle condizioni della minore della quale si occupa in modo esclusivo la madre con il supporto della propria rete familiare mostrandosi un genitore del tutto inaffidabile e disinteressato di talchè la prognosi circa il ruolo genitoriale del ed anche in CP
ordine ad una sua possibile resipiscenza, allo stato, non può che essere negativo.
Il si presenta ad oggi come genitore del tutto assente, inaffidabile e le cui condotte, per CP
tutte le ragioni sopra esposte, depongono nel senso di un grave e concreto pregiudizio per la piccola che, peraltro, non ha avuto, proprio a causa della condotta paterna, alcuna possibilità di PE
costruire con il padre un sano rapporto con il padre non avendo lo stesso inteso mutare il proprio assetto comportamentale né di revisione critica delle proprie condotte rendendosi irreperibile deresponsabilizzandosi del tutto rispetto alle necessità della figlia.
A riprova di tanto, come sopra evidenziato, si è resa necessaria l'autorizzazione del tribunale ai fini della sottoposizione della minore ad un urgente intervento chirurgico essendosi reso, il di CP
fatto, irreperibile.
Del resto, anche la contumacia del resistente nell'ambito del presente giudizio, sebbene comportamento processualmente neutro, non solo dà conto che lo stesso non ha inteso fornire una versione alternativa di quanto emerso ma, soprattutto, il suo radicale disinteresse rispetto alla minore.
Per altro verso è emerso che la ricorrente, responsabilmente, si è attivata per il recupero di una propria autonomia sia personale che lavorativa emergendo un quadro del tutto rassicurante circa le attuali condizioni della minore, collocata presso la madre in casa dei genitori materni, sia sotto il pagina 19 di 21 profilo delle sue condizioni generali, anche psicologiche, che sotto il profilo scolastico e della propria generale serenità essendo ben inserita sia nell'ambito del contesto familiare che scolastico..
Reputa, conclusivamente, il Collegio fondata la domanda di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del e dispone che la minore sia collocata presso la madre. quale CP
unico genitore esercente la responsabilità genitoriale.
In ordine agli incontri
Quanto agli incontri con il padre, il Tribunale, pur consapevole che la decadenza de qua non precluda di per sè gli incontri tra il minore ed il genitore decaduto ravvisa, tuttavia, nel caso di specie i presupposti, alla luce della gravità degli elementi emersi, di disporre il divieto di incontri anche in ragione del fatto che non è emersa alcuna volontà del padre di incontrare la minore e sia in ragione della pressione psicologica che si genererebbe a carico della piccola (come già PE
emerso in passato, si veda relazione del 10.11.2022, di aggiornamento relativa allo spazio neutro che, di fatto, non ha alcuna familiarità con il padre, letteralmente scomparso, Persona_7
ed aggravata dalla necessità di essere condotta presso i servizi sociali non potendo che ipotizzarsi, gli eventuali incontri, in forma protetta. Il tutto salvo che il padre formuli istanza di reintegrazione nella responsabilità genitoriale previa dimostrazione di avere svolto un serio e concreto percorso di recupero e della volontà della minore di volere incontrare il padre che manifesti la seria intenzione di voler incontrare la minore, allo stato non emersa.
In ordine alle spese
Le stesse seguono la soccombenza del resistente anche con riferimento alla curatrice la cui nomina si è resa necessaria proprio in ragione della condotta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 26.06.2023 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
nella già dichiarata contumacia dello stesso con l'intervento in causa della curatrice speciale e del P.
M., ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- dispone la separazione personale dei coniugi e (contrato Parte_1 Controparte_1 presso il Comune di Mola di Bari (BA) il 03/06/2021 (Atto dell'anno 2021, numero 10, parte I,
Serie Ufficio 1);
- accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara la separazione con addebito a;
Controparte_1
pagina 20 di 21 - dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore Controparte_1
nata a [...] il [...] con collocamento della stessa Persona_1
presso la madre quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dispone il divieto di incontri padre- minore;
- accoglie la domanda della ricorrente e pone a carico di l'obbligo di versamento Controparte_1
in favore della ricorrente a titolo di contribuzione del mantenimento della minore nella misura di euro 250,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani;
- condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che, distratte in favore del difensore della stessa, avv. Angelamaria Cannone, dichiaratosi antistatario, liquida in complessive euro 7.616,00 per compensi, oltre R. F. S. G.al 15%, I.V.A. e C.A.P. ;
- condanna il resistente al pagamento in favore della curatrice speciale delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2905,00 oltre R. F. S. G.al 15%, I.V.A. e C.A.P.;
- in caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Trani, lì 2.05.2025
Il Presidente est..
Dott. Laura Cantore
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