TRIB
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2024, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3804/2020del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 3693/2019 depositata in data 15.11.2019, non notificata, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Lazise (VR) alla Via Piazzetta Beccherie, 9, elettivamente domiciliato in Castellammare di
Stabia (Na) al Corso A. De Gasperi, 96 presso lo studio dell'Avv. Rita Parmentola (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di C.F._2
citazione in primo grado (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Appellante
E
(p.iva ), con sede legale in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45 (iscrizione al registro delle imprese di Bologna n. , R.E.A. P.IVA_1
n°511469), in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , munito dei poteri di CP_2
rappresentanza legale in forza di procura speciale del 20/12/2016 Notaio dott. di Per_1
Bologna rep. n. 84761, racc. n. 8412, rappresentato e difeso dall'Avvocato Edoardo Strazzullo del Foro di Benevento (C.F. ), giusta procura su foglio separato allegato C.F._3
alla comparsa di costituzione in appello e con lo stesso elettivamente domiciliato in Torre
Annunziata (Na), alla Via Roma n. 107, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Arcangelo
(indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
Appellata
NONCHE'
1 C.F. nato il [...] a [...] CP_3 C.F._4
(Na) ed ivi residente a[...]
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.03.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: si riporta all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento. Reitera
l'impugnativa di ogni ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge. Si riporta a tutte le difese, allegazioni e richieste in atti e verbali di giudizio, qui per integralmente ripetute e trascritte, di cui chiede il completo accoglimento. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e allegazioni nuove siccome tardive e quindi precluse. Rappresenta che la notifica dell'atto di appello al convenuto Sig. è stata ritualmente eseguita già per l'udienza di CP_3
comparizione; pertanto, sono assolutamente infondate le richieste di rinnovazione della notifica dell'atto di appello e le conseguenziali eccezioni di estinzione del gravame. Voglia
l'On.lr Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accogliere il gravame avverso la appellata sentenza e riformarlo nel seguente senso: 1)
“accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento, in favore del Sig. dei danni occorsi al proprio veicolo FI 00 Parte_1
TH tg. EF873RE che si liquidano in €…” 2)”Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in € ….” Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con
i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata: nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso nella propria comparsa di risposta in appello, ritualmente depositata al PCT, da intendersi qui per trascritto e ripetuto, con le presenti note di trattazione scritta eccepisce, ancora una volta, la illegittimità, la infondatezza e la temerarietà dell'interposto gravame, del quale chiede il rigetto integrale con conseguente conferma della sentenza di I grado in ogni sua parte e seguito di spese e competenze legali di lite anche del presente grado del giudizio. La esponente difesa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: • IN VIA PRELIMINARE 1) accertare
e dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità dell'avverso appello ex art. 347 c.p.c.; 2) dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
3) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze
2 legali del presente grado del giudizio;
• IN MERITO: 4) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato;
5) confermare la sentenza di I grado in ogni sua parte ed in ogni suo capo;
6) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali anche del presente grado del giudizio;
7) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, ivi compresa la trasmissione degli atti alla competente
Procura della Repubblica per il compimento, in ordine alla vicenda de qua, di ogni più opportuno accertamento e per l'adozione di ogni conseguente, eventuale provvedimento di legge. Chiede quindi assegnarsi la causa a sentenza con la concessine dei termini ex art.
190.c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1-Con atto di citazione notificato in data 05.02.2018, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano la
[...] Controparte_1 er sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura
[...] CP_3
FI 00 TH tg. EF873RE di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi in data
15.04.2016 alle ore 16.15 circa in Gragnano, alla via Agerola, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
A fondamento della domanda l'attore allegava che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, l'autovettura FI 00 TH, mentre percorreva a moderata velocità la via Agerola con direzione centro città, veniva tamponata dall'autovettura PE TR tg. NAY68121, il cui conducente, provenendo da tergo ad elevata velocità, non riusciva ad arrestare in tempo la propria corsa;
che per effetto del tamponamento la FI 00 TH veniva sospinta contro un'autovettura Audi tg. FB278DE che la precedeva nel medesimo senso di marcia;
che in conseguenza del sinistro l'autovettura attorea riportava danni da urto diretto alla parte posteriore e da urto indiretto alla parte anteriore, per il cui ripristino si rendeva necessaria una spesa di euro 15.849,06, come da perizia agli atti;
che la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla condotta del conducente del veicolo PE TR tg. NAY68121, in proprietà di CP_3
ed assicurata con la che la società assicuratrice nonostante la Controparte_1 richiesta inoltrata e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, non provvedeva a risarcire i danni.
1.2- Costituitasi in giudizio resisteva alla domanda attorea contestando la CP_1 veridicità dell'accadimento del sinistro attesa la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa (non fornita dall'attore) e in considerazione delle risultanze del dispositivo satellitare di cui era provvisto il veicolo convenuto (secondo cui il giorno 15.04.2016 alle ore CP_4
3 16.15 e per l'intera giornata il detto veicolo non era transitato lungo la via Agerola in Gragnano, ma si trovava spento in Castellammare di Stabia lungo la strada Napoli 132-91 in prossimità dell'esercizio commerciale del convenuto d ivi rimaneva per Parte_2 CP_3
l'intera giornata); allegava inoltre che dalla perizia eseguita in data 7.6.2016 dal tecnico incaricato dalla stessa società, P.A. , emergeva che il terzo veicolo Audi A3 in Persona_2
occasione del sinistro riportava solo lievissimi danni incompatibili con la dinamica del sinistro medesimo descritta in citazione, con la fuoriuscita dalla sede stradale del predetto veicolo e con gli ingenti danni indiretti lamentati dall'attore, e che anche i danni diretti erano incompatibili per altezza, tipologia e localizzazione con la dinamica dell'evento; deduceva infine la infondatezza in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria formulata dall'attore in euro 15849,06, in assenza di prova adeguata del fatto storico, del nesso causale tra i danni subiti e le riparazioni effettuate, delle spese sostenute altresì evidenziando che la perizia del P.A. Persona_2
aveva quantificato detti danni nella minore somma di euro 7756,37.
1.3- All'esito della espletata istruttoria, con sentenza n. 3693/2019, resa pubblica in data
15.11.2019, il Giudice di Pace di Gragnano, dichiarata la contumacia del responsabile civile rigettava la domanda attorea poiché infondata e non provata, alla luce delle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo del convenuto, di cui parte attrice non aveva provato il malfunzionamento, e della incompatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo con la dinamica del sinistro emersa dalla c.t.u. effettuata sulla scorta della sola documentazione fotografica in atti.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 15.07.2020 a mezzo p.e.c. nei confronti della e in data 29.07.2020 nei confronti di per l'udienza del CP_1 CP_3
11.12.2020, proponeva rituale e tempestivo Parte_1
appello, per i motivi di seguito indicati, chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'appellante dei danni riportati dal proprio veicolo FI 00, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2- Costituitasi (tempestivamente) in giudizio con comparsa di costituzione del 17.11.2020
eccepiva preliminarmente la inammissibilità e l'improcedibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 347 cpc, per non aver l'appellante prodotto in giudizio la sentenza impugnata;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese del doppio grado, per mancanza di prova del fatto storico, in ragione della generica e inattendibile dichiarazione del teste escusso in primo grado, della non vincolatività per il giudice del CID prodotto in giudizio, del perfetto funzionamento dell'apparecchio satellitare installato sul veicolo
4 convenuto e della correttezza delle risultanze dello stesso, della nullità ed inutilità oltre che della inattendibilità delle conclusioni della espletata ctu, per non avere il consulente ispezionato nessuno dei tre veicoli coinvolti nel sinistro;
con riferimento al quantum preteso dall'appellante eccepiva infine la carenza di prova dell'avvenuto effettivo esborso sostenuto per la riparazione del veicolo.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.03.2023, di cui veniva disposto lo svolgimento mediante il deposito di note scritte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.03.2023.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato non costituiti in CP_3
giudizio benchè tempestivamente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello eseguita mediante consegna del plico chiuso a mani del figlio , tale qualificatosi, capace e convivente, CP_5
in data 29.7.2020.
4.- Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società appellata per non avere l'appellante depositato, all'atto della costituzione in giudizio, la sentenza appellata (invero prodotta successivamente). Al riguardo si osserva, infatti, che il mancato deposito della sentenza non preclude al tribunale di valutare i motivi di impugnazione atteso che l'atto di appello, come di seguito precisato, contiene una trascrizione integrale della sentenza, ossia delle ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea, e che dagli atti e dalle difese di non emergono contestazioni Controparte_1
o rilievi in ordine alla eventuale incompletezza o difformità del testo riprodotto (su cui si appuntano le doglianze espresse con i motivi di impugnazione) rispetto all'originale (cfr. Cass.
n. 20849/2021).
5.1- Con la proposta impugnazione censura la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha così statuito: “in primo luogo, va rilevato che, in base alle rilevazioni del dispositivo satellitare installato sul veicolo del convenuto responsabile civile, prodotte dalla convenuta compagnia, lo stesso, nelle circostanze di tempo indicate e, in particolare, durante tutto il giorno 15.04.2016, non ha mai transitato lungo la via
Agerola, luogo del presunto sinistro, bensì si trovava in Castellammare di Stabia alla Strada
Napoli. Sul punto, parte attrice, non ha fornito adeguata prova in relazione ad un eventuale malfunzionamento del dispositivo satellitare. In secondo luogo, va rilevato che la semplice valutazione effettuata solo su scorta fotografica in sede di CTU non ha in alcun modo contributo a chiarire l'effettiva compatibilità dei danni riportati dal veicolo dell'attore con la dinamica del sinistro”.
5 L'appellante deduce in primo luogo la errata applicazione dell'art. 145 bis del Codice delle assicurazioni private secondo cui: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Al riguardo evidenzia infatti la contraddittorietà delle risultanze del dispositivo satellitare versate in atti dalla compagnia assicuratrice, tale da comprovare di per sé il malfunzionamento del dispositivo installato sul veicolo convenuto. In particolare evidenzia che il primo giudice aveva estrapolato dal documento della convenuta solo i dati relativi alla , non Org_1
anche i dati relativi al veicolo in movimento, da cui emergeva che il giorno del sinistro (il
15.04.2016) il veicolo di parte convenuta era in “moto” dalle 15,30 fino alle 17,00 (più specificamente alle ore 16,15 il veicolo risultava in fase di “accensione”, dalle 16,17 fino alle
16,46 in “Moto” e successivamente spento) sebbene la sua posizione rimanesse invariata e che, in base ai dati di longitudine e latitudine riportati, il veicolo risultava all'interno dell'area cimiteriale di Castellammare di Stabia, circostanza quanto meno improbabile;
che l'estratto prodotto in giudizio era incompleto poiché privo di ogni riferimento agli eventi di danno registrati nel corso della giornata del 15.4.2016 ed alla velocità tenuta dal veicolo di parte convenuta (dati essenziali per confortare o escludere l'accadimento del sinistro); che, ancora, non aveva mai dedotto che il sistema Octo presente sulla vettura di parte convenuta non CP_6 avesse rilevato eventi “Crash” nell'arco della medesima giornata, laddove il c.t.u. nominato nel giudizio intentato dal proprietario del terzo veicolo coinvolto, aveva acquisito la certificazione completa del dispositivo satellitare da cui emergeva che in data 15.4.2016 alle ore 16,15 era stato rilevato un evento crash, regolarmente registrato dall'apparecchiatura, nonostante il veicolo risultasse fermo nell'area cimiteriale di Castellammare di Stabia.
L'appellante allega inoltre la mancanza di una congrua motivazione logico-giuridica a sostegno della decisione del giudice di disattendere le risultanze della ctu espletata (che aveva ritenuto
“… esclusivamente coerenti con la dinamica esposta e morfologicamente conciliabili per
l'aspetto modale dell'evento per cui si discute l'impatto primario tra l'PE TR … e
l'autoveicolo attoreo FI 00 TH …., in riferimento all'urto secondario tra l'autovecicolo
FI 00 TH … e l'autoveicolo Audi A3 Sportback…”), affermando che si trattava di “una
6 semplice valutazione effettuata solo su scorta fotografica”, laddove il c.t.u. aveva dichiarato di aver condotto una “analisi altimetrica” delle deformazioni giungendo ad un giudizio di
“coerenza altimetrica e morfologica” dei danni.
Da ultimo l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del primo giudice delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado e, in specie, delle dichiarazioni rese dal teste , che aveva confermato la dinamica del sinistro Testimone_1
descritta in citazione e nel modulo CID sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, nonché delle dichiarazioni rese nel suddetto modulo dal conducente del veicolo di parte convenuta, integranti una confessione stragiudiziale e pertanto costituenti prova legale ai sensi dell'art. 2735 cc.
5.2 - Il motivo di impugnazione, come dianzi articolato, è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo giudice ha ritenuto non accertato il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea e, dunque, l'accadimento del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità dall'attore indicate in citazione, valorizzando soprattutto le risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo (PE Astra) del convenuto e discostandosi, per contro dagli esiti della c.t.u. disposta ed espletata per verificare la compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo in occasione del sinistro con la riferita dinamica.
Ebbene, con riferimento alle risultanze elettroniche della “scatola nera” (dispositivo satellitare capace di rilevare i sinistri nonché gli spostamenti dei veicoli su cui è installato), non appare irragionevole la difesa dell'appellante quando assume la contraddittorietà – per le ragioni evidenziate – delle risultanze del dispositivo con particolare riferimento alla persistenza del veicolo nella medesima posizione nonostante risultasse in moto nella fascia oraria tra le 16,17
e le 16,46 (v. risultanze del dispositivo OCTO allegate alla produzione di primo grado di parte appellata) e del resto i palesati dubbi sul corretto funzionamento del dispositivo e, dunque, sull'attendibilità delle richiamate risultanze, sono in qualche modo alimentati dalle indicazioni presenti nella certificazione ai fini della corretta interpretazione dei dati registrati, e ciò non solo e non tanto quando segnalano che per veicolo “in sosta” si intende veicolo spento da 12 ore per il quale nel frattempo non si sono verificati accensioni, spegnimenti o spostamenti
(indicazione che non trova riscontro nel tabulato laddove alle ore 16.15.04 il veicolo del convenuto viene indicato in sosta dopo l'annotazione nei minuti precedenti di accensione, spegnimenti e moto), ma anche e soprattutto quando danno conto della qualità “1” del GPS presente equivalente a “posizione non attendibile”.
Resta, tuttavia, il dato (differente rispetto alla geolocalizzazione dell'auto ma del pari rilevante) che la certificazione del dispositivo satellitare in atti non reca la registrazione di un evento
7 “crash” nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro per cui è causa (dato certamente non confutabile attraverso il riferimento, contenuto nell'atto di appello, alle risultanze, non utilizzabili nel presente giudizi, di una diversa e più completa certificazione del dispositivo satellitare acquisita dal c.t.u. nominato nel diverso giudizio promosso dal proprietario dell'Audi).
Di qui la necessità di verificare, attraverso l'esame delle ulteriori risultanze istruttorie, se [in contrasto con le risultanze del dispositivo satellitare, che comunque danno conto del costante posizionamento del veicolo PE Astra del convenuto, nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro (dalle ore 16,15 alle ore 16,46) e per l'intero pomeriggio, in
Castellammare di Stabia, in prossimità della sede dell'attività commerciale del convenuto medesimo, e dunque lontano dal luogo di accadimento del sinistro (verificatosi in Gragnano alla via Agerola) e del mancato accadimento in quella stessa fascia oraria di un evento crash] parte attrice ha fornito adeguata prova dell'effettivo coinvolgimento del medesimo autoveicolo nella produzione dell'incidente per cui è causa e, in generale, dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, ossia dell'avveramento del sinistro con le modalità indicate.
Ebbene, ritiene il tribunale, condividendo la decisione del primo giudice, ma integrandone la motivazione, che tale prova non sia stata fornita da parte attrice.
In particolare, non fornisce adeguato riscontro all'avveramento del sinistro con il coinvolgimento del veicolo PE la dichiarazione resa dell'unico teste escusso in primo grado
, Il teste infatti, per un verso si limita a confermare la generica Testimone_1 rappresentazione della dinamica del sinistro contenuta in citazione (ove si legge che “il conducente dell'autovettura … provenendo da tergo ad elevata velocità non CP_4 riusciva ad arrestare in tempo la propria corsa collidendo l'autovettura FI 00 TH….. per effetto del tamponamento l'autovettura FI 00 TH … veniva sospinta contro
l'autovettura Audi … che la precedeva nel medesimo senso di marcia … in conseguenza del sinistro l'autovettura FI 00 TH … ..riportava danni da urto diretto alla parte posteriore
e da urto indiretto alla parte anteriore …”, senza alcuna specificazione degli effettivi punti d'urto tra i veicoli, delle conseguenze dell'urto sulla condotta di guida dell'autovettura Audi, dei danni, diretti e indiretti, subiti da tutte le autovetture coinvolte nel sinistro), per altro verso dichiara che a seguito dell'urto “l'Audi finiva per collidere contro il muro posto alla sua destra” (circostanza non dedotta dall'attore), di essersi fermato dopo l'incidente e di aver
“anche potuto vedere i danni riportati dalle auto”.
Le dichiarazioni da ultimo riferite, con specifico riguardo alla dedotta collisione dell'Audi contro il muro posto alla sua destra (che postula un impatto della FI TH contro detto
8 veicolo di tale violenza da determinare una modifica della sua traiettoria di marcia), non appaiono tuttavia compatibili con la dedotta moderata andatura dei predetti autoveicoli incolonnati su via Agerola, con la sia pur ridotta distanza dagli stessi verosimilmente mantenuta, con la modesta forza d'urto (di rimbalzo) che ragionevolmente poteva sprigionarsi dalla FI 00 in conseguenza del tamponamento subito ad opera della PE, anche in ragione della significativa differenza di peso e dimensioni tra l'auto investitrice (FI 00) e quella investita (Audi A3); esse, inoltre, non trovano sufficiente riscontro nei danni subiti dalla parte anteriore dalla FI 00 (danno indiretto) e dalla parte posteriore dell'Audi (danno diretto), quali emergenti dalla documentazione fotografica in atti (nonostante la violenza dell'urto ipotizzabile alla stregua delle dichiarazioni del teste gli autoveicoli non presentano danni evidenti alla carrozzeria o ai paraurti rispettivamente anteriori e posteriori, a fronte di danni evidenti alla parte anteriore destra ed al cofano dell'Audi). Né in contrario soccorrono adeguatamente le conclusioni rese dal c.t.u. in merito alla compatibilità e coerenza dei danni alle auto rispetto alla dinamica narrata. La consulenza, infatti, è stata redatta esclusivamente sulla base della documentazione fotografica versata in atti dalle parti, documentazione rappresentativa esclusivamente delle condizioni dei veicoli FI 00 dell'attore e Audi di proprietà di un terzo estraneo al giudizio dopo l'incidente, non anche dei danni subiti a seguito del sinistro dall'autoveicolo PE TR (di proprietà del convenuto, , che al sinistro avrebbe CP_3 dato causa e da cui si è sprigionata la forza d'urto trasmessa agli altro veicoli.
La grave lacuna probatoria appena evidenziata incide direttamente sull'accertamento dell'effettivo coinvolgimento della ectra nel sinistro (per quanto detto localizzata altrove CP_4
al momento del suo accadimento e in relazione alla quale alcun evento crash è stato registrato dal dispositivo di controllo sulla stessa installato) e risulta oltremodo aggravata dalla circostanza che in atti non si rinviene neanche una generica indicazione del punto d'urto tra la
PE e la FI né tanto meno una descrizione dei danni subiti dalla PE investitrice.
Tale lacuna assertiva prima ancora che probatoria non risulta colmata dal teste escusso, il quale, pur avendo dichiarato di essersi fermato dopo l'incidente e di aver “anche potuto vedere i danni riportati dalle auto”, si è poi limitato a descrivere, sempre genericamente, i soli danni riportati dalla FI 00 TH (“ In particolare la FI 00 riportava danni alla parte posteriore e alla parte anteriore, al cofano, al paraurti , ammaccature e ricordo che erano anche scoppiati gli airbag”).
Né può attribuirsi decisiva rilevanza probatoria, ai fini che qui rilevano, alle risultanze del modello CAI allegato alla produzione attorea.
9 Al riguardo va infatti considerato che la dichiarazione resa nel modulo CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile del danno proprietario del veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice
, dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 del 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass.
20300/2019) e in tale ambito ha il potere di considerare preclusa la portata confessoria del modulo quando sussiste una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto nel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio (Cass. n. 20300/2019).
Va, inoltre, evidenziato che nel caso di specie alla dichiarazione “confessoria” contenuta nel modulo CAI in atti non può essere attribuita neanche la valenza probatoria suindicata, ma una valenza meramente indiziaria, poiché trattasi di dichiarazione resa dai conducenti dei veicoli e FI 00 ( e ) che non sono anche i proprietari CP_4 Parte_3 Parte_4
degli stessi;
in tale ipotesi, quindi, il modello CAI rimane liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti delle altre parti del giudizio (Cass. n. 4334/2010) e non è opponibile nei confronti dell'assicuratore proprio in quanto sottoscritto soltanto dal responsabile del danno e non anche dal proprietario del veicolo assicurato (Cass. 8214/2013).).
Tanto premesso e considerato, ritiene il tribunale che, nella fattispecie in esame, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, la riferita dichiarazione non è idonea da sola a provare l'accadimento del sinistro con le modalità dedotte in citazione, ossia con il coinvolgimento della di proprietà dell'appellato quale veicolo investitore. CP_4
Da ultimo e con riferimento alla doglianza relativa alla mancata valorizzazione da parte del primo giudice delle risultanze della CTU, di cui pure ha ritenuto di avvalersi, le considerazioni in precedenza svolte danno conto della infondatezza del motivo di gravame. La decisione del primo giudice è infatti pienamente condivisibile tenuto conto del fatto, già evidenziato, che il consulente non solo ha eseguito il mandato sulla scorta del solo materiale fotografico fornito dalle parti, senza cioè poter visionare direttamente i mezzi coinvolti nel sinistro, ma ha avuto a disposizione materiale relativo al veicolo FI 00 dell'attore e Audi del terzo danneggiato, non anche al veicolo del convenuto, ciò che inevitabilmente ha precluso una ricostruzione attendibile della compatibilità e coerenza dei danni riscontrati con la dinamica del sinistro allegata dagli attori.
10 Alla stregua delle argomentazioni che precedono va, quindi, confermata l'insufficienza e la inadeguatezza probatoria delle complessive risultanze istruttorie ai fini dell'accertamento del reale accadimento del sinistro, della sua dinamica, dei veicoli coinvolti, delle sue conseguenze,
e dunque l'infondatezza dell'appello proposto, che va pertanto rigettato.
6.- Il rigetto dell'appello assorbe, rendendone inutile l'esame, il secondo motivo di impugnazione che investe la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della . CP_1
7.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 15849,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e poste a fondamento della decisione e delle difese di svolte dall' appellata, ma anche all'attività effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 50% sul compenso medio previsto, per lo scaglione di riferimento (da euro 5200,01 a euro
26.000,00), per la fase istruttoria e con riduzione del 20% sul medesimo compenso medio per le altre fasi, oltre il 15% sul compenso per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nel rapporto con l'appellato contumace.
8.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3693/2019 del Giudice di Pace di Gragnano resa pubblica il
16.11.2019, proposto da nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante e di così provvede: CP_3
11 1) dichiara la contumacia di CP_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3557,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei rapporti con l'appellato contumace;
CP_3
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.2.2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3804/2020del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 3693/2019 depositata in data 15.11.2019, non notificata, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Lazise (VR) alla Via Piazzetta Beccherie, 9, elettivamente domiciliato in Castellammare di
Stabia (Na) al Corso A. De Gasperi, 96 presso lo studio dell'Avv. Rita Parmentola (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di C.F._2
citazione in primo grado (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Appellante
E
(p.iva ), con sede legale in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45 (iscrizione al registro delle imprese di Bologna n. , R.E.A. P.IVA_1
n°511469), in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , munito dei poteri di CP_2
rappresentanza legale in forza di procura speciale del 20/12/2016 Notaio dott. di Per_1
Bologna rep. n. 84761, racc. n. 8412, rappresentato e difeso dall'Avvocato Edoardo Strazzullo del Foro di Benevento (C.F. ), giusta procura su foglio separato allegato C.F._3
alla comparsa di costituzione in appello e con lo stesso elettivamente domiciliato in Torre
Annunziata (Na), alla Via Roma n. 107, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Arcangelo
(indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
Appellata
NONCHE'
1 C.F. nato il [...] a [...] CP_3 C.F._4
(Na) ed ivi residente a[...]
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.03.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: si riporta all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento. Reitera
l'impugnativa di ogni ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge. Si riporta a tutte le difese, allegazioni e richieste in atti e verbali di giudizio, qui per integralmente ripetute e trascritte, di cui chiede il completo accoglimento. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e allegazioni nuove siccome tardive e quindi precluse. Rappresenta che la notifica dell'atto di appello al convenuto Sig. è stata ritualmente eseguita già per l'udienza di CP_3
comparizione; pertanto, sono assolutamente infondate le richieste di rinnovazione della notifica dell'atto di appello e le conseguenziali eccezioni di estinzione del gravame. Voglia
l'On.lr Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accogliere il gravame avverso la appellata sentenza e riformarlo nel seguente senso: 1)
“accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento, in favore del Sig. dei danni occorsi al proprio veicolo FI 00 Parte_1
TH tg. EF873RE che si liquidano in €…” 2)”Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in € ….” Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con
i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata: nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso nella propria comparsa di risposta in appello, ritualmente depositata al PCT, da intendersi qui per trascritto e ripetuto, con le presenti note di trattazione scritta eccepisce, ancora una volta, la illegittimità, la infondatezza e la temerarietà dell'interposto gravame, del quale chiede il rigetto integrale con conseguente conferma della sentenza di I grado in ogni sua parte e seguito di spese e competenze legali di lite anche del presente grado del giudizio. La esponente difesa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: • IN VIA PRELIMINARE 1) accertare
e dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità dell'avverso appello ex art. 347 c.p.c.; 2) dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
3) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze
2 legali del presente grado del giudizio;
• IN MERITO: 4) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato;
5) confermare la sentenza di I grado in ogni sua parte ed in ogni suo capo;
6) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali anche del presente grado del giudizio;
7) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, ivi compresa la trasmissione degli atti alla competente
Procura della Repubblica per il compimento, in ordine alla vicenda de qua, di ogni più opportuno accertamento e per l'adozione di ogni conseguente, eventuale provvedimento di legge. Chiede quindi assegnarsi la causa a sentenza con la concessine dei termini ex art.
190.c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1-Con atto di citazione notificato in data 05.02.2018, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano la
[...] Controparte_1 er sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura
[...] CP_3
FI 00 TH tg. EF873RE di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi in data
15.04.2016 alle ore 16.15 circa in Gragnano, alla via Agerola, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
A fondamento della domanda l'attore allegava che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, l'autovettura FI 00 TH, mentre percorreva a moderata velocità la via Agerola con direzione centro città, veniva tamponata dall'autovettura PE TR tg. NAY68121, il cui conducente, provenendo da tergo ad elevata velocità, non riusciva ad arrestare in tempo la propria corsa;
che per effetto del tamponamento la FI 00 TH veniva sospinta contro un'autovettura Audi tg. FB278DE che la precedeva nel medesimo senso di marcia;
che in conseguenza del sinistro l'autovettura attorea riportava danni da urto diretto alla parte posteriore e da urto indiretto alla parte anteriore, per il cui ripristino si rendeva necessaria una spesa di euro 15.849,06, come da perizia agli atti;
che la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla condotta del conducente del veicolo PE TR tg. NAY68121, in proprietà di CP_3
ed assicurata con la che la società assicuratrice nonostante la Controparte_1 richiesta inoltrata e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, non provvedeva a risarcire i danni.
1.2- Costituitasi in giudizio resisteva alla domanda attorea contestando la CP_1 veridicità dell'accadimento del sinistro attesa la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa (non fornita dall'attore) e in considerazione delle risultanze del dispositivo satellitare di cui era provvisto il veicolo convenuto (secondo cui il giorno 15.04.2016 alle ore CP_4
3 16.15 e per l'intera giornata il detto veicolo non era transitato lungo la via Agerola in Gragnano, ma si trovava spento in Castellammare di Stabia lungo la strada Napoli 132-91 in prossimità dell'esercizio commerciale del convenuto d ivi rimaneva per Parte_2 CP_3
l'intera giornata); allegava inoltre che dalla perizia eseguita in data 7.6.2016 dal tecnico incaricato dalla stessa società, P.A. , emergeva che il terzo veicolo Audi A3 in Persona_2
occasione del sinistro riportava solo lievissimi danni incompatibili con la dinamica del sinistro medesimo descritta in citazione, con la fuoriuscita dalla sede stradale del predetto veicolo e con gli ingenti danni indiretti lamentati dall'attore, e che anche i danni diretti erano incompatibili per altezza, tipologia e localizzazione con la dinamica dell'evento; deduceva infine la infondatezza in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria formulata dall'attore in euro 15849,06, in assenza di prova adeguata del fatto storico, del nesso causale tra i danni subiti e le riparazioni effettuate, delle spese sostenute altresì evidenziando che la perizia del P.A. Persona_2
aveva quantificato detti danni nella minore somma di euro 7756,37.
1.3- All'esito della espletata istruttoria, con sentenza n. 3693/2019, resa pubblica in data
15.11.2019, il Giudice di Pace di Gragnano, dichiarata la contumacia del responsabile civile rigettava la domanda attorea poiché infondata e non provata, alla luce delle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo del convenuto, di cui parte attrice non aveva provato il malfunzionamento, e della incompatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo con la dinamica del sinistro emersa dalla c.t.u. effettuata sulla scorta della sola documentazione fotografica in atti.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 15.07.2020 a mezzo p.e.c. nei confronti della e in data 29.07.2020 nei confronti di per l'udienza del CP_1 CP_3
11.12.2020, proponeva rituale e tempestivo Parte_1
appello, per i motivi di seguito indicati, chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'appellante dei danni riportati dal proprio veicolo FI 00, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2- Costituitasi (tempestivamente) in giudizio con comparsa di costituzione del 17.11.2020
eccepiva preliminarmente la inammissibilità e l'improcedibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 347 cpc, per non aver l'appellante prodotto in giudizio la sentenza impugnata;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese del doppio grado, per mancanza di prova del fatto storico, in ragione della generica e inattendibile dichiarazione del teste escusso in primo grado, della non vincolatività per il giudice del CID prodotto in giudizio, del perfetto funzionamento dell'apparecchio satellitare installato sul veicolo
4 convenuto e della correttezza delle risultanze dello stesso, della nullità ed inutilità oltre che della inattendibilità delle conclusioni della espletata ctu, per non avere il consulente ispezionato nessuno dei tre veicoli coinvolti nel sinistro;
con riferimento al quantum preteso dall'appellante eccepiva infine la carenza di prova dell'avvenuto effettivo esborso sostenuto per la riparazione del veicolo.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.03.2023, di cui veniva disposto lo svolgimento mediante il deposito di note scritte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.03.2023.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato non costituiti in CP_3
giudizio benchè tempestivamente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello eseguita mediante consegna del plico chiuso a mani del figlio , tale qualificatosi, capace e convivente, CP_5
in data 29.7.2020.
4.- Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società appellata per non avere l'appellante depositato, all'atto della costituzione in giudizio, la sentenza appellata (invero prodotta successivamente). Al riguardo si osserva, infatti, che il mancato deposito della sentenza non preclude al tribunale di valutare i motivi di impugnazione atteso che l'atto di appello, come di seguito precisato, contiene una trascrizione integrale della sentenza, ossia delle ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea, e che dagli atti e dalle difese di non emergono contestazioni Controparte_1
o rilievi in ordine alla eventuale incompletezza o difformità del testo riprodotto (su cui si appuntano le doglianze espresse con i motivi di impugnazione) rispetto all'originale (cfr. Cass.
n. 20849/2021).
5.1- Con la proposta impugnazione censura la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha così statuito: “in primo luogo, va rilevato che, in base alle rilevazioni del dispositivo satellitare installato sul veicolo del convenuto responsabile civile, prodotte dalla convenuta compagnia, lo stesso, nelle circostanze di tempo indicate e, in particolare, durante tutto il giorno 15.04.2016, non ha mai transitato lungo la via
Agerola, luogo del presunto sinistro, bensì si trovava in Castellammare di Stabia alla Strada
Napoli. Sul punto, parte attrice, non ha fornito adeguata prova in relazione ad un eventuale malfunzionamento del dispositivo satellitare. In secondo luogo, va rilevato che la semplice valutazione effettuata solo su scorta fotografica in sede di CTU non ha in alcun modo contributo a chiarire l'effettiva compatibilità dei danni riportati dal veicolo dell'attore con la dinamica del sinistro”.
5 L'appellante deduce in primo luogo la errata applicazione dell'art. 145 bis del Codice delle assicurazioni private secondo cui: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Al riguardo evidenzia infatti la contraddittorietà delle risultanze del dispositivo satellitare versate in atti dalla compagnia assicuratrice, tale da comprovare di per sé il malfunzionamento del dispositivo installato sul veicolo convenuto. In particolare evidenzia che il primo giudice aveva estrapolato dal documento della convenuta solo i dati relativi alla , non Org_1
anche i dati relativi al veicolo in movimento, da cui emergeva che il giorno del sinistro (il
15.04.2016) il veicolo di parte convenuta era in “moto” dalle 15,30 fino alle 17,00 (più specificamente alle ore 16,15 il veicolo risultava in fase di “accensione”, dalle 16,17 fino alle
16,46 in “Moto” e successivamente spento) sebbene la sua posizione rimanesse invariata e che, in base ai dati di longitudine e latitudine riportati, il veicolo risultava all'interno dell'area cimiteriale di Castellammare di Stabia, circostanza quanto meno improbabile;
che l'estratto prodotto in giudizio era incompleto poiché privo di ogni riferimento agli eventi di danno registrati nel corso della giornata del 15.4.2016 ed alla velocità tenuta dal veicolo di parte convenuta (dati essenziali per confortare o escludere l'accadimento del sinistro); che, ancora, non aveva mai dedotto che il sistema Octo presente sulla vettura di parte convenuta non CP_6 avesse rilevato eventi “Crash” nell'arco della medesima giornata, laddove il c.t.u. nominato nel giudizio intentato dal proprietario del terzo veicolo coinvolto, aveva acquisito la certificazione completa del dispositivo satellitare da cui emergeva che in data 15.4.2016 alle ore 16,15 era stato rilevato un evento crash, regolarmente registrato dall'apparecchiatura, nonostante il veicolo risultasse fermo nell'area cimiteriale di Castellammare di Stabia.
L'appellante allega inoltre la mancanza di una congrua motivazione logico-giuridica a sostegno della decisione del giudice di disattendere le risultanze della ctu espletata (che aveva ritenuto
“… esclusivamente coerenti con la dinamica esposta e morfologicamente conciliabili per
l'aspetto modale dell'evento per cui si discute l'impatto primario tra l'PE TR … e
l'autoveicolo attoreo FI 00 TH …., in riferimento all'urto secondario tra l'autovecicolo
FI 00 TH … e l'autoveicolo Audi A3 Sportback…”), affermando che si trattava di “una
6 semplice valutazione effettuata solo su scorta fotografica”, laddove il c.t.u. aveva dichiarato di aver condotto una “analisi altimetrica” delle deformazioni giungendo ad un giudizio di
“coerenza altimetrica e morfologica” dei danni.
Da ultimo l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del primo giudice delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado e, in specie, delle dichiarazioni rese dal teste , che aveva confermato la dinamica del sinistro Testimone_1
descritta in citazione e nel modulo CID sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, nonché delle dichiarazioni rese nel suddetto modulo dal conducente del veicolo di parte convenuta, integranti una confessione stragiudiziale e pertanto costituenti prova legale ai sensi dell'art. 2735 cc.
5.2 - Il motivo di impugnazione, come dianzi articolato, è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo giudice ha ritenuto non accertato il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea e, dunque, l'accadimento del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità dall'attore indicate in citazione, valorizzando soprattutto le risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo (PE Astra) del convenuto e discostandosi, per contro dagli esiti della c.t.u. disposta ed espletata per verificare la compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo in occasione del sinistro con la riferita dinamica.
Ebbene, con riferimento alle risultanze elettroniche della “scatola nera” (dispositivo satellitare capace di rilevare i sinistri nonché gli spostamenti dei veicoli su cui è installato), non appare irragionevole la difesa dell'appellante quando assume la contraddittorietà – per le ragioni evidenziate – delle risultanze del dispositivo con particolare riferimento alla persistenza del veicolo nella medesima posizione nonostante risultasse in moto nella fascia oraria tra le 16,17
e le 16,46 (v. risultanze del dispositivo OCTO allegate alla produzione di primo grado di parte appellata) e del resto i palesati dubbi sul corretto funzionamento del dispositivo e, dunque, sull'attendibilità delle richiamate risultanze, sono in qualche modo alimentati dalle indicazioni presenti nella certificazione ai fini della corretta interpretazione dei dati registrati, e ciò non solo e non tanto quando segnalano che per veicolo “in sosta” si intende veicolo spento da 12 ore per il quale nel frattempo non si sono verificati accensioni, spegnimenti o spostamenti
(indicazione che non trova riscontro nel tabulato laddove alle ore 16.15.04 il veicolo del convenuto viene indicato in sosta dopo l'annotazione nei minuti precedenti di accensione, spegnimenti e moto), ma anche e soprattutto quando danno conto della qualità “1” del GPS presente equivalente a “posizione non attendibile”.
Resta, tuttavia, il dato (differente rispetto alla geolocalizzazione dell'auto ma del pari rilevante) che la certificazione del dispositivo satellitare in atti non reca la registrazione di un evento
7 “crash” nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro per cui è causa (dato certamente non confutabile attraverso il riferimento, contenuto nell'atto di appello, alle risultanze, non utilizzabili nel presente giudizi, di una diversa e più completa certificazione del dispositivo satellitare acquisita dal c.t.u. nominato nel diverso giudizio promosso dal proprietario dell'Audi).
Di qui la necessità di verificare, attraverso l'esame delle ulteriori risultanze istruttorie, se [in contrasto con le risultanze del dispositivo satellitare, che comunque danno conto del costante posizionamento del veicolo PE Astra del convenuto, nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro (dalle ore 16,15 alle ore 16,46) e per l'intero pomeriggio, in
Castellammare di Stabia, in prossimità della sede dell'attività commerciale del convenuto medesimo, e dunque lontano dal luogo di accadimento del sinistro (verificatosi in Gragnano alla via Agerola) e del mancato accadimento in quella stessa fascia oraria di un evento crash] parte attrice ha fornito adeguata prova dell'effettivo coinvolgimento del medesimo autoveicolo nella produzione dell'incidente per cui è causa e, in generale, dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, ossia dell'avveramento del sinistro con le modalità indicate.
Ebbene, ritiene il tribunale, condividendo la decisione del primo giudice, ma integrandone la motivazione, che tale prova non sia stata fornita da parte attrice.
In particolare, non fornisce adeguato riscontro all'avveramento del sinistro con il coinvolgimento del veicolo PE la dichiarazione resa dell'unico teste escusso in primo grado
, Il teste infatti, per un verso si limita a confermare la generica Testimone_1 rappresentazione della dinamica del sinistro contenuta in citazione (ove si legge che “il conducente dell'autovettura … provenendo da tergo ad elevata velocità non CP_4 riusciva ad arrestare in tempo la propria corsa collidendo l'autovettura FI 00 TH….. per effetto del tamponamento l'autovettura FI 00 TH … veniva sospinta contro
l'autovettura Audi … che la precedeva nel medesimo senso di marcia … in conseguenza del sinistro l'autovettura FI 00 TH … ..riportava danni da urto diretto alla parte posteriore
e da urto indiretto alla parte anteriore …”, senza alcuna specificazione degli effettivi punti d'urto tra i veicoli, delle conseguenze dell'urto sulla condotta di guida dell'autovettura Audi, dei danni, diretti e indiretti, subiti da tutte le autovetture coinvolte nel sinistro), per altro verso dichiara che a seguito dell'urto “l'Audi finiva per collidere contro il muro posto alla sua destra” (circostanza non dedotta dall'attore), di essersi fermato dopo l'incidente e di aver
“anche potuto vedere i danni riportati dalle auto”.
Le dichiarazioni da ultimo riferite, con specifico riguardo alla dedotta collisione dell'Audi contro il muro posto alla sua destra (che postula un impatto della FI TH contro detto
8 veicolo di tale violenza da determinare una modifica della sua traiettoria di marcia), non appaiono tuttavia compatibili con la dedotta moderata andatura dei predetti autoveicoli incolonnati su via Agerola, con la sia pur ridotta distanza dagli stessi verosimilmente mantenuta, con la modesta forza d'urto (di rimbalzo) che ragionevolmente poteva sprigionarsi dalla FI 00 in conseguenza del tamponamento subito ad opera della PE, anche in ragione della significativa differenza di peso e dimensioni tra l'auto investitrice (FI 00) e quella investita (Audi A3); esse, inoltre, non trovano sufficiente riscontro nei danni subiti dalla parte anteriore dalla FI 00 (danno indiretto) e dalla parte posteriore dell'Audi (danno diretto), quali emergenti dalla documentazione fotografica in atti (nonostante la violenza dell'urto ipotizzabile alla stregua delle dichiarazioni del teste gli autoveicoli non presentano danni evidenti alla carrozzeria o ai paraurti rispettivamente anteriori e posteriori, a fronte di danni evidenti alla parte anteriore destra ed al cofano dell'Audi). Né in contrario soccorrono adeguatamente le conclusioni rese dal c.t.u. in merito alla compatibilità e coerenza dei danni alle auto rispetto alla dinamica narrata. La consulenza, infatti, è stata redatta esclusivamente sulla base della documentazione fotografica versata in atti dalle parti, documentazione rappresentativa esclusivamente delle condizioni dei veicoli FI 00 dell'attore e Audi di proprietà di un terzo estraneo al giudizio dopo l'incidente, non anche dei danni subiti a seguito del sinistro dall'autoveicolo PE TR (di proprietà del convenuto, , che al sinistro avrebbe CP_3 dato causa e da cui si è sprigionata la forza d'urto trasmessa agli altro veicoli.
La grave lacuna probatoria appena evidenziata incide direttamente sull'accertamento dell'effettivo coinvolgimento della ectra nel sinistro (per quanto detto localizzata altrove CP_4
al momento del suo accadimento e in relazione alla quale alcun evento crash è stato registrato dal dispositivo di controllo sulla stessa installato) e risulta oltremodo aggravata dalla circostanza che in atti non si rinviene neanche una generica indicazione del punto d'urto tra la
PE e la FI né tanto meno una descrizione dei danni subiti dalla PE investitrice.
Tale lacuna assertiva prima ancora che probatoria non risulta colmata dal teste escusso, il quale, pur avendo dichiarato di essersi fermato dopo l'incidente e di aver “anche potuto vedere i danni riportati dalle auto”, si è poi limitato a descrivere, sempre genericamente, i soli danni riportati dalla FI 00 TH (“ In particolare la FI 00 riportava danni alla parte posteriore e alla parte anteriore, al cofano, al paraurti , ammaccature e ricordo che erano anche scoppiati gli airbag”).
Né può attribuirsi decisiva rilevanza probatoria, ai fini che qui rilevano, alle risultanze del modello CAI allegato alla produzione attorea.
9 Al riguardo va infatti considerato che la dichiarazione resa nel modulo CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile del danno proprietario del veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice
, dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 del 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass.
20300/2019) e in tale ambito ha il potere di considerare preclusa la portata confessoria del modulo quando sussiste una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto nel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio (Cass. n. 20300/2019).
Va, inoltre, evidenziato che nel caso di specie alla dichiarazione “confessoria” contenuta nel modulo CAI in atti non può essere attribuita neanche la valenza probatoria suindicata, ma una valenza meramente indiziaria, poiché trattasi di dichiarazione resa dai conducenti dei veicoli e FI 00 ( e ) che non sono anche i proprietari CP_4 Parte_3 Parte_4
degli stessi;
in tale ipotesi, quindi, il modello CAI rimane liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti delle altre parti del giudizio (Cass. n. 4334/2010) e non è opponibile nei confronti dell'assicuratore proprio in quanto sottoscritto soltanto dal responsabile del danno e non anche dal proprietario del veicolo assicurato (Cass. 8214/2013).).
Tanto premesso e considerato, ritiene il tribunale che, nella fattispecie in esame, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, la riferita dichiarazione non è idonea da sola a provare l'accadimento del sinistro con le modalità dedotte in citazione, ossia con il coinvolgimento della di proprietà dell'appellato quale veicolo investitore. CP_4
Da ultimo e con riferimento alla doglianza relativa alla mancata valorizzazione da parte del primo giudice delle risultanze della CTU, di cui pure ha ritenuto di avvalersi, le considerazioni in precedenza svolte danno conto della infondatezza del motivo di gravame. La decisione del primo giudice è infatti pienamente condivisibile tenuto conto del fatto, già evidenziato, che il consulente non solo ha eseguito il mandato sulla scorta del solo materiale fotografico fornito dalle parti, senza cioè poter visionare direttamente i mezzi coinvolti nel sinistro, ma ha avuto a disposizione materiale relativo al veicolo FI 00 dell'attore e Audi del terzo danneggiato, non anche al veicolo del convenuto, ciò che inevitabilmente ha precluso una ricostruzione attendibile della compatibilità e coerenza dei danni riscontrati con la dinamica del sinistro allegata dagli attori.
10 Alla stregua delle argomentazioni che precedono va, quindi, confermata l'insufficienza e la inadeguatezza probatoria delle complessive risultanze istruttorie ai fini dell'accertamento del reale accadimento del sinistro, della sua dinamica, dei veicoli coinvolti, delle sue conseguenze,
e dunque l'infondatezza dell'appello proposto, che va pertanto rigettato.
6.- Il rigetto dell'appello assorbe, rendendone inutile l'esame, il secondo motivo di impugnazione che investe la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della . CP_1
7.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 15849,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e poste a fondamento della decisione e delle difese di svolte dall' appellata, ma anche all'attività effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 50% sul compenso medio previsto, per lo scaglione di riferimento (da euro 5200,01 a euro
26.000,00), per la fase istruttoria e con riduzione del 20% sul medesimo compenso medio per le altre fasi, oltre il 15% sul compenso per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nel rapporto con l'appellato contumace.
8.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3693/2019 del Giudice di Pace di Gragnano resa pubblica il
16.11.2019, proposto da nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante e di così provvede: CP_3
11 1) dichiara la contumacia di CP_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3557,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei rapporti con l'appellato contumace;
CP_3
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.2.2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
12