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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del Presidente della Corte di Appello, dr. Giorgio
Barbuto,
visti gli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, visto l'art. 15 D.Lgs. 150/2011,
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 194-2025 ruolo contenzioso civile
TRA
Avv. in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Parte_1
Perugia, corso Cavour n.119
e
, rappresentato e difeso AVVOCATURA Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Perugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio, sito in via Offici n.14, Perugia
Causa posta in deliberazione in data 19.6.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D Lgs. 150/2011 depositato in data 28.3.2025, l'avv. - difensore di Proietti Tommaso ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con provvedimento COA di Perugia del 24.7.2024 per la causa civile n.343/2024 - lamenta che il Collegio ha errato nel non riconoscere e liquidare i compensi relativi alle fasi di trattazione e decisionale, nonostante queste siano state effettivamente svolte (v. provv.to emesso dalla Corte di Appello di Perugia il 27.2.2025) , nonché l'erronea applicazione delle tabelle ex D.M. n.55/2014, invece di quelle ex D.M. n.147/22. Conclude, pertanto, chiedendo la liquidazione del compenso nella misura richiesta con l'istanza del 19.2.2025, corrispondente al minimo tariffario ex D.M. n.147/22 per le prestazioni professionali ricadenti nelle fasi di esame e studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con decurtazione finale del 50% ex art.130 D.Lgs.
n.115/02 (T.U.S.G.) e così, complessivamente, €2.498,00 oltre accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato del presente procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in via preliminare ha chiesto di voler accertare se il comportamento della parte possa considerarsi idoneo ad integrare una rinuncia al patrocinio a carico dello Stato, sì da imporsi la revoca del decreto di liquidazione opposto, con conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione;
invero, come allegato dallo stesso ricorrente, all'udienza del 27 gennaio 2025, l'Avv. aveva concluso chiedendo in favore del Pt_1 proprio assistito -anziché dell'Erario - la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, così implicitamente rinunciando al beneficio. Nel merito, osserva l'Avvocatura che il decreto opposto non appare censurabile nella parte in cui non ha incluso nella liquidazione la fase istruttoria
- non svolta - e la fase decisionale che, stante il disposto di cui all'art. 133 TUSG, l'assistito non avrebbe avuto interesse a sollecitare;
quanto alla determinazione del compenso, conclude riportandosi ai valori tabellari medi dei compensi professionali, considerato che la prestazione concerne un procedimento semplice, relativo alla richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, conclusosi con decreto di cessazione della materia del contendere;
detti compensi vanno, poi, liquidati, con la riduzione “fino al 50% sui valori medi” nell'importo di € 980,00 per la fase di studio della controversia ed € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio, mentre non possono essere liquidati compensi per la fase istruttoria e decisionale che non si sono svolte. Con vittoria di spese della presente procedura.
All'udienza del 19.6.2024 l'avv. con riferimento all'eccezione preliminare di Parte_1 controparte avente ad oggetto l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione, ne chiedeva il rigetto in quanto fondata su giurisprudenza - indicata nella comparsa di costituzione - non conferente, riguardando un'ipotesi di richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in questa sede non svolta. In ogni caso Cass S.U. n.8561/2021 ha statuito che il diritto al gratuito patrocinio afferisce ad un diritto della parte non disponibile dal procuratore della stessa. Nel merito insisteva nel ricorso, evidenziando che la fase di trattazione si è svolta in quanto è stato concesso un termine da parte del Collegio per l'integrazione delle difese e risultano essere state depositate le relative note;
parimenti, la fase della decisione risulta essere stata espletata, in quanto è stato emesso un provvedimento “lette le conclusioni delle parti”; a sua volta, l'avv. Cristina Brozzo per il
[...]
si riportava alla comparsa di costituzione: alla luce delle difese di controparte non si Controparte_1 opponeva alla liquidazione del compenso, tuttavia, limitato alle sole fasi già indicate nel provvedimento impugnato, in quanto la fase di trattazione si è resa necessaria solo a causa di un errore tecnico dell'avv. mentre quanto alla liquidazione della fase decisoria sollecitata dallo Pt_1 stesso avv. non sussisteva interesse della parte assistita, ex art.133 TU spese giustizia. Pt_1
Ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo possa essere accolto, ma solo nei limiti infraspecificati.
Rilevato che parte resistente, nel corso della succitata udienza, ha rinunciato all'eccezione preliminare, quanto al merito della procedura, correttamente il Collegio ha liquidato le sole fasi di studio ed introduttiva, mentre non ha liquidato le restanti fasi, segnatamente la fase di trattazione in quanto solo a causa di un errore tecnico dell'avv. - irregolarità della notifica dell'atto di Pt_1 appello accertata all'udienza dell'11.11.2024 - la causa era stata rinviata all'udienza del 27.1.2025 nel corso della quale non risulta essere stata svolta alcuna concreta attività di trattazione della causa, siccome veniva dichiarata su accordo delle parti - compresa la parte rappresentata dall'avv.
- la “cessazione della materia del contendere”. Pt_1
Ciò posto, il Collegio nella liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva ha utilizzato il DM 55/2014, mentre avrebbe dovuto utilizzare il DM 147/2022, le cui disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, quindi dal 23.10.2022, nella fattispecie riferite ad un procedimento semplice, relativo alla richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Pertanto, in parziale riforma del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia il
27.2.2025, liquida all'avv. quale difensore di Tommaso Proietti, la somma complessiva Parte_1 di euro 2.055,00 (fase studio euro 1134,00 + fase introduttiva euro 921,00), quindi operata la riduzione ex cit. art. 130 TU 115/2002, la somma euro 1.027,50.
Natura ed esito della presente procedura impongono la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
a modifica del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia in data 27.2.2025 proc.
343/2024, liquida a favore dell'avv. a titolo di compenso professionale per l'attività Parte_1 svolta quale difensore di Tommaso Proietti, l'importo di euro 1.027,50, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Perugia,3 luglio 2025
Il Presidente della Corte di Appello
Giorgio Barbuto