Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 396
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Sentenza 3 luglio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Presidente della Corte di Appello di Perugia, dr. Giorgio Barbuto. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardo alla liquidazione delle spese di giustizia. L'avvocato del ricorrente ha sostenuto che il Collegio avesse errato nel non riconoscere i compensi per le fasi di trattazione e decisionale, chiedendo una liquidazione basata sulle tabelle del D.M. n. 147/2022. Dall'altra parte, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha eccepito una presunta rinuncia al patrocinio a carico dello Stato e ha contestato la liquidazione delle fasi non svolte, proponendo una riduzione dei compensi.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la correttezza della liquidazione per le fasi di studio e introduttiva, ma non per quelle di trattazione e decisionale, ritenendo che non vi fosse stata attività concreta in tali fasi. Ha inoltre stabilito che, sebbene fosse stato utilizzato il D.M. n. 55/2014, si dovesse applicare il D.M. n. 147/2022, in quanto le prestazioni erano state esaurite dopo la sua entrata in vigore. La somma finale liquidata è stata di € 1.027,50, con compensazione totale delle spese tra le parti, evidenziando l'assenza di un interesse concreto da parte del ricorrente per le fasi non liquidate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 396
    Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
    Numero : 396
    Data del deposito : 3 luglio 2025

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