TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile
in persona del Giudice unico dott.ssa Maria Cristina Flesca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente alla via A. Gramsci, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Tiziana Panunzio Marvasi e Stella Maria Vaticano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Panunzio Marvasi, in Gioia Tauro (RC) alla Via Rimembranze n. 58; ATTORE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in in Piazza Italia, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonino Infortuna, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in alla via Marvasi n. 15; Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate con note scritte in sostituzione all'udienza del 19 novembre 2025, ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Controparte_2 dinanzi all'intestato Tribunale, la (già Controparte_3 Controparte_4
), per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali riportati da taluni terreni di sua proprietà
[...] asseritamente conseguenza dell'esecuzione delle opere necessarie al completamento della procedura espropriativa, non eseguite a regola d'arte. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: a) di essere proprietario di un terreno agricolo, sito nel Comune di Laureana di Borrello (RC), interessato, al foglio di mappa 36 - particella n. 180, da un provvedimento di esproprio eseguito dalla , oggi;
Controparte_4 Controparte_3 b) a seguito della procedura anzidetta, l'originaria particella n. 180 veniva trasformata nelle attuali particelle nn. 222 e 225, destinate all'esproprio, mentre le particelle nn. 223, 224, 226 e 227 rimanevano nella proprietà del sig. ; CP_2
c) a seguito dell'esproprio e delle attività ad esso connesse, asseritamente non eseguite a regola d'arte, alcune porzioni del terreno rimanevano intercluse, mentre altre subivano danni;
d) in particolare, l'ente espropriante non aveva provveduto alla necessaria regimentazione delle acque, omettendo di predisporre adeguati sistemi di smaltimento e distruggendo, peraltro, le pregresse opere di regolazione presenti sul fondo. Conseguentemente, il terreno non era più in grado di gestire il normale deflusso delle acque, che tracimavano causando ingenti danni alle piantagioni ivi insistenti;
e) di aver più volte tentato, invano, di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia. 2. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2021, la Controparte_3 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, a fondamento delle proprie difese, la eccepiva, Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'esecuzione dei lavori connessi all'esproprio era stata appaltata all'ATI costituita tra la con Sede in Roccella CP_5
IC (in qualità di capogruppo) e la con sede in Catania. Controparte_6
Nel merito contestava sia l'an che il quantum delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore, evidenziando, in particolare, l'esistenza di una serie di condizioni oggettive tali da escludere la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e l'evento dannoso descritto dall'attore. All'udienza del 13.07.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. All'esito della successiva udienza del 07.12.2021, svoltasi in modalità cartolare telematica, il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e contestualmente fissava l'udienza del 15.03.2022 per prendere atto delle determinazioni delle parti in ordine all'eventuale accettazione. All'udienza da ultimo indicata, preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'ente convenuto, l'attore insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori, per come formulati nelle memorie ex art. 183 c.p.c. A seguito di taluni rinvii giustificati dall'assenza del giudice titolare del ruolo, all'udienza del 02.05.2023, venivano ammesse le prove testimoniali nei termini di cui al relativo verbale, riservando all'esito la decisione sulla chiesta CTU. Alle udienze del 03.10.2023, del 07.11.2023 e del 12.12.2023 si procedeva all'audizione dei testi indicati da parte attrice ( , , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Con ordinanza del 15.02.2024, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2024, si disponeva CTU tecnica con nomina del consulente e formulazione dei quesiti. In data 24.09.2024, veniva, quindi, depositata al fascicolo telematico, la consulenza tecnica a firma del dott.
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la Persona_1 discussione orale. Dopo taluni rinvii giustificati dall'assenza del giudice titolare del ruolo, la causa veniva fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assegnata a sentenza all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione La domanda formulata dall'attore risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento. Più nel dettaglio, la compiuta attività istruttoria ha dato piena dimostrazione delle circostanze oggetto di allegazione da parte dell'attore tanto per quel che concerne la pre esistenza di un sistema di regolazione del deflusso delle acque, tanto in ordine al nesso di causalità tra danni riportati sul terreno rimasto nella titolarità del ed i lavori funzionali alla realizzazione della strada pedemontana. CP_2
Può dunque passarsi al merito della vicenda con l'analisi delle prove testimoniali e dei dati acquisiti per il tramite della CTU, sì come convergenti nel riconoscere fondamento alla domanda risarcitoria spiegata da . Controparte_2
Anzitutto è possibile ripercorrete la deposizione resa da , in qualità di responsabile Testimone_2 del procedimento Lotto 9-10 della Pedemontana. Il predetto ha specificato di essere subentrato a procedimento già avviato, allorquando i lavori erano stati già parzialmente realizzati dalla ditta e poi sospesi a causa del sequestro penale dell'area in oggetto, in Controparte_7 quanto interessata da una discarica abusiva. A seguito di dissequestro e restituzione del sito al
[...]
i lavori sono proseguiti. Il teste ha specificato di essere a conoscenza della realizzazione CP_8 di un sistema di convogliamento e deflusso delle acque piovane e di scorrimento superficiale sui lati destro e sinistro del corpo stradale. In particolare, il teste ha specificato che le opere sono state Tes_2 realizzate sulla parte espropriata del lotto a confine con la parte non espropriata, allo scopo di allontanare le acque dalla strada, di guisa che le acque così convogliate ristagnavano sulla proprietà non espropriata del Sig. . Il teste ha anche rappresentato come il Sig. , odierno attore, CP_2 CP_2 aveva lamentato l'esistenza di un tubo ostruito dell'intero impianto di convogliamento e deflusso delle acque a causa del quale si creava un ristagno di acque sulla sua proprietà, poiché la detta ostruzione non consentiva alle acque di defluire lungo tutto il percorso canalizzato che andava a morire in un torrente naturale. Il teste ricordava che l'impianto ed il relativo sistema di canalizzazione e deflusso delle acque erano stati realizzati dalla ditta Franco Costruzione, mentre non è stato in grado di riferire in ordine alla esistenza pregressa sui terreni dell'attore di un sistema di regimentazione delle acque piovane e di superficie. È stato escusso anche il teste in qualità di agronomo, che ha effettuato dei Testimone_4 sopralluoghi sui luoghi di causa su richiesta del sig. per il quale ha redatto due perizie di parte, CP_2 entrambe versate in atti, l'una nell'anno 2014 e l'altra nel 2017. Ha confermato la preesistenza sul terreno del sig. di un sistema di regimazione delle acque piovane che gli consentiva di evitare CP_2
i ristagni di acqua nel terreno. Pur non conoscendo lo stato luoghi prima dell'esproprio, ha tuttavia riferito di avere constatato sul fondo l'esistenza di una rete di drenaggio probabilmente del sistema preesistente di regimazione A seguito dei lavori delle opere necessarie all'esproprio di parte del terreno dell'attore ha eseguito dei sopralluoghi, constatando il ristagno delle acque sul predetto fondo e nel dettaglio ha rappresentato come sui terreni dove erano coltivati i kiwi c'era un sistema di drenaggio che non funzionava, mentre sulla parte dell'agrumeto c'erano delle scoline che terminavano sul terreno del , che hanno causato una riduzione permanente della produzione. CP_2
Ha, inoltre, riferito di avere constatato che sulle piante di kiwi erano stati effettuati degli interventi nel tentativo di riprenderle, in quanto seccatesi a causa del predetto ristagno di acqua. Maggiormente significative risultano poi le testimonianze rese da e . Testimone_3 Testimone_5
In particolare, il primo, che conosceva il fondo per cui è causa, poiché da piccolo si recava sul citato terreno insieme al figlio dell'attore, ha confermato la circostanza, in quanto constatata personalmente, secondo cui esisteva un sistema di regimentazione delle acque piovane prima della realizzazione della strada provinciale. Nello specifico, ha riferito circa l'esistenza di un pozzetto che raccoglieva tutte le acque e consentiva di evitare il verificarsi di ristagni. Prima che venissero eseguiti i lavori della strada provinciale sul terreno del non si erano mai verificati ristagni di acqua. Inoltre, ha CP_2 rappresentato che, prima dei lavori di realizzazione della strada sopraelevata rispetto al fondo del sig.
, gli alberi da frutto (mandarini e kiwi, piantati e coltivati su terreno del sig. ) erano CP_2 CP_2 rigogliosi, tant'è che spesso il Sig. gli regalava cassette di frutti raccolti sul medesimo terreno. CP_2
Dopo la realizzazione della strada, il sistema di regimazione realizzato dal sul fondo è stato CP_2 ricoperto per la realizzazione della stessa, tant'è che dopo circa un anno le piante di si Per_2 erano ingiallite e le piante di kiwi, a causa del ristagno di acqua, si erano seccate. Tale constatazione, ha spiegato il teste, deriva dalla maturata esperienza nel settore agricolo (è infatti titolare di un'azienda agricola). Ha, infine, precisato che dalla strada provinciale, sopraelevata rispetto al fondo non espropriato del , sono state realizzati dei canali di scolo che fanno defluire l'acqua che si CP_2 raccoglie sul manto stradale verso i terreni limitrofi alla strada rimasti nella titolarità dell'attore. Anche il teste , figlio dell'attore, ha confermato la circostanza secondo cui sul fondo Testimone_5 oggetto di causa era presente un sistema di regimazione delle acque piovane, che gli consentiva di evitare i ristagni di acqua nel terreno: “sulla proprietà c'erano dei tubi di drenaggio che facevano confluire tutte le acque in eccesso in un pozzetto che dopo i lavori realizzati dalla , Controparte_3
è rimasto sotterrato”. Ha premesso come la strada pedemontana è stata realizzata dalla ad CP_4 un livello superiore rispetto al terreno del padre, di guisa che, per evitare l'allagamento della rete viaria, sono stati realizzati dei canali di scolo che facevano defluire l'acqua dalla strada sui fondi di proprietà del padre. A detto riguardo ha precisato che la mancata realizzazione di adeguati canali di raccolta e deflusso dell'acqua determinavano il ristagno sul terreno del padre, odierno attore. Ha riferito che prima della realizzazione dei lavori funzionali all'esproprio non vi erano ristagni di acqua di alcuna origine e che gli alberi di clementine e le piante di kiwi fino al 2010-2011 erano verdi, folte e consentivano di realizzare un raccolto. Il pozzetto in cui venivano fatte confluire le acque di superficie è stato completamente sotterrato, poiché si trovava su una parte del terreno che è stata espropriata per i lavori e dove oggi si trova la strada pedemontana, per cui non svolge più la funzione di drenaggio dell'acqua in eccesso che si forma in caso di piogge. Ha, quindi, specificato che dopo la distruzione delle opere di regimazione delle acque sul fondo di causa anche la semplice caduta di acqua piovana determinava l'allagamento del terreno. Ha, quindi, confermato come il ristagno delle acque piovane sul terreno ha avuto effetti negativi sulle piante di clementine e kiwi e ciò si è tradotto in una significativa diminuzione del raccolto. Circostanza questa di particolare rilievo dal momento che la sua famiglia fino a quel momento aveva vissuto con i proventi dell'attività agricola svolta dal padre sui terreni di causa. L'indicato teste ha aggiunto che a seguito dell'attività di esproprio da parte della e della CP_4 mancata regimentazione delle acque e precisamente nell'anno 2012, il padre, odierno attore ha eseguito nella piantagione dei Kiwi, il taglio all'altezza di 30 cm del colletto, al fine di cercare di ottenere nuovamente una piantina sana, ma tale operazione non ne ha consentito il recupero: “le radici erano state compromesse, marcite a causa dell'eccesso di acqua”. Il teste ha, infine, evidenziato come durante la realizzazione dei lavori per la costruzione della strada pedemontana, e prima che fosse realizzato il fossato lungo tutto il perimetro della citata strada a confine con la proprietà del padre, personale della provincia ha assistito ad un episodio di allagamento del fondo di proprietà del padre, causato dalla pioggia, constatando quindi la situazione. Ha concluso la resa testimonianza rappresentando che il proprio padre, ancorché avesse riscontrato le problematiche anzidette, non ha eseguito alcun lavoro di rifacimento, poiché troppo oneroso. L'assunzione delle sopra indicate prove per testi, sopra nel dettaglio riportate, dimostrano in maniera inequivocabile tanto l'esistenza di un precedente sistema di regimentazione delle acque la cui funzionalità è venuta meno proprio a seguito dei lavori di realizzazione della strada sopraelevata rispetto ai terreni dell'attore, quanto la circostanza che, a seguito dei citati lavori, sui terreni rimasti nella titolarità del , l'acqua ristagnava con conseguenze in punto di danni per le piante di kiwi CP_2
e clementine cui è conseguita una significativa diminuzione del raccolto. Anche la consulenza tecnica d'ufficio espletata, unitamente alla documentazione in atti, consente di appurare che i danni occorsi al fondo di proprietà dell'attore, per i quali è stato proposto il presente giudizio, sono stati determinati dal fatto che “nessuna opera per la regimentazione delle acque sia stata eseguita al momento dell'esecuzione del tracciato stradale da parte della Pubblica Amministrazione, anno 2011”, nonché dalla circostanza secondo cui “l'opera pubblica ha distrutto le opere di drenaggio, in precedenza predisposte dall'attore, che consentivano il deflusso delle acque verso un fosso preesistente. Detto collettore, peraltro, è stato smantellato dal cedimento del terreno di riporto utilizzato dall'Ente per rialzare il piano stradale. Per molto tempo le acque provenienti dal tracciato stradale, scivolando lungo i fianchi del rialzato, si sono riversate liberamente nel fondo di proprietà dell'attore”. Nel caso di specie, sussistono i presupposti per ritenere configurata una responsabilità a carico CP_ dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. In proposito, si osserva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, “senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza
o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (ex multis Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 15383/2006; Cass. n. 15384/2006). Ne consegue, dunque, un'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, per effetto del quale, sull'attore che agisce per il riconoscimento del danno incombe la prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre al custode, ai fini di un esonero di responsabilità, spetta l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Orbene, nel caso di specie, è emerso che i continui allagamenti ed il ristagno delle acque che si sono verificati sul terreno di proprietà di parte attrice, in occasione di precipitazioni meteoriche, rinvengono la propria causa nella mancanza di un adeguato ed efficiente sistema di canalizzazione e deflusso delle acque, nonché nella distruzione di quello preesistente. Su punto non può prescindersi dai chiari esiti della CTU svolta nel corso del giudizio, non essendovi ragione per disattenderne le relative risultanze. La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, agronomo , risulta priva di vizi Persona_1 logici e metodologici, essendo il risultato di una disamina obiettiva del caso concreto e di una scrupolosa analisi della documentazione prodotta in giudizio. Le risultanze dell'elaborato peritale, confortate dalla documentazione fotografica versata in atti, pongono in rilievo come soltanto nel mese di maggio 2021, l'Ente ha realizzato lungo i fianchi del rilevato stradale degli embrici (vedi foto n. 3) e, alla base, delle cunette (vedi foto n. 4 e n. 5) per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dal tracciato stradale verso un alveo naturale. Grazie alla realizzazione degli embrici e delle cunette, dal 2021 l'acqua proveniente dalla sede stradale non si riversa più nel fondo di proprietà dell'attore. Il CTU ha, infatti, personalmente constatato che nei terreni coltivati a posti ai margini est ed ovest della sede stradale e quindi ai fianchi delle Per_2 cunette, non essendoci più ristagno idrico, le piante sono in piena ripresa vegetativa e produttiva. Durante il primo sopralluogo era evidente un'abbondante fioritura (vedi foto n.6). Per quanto riguarda invece l'appezzamento di terreno coltivato ad actinidia di circa 20 anni d'età, “il cedimento del terreno di riporto utilizzato dall'Ente per rialzare il piano stradale ha reso inutilizzabile il collettore di raccolta delle acque preesistente;
le opere di drenaggio eseguite dall'attore al momento dell'impianto del frutteto sono state troncate e otturate dalle particelle di suolo. Le acque di pioggia e di falda ristagnano all'interno dello strato attivo del suolo”. Al momento del sopralluogo il CTU ha, quindi, potuto appurare la mancanza di gran parte delle piante in quanto sono state uccise dal marciume radicale conseguente al ristagno idrico e quelle ancora in vita erano sofferenti, con branche secche e scarsa vegetazione (vedi foto n. 7). L'agronomo ha, pertanto, precisato come l'acqua, anche al momento della redazione della perizia, continui a ristagnare all'interno dello strato attivo del suolo dove le piante affondano le loro radici e traggono nutrimento e sostegno. In alcuni punti l'acqua è presente anche sopra il piano di campagna non essendoci possibilità di allontanamento (vedi foto n. 8). Da qui ha rilevato la necessità di ulteriori lavori, nella specie la realizzazione di una rete di drenaggio funzionale a rendere utilizzabile in toto il terreno del . CP_2
Fatte queste premesse, il CTU, accertando il nesso di causa tra i danni riportati dalla piantagione del e la realizzazione dei lavori della strada pedemontana, ha concluso che il tracciato stradale CP_2 realizzato nell'anno 2011, non essendo stato contemporaneamente munito di opere per la regimentazione delle acque provenienti dalla sede stradale e dai tubi di drenaggio preesistenti nel fondo attoreo, non era idoneo ad evitare danni. Sul nesso di causalità il CTU ha, inoltre, evidenziato: “I danni lamentati dall'attore nei fondi agricoli di sua proprietà sono riconducibili a fenomeni di ristagno idrico. La maggior parte delle specie coltivate, tra cui gli agrumi e il kiwi, soffrono se il suolo è impregnato di acqua. L'apparato radicale ha bisogno che nei macro pori presenti tra le particelle terrose circoli l'aria affinché i processi di umificazione e mineralizzazione dei principi nutritivi, naturali o apportati con la concimazione, avvengano in modo corretto. L'acqua deve essere contenuta solo nei micro pori. Un ambiente asfittico, inoltre, favorisce lo sviluppo di malattie dovute ad agenti patogeni, in particolare funghi, responsabili di marciumi radicali che portano forti sofferenze, ridotto sviluppo vegetativo, riduzione delle produzioni e fin anche la morte di intere branche e persino delle piante. E' evidente che aver interrotto, con la realizzazione del tracciato stradale, i tubi di drenaggio preesistenti nel fondo attoreo e non aver predisposto immediatamente delle opere di regimentazione e smaltimento dell'acqua proveniente dalla sede stradale favorendo, così, l'accumulo in questi suoli anche dell'acqua proveniente dalla sede stradale, senza alcuna opportunità di sgrondo, sia la causa esclusiva del ristagno idrico e quindi dei danni lamentati dall'attore”. Dalla ricostruzione sopra riportata appare evidente che il danno subito dalla parte attrice è immediata conseguenza dell'opera pubblica che la ha realizzato per Controparte_3 mezzo di un appaltatore. Il consulente non ha individuato per la verità neanche specifici profili di cattiva esecuzione dei lavori, ma si è limitato ad accertare che la loro esecuzione ha prodotto gli effetti anzidetti. Appare allora evidente che in presenza di detta situazione l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva formulata dal convenuto ente è destituita di ogni fondamento. Invero, è priva di pregio giuridico la circostanza dedotta dall'ente convenuto secondo cui, a seguito della consegna, l'obbligo di custodia è stato trasferito in via esclusiva alla citata ATI appaltante, di guisa che le conseguenze dannose verificatesi all'interno dell'area completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore ricadono esclusivamente su quest'ultimo. L'ipotesi oggetto di vaglio giudiziario attiene, infatti, ai danni che il proprietario della parte del fondo non colpita da espropriazione, abbia subito per effetto della realizzazione dell'opera pubblica che l'amministrazione ha eseguito, come sovente avviene, per il tramite di un appaltatore. In siffatta situazione, la responsabilità dell'amministrazione committente potrebbe essere esclusa solo a fronte dell'allegazione e della prova che le modalità esecutive dell'opera, affidata all'appaltatore, siano state assolutamente difformi dal progetto o dalle indicazioni ricevute dal committente e che il danno sia frutto di tali particolari modalità esecutive. Tale prova, nel caso in esame, è completamente carente per cui può essere richiamato il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza della Cassazione n. 25408/2016 secondo cui “In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente” (nello stesso senso si veda pure Cass. 7553/2021). In effetti, se ciò fosse possibile, si realizzerebbe un esonero contrattuale della responsabilità nei confronti dei terzi che, tuttavia, non sono parti del contratto. Ad esempio, la clausola di un contratto di appalto che ascriva all'appaltatore la responsabilità esclusiva per tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere, non può essere invocata, a suo favore, dal committente. Infatti, una simile clausola è finalizzata ad operare solo nei rapporti fra i contraenti (appaltatore e committente), ma non può in ogni caso “vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto” (Cass. 2363/2012). Questo non è altro che l'applicazione del generale principio di relatività del contratto (art. 1372 c.c.), cioè della norma che stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti. In altri termini, l'appalto non vincola il terzo, e quindi non vincola l'attore, il quale mantiene il proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode, in questo caso Controparte_3
.
[...] In definitiva, sulla scorta delle risultanze peritali e della documentazione complessivamente versata in atti, le cause dei danni lamentati dall'attore sono da rinvenirsi nella mancata realizzazione di un adeguato ed efficiente sistema di regimentazione e deflusso dell'acqua piovana. In punto di quantificazione danni, si richiama quanto compiutamente descritto dal CTU nella sua relazione peritale: “i danni causati al fondo attoreo corrispondono ai mancati redditi che si sono verificati dal 2011 ad oggi sia nell'agrumeto che nel kiwi. Per l'actinidia, inoltre, affinché il frutteto possa tornare alla normalità, sarà necessario rifare i drenaggi, così come mostrato nella planimetria n. 2, facendo convergere le tubature nel sottopasso della sede stradale (vedi foto n. 9), realizzato dall'Ente nel 2021 e che conduce le acque direttamente nella cunetta già descritta, posta ad ovest del tracciato stradale. Per il piccolo lotto di terreno coltivato a kiwi di circa 750 metri quadrati (vedi planimetria n. 1), dove il piano di campagna è posto allo stesso livello della base del tracciato stradale e il deflusso dell'acqua è impedito dal manufatto stesso (qui l'acqua crea un vero e proprio acquitrino come già mostrato nella foto n. 8, per la messa a coltura sarà indispensabile innalzare il livello del piano di campagna di circa 60 cm con l'apporto di terreno agrario). In tal modo le nuove piante che saranno messe a dimora troveranno un ambiente idoneo allo sviluppo delle loro radici e i dreni che saranno realizzati potranno scaricare le acque di pioggia e di falda raccolte, attraverso il sottopasso, nella già descritta cunetta realizzata dall'Ente”. Ne deriva, pertanto, una responsabilità dell'ente convenuto per come stabilito dal C.T.U., Per_1
, che si ritiene di condividere anche in ordine al quantum, essendo stato calcolato sulla scorta
[...] dei prezzi medi di mercato e mediante computo metrico orientativo circa le lavorazioni da eseguire per la piena fruibilità del fondo (costo di esecuzione di scavi e rinterri, eseguiti a macchina, dei prezzi di vendita del tubo e del pietrame di fiume, del trasporto in loco e collocazione a mano e a macchina nello scavo, si stima un costo complessivo medio di esecuzione dell'opera drenante di €. 35,00 al metro lineare). La deve, quindi, essere condannata al pagamento della Controparte_3 complessiva somma pari ad € 108.670,50 calcolata tenendo conto di € 19.233,001 per Mancati redditi derivanti dal raccolto di di € 74.237,50 per Mancati redditi che sarebbero derivati dalla Per_2 raccolta di Kiwi, €. 9.800,00 per la realizzazione dei drenaggi ed €. 5.400,00 per il riempimento con terreno agrario. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore, la complessità (bassa) delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: a) accerta e dichiara la responsabilità della , in persona Controparte_3 del Sindaco p.t., per i danni occorsi sul terreno agricolo di proprietà di parte attrice, situato nel Comune di Laureana di Borrello e riportato al Catasto Terreni, al Foglio di mappa 36 e precisamente particelle nn. 75, 76 136, 223, 224, 226 e 227. E per l'effetto b) Condanna la , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_3 in favore di parte attrice della somma di € 108.670,50, oltre interessi dal dì della domanda fino al soddisfo;
c) condanna la , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, Controparte_3 in favore di parte attrice del rimborso per le spese vive sostenute per € 786,00 (€ 759,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per la marca da bollo), nonché delle spese di lite da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari che si liquidano in complessivi e in € 2.540,00 per compensi professionali, spese generali nella misura del 15 % come per legge, I.V.A. e C.P.A.. d) pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese della disposta CTU, sì come liquidate con separato decreto. Palmi, 29.12.2025 Il giudice Dott.ssa Maria Cristina Flesca
in persona del Giudice unico dott.ssa Maria Cristina Flesca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente alla via A. Gramsci, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Tiziana Panunzio Marvasi e Stella Maria Vaticano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Panunzio Marvasi, in Gioia Tauro (RC) alla Via Rimembranze n. 58; ATTORE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in in Piazza Italia, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonino Infortuna, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in alla via Marvasi n. 15; Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate con note scritte in sostituzione all'udienza del 19 novembre 2025, ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Controparte_2 dinanzi all'intestato Tribunale, la (già Controparte_3 Controparte_4
), per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali riportati da taluni terreni di sua proprietà
[...] asseritamente conseguenza dell'esecuzione delle opere necessarie al completamento della procedura espropriativa, non eseguite a regola d'arte. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: a) di essere proprietario di un terreno agricolo, sito nel Comune di Laureana di Borrello (RC), interessato, al foglio di mappa 36 - particella n. 180, da un provvedimento di esproprio eseguito dalla , oggi;
Controparte_4 Controparte_3 b) a seguito della procedura anzidetta, l'originaria particella n. 180 veniva trasformata nelle attuali particelle nn. 222 e 225, destinate all'esproprio, mentre le particelle nn. 223, 224, 226 e 227 rimanevano nella proprietà del sig. ; CP_2
c) a seguito dell'esproprio e delle attività ad esso connesse, asseritamente non eseguite a regola d'arte, alcune porzioni del terreno rimanevano intercluse, mentre altre subivano danni;
d) in particolare, l'ente espropriante non aveva provveduto alla necessaria regimentazione delle acque, omettendo di predisporre adeguati sistemi di smaltimento e distruggendo, peraltro, le pregresse opere di regolazione presenti sul fondo. Conseguentemente, il terreno non era più in grado di gestire il normale deflusso delle acque, che tracimavano causando ingenti danni alle piantagioni ivi insistenti;
e) di aver più volte tentato, invano, di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia. 2. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2021, la Controparte_3 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, a fondamento delle proprie difese, la eccepiva, Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'esecuzione dei lavori connessi all'esproprio era stata appaltata all'ATI costituita tra la con Sede in Roccella CP_5
IC (in qualità di capogruppo) e la con sede in Catania. Controparte_6
Nel merito contestava sia l'an che il quantum delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore, evidenziando, in particolare, l'esistenza di una serie di condizioni oggettive tali da escludere la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e l'evento dannoso descritto dall'attore. All'udienza del 13.07.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. All'esito della successiva udienza del 07.12.2021, svoltasi in modalità cartolare telematica, il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e contestualmente fissava l'udienza del 15.03.2022 per prendere atto delle determinazioni delle parti in ordine all'eventuale accettazione. All'udienza da ultimo indicata, preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'ente convenuto, l'attore insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori, per come formulati nelle memorie ex art. 183 c.p.c. A seguito di taluni rinvii giustificati dall'assenza del giudice titolare del ruolo, all'udienza del 02.05.2023, venivano ammesse le prove testimoniali nei termini di cui al relativo verbale, riservando all'esito la decisione sulla chiesta CTU. Alle udienze del 03.10.2023, del 07.11.2023 e del 12.12.2023 si procedeva all'audizione dei testi indicati da parte attrice ( , , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Con ordinanza del 15.02.2024, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2024, si disponeva CTU tecnica con nomina del consulente e formulazione dei quesiti. In data 24.09.2024, veniva, quindi, depositata al fascicolo telematico, la consulenza tecnica a firma del dott.
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la Persona_1 discussione orale. Dopo taluni rinvii giustificati dall'assenza del giudice titolare del ruolo, la causa veniva fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assegnata a sentenza all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione La domanda formulata dall'attore risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento. Più nel dettaglio, la compiuta attività istruttoria ha dato piena dimostrazione delle circostanze oggetto di allegazione da parte dell'attore tanto per quel che concerne la pre esistenza di un sistema di regolazione del deflusso delle acque, tanto in ordine al nesso di causalità tra danni riportati sul terreno rimasto nella titolarità del ed i lavori funzionali alla realizzazione della strada pedemontana. CP_2
Può dunque passarsi al merito della vicenda con l'analisi delle prove testimoniali e dei dati acquisiti per il tramite della CTU, sì come convergenti nel riconoscere fondamento alla domanda risarcitoria spiegata da . Controparte_2
Anzitutto è possibile ripercorrete la deposizione resa da , in qualità di responsabile Testimone_2 del procedimento Lotto 9-10 della Pedemontana. Il predetto ha specificato di essere subentrato a procedimento già avviato, allorquando i lavori erano stati già parzialmente realizzati dalla ditta e poi sospesi a causa del sequestro penale dell'area in oggetto, in Controparte_7 quanto interessata da una discarica abusiva. A seguito di dissequestro e restituzione del sito al
[...]
i lavori sono proseguiti. Il teste ha specificato di essere a conoscenza della realizzazione CP_8 di un sistema di convogliamento e deflusso delle acque piovane e di scorrimento superficiale sui lati destro e sinistro del corpo stradale. In particolare, il teste ha specificato che le opere sono state Tes_2 realizzate sulla parte espropriata del lotto a confine con la parte non espropriata, allo scopo di allontanare le acque dalla strada, di guisa che le acque così convogliate ristagnavano sulla proprietà non espropriata del Sig. . Il teste ha anche rappresentato come il Sig. , odierno attore, CP_2 CP_2 aveva lamentato l'esistenza di un tubo ostruito dell'intero impianto di convogliamento e deflusso delle acque a causa del quale si creava un ristagno di acque sulla sua proprietà, poiché la detta ostruzione non consentiva alle acque di defluire lungo tutto il percorso canalizzato che andava a morire in un torrente naturale. Il teste ricordava che l'impianto ed il relativo sistema di canalizzazione e deflusso delle acque erano stati realizzati dalla ditta Franco Costruzione, mentre non è stato in grado di riferire in ordine alla esistenza pregressa sui terreni dell'attore di un sistema di regimentazione delle acque piovane e di superficie. È stato escusso anche il teste in qualità di agronomo, che ha effettuato dei Testimone_4 sopralluoghi sui luoghi di causa su richiesta del sig. per il quale ha redatto due perizie di parte, CP_2 entrambe versate in atti, l'una nell'anno 2014 e l'altra nel 2017. Ha confermato la preesistenza sul terreno del sig. di un sistema di regimazione delle acque piovane che gli consentiva di evitare CP_2
i ristagni di acqua nel terreno. Pur non conoscendo lo stato luoghi prima dell'esproprio, ha tuttavia riferito di avere constatato sul fondo l'esistenza di una rete di drenaggio probabilmente del sistema preesistente di regimazione A seguito dei lavori delle opere necessarie all'esproprio di parte del terreno dell'attore ha eseguito dei sopralluoghi, constatando il ristagno delle acque sul predetto fondo e nel dettaglio ha rappresentato come sui terreni dove erano coltivati i kiwi c'era un sistema di drenaggio che non funzionava, mentre sulla parte dell'agrumeto c'erano delle scoline che terminavano sul terreno del , che hanno causato una riduzione permanente della produzione. CP_2
Ha, inoltre, riferito di avere constatato che sulle piante di kiwi erano stati effettuati degli interventi nel tentativo di riprenderle, in quanto seccatesi a causa del predetto ristagno di acqua. Maggiormente significative risultano poi le testimonianze rese da e . Testimone_3 Testimone_5
In particolare, il primo, che conosceva il fondo per cui è causa, poiché da piccolo si recava sul citato terreno insieme al figlio dell'attore, ha confermato la circostanza, in quanto constatata personalmente, secondo cui esisteva un sistema di regimentazione delle acque piovane prima della realizzazione della strada provinciale. Nello specifico, ha riferito circa l'esistenza di un pozzetto che raccoglieva tutte le acque e consentiva di evitare il verificarsi di ristagni. Prima che venissero eseguiti i lavori della strada provinciale sul terreno del non si erano mai verificati ristagni di acqua. Inoltre, ha CP_2 rappresentato che, prima dei lavori di realizzazione della strada sopraelevata rispetto al fondo del sig.
, gli alberi da frutto (mandarini e kiwi, piantati e coltivati su terreno del sig. ) erano CP_2 CP_2 rigogliosi, tant'è che spesso il Sig. gli regalava cassette di frutti raccolti sul medesimo terreno. CP_2
Dopo la realizzazione della strada, il sistema di regimazione realizzato dal sul fondo è stato CP_2 ricoperto per la realizzazione della stessa, tant'è che dopo circa un anno le piante di si Per_2 erano ingiallite e le piante di kiwi, a causa del ristagno di acqua, si erano seccate. Tale constatazione, ha spiegato il teste, deriva dalla maturata esperienza nel settore agricolo (è infatti titolare di un'azienda agricola). Ha, infine, precisato che dalla strada provinciale, sopraelevata rispetto al fondo non espropriato del , sono state realizzati dei canali di scolo che fanno defluire l'acqua che si CP_2 raccoglie sul manto stradale verso i terreni limitrofi alla strada rimasti nella titolarità dell'attore. Anche il teste , figlio dell'attore, ha confermato la circostanza secondo cui sul fondo Testimone_5 oggetto di causa era presente un sistema di regimazione delle acque piovane, che gli consentiva di evitare i ristagni di acqua nel terreno: “sulla proprietà c'erano dei tubi di drenaggio che facevano confluire tutte le acque in eccesso in un pozzetto che dopo i lavori realizzati dalla , Controparte_3
è rimasto sotterrato”. Ha premesso come la strada pedemontana è stata realizzata dalla ad CP_4 un livello superiore rispetto al terreno del padre, di guisa che, per evitare l'allagamento della rete viaria, sono stati realizzati dei canali di scolo che facevano defluire l'acqua dalla strada sui fondi di proprietà del padre. A detto riguardo ha precisato che la mancata realizzazione di adeguati canali di raccolta e deflusso dell'acqua determinavano il ristagno sul terreno del padre, odierno attore. Ha riferito che prima della realizzazione dei lavori funzionali all'esproprio non vi erano ristagni di acqua di alcuna origine e che gli alberi di clementine e le piante di kiwi fino al 2010-2011 erano verdi, folte e consentivano di realizzare un raccolto. Il pozzetto in cui venivano fatte confluire le acque di superficie è stato completamente sotterrato, poiché si trovava su una parte del terreno che è stata espropriata per i lavori e dove oggi si trova la strada pedemontana, per cui non svolge più la funzione di drenaggio dell'acqua in eccesso che si forma in caso di piogge. Ha, quindi, specificato che dopo la distruzione delle opere di regimazione delle acque sul fondo di causa anche la semplice caduta di acqua piovana determinava l'allagamento del terreno. Ha, quindi, confermato come il ristagno delle acque piovane sul terreno ha avuto effetti negativi sulle piante di clementine e kiwi e ciò si è tradotto in una significativa diminuzione del raccolto. Circostanza questa di particolare rilievo dal momento che la sua famiglia fino a quel momento aveva vissuto con i proventi dell'attività agricola svolta dal padre sui terreni di causa. L'indicato teste ha aggiunto che a seguito dell'attività di esproprio da parte della e della CP_4 mancata regimentazione delle acque e precisamente nell'anno 2012, il padre, odierno attore ha eseguito nella piantagione dei Kiwi, il taglio all'altezza di 30 cm del colletto, al fine di cercare di ottenere nuovamente una piantina sana, ma tale operazione non ne ha consentito il recupero: “le radici erano state compromesse, marcite a causa dell'eccesso di acqua”. Il teste ha, infine, evidenziato come durante la realizzazione dei lavori per la costruzione della strada pedemontana, e prima che fosse realizzato il fossato lungo tutto il perimetro della citata strada a confine con la proprietà del padre, personale della provincia ha assistito ad un episodio di allagamento del fondo di proprietà del padre, causato dalla pioggia, constatando quindi la situazione. Ha concluso la resa testimonianza rappresentando che il proprio padre, ancorché avesse riscontrato le problematiche anzidette, non ha eseguito alcun lavoro di rifacimento, poiché troppo oneroso. L'assunzione delle sopra indicate prove per testi, sopra nel dettaglio riportate, dimostrano in maniera inequivocabile tanto l'esistenza di un precedente sistema di regimentazione delle acque la cui funzionalità è venuta meno proprio a seguito dei lavori di realizzazione della strada sopraelevata rispetto ai terreni dell'attore, quanto la circostanza che, a seguito dei citati lavori, sui terreni rimasti nella titolarità del , l'acqua ristagnava con conseguenze in punto di danni per le piante di kiwi CP_2
e clementine cui è conseguita una significativa diminuzione del raccolto. Anche la consulenza tecnica d'ufficio espletata, unitamente alla documentazione in atti, consente di appurare che i danni occorsi al fondo di proprietà dell'attore, per i quali è stato proposto il presente giudizio, sono stati determinati dal fatto che “nessuna opera per la regimentazione delle acque sia stata eseguita al momento dell'esecuzione del tracciato stradale da parte della Pubblica Amministrazione, anno 2011”, nonché dalla circostanza secondo cui “l'opera pubblica ha distrutto le opere di drenaggio, in precedenza predisposte dall'attore, che consentivano il deflusso delle acque verso un fosso preesistente. Detto collettore, peraltro, è stato smantellato dal cedimento del terreno di riporto utilizzato dall'Ente per rialzare il piano stradale. Per molto tempo le acque provenienti dal tracciato stradale, scivolando lungo i fianchi del rialzato, si sono riversate liberamente nel fondo di proprietà dell'attore”. Nel caso di specie, sussistono i presupposti per ritenere configurata una responsabilità a carico CP_ dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. In proposito, si osserva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, “senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza
o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (ex multis Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 15383/2006; Cass. n. 15384/2006). Ne consegue, dunque, un'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, per effetto del quale, sull'attore che agisce per il riconoscimento del danno incombe la prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre al custode, ai fini di un esonero di responsabilità, spetta l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Orbene, nel caso di specie, è emerso che i continui allagamenti ed il ristagno delle acque che si sono verificati sul terreno di proprietà di parte attrice, in occasione di precipitazioni meteoriche, rinvengono la propria causa nella mancanza di un adeguato ed efficiente sistema di canalizzazione e deflusso delle acque, nonché nella distruzione di quello preesistente. Su punto non può prescindersi dai chiari esiti della CTU svolta nel corso del giudizio, non essendovi ragione per disattenderne le relative risultanze. La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, agronomo , risulta priva di vizi Persona_1 logici e metodologici, essendo il risultato di una disamina obiettiva del caso concreto e di una scrupolosa analisi della documentazione prodotta in giudizio. Le risultanze dell'elaborato peritale, confortate dalla documentazione fotografica versata in atti, pongono in rilievo come soltanto nel mese di maggio 2021, l'Ente ha realizzato lungo i fianchi del rilevato stradale degli embrici (vedi foto n. 3) e, alla base, delle cunette (vedi foto n. 4 e n. 5) per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dal tracciato stradale verso un alveo naturale. Grazie alla realizzazione degli embrici e delle cunette, dal 2021 l'acqua proveniente dalla sede stradale non si riversa più nel fondo di proprietà dell'attore. Il CTU ha, infatti, personalmente constatato che nei terreni coltivati a posti ai margini est ed ovest della sede stradale e quindi ai fianchi delle Per_2 cunette, non essendoci più ristagno idrico, le piante sono in piena ripresa vegetativa e produttiva. Durante il primo sopralluogo era evidente un'abbondante fioritura (vedi foto n.6). Per quanto riguarda invece l'appezzamento di terreno coltivato ad actinidia di circa 20 anni d'età, “il cedimento del terreno di riporto utilizzato dall'Ente per rialzare il piano stradale ha reso inutilizzabile il collettore di raccolta delle acque preesistente;
le opere di drenaggio eseguite dall'attore al momento dell'impianto del frutteto sono state troncate e otturate dalle particelle di suolo. Le acque di pioggia e di falda ristagnano all'interno dello strato attivo del suolo”. Al momento del sopralluogo il CTU ha, quindi, potuto appurare la mancanza di gran parte delle piante in quanto sono state uccise dal marciume radicale conseguente al ristagno idrico e quelle ancora in vita erano sofferenti, con branche secche e scarsa vegetazione (vedi foto n. 7). L'agronomo ha, pertanto, precisato come l'acqua, anche al momento della redazione della perizia, continui a ristagnare all'interno dello strato attivo del suolo dove le piante affondano le loro radici e traggono nutrimento e sostegno. In alcuni punti l'acqua è presente anche sopra il piano di campagna non essendoci possibilità di allontanamento (vedi foto n. 8). Da qui ha rilevato la necessità di ulteriori lavori, nella specie la realizzazione di una rete di drenaggio funzionale a rendere utilizzabile in toto il terreno del . CP_2
Fatte queste premesse, il CTU, accertando il nesso di causa tra i danni riportati dalla piantagione del e la realizzazione dei lavori della strada pedemontana, ha concluso che il tracciato stradale CP_2 realizzato nell'anno 2011, non essendo stato contemporaneamente munito di opere per la regimentazione delle acque provenienti dalla sede stradale e dai tubi di drenaggio preesistenti nel fondo attoreo, non era idoneo ad evitare danni. Sul nesso di causalità il CTU ha, inoltre, evidenziato: “I danni lamentati dall'attore nei fondi agricoli di sua proprietà sono riconducibili a fenomeni di ristagno idrico. La maggior parte delle specie coltivate, tra cui gli agrumi e il kiwi, soffrono se il suolo è impregnato di acqua. L'apparato radicale ha bisogno che nei macro pori presenti tra le particelle terrose circoli l'aria affinché i processi di umificazione e mineralizzazione dei principi nutritivi, naturali o apportati con la concimazione, avvengano in modo corretto. L'acqua deve essere contenuta solo nei micro pori. Un ambiente asfittico, inoltre, favorisce lo sviluppo di malattie dovute ad agenti patogeni, in particolare funghi, responsabili di marciumi radicali che portano forti sofferenze, ridotto sviluppo vegetativo, riduzione delle produzioni e fin anche la morte di intere branche e persino delle piante. E' evidente che aver interrotto, con la realizzazione del tracciato stradale, i tubi di drenaggio preesistenti nel fondo attoreo e non aver predisposto immediatamente delle opere di regimentazione e smaltimento dell'acqua proveniente dalla sede stradale favorendo, così, l'accumulo in questi suoli anche dell'acqua proveniente dalla sede stradale, senza alcuna opportunità di sgrondo, sia la causa esclusiva del ristagno idrico e quindi dei danni lamentati dall'attore”. Dalla ricostruzione sopra riportata appare evidente che il danno subito dalla parte attrice è immediata conseguenza dell'opera pubblica che la ha realizzato per Controparte_3 mezzo di un appaltatore. Il consulente non ha individuato per la verità neanche specifici profili di cattiva esecuzione dei lavori, ma si è limitato ad accertare che la loro esecuzione ha prodotto gli effetti anzidetti. Appare allora evidente che in presenza di detta situazione l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva formulata dal convenuto ente è destituita di ogni fondamento. Invero, è priva di pregio giuridico la circostanza dedotta dall'ente convenuto secondo cui, a seguito della consegna, l'obbligo di custodia è stato trasferito in via esclusiva alla citata ATI appaltante, di guisa che le conseguenze dannose verificatesi all'interno dell'area completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore ricadono esclusivamente su quest'ultimo. L'ipotesi oggetto di vaglio giudiziario attiene, infatti, ai danni che il proprietario della parte del fondo non colpita da espropriazione, abbia subito per effetto della realizzazione dell'opera pubblica che l'amministrazione ha eseguito, come sovente avviene, per il tramite di un appaltatore. In siffatta situazione, la responsabilità dell'amministrazione committente potrebbe essere esclusa solo a fronte dell'allegazione e della prova che le modalità esecutive dell'opera, affidata all'appaltatore, siano state assolutamente difformi dal progetto o dalle indicazioni ricevute dal committente e che il danno sia frutto di tali particolari modalità esecutive. Tale prova, nel caso in esame, è completamente carente per cui può essere richiamato il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza della Cassazione n. 25408/2016 secondo cui “In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente” (nello stesso senso si veda pure Cass. 7553/2021). In effetti, se ciò fosse possibile, si realizzerebbe un esonero contrattuale della responsabilità nei confronti dei terzi che, tuttavia, non sono parti del contratto. Ad esempio, la clausola di un contratto di appalto che ascriva all'appaltatore la responsabilità esclusiva per tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere, non può essere invocata, a suo favore, dal committente. Infatti, una simile clausola è finalizzata ad operare solo nei rapporti fra i contraenti (appaltatore e committente), ma non può in ogni caso “vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto” (Cass. 2363/2012). Questo non è altro che l'applicazione del generale principio di relatività del contratto (art. 1372 c.c.), cioè della norma che stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti. In altri termini, l'appalto non vincola il terzo, e quindi non vincola l'attore, il quale mantiene il proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode, in questo caso Controparte_3
.
[...] In definitiva, sulla scorta delle risultanze peritali e della documentazione complessivamente versata in atti, le cause dei danni lamentati dall'attore sono da rinvenirsi nella mancata realizzazione di un adeguato ed efficiente sistema di regimentazione e deflusso dell'acqua piovana. In punto di quantificazione danni, si richiama quanto compiutamente descritto dal CTU nella sua relazione peritale: “i danni causati al fondo attoreo corrispondono ai mancati redditi che si sono verificati dal 2011 ad oggi sia nell'agrumeto che nel kiwi. Per l'actinidia, inoltre, affinché il frutteto possa tornare alla normalità, sarà necessario rifare i drenaggi, così come mostrato nella planimetria n. 2, facendo convergere le tubature nel sottopasso della sede stradale (vedi foto n. 9), realizzato dall'Ente nel 2021 e che conduce le acque direttamente nella cunetta già descritta, posta ad ovest del tracciato stradale. Per il piccolo lotto di terreno coltivato a kiwi di circa 750 metri quadrati (vedi planimetria n. 1), dove il piano di campagna è posto allo stesso livello della base del tracciato stradale e il deflusso dell'acqua è impedito dal manufatto stesso (qui l'acqua crea un vero e proprio acquitrino come già mostrato nella foto n. 8, per la messa a coltura sarà indispensabile innalzare il livello del piano di campagna di circa 60 cm con l'apporto di terreno agrario). In tal modo le nuove piante che saranno messe a dimora troveranno un ambiente idoneo allo sviluppo delle loro radici e i dreni che saranno realizzati potranno scaricare le acque di pioggia e di falda raccolte, attraverso il sottopasso, nella già descritta cunetta realizzata dall'Ente”. Ne deriva, pertanto, una responsabilità dell'ente convenuto per come stabilito dal C.T.U., Per_1
, che si ritiene di condividere anche in ordine al quantum, essendo stato calcolato sulla scorta
[...] dei prezzi medi di mercato e mediante computo metrico orientativo circa le lavorazioni da eseguire per la piena fruibilità del fondo (costo di esecuzione di scavi e rinterri, eseguiti a macchina, dei prezzi di vendita del tubo e del pietrame di fiume, del trasporto in loco e collocazione a mano e a macchina nello scavo, si stima un costo complessivo medio di esecuzione dell'opera drenante di €. 35,00 al metro lineare). La deve, quindi, essere condannata al pagamento della Controparte_3 complessiva somma pari ad € 108.670,50 calcolata tenendo conto di € 19.233,001 per Mancati redditi derivanti dal raccolto di di € 74.237,50 per Mancati redditi che sarebbero derivati dalla Per_2 raccolta di Kiwi, €. 9.800,00 per la realizzazione dei drenaggi ed €. 5.400,00 per il riempimento con terreno agrario. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore, la complessità (bassa) delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: a) accerta e dichiara la responsabilità della , in persona Controparte_3 del Sindaco p.t., per i danni occorsi sul terreno agricolo di proprietà di parte attrice, situato nel Comune di Laureana di Borrello e riportato al Catasto Terreni, al Foglio di mappa 36 e precisamente particelle nn. 75, 76 136, 223, 224, 226 e 227. E per l'effetto b) Condanna la , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_3 in favore di parte attrice della somma di € 108.670,50, oltre interessi dal dì della domanda fino al soddisfo;
c) condanna la , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, Controparte_3 in favore di parte attrice del rimborso per le spese vive sostenute per € 786,00 (€ 759,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per la marca da bollo), nonché delle spese di lite da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari che si liquidano in complessivi e in € 2.540,00 per compensi professionali, spese generali nella misura del 15 % come per legge, I.V.A. e C.P.A.. d) pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese della disposta CTU, sì come liquidate con separato decreto. Palmi, 29.12.2025 Il giudice Dott.ssa Maria Cristina Flesca