TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6227/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) ( ) rappresentati e CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 difesi dall' Avv. Elettra Bruno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Remigio
Paone 10 Formia giusta procura allegata in atti;
- Attori-
E
(p.i. ) in persona del legale rappresentate p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Augusto Servino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro, via A. De Gasperi 11 giusta procura in atti
-Convenuta-
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Pasquale Strati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dall' Avv. Felicetta Maria Bova in Catanzaro via Reggio Calabria n.23
-Convenuta-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e hanno Pt_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio la e per sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non, diretti e riflessi, occorsi a seguito del sinistro verificatosi in data 12.11.2016 in cui perse la vita la madre Persona_1
1 In fatto, hanno esposto che il 12.11.2016 in località Copanello, SS 106 al KM 174+085 si è verificato il sinistro tra il veicolo Suzuki Jimny, targato EA606RX, di proprietà e condotto da assicurata contro i rischi della r.c.a. dalla società ora Controparte_2 Controparte_3 [...]
e il veicolo Fiat Punto targato AP976ZF, condotto e a bordo del quale si CP_1 Parte_3 trovava anche Persona_1
Sulla scorta della perizia redatta nel procedimento penale dall'Ing. Persona_2 incaricato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno dedotto l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla conducente del veicolo Suzuki la quale, a causa della velocità non adeguata alle condizioni della strada, perdeva il controllo del mezzo, invadendo l'opposta carreggiata lungo la quale transitava il veicolo Punto, impattandolo frontalmente. L'urto è stato causa del decesso della terza trasportata sul veicolo Punto, sicché i figli della defunta hanno avanzato domanda di Per_1 risarcimento del danno non patrimoniale, jure proprio e jure hereditario, oltre che del danno da ritardato adempimento, chiedendo altresì il risarcimento delle spese stragiudiziali, dando tuttavia atto di aver ricevuto già un parziale ristoro economico non satisfattivo.
Per tali ragioni, hanno concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro e l'accogliento delle domande Controparte_2 proposte.
1.2 Si è costituita in giudizio la la quale nell'opporsi alle pretese Controparte_1 avversarie ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 in materia di risarcimento del terzo trasportato. Nel merito, sulla base delle osservazioni tecniche dei periti di parte alla relazione redatta dal consulente della
Procura, ha dedotto il concorso di colpa di nella causazione del sinistro sotto il Parte_3 doppio profilo della incauta condotta di guida e per non essersi accertata del fatto che la passeggera non indossasse il dispositivo di sicurezza. Sulla base di quest'ultima circostanza, ha, inoltre, ritenuto sussistere il concorso di colpa anche in capo a . Persona_1
Sul quantum, ha opposto il principio di unitarietà del danno patrimoniale iure proprio e l'esclusione della chiesta personalizzazione del risarcimento. Sul danno non patrimoniale iure haereditario ne ha escluso la sussistenza, così come ha escluso la debenza delle spese richieste e l'applicazione del tasso di interesse convenzionale sulle poste risarcitorie e la rivalutazione monetaria.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo, preliminarmente, volersi dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, volersi accertare e dichiarare il concorso di colpa di
[...]
e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna a corrispondere direttamente i risarcimenti agli Pt_3
2 attori.
Ha chiesto, altresì, volersi accertare la responsabilità concorsuale di Persona_1
e, per l'effetto, volersi decurtare, in caso di condanna al risarcimento, gli importi in proporzione al grado di corresponsabilità. In via subordinata, ha chiesto la condanna in manleva di Parte_3 nei limiti del concorso di colpa ad ella ascrivibile.
1.3 Con atto di intervento volontario ribadendo le ragioni di fatto già Parte_3 esposte nell'atto di citazione in ordine alla responsabilità del sinistro ascrivibile all'esclusiva responsabilità della convenuta ha agito al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_2 danno biologico, permanente e temporaneo, e del danno emergente (spese sanitarie, spese per l'assistenza domiciliare, danno al veicolo) personalmente occorsele in ragione del sinistro, chiedendo altresì la condanna al risarcimento delle spese legali stragiudiziali e il danno da ritardato adempimento, decurtati gli importi già ricevuti.
1.4 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale nel Controparte_2 contestare le pretese avversarie ha respinto l'addebito dell'esclusiva responsabilità del sinistro, argomentando nel merito in base alla relazione redatta dal perito di parte Ing. il Persona_3 quale ha anch'esso concluso per la sussistenza di un concorso di colpa in capo al conducente del veicolo antagonista e della terza trasportata.
Sul quantum ha, altresì, contestato le richieste attoree nonché quelle formulate da
[...] con l'atto di intervento. Pt_3
Per tali ragioni ha concluso chiedendo volersi accertare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla conducente del veicolo Punto e, in subordine, ha chiesto volersi riconoscere il concorso di colpa della danneggiata, oltre che di . Persona_1
1.5 Con memoria 183 co 1 c.p.c la ha integrato le proprie difese e Controparte_1 conclusioni nei confronti di a seguito del suo intervento volontario in giudizio, Parte_3 eccependo il difetto di legittimazione passiva in applicazione della normativa sull'indennizzo diretto ex art 149 Cod. Ass.; in ordine all'an e sul quantum ha contestato le deduzioni avversarie, riportandosi a quanto già eccepito in comparsa di costituzione e risposta e, pertanto, ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo il riconoscimento del concorso di colpa della conducente e il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita con ctu medico legale e prova per testi e all'udienza dell'1 luglio
2025 è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Occorre preliminarmente scrutinare le eccezioni di carenza di legittimazione passiva
3 sollevate dalla convenuta compagnia assicurativa, la quale ha dedotto che ai sensi dell'art. 141 D.
Lgs n. 209/2005 il terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo e, ex art. 149 D. Lgs n. 209/2005 che i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Giova osservare a riguardo che in base all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario
(Cassazione Sez. U. 35318/2022) l'art. 141 del Cod. Ass. non preclude il diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., e dell'art. 144, commi 1 e 3, del Cod. Ass. in quanto l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (Cassazione civile sez.
III, 07/02/2025, n.3118).
La norma in parola, quindi, mira a rafforzare la posizione del trasportato ma non ha privato il danneggiato dalla possibilità di far valere il diritto nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore.
Il sistema del risarcimento diretto non viola i principi costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo in quanto l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ha carattere alternativo e non preclude l'azione ordinaria di responsabilità civile (Corte Costituzionale,
19/06/2009, n. 180)
Pertanto, alla luce della costante giurisprudenza sul punto, non può che ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla CP_1
3. Deve poi reiterarsi il rigetto delle richieste istruttorie articolate da parte attrice nel corso del giudizio, tra l'altro, nelle ordinanze del 3.5.2019 e 15.1.2025 relativamente alla perizia cinematica, atteso che la dinamica del sinistro è stata compiutamente ricostruita in sede penale. Da rigettarsi, altresì, la perizia in ordine al valore del mezzo dell'auto condotta da Parte_3 come detto meramente esplorativa in relazione alle allegazioni di parte.
Infine, con riferimento alla prova testimoniale articolata dagli attori, superflue le prove non ammesse, specificamente sono valutative le circostanze n. 1,2, 6 (questa anche generica in relazione alle circostanze di tempo), 12 (questa anche generica quanto alle circostanze di tempo e di luogo),
21 e 22, superflue al fine del decidere quelle n. 3,4,13,14,15, genericamente formulate quelle n. 5,
19 e da provare documentalmente quella n.20.
4 4. Esaminate le questioni preliminari di cui sopra, devono ora valutarsi nel merito le domande avanzate dagli attori volte ad ottenere il risarcimento del danno jure proprio e jure hereditatis; a tal fine necessita primariamente accertare le responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro che ha provocato il decesso di e valutare altresì l'apporto Persona_1 concorsuale addebitabile a quest'ultima nella causazione dell'evento.
Orbene, ritiene il Tribunale, in ordine alla dinamica del sinistro, che la ricostruzione operata dal perito nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro sia esaustiva ed esente da vizi logici, potendosene quindi condividere le conclusioni, liberamente apprezzabili dal giudice ed idonee a fondarne il convincimento (Cass. n. 16458 del 2020 e Cass. 19521 del 2019).
Ha evidenziato, condivisibilmente il perito, attraverso la puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro, che “l'infausto evento sia da ricondurre alla erronea condotta di guida della conducente l'autovettura ZU Jimny tg EA606RX, la quale, percorrendo la SS Controparte_2
n. 106 in direzione di marcia CZ-RC, in un mattino con pioggia e pavimentazione stradale bagnata, si immetteva ad una velocità non congrua, in una curva destrorsa di raggio ridotto, perdendo così il controllo del proprio veicolo;
in conseguenza di ciò invadeva la corsia di marcia opposta RC-CZ proprio nel frangente in cui sopraggiungeva l' autovettura Fiat Punto tg AP976ZF condotta da
”. Parte_3
In particolare, il perito ha precisato che nei confronti di possano Controparte_2 ravvisarvi le violazioni degli art. 140 co 1 C.d.S, 141co 1 C.d.S. e 80 co 3 C.d.S., non avendo la stessa tenuto un comportamento a salvaguardia della sicurezza stradale e avendo omesso di regolare la velocità avuto riguardo alle caratteristiche e condizioni della strada. Di contro non si ravvisano condotte di guida non conformi alle norme di comportamento dettate dal titolo V° del C.d.S. in capo alla conducente dell'autovettura Fiat Punto.
Rileva ancora il perito che “l'autovettura fiat Punto a seguito dell'urto compiva una roto- traslazione destrorsa di circa 340° intorno all'asse verticale baricentrico per poi arrestarsi all'interno della corsia di marcia CZ-RC…in detto frangente la passeggera dell'autovettura posta sul sedile anteriore destro ( ) a causa delle forze inerziali sprigionatesi per il Persona_1 moto roto-traslazionale, collideva contro il parabrezza, lesionandolo”; inoltre, in sede di verbale di ispezione dei veicoli sequestrati del 30.01.2017, il consulente rileva che “ le cinture di sicurezza anteriori della Fiat Punto si trovano in posizione di quiete non bloccate mentre quelle posteriori hanno le fibbie di aggancio sotto la seduta e quella posteriore destra con la cinghia posta al di sotto dello schienale”.
Quest'ultimo rilievo assume particolare riguardo in quanto, considerato che la causa del
5 decesso di per come accertato dal medico (all. 15 fascicolo di Persona_1 Per_4 parte attrice) è stato un trauma toracico e cranico, può desumersi che la passeggera non indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'urto, con ciò dovendosi riconoscere che la stessa, con la propria condotta omissiva, abbia concorso al verificarsi dell'evento.
Si osserva, in punto di diritto, che affinché possa dirsi che tale contegno "colposo" abbia effettivamente concorso alla "causazione" di tale tipologia di pregiudizio, occorre, pur sempre, accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare (generica o - come nella specie - specifica) alla cui osservanza il medesimo risultava tenuto, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro rivelatosi mortale. Evenienza da ritenersi integrata solo quando l'evento morte costituisca la concretizzazione di quello specifico rischio che l'osservanza di quella regola cautelare tendeva, appunto, a neutralizzare.
L'accertamento della colpa "dello stesso soggetto" attiene alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento esaminato, e in particolare "alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi"
(così, Cass. Sez. 3, sent. 26304 del 2021).
In tal senso, nel caso di specie il mancato uso del presidio di sicurezza da parte di
[...] integra a pieno la definizione di comportamento colposo come sopra delineato in Persona_1 quanto la violazione dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza ha inciso significativamente nella verificazione dell'evento morte il quale di contro, con elevatissima probabilità, non si sarebbe verificato qualora il passeggero avesse regolarmente usato il presidio di sicurezza atto proprio ad evitare questo tipo di urto e a contrastare le forze inerziali generate nella collisione.
Per quanto sopra, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione al caso di specie il principio per cui in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patito "iure proprio" dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa. (Cassazione civile sez. III, 17/02/2017, n.4208).
La misura del concorso di colpa addebitabile al comportamento colposo tenuto da Per_1
6 è quantificata dal Tribunale nella misura del 30%, proprio in ragione della dinamica Persona_1 del sinistro, a seguito del quale si realizzava una collisione della donna con il parabrezza, riportando la vittima un trauma toracico e cranico;
né l'impatto ebbe a essere contenuto dal supporto del presidio di sicurezza che avrebbe garantito una funzione “frenante” tale da attutire l'impatto e, dunque, le conseguenze del sinistro.
Ulteriore profilo di concorsualità nella causazione del danno è poi ravvisabile altresì nel comportamento tenuto dalla conducente il veicolo Fiat Punto proprio per non aver questa imposto l'uso del dispositivo di sicurezza ai passeggeri.
Ed, invero, il controllo sull'uso della cintura deve essere particolarmente stringente da parte del conducente, dovendosi accertare che siano state indossate anzitutto prima della messa in moto del veicolo e soprattutto dovendo lo stesso rifiutarsi di partire in caso di renitenza del passeggero, dovendo nei casi più estremi rifiutarne direttamente il trasporto (Cassazione penale sez. IV,
27/09/2022, n.39136); tanto a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (ex plurimis, Cassazione penale sez. IV n. 32877/2020); il conducente del veicolo, pertanto, è responsabile dei danni subiti dal trasportato a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza, infatti, è ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente, il quale prima di iniziare e proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza (Cassazione civile sez. III, 15/05/2012, n.7533).
Può ritenersi quindi sussistente in capo a quale conducente del veicolo Fiat Parte_3
Punto tg AP976ZF un ulteriore concorso di colpa nella misura del 20%, anche in questo caso quanto al profilo che che, come innanzi evidenziato, se la avesse indossato le cinture di Per_1 sicurezza esse avrebbero certamente esercitato una funzione di tutela della trasportata al momento dell'urto, a fronte dell'urto subito a causa della invasione di carreggiata da parte del veicolo contendente.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, in accoglimento delle domande riconvenzionali in ordine all'accertamento delle responsabilità proposte da e ritiene il CP_1 Controparte_2
Tribunale addebitabile in capo a una percentuale di concorsualità nella Persona_1 causazione dell'evento pari al 30% mentre, in capo a di un ulteriore 20%. Parte_3
5. Deve procedersi ora alla liquidazione delle voci di danno di cui gli eredi della defunta hanno domandato il risarcimento.
Quanto al danno non patrimoniale jure proprio, la Suprema Corte ha più volte affermato “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex
7 art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253); dando continuità a questo principio - e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) - può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare”. (Cassazione civile sez. III, 24/06/2025 n.16895).
Al riguardo gli attori hanno dedotto la sussistenza di un legame affettivo con il congiunto Per_ deceduto ed in particolare, per come è emerso dalla prova per testi di i figli e Parte_4 andavano a trovare spesso la madre, trascorrendo con lei le domeniche e le Parte_2 festività mentre il rapporto con la figlia era specificatamente segnato da un legame Parte_3 più profondo dettato dalla coabitazione tra le due.
Per quanto sopra, tenuto conto dello stretto legame di parentela e della gravità dell'evento dannoso, può ritenersi provato il pregiudizio sofferto dagli istanti per la perdita della madre.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno, deve ricordarsi che, trattandosi di un debito di valore il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2022 nonché, in motivazione, Cass. 8508 del 2020 ed altre sentenze dalla stessa richiamate).
E' quindi necessario precisare per la relativa liquidazione, si fa richiamo alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2024, tenuto conto del fatto che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
8 circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335).
Ciò detto e facendo, quindi, uso delle tabelle milanesi del 2024, la liquidazione con il sistema dei punti, deve avvenire, tenuto conto dell'età della vittima , di 87 Persona_1 anni, nei seguenti termini:
Parte_1
Punti 8 per l'età della vittima primaria deceduta all'età di 87 anni;
Persona_1
Punti 20 per l'età della vittima secondaria (45 anni all'età del decesso della Parte_1 madre);
Punti 0, non essendo evidenza della convivenza tra le due;
punti 12, essendovi altri due superstiti (cfr. certificato di stato di famiglia); punti 10 per il legame affettivo, la tragicità dell'accaduto e l'entità delle conseguenze derivate, attesa la relazione madre figlio, la repentinità dell'accaduto, e l'exitus conseguente al sinistro;
totale punti 50.
Considerato il valore punto, fissato nelle stesse tabelle, in € 3.911,00, il totale del ristoro per il danno da perdita del rapporto parentale è pari ad euro 195.550,00 espresso in valori attuali.
Parte_2
Punti 8 per l'età della vittima primaria deceduta all'età di 87 anni Persona_1
Punti 18 per l'età della vittima secondaria (58 anni all'età del decesso della Parte_2 madre)
Punti 0 non essendovi evidenza della convivenza tra le due punti 12, essendovi altri due superstiti (cfr. certificato di stato di famiglia); punti 10 per il legame affettivo, la tragicità dell'accaduto e l'entità delle conseguenze derivate, attesa la relazione madre figlio, la repentinità dell'accaduto, e l'exitus conseguente al sinistro;
9 totale punti 48.
Considerato il valore punto, fissato nelle stesse tabelle, in € 3.911,00, il totale del ristoro per il danno da perdita del rapporto parentale è pari ad euro 187,728,00, espresso in valori attuali.
Parte_3
Punti 8 per l'età della vittima primaria deceduta all'età di 87 anni Persona_1
Punti 16 per l'età della vittima secondaria (61 anni all'età del decesso della Parte_3 madre)
Punti 16 essendo provata la convivenza tra le due punti 12, essendovi altri due superstiti (cfr. certificato di stato di famiglia); punti 15 per il legame affettivo, la tragicità dell'accaduto e l'entità delle conseguenze derivate, attesa la relazione madre figlia, connotata da relazioni di quotidianità familiare, la repentinità dell'accaduto, e l'exitus conseguente al sinistro;
; totale punti 67.
Considerato il valore punto, fissato nelle stesse tabelle, in € 3.911,00, il totale del ristoro per il danno da perdita del rapporto parentale è pari ad euro 262.037,00 espresso in valori attuali.
La liquidazione del danno deve ritenersi comprensiva delle sofferenze morali ed esistenziali subiti in conseguenza della perdita parentale sofferta. Su tale somma, devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati.
Nel caso di specie le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (12.11.2016) e rivalutata anno per anno sino al soddisfo, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI).
Pertanto, la somma spettante ad è di euro 136.885,00 così calcolato (danno Parte_1 totale – 30%) ovvero (195.550,00 – 58.665,00); la somma spettante a è di euro 131.409,60 così calcolato ( danno totale – Parte_2
30%) ovvero (187,728,00 – 56.318,40); la somma spettante a è di euro 183.429,90 cosi calcolato (danno totale – Parte_3
30%) ovvero (262.037,00 – 78.611,10).
Gli attori hanno dato atto di aver ricevuto da parte di a titolo di danno non CP_4 patrimoniale da perdita della congiunta a causa sinistro in parola la liquidazione di euro 50.000,00 per euro 45.000,00 per ed euro 53.000,00 per di cui Parte_1 Parte_2 Parte_3
10 euro 43.700,00 per sorte capitale ed euro 9.300,00 per spese funerarie giusta fattura 164/2016 emessa dalla ditta f.lli Ranieri ed allegata alla memoria 183 co 2 c.p.c. degli attori.
Datosi atto del pagamento dell'acconto di euro 50.000,00 in favore di alla data Parte_1 del 7.4.2017, rivalutato dalla data del pagamento all'attualità - secondo indice Istat- ad euro
62.050,00, di euro 45.000,00, alla data del 7.4.2017, rivalutato dalla data del pagamento all'attualità
- secondo indice Istat- ad euro 54.045,00 in favore di e di euro 43.700,00, alla Parte_2 data del 7.4.2017, rivalutato dalla data all'attualità - secondo indice Istat- all'attualità ad euro
52.483,70 per al fine di resi omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, deve Parte_3 procedersi alla detrazione dell'acconto, come rivalutato, dal credito liquidato all'attualità così per un importo di euro 74.835,00 per , euro 77.364,60 per ed euro Parte_1 Parte_2
130.946,20 per Parte_3
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale ,stimato equo da questo Tribunale, calcolati: 1) sull'intero credito risarcitorio di euro 136.885,00 per , di euro 131.409,60 per e Parte_1 Parte_2 di euro 183.429,90 per come devalutato alla data del sinistro (12.11.2016), Parte_3 rivalutato anno per anno ( Cass. SSSUU 1712/1995 e Cass. 19987/2016) dalla data del sinistro alla data del pagamento dell'acconto;
2) sul solo importo residuo, di euro 74.835,00 per , di euro 77.364,60,00 per Parte_1
e di euro 130.946,20 per devalutato alla data del pagamento Parte_2 Parte_3 dell'acconto e rivalutato anno per anno, dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decoreranno gli interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo.
Il pagamento degli importi in parola quindi già decurtati del 30% in ragione del concorso di colpa ascrivibile alla vittima del sinistro e detratti gli acconti ricevuti, per le ragioni di cui sopra, sono posti per l'80% a carico di quale compagnia assicuratrice del veicolo Controparte_1
ZU e per il 20% a carico di quale corresponsabile dell'evento. Parte_3
5.1 Sul danno jure hereditario,
Gli attori hanno dedotto in fatto che non morì immediatamente ma Persona_1 spirò mentre i sanitari cercavano di rianimarla durante le prime cure e pertanto hanno domandato altresì la liquidazione della voce di danno jure hereditario consistito nella perdita della validità biologica e nella sofferenza causata dal dolore.
Secondo la giurisprudenza della Corte in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo
11 (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Cassazione civile sez. III, 05/05/2021 n.11719)
Nel caso di specie, quindi, devono ritenersi non liquidabili entrambe le voci di danno in quanto infondate nei presupposti e sprovviste di idoneo supporto probatorio. In particolare, con riferimento al danno morale terminale, era onere degli attori dare prova della sofferenza e dello stato di consapevolezza della vittima prima del decesso dell'approssimarsi della propria morte laddove invece anche in difetto di allegazione del referto medico e della cartella clinica di
[...] non è possibile evincere alcunché riguardo le condizioni in cui versava la stessa Persona_1 nell'immediato.
Altresì non ricorrono neppure i presupposti per il riconoscimento del danno biologico terminale, considerato che il decesso della vittima è stato accertato dopo un brevissimo lasso temporale dal sinistro, inferiore alle 24 ore.
Il danno biologico cd. terminale infatti è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. (Cassazione civile sez. III,
05/07/2019, n.18056)
Per tali ragioni la domanda non può trovare accoglimento.
6. In ordine alla richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali gli attori allegano le fatture emesse da Giesse s.r.l. n. 2083/2017 per euro 5.490,00, n. 2153/2017 per euro 6.100,00; n.
2175/2017 per euro 6.466,00.
Esaminata la documentazione in atti, il Tribunale rigetta la suddetta richiesta sulla scorta del fatto che l'attività posta in essere dalla società infortunistica è stata sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione della procedura risarcitoria.
Giova menzionare in merito Cassazione civile , sez. III , 13/04/2017 , n. 9548 per cui in caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio
12 di assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Nel caso di specie, si osserva che l'intervento della Giesse s.r.l. è consistita nell'invio di una mera diffida e messa in mora (all. 6 fascicolo di parte attrice) cui ha fatto seguito l'atto di offerta reale da parte di concorsuale del sinistro e fatti salvi ed impregiudicati Controparte_5
i diritti ed eccezioni sull'an e sul quantum;
sicchè l'attività della società infortunistica non solo non
è stata caratterizzata dalla risoluzione di questioni particolarmente complesse ma altresì è stata del tutto superflua in ordine alla definizione della vertenza la quale e poi di fatto sfociata nell'odierno giudizio ed in cui hanno trovato in parte accoglimento le eccezioni avversarie.
7. Esaminate le domande risarcitorie formulate dagli attori deve ora procedersi ad esaminare la domanda svolta da quale interventrice volontaria nel presente giudizio. Parte_3
Ed, invero, la stessa come sopra già ampiamente discusso è stata identificata quale conducente del veicolo Fiat Punto tg AP976ZF e a seguito del sinistro del 12.11.2016 ha dedotto di aver riportato lesioni meglio descritte nella relazione di parte allegata in atti a firma del Dott.
con postumi stimati nella misura dell'11% di invalidità permanente oltre Persona_6 al danno biologico temporaneo. Oggetto di domanda sono state, altresì il rimborso delle spese sanitarie sostenute per le cure, le spese per l'assistenza domiciliare ma anche il danno materiale all'autovettura e danno da fermo tecnico. In ultimo, anche il rimborso delle spese stragiudiziali e il danno da ritardato adempimento.
Orbene, in ordine alla dinamica del sinistro il Tribunale ha già sopra espresso il suo giudizio in ordine alla corresponsabilità del fatto in capo al conducente del veicolo ZU MY tg
EA606RX, oltre che da parte della stessa pertanto, senza soffermarsi Parte_3 ulteriormente sul punto, si rende necessario individuare i danni subiti da Parte_3 nell'occorso e provvedere quindi alla loro liquidazione.
In corso di causa è stata disposta ctu medico legale sulla persona della danneggiata con incarico affidato al Dott. le cui conclusioni questo giudice ritiene di dover integralmente Per_7 richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione sanitaria in atti e alla letteratura medica, hanno portato ad esprimere un giudizio di compatibilità tra le lesioni e la dinamica lesiva riferita sussistendo un rapporto di causalità unico e
13 diretto tra le stesse e il sinistro stradale in cui è rimasta coinvolta. Il ctu ha, inoltre espresso, un giudizio di compatibilità delle lesioni con l'uso delle cinture di sicurezza.
Nell'evento lesivo in trattazione, scrive il ctu, ebbe a riportare: “Frattura Parte_3 testa omerale destra. Frattura composta base secondo metacarpo mano sinistra in paziente con grave rizoartrosi” Tali esiti integrano un danno biologico permanente che, sulla base dei barémes di riferimento per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile è valutabile in misura dell'8% (otto percento) della totale;
inoltre, specifica il ctu che “Per il trattamento delle stesse né è derivato un periodo di malattia traumatica, quantificabile in termini di danno biologico temporaneo in giorni 32 (trentadue) di inabilità temporanea assoluta e giorni 40 (quaranta) di inabilità temporanea parziale al 50%”
Venendo alla liquidazione del danno come sopra descritto, alla luce delle risultanze della c.t.u., trattandosi di danno biologico inferiore al 9% ai fini della determinazione del quantum spettante alla danneggiata, trova applicazione l'art. 139 Cod. Ass. come aggiornato dal D.M.
18.7.2025
Tanto premesso, tenuto conto che al momento del sinistro aveva 61 anni, a Parte_3 titolo di danno biologico permanente deve essere riconosciuto l'importo di euro 12.057,91 di danno biologico temporaneo l'importo di euro 1.797,76 per giorni 32 di ITT ed euro 1.123,60 per giorni 40 di ITP al 50% per un totale di euro 14.979,27.
Deve rilevarsi che non può procedersi ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, considerato che l'istante ha omesso ogni allegazione difensiva circa le concrete e specifiche modalità di estrinsecazione di tale pregiudizio.
Di fatti la personalizzazione ricorre in ragione della distinzione tra conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari del danno, per cui le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti, mentre le conseguenze peculiari che giustificano la personalizzazione riguardano le sofferenze patite solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolge, ma non necessariamente comuni a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Deve rilevarsi che ebbe a ricevere a titolo di acconto per le lesioni subite Parte_3 euro 13.791,77 alla data dell' 1.6.2017, a distanza di pochi mesi dal sinistro.
Procedendo alla devalutazione dell'importo liquidato all'attualità al momento del sinistro e operata la rivalutazione ed il riconoscimento degli interessi al tasso legale, ritenuti equi dal
Tribunale, la somma dovuta al momento della liquidazione era pari ad euro 12.439,96 di tal che l'acconto erogato è da considerarsi pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
14 Le spese mediche sostenute e documentate in atti per euro 1.099,72 sono state altresì ritenute congrue dal ctu.
In ordine alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, si osserva che queste rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cassazione civile sez. II, 03/01/2013, n.84).
L'attività compiuta dal CTP Dott. risulta provata in atti dall'allegata perizia con Per_6 conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento e pertanto essendo provata sia l'obbligazione al pagamento, che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al pagamento anche delle spese di CTP per euro 500,00 cui aggiungere l' IVA a fronte dell'emissione della relativa fattura.
Per il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Sulla domanda in ordine alla spese per l'assistenza domiciliare Cassazione civile sez. III,
13/11/2014, n.24205 ha precisato che il danno per spese di assistenza domiciliare giornaliera, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale, costituisce una componente del danno patrimoniale subito dalla vittima e non del danno biologico, in quanto l'assistenza è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie,
e la sua entità è pari alla misura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio, la prova dei quali deve essere fornita dal soggetto danneggiato.
Inoltre, la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta;
nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2016, n.7774).
Nel caso di specie l'istante allega in atti una mera dichiarazione rilasciata da tale CP_6 senza tuttavia dare prova dell'effettivo esborso, pertanto, in assenza prova di aver
[...] effettivamente sostenuto la spesa di cui oggi chiede il rimborso, no potendo darsi prova testimoniale ai sensi dell'art. 2726 c.c., la domanda sul punto non può trovare accoglimento.
15 7.1 Sul danno all'autovettura si osserva che la richiesta ctu estimativa del danno richiesta dalla danneggiata appare del tutto esplorativa.
Ed invero la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Nel caso di specie parte istante non ha allegato nessun elemento (stime peritali di parte o riviste di settore) da cui poter trarre spunto per valutare l'eventuale discrasia tra il risarcimento già ottenuto di 1.250,00 ed un eventuale valore superiore del mezzo rottamato pertanto tenuto conto della vetusta del veicolo matricolato il 10/06/1997 e delle condizioni definite discrete, deve essere ritenuta satisfattiva della pretesa risarcitoria.
Sul danno da fermo tecnico si osserva che questo deve essere allegato e provato, posto che non è in re ipsa e non può sussistere per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione. La sosta forzosa non comporta automaticamente e necessariamente un danno pari al premio assicurativo “inutilmente pagato” durate il periodo della riparazione, in quanto il proprietario del mezzo potrebbe chiedere la sospensione della efficacia della polizza: il non chiederlo comporta negligenza dell'assicurato (art. 1227 c.c.) che non può pretendere il risarcimento (Cass. sent. n. 20620/2015).
7.2 Sulla domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali di cui è allegata la fattura
2776/2017 emessa da Giesse s.r.l. valgano anche in questo caso le conclusioni già sopra formulate in base alla richiamata pronuncia della Cassazione civile, sez. III, 13/04/2017, n. 9548 attesa l'irrilevanza e la superfluità dell'attività posta in essere dalla società di infortunistica con consequenziale rigetto della domanda sul punto
Va rigettata altresì la domanda alla condanna aggravata, invocata dagli attori atteso che le difese di parte convenuta e le domande proposte non sono state svolte o introdotte né con dolo né con colpa grave.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ mod., tenuto conto dello scaglione di riferimento, individuato in base al valore del decisum, ai parametri medi, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
pertanto, atteso il parziale accoglimento delle domande
16 proposte – in via principale e riconvenzionale-, ricorrano le ragioni che giustificano una parziale compensazione, per metà, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento del restante
50% delle spese di lite in favore degli attori;
le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da e Parte_1 Parte_5 nei confronti di e e per l'effetto, previo Parte_3 Controparte_7 Controparte_2 riconoscimento del concorso di colpa nella misura del 30% in capo a Persona_1 determina all'attualità il risarcimento del danno in favore di in euro 136.885,00 in Parte_1 favore di in euro 131.409,60 e in favore di in euro 183.429,90, Parte_2 Parte_3 dandosi atto del pagamento degli acconti rivalutati all'attualità in favore di per euro Parte_1
62.050,00, di per euro 54.045,00, di per euro 52.483,70, Parte_2 Parte_3 determinato il credito residuo in euro 74.835,00 per , in euro 77.364,60 per Parte_1 [...]
ed in euro 130.946,20 per Parte_2 Parte_3 condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_7 Controparte_2 favore di della somma di euro 74.835,00, di della somma di euro Parte_1 Parte_2
77.364,60 e di della somma di euro 130.946,20, oltre rivalutazione ed interessi Parte_3 come in parte motiva;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di rimborso spese proposta da Parte_3 nei confronti di e e li condanna, in solido tra loro, al Controparte_7 Controparte_2 pagamento di euro 1.599,72, oltre interessi come in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite tra gli attori e i convenuti al 50%, che liquida per l'intero – considerato l'aumento per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4 comma 2- in euro 29.194,10 per onorari ed euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
-condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_7 Controparte_2 del 50% delle spese di lite in favore di e per euro Parte_1 Parte_5 Parte_3
14.597,05 per onorari, 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
- Pone a carico di e in solido tra loro, le spese Controparte_7 Controparte_2
17 di ctu liquidate come da separato decreto.
Catanzaro, lì 13.12. 2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
18