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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
(n. 17/2023 - C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, con il patrocinio dell'Avv. Maiorino Francesco, domiciliata in Nocera Inferiore alla Via N.B.
Grimaldi n. 40;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ; CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni da parte del ricorrente, all'esito dell'udienza del 06.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281terdecies c.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 19.06.2024, la curatela dalla liquidazione giudiziale n. 17/2023 (sentenza n. 22/2023 resa dall'intestato Tribunale il 12.05.2023 e CP_1
depositata il 17.05.2023) deduceva che in data 24.03.2021 la società in bonis aveva venduto a CP_2
il motociclo targato EV17805 per un importo pari ad euro 8.000,00 e che l'acquirente non
[...]
aveva mai corrisposto il prezzo.
Pertanto, la ricorrente chiedeva accertarsi l'esistenza di un credito di euro 8.000,00 della curatela nei confronti di , con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento del CP_2
citato importo di euro 8.000,00.
Notificato il 10.08.2024 ricorso a , quest'ultimo non si è costituito. CP_2
1 Tanto premesso, va preliminarmente osservato che risulta assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 d.l. n. 132/2014, avendo parte ricorrente prodotto la convenzione di negoziazione assistita ed il verbale di mancato accordo del 03.06.2024.
Passando al merito del giudizio, lo stesso va deciso facendo applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione inaugurato con la nota pronuncia n. 13533/2001, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nel caso di specie, la curatela ha adeguatamente provato la fonte negoziale del suo diritto di credito, essendo stata depositata la visura P.R.A. dalla quale si evince che con scrittura privata del
24.03.2021 la in bonis ha venduto il motociclo targato EV17805 a al prezzo CP_1 CP_2
di euro 8.000,00.
L'intervenuto trasferimento del veicolo trova conferma nel verbale di mancato accordo redatto nella procedura di negoziazione assistita e datato 03.06.2024, avendo in quella sede CP_2
soltanto eccepito di aver “provveduto al pagamento nelle modalità indicate nella scrittura provata del
24.09.2021”.
Tuttavia, in corso di causa alcuna prova del versamento del prezzo è stata fornita dal resistente, rimasto contumace.
Da tanto consegue che va condannato al pagamento in favore della CP_2
Liquidazione giudiziale del patrimonio (n. 17/2023) dell'importo di euro 8.000,00, oltre agli CP_1 interessi legali di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso
2 (19.06.2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
Inoltre, diversamente da quanto richiesto dal legale della ricorrente con la nota depositata il
21.02.2025, il pagamento delle spese va posto a favore dell'Erario e non del difensore “antistatario”, risultando in atti il provvedimento del g.d. di ammissione della procedura al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda della (n. 17/2023); Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore della Liquidazione giudiziale del CP_2 patrimonio (n. 17/2023) dell'importo di euro 8.000,00, oltre agli interessi legali di cui all'art. CP_1
1284 co. 4 c.p.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso (19.06.2024)
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si CP_2
liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
(n. 17/2023 - C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, con il patrocinio dell'Avv. Maiorino Francesco, domiciliata in Nocera Inferiore alla Via N.B.
Grimaldi n. 40;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ; CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni da parte del ricorrente, all'esito dell'udienza del 06.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281terdecies c.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 19.06.2024, la curatela dalla liquidazione giudiziale n. 17/2023 (sentenza n. 22/2023 resa dall'intestato Tribunale il 12.05.2023 e CP_1
depositata il 17.05.2023) deduceva che in data 24.03.2021 la società in bonis aveva venduto a CP_2
il motociclo targato EV17805 per un importo pari ad euro 8.000,00 e che l'acquirente non
[...]
aveva mai corrisposto il prezzo.
Pertanto, la ricorrente chiedeva accertarsi l'esistenza di un credito di euro 8.000,00 della curatela nei confronti di , con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento del CP_2
citato importo di euro 8.000,00.
Notificato il 10.08.2024 ricorso a , quest'ultimo non si è costituito. CP_2
1 Tanto premesso, va preliminarmente osservato che risulta assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 d.l. n. 132/2014, avendo parte ricorrente prodotto la convenzione di negoziazione assistita ed il verbale di mancato accordo del 03.06.2024.
Passando al merito del giudizio, lo stesso va deciso facendo applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione inaugurato con la nota pronuncia n. 13533/2001, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nel caso di specie, la curatela ha adeguatamente provato la fonte negoziale del suo diritto di credito, essendo stata depositata la visura P.R.A. dalla quale si evince che con scrittura privata del
24.03.2021 la in bonis ha venduto il motociclo targato EV17805 a al prezzo CP_1 CP_2
di euro 8.000,00.
L'intervenuto trasferimento del veicolo trova conferma nel verbale di mancato accordo redatto nella procedura di negoziazione assistita e datato 03.06.2024, avendo in quella sede CP_2
soltanto eccepito di aver “provveduto al pagamento nelle modalità indicate nella scrittura provata del
24.09.2021”.
Tuttavia, in corso di causa alcuna prova del versamento del prezzo è stata fornita dal resistente, rimasto contumace.
Da tanto consegue che va condannato al pagamento in favore della CP_2
Liquidazione giudiziale del patrimonio (n. 17/2023) dell'importo di euro 8.000,00, oltre agli CP_1 interessi legali di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso
2 (19.06.2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
Inoltre, diversamente da quanto richiesto dal legale della ricorrente con la nota depositata il
21.02.2025, il pagamento delle spese va posto a favore dell'Erario e non del difensore “antistatario”, risultando in atti il provvedimento del g.d. di ammissione della procedura al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda della (n. 17/2023); Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore della Liquidazione giudiziale del CP_2 patrimonio (n. 17/2023) dell'importo di euro 8.000,00, oltre agli interessi legali di cui all'art. CP_1
1284 co. 4 c.p.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso (19.06.2024)
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si CP_2
liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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