Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 23 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 28 agosto 2023
Ordinanza collegiale 21 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01112/2025REG.PROV.COLL.
N. 06271/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6271 del 2023, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, DE - Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
ZU RU e GR s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima, sito in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. st. di Parma (Sezione prima), n. 26 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie di ZU RU e GR s.s.;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze n. 3384/2023 e n. 4490/2024;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, per le parti, l’avvocata dello Stato Raffaella Ferrando e l’avvocata Angela Palmisano per delega di Maddalena Aldegheri;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado era la cartella di pagamento n. 07820210002943439000 emessa da Agenzia delle entrate-riscossione (di seguito « DE ») competente per la provincia di Parma, notificata il 21 settembre 2021, con cui il medesimo concessionario della riscossione ingiungeva, per conto di GE-Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito « GE ») e a carico della parte privata ricorrente, il pagamento della somma di euro 222.903,92 per « prelievi latte » relativi all’annata 2007/08, interessi e oneri di riscossione.
1.2.- Avverso detta cartella la società ZU RU e GR s.s. deduceva plurimi vizi di legittimità.
1.3.- GE e DE si opponevano all’accoglimento del ricorso.
1.4.1.- Con sentenza n. 26 del 2023 il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. st. Parma, sez. I, accoglieva la domanda caducatoria sulla base del rilievo – in via di estrema sintesi – che in conseguenza delle pronunce della Corte di giustizia UE « immediatamente applicabili e vincolanti in tutti gli Stati membri, la giurisprudenza amministrativa ha […] ritenuto di dover disapplicare, per contrasto con la normativa comunitaria, la disciplina interna sulla determinazione del prelievo dovuto da ogni allevatore, con conseguente venir meno del presupposto sul quale si reggono le relative cartelle di pagamento, per tutte le campagne fino al 2005-2006, coperte dalle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 8663/2022; sentenza n. 1311/2021; sentenza n. 1306/2021; sentenza n. 1324/2021; sentenza n. 939/2020; sentenza n. 7726/2019; sentenza n. 6996/2019). […] In particolare, in relazione all’applicabilità anche per le campagne successive al 2005-2006 dei principi affermati dalla Corte di giustizia con la citata sentenza 13.1.2022 [id est: C-377/19, n.d.e] (relativa […] alla sola campagna 2005/2006), il Giudice di secondo grado ha innanzitutto rilevato che tale ultima pronuncia era riferita alla versione dell’art. 16 del Reg. 595/2004, rimasta in vigore fino al 31.3.2007, vale a dire fino al termine della campagna 2006/2007, alla quale quindi, […] risultano sicuramente estendibili i principi affermati dalla Corte di giustizia per la campagna 2005-2006, nonché il ragionamento del Consiglio di Stato di seguito riportato per la campagna 2007-2008 ».
1.4.2.- Il T.a.r., dunque, riteneva fondate le censure di parte ricorrente in ordine all’erroneità dei criteri di compensazione utilizzati nel calcolo del prelievo oggetto della cartella e l’annullava disponendo la complessiva attività di rideterminazione del prelievo a carico di GE.
1.4.3.- La domanda di risarcimento del danno era, invece, rigettata.
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello GE e DE le quali, per quanto di interesse, ne hanno chiesto la riforma in ragione della addotta sussistenza di atti inoppugnabili ‘a monte’ della cartella oggetto di giudizio e, di riflesso, in ragione dell’inammissibilità del ricorso di primo grado.
2.1.- Sostengono le appellanti Amministrazioni che:
- anteriormente alla cartella impugnata, la parte privata sarebbe stata destinataria di atti notificati inerenti alla medesima campagna lattiera 2007/2008, e, segnatamente: a ) comunicazione di prelievo, notificata a mezzo raccomandata n. 135659246921 del 31 luglio 2008; b ) intimazione ex art. 8- quinquies , comma 1, l. n. 33 del 2009 n. AGEA.AGA.2009.33176 del 19 giugno 2009, notificata in data 20 luglio 2009;
- il 23 marzo 2010 la parte privata avrebbe presentato istanza di rateizzazione del debito;
- in data 28 febbraio 2012 sarebbe intervenuta la presa d’atto della mancata accettazione della rateizzazione e del mancato pagamento del prelievo e, in data 4 dicembre 2014, sarebbe intervenuta la presa atto della mancata adesione alla rateizzazione e del mancato versamento del prelievo.
2.2.- Ad avviso delle appellanti Amministrazioni eventuali vizi involgenti l’inosservanza del diritto UE avrebbero dovuto esser fatti valere soltanto mediante l’impugnazione degli atti ‘a monte’ non potendosi, in tesi, configurare come « nullo » (e, dunque, disapplicabile) un provvedimento in contrasto con l’ordinamento UE , ma soltanto « annullabile ».
2.3.- In relazione all’istanza di ammissione di documenti ex art. 104 c.p.a., le appellanti hanno insistito per l’indispensabilità dei documenti ai fini della decisione della causa, la quale, poiché riguardante provviste finanziarie di derivazione eurounionale, impegnerebbe, secondo la tesi esposta, direttamente lo Stato nei confronti dell’Unione al recupero dell’indebito.
3.- Si è costituita in giudizio l’impresa ZU RU e GR s.s. la quale ha contrastato le pretese delle parti appellanti ed ha concluso per la reiezione del gravame. Ad un tempo, ha riproposto i seguenti motivi del ricorso introduttivo, non esaminati in primo grado (art. 101, comma 2, c.p.a.):
1) (IV) Illegittimità per violazione di legge (art. 3, comma 1, Reg. n. 2988/1995/CE, artt. 2943 ss., art. 2946 e art. 2948, n. 4, c.c., artt. 1308 e 1310 c.c., artt. 1, 3 e 21-bis, l. n. 241 del 1990); eccesso di potere sotto vari profili, intervenuta prescrizione della pretesa di GE (pagg. 19/23 ricorso introduttivo). La pretesa di GE sarebbe stata azionata oltre il termine di prescrizione quadriennale di cui all’art. 1, comma 1. Reg. n. 2988/95/CE e, in via subordinata, per decorso dei termini quinquennale (art. 2948, c.1, n. 4 c.c.) e decennale (art. 2946 c.c.), ferma la prescrizione quinquennale degli interessi: quanto ai prelievi per le annate 2007/2008 non sarebbero intervenuti atti interruttivi anteriori alla cartella impugnata in prime cure. In relazione al termine previsto dalla disciplina UE, la parte privata ha chiesto disporsi rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE sottoponendo alla Corte di giustizia il seguente quesito: « se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 – che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario – e nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. n. 2899/1995/CE relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento »;
2) (II) Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella impugnata); violazione di legge (Regolamenti n. 3950/92/CE, n. 536/93/CE, n. 1256/1999/CE, n. 1392/2001/CE, n. 1788/2003/CE, n. 595/2004/CE, n. 1234/2007/CE e n. 72/2009/CE, sia per compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE, sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate; nullità degli atti presupposti emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, contrarie al diritto comunitario; mancata disapplicazione della normativa interna; violazione art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33 del 2009, artt. 1 e 3, l. n. 241 del 1990, artt. 2, 3, 11, 24 e 97 Cost. e art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE); eccesso di potere sotto diversi profili; violazione artt. 1, 6 e 13, CEDU.
Sostengono le appellanti che:
- le disposizioni nazionali sarebbero contrarie all’ordinamento UE e avrebbero dovuto disapplicarsi – in omaggio alla primazia del diritto UE – in conformità alle sentenze della Corte di giustizia UE rese nei giudizi C-433/15, C-46/18, C-377/19, per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’Amministrazione in asserita violazione dei regolamenti comunitari in materia;
- sarebbero state pure violate le disposizioni nazionali (art. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33 del 2009) che imporrebbero all’Amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte « accertati come dovuti ». La società appellata ha chiesto disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ponendo i seguenti quesiti:
a) « se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al
regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna »;
b) « se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti »;
3) (III) Decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 (pagg. 17/19 ricorso introduttivo). La cartella per cui è causa sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale sarebbe spirato il 31 dicembre 2010), e la decadenza si sarebbe già perfezionata prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate ai commi 10, 10- bis e 10- ter dell’art. 8- quinquies , l. n. 33 del 2009; il medesimo termine sarebbe spirato anche in relazione all’intimazione di pagamento (in data 31 dicembre 2011);
4) (V) Violazione di legge (artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies l. n. 33 del 2009, artt. 633 ss., artt. 474 ss. c.p.c., artt. 10 ss. d.P.R. n. 602 del 1973, art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1, 3 e 21- bis l. n. 241 del 1990, artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.); eccesso di potere sotto diversi profili; illegittima duplicazione del ruolo; illegittima duplicazione e illegittimità delle procedure di recupero, (pagg. 21/24 ricorso introduttivo). Sostengono le appellate che:
- il ruolo deriverebbe da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel registro debitori ex art. 8- ter l. n. 33 del 2009, ruolo, quest’ultimo, che sarebbe stato utilizzato da GE per operare (in tesi, illegittimamente) il recupero dei prelievi, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente;
- il ruolo in base al quale GE può agire per la riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare, sarebbe solamente quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori, che appunto equivarrebbe ad iscrizione a ruolo ai fini delle procedure di recupero, iscrizione che necessariamente deve – in tesi – precedere l’invio delle intimazioni ai sensi dell’art. 8- quinquies l. n. 33 del 2009;
- premesso che GE aveva emesso una intimazione di pagamento il 20 luglio 2009, e prima di tale intimazione GE avrebbe già, in tesi, recuperato per compensazione premi PAC liquidati alla ricorrente, essa avrebbe utilizzato un ruolo diverso rispetto a quello corrispondente all’iscrizione nel registro debitori;
- prima della formazione del ruolo citato nella cartella per cui è causa (datato 23 giugno 2021), GE avrebbe proceduto a formare, attraverso l’iscrizione nel Registro debitori, un precedente ruolo relativamente agli stessi debiti;
- GE, per il recupero degli importi imputati all’azienda ricorrente a titolo di prelievo latte ed interessi, avrebbe utilizzato illegittimamente due ruoli, ossia: a) il ruolo portato dall’iscrizione nel registro debitori (art. 8- ter , l. n. 33 del 2009), attraverso il quale GE avrebbe operato, illegittimamente, la compensazione con i premi PAC, per il pagamento di debiti per prelievo latte (somma capitale ed interessi, anche non dovuti), anche se non definitivamente accertati; b) un nuovo e diverso ruolo formato per l’avvio delle procedure di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, prima in carico ad GE ed ora in carico ad DE;
5) (VI)Violazione di legge (art. 5-ter, Reg. n. 885/06/CE, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08/CE, artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33 del 2009, art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 3 e 21- bis , l. n. 241 del 1990, art. 7 della L. n. 212 del 2000, artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.); eccesso di potere sotto diversi profili; errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC, contestazione dell’ an e del quantum della pretesa (pagg. 24/25 ricorso introduttivo). Soltanto i debiti definitivamente accertati come ‘dovuti’ sulla base della normativa interna avrebbero potuto essere recuperati per compensazione con i premi PAC: malgrado ciò, GE avrebbe proceduto all’iscrizione, non motivata, anche dei debiti meramente esigibili, per di più congiuntamente ad interessi (asseritamente) non dovuti;
6) (VII) Violazione di legge (art. 3, Reg. n. 536/93/CE, art. 7, Reg. n. 1392/01/CE, art. 13, Reg. n. 595/03/CE, nonché art. 21- bis , l. n. 241 del 1990, artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33 del 2009, d.m. n. 321 del 3 settembre 1999 – artt. 1, 2 e 6 –, artt. 12 ss. d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 7, l. n. 21 del 2000, artt. 1 e 3, l. n. 241 del 1990, artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; art. 3- bis l. n. 53 del 1994, artt. 6- bis e 6- ter d. lgs. n. 82 del 2005, art. 16- ter l. n. 221 del 2012, art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973); eccesso di potere sotto diversi profili, violazione principi UE, mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti, conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti, mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo, violazione delle procedure di recupero (pagg. 26/29 ricorso introduttivo). GE non avrebbe notificato all’azienda ricorrente gli atti di accertamento dei debiti per prelievo supplementare riportati nella cartella impugnata, e, in ogni caso, ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non avrebbe potuto valere nei confronti dei produttori; da ciò l’asserita illegittimità derivata degli atti impugnati per violazione sia delle norme comunitarie di cui all’art. 3, Reg. n. 536/93/CE, all’art. 7, Reg. n. 1392/01/CE e all’art. 13, Reg. n. 595/04/CE (disposizioni che imporrebbero che sia sempre effettuata la notifica del prelievo ai produttori a fine periodo), sia della normativa interna, ed in particolare dell’art. 21- bis , l. n. 241 del 1990. In altre parole, l’omessa notifica dei provvedimenti presupposti avrebbe impedito l’accertamento dei debiti come « dovuti »;
- l’omessa indicazione della notificazione degli atti pregressi avrebbe reso la cartella sorretta da motivazione non adeguata;
7) (VIII) Nullità e/o comunque illegittimità per violazione di legge (artt. 1, 3, 21- bis e 21- septies , L. n. 241 del 1990, art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33 del 2009, dell’art. 1, l. n. 5 del 1998, degli art. 1, 3 e segg., l. n. 241 del 1990, dell’art. 7, l. n. 212 del 2000 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.); eccesso di potere sotto diversi profili; nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali (art. 21- septies , l. n. 241 del 1990), contestazione della procedura di recupero, contestazione dell’ an e del quantum della pretesa per prelievi latte ed interessi, contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione (pagg. 29/32 ricorso introduttivo). Sostiene la parte privata che:
- la procedura di recupero sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies l. n. 33 del 2009;
- le richieste di pagamento discenderebbero da provvedimenti c.d. anticomunitari;
- sarebbe illegittima l’applicazione degli interessi, anche di mora, anche ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003; non sarebbero dovuti oneri di riscossione;
- sussisterebbe il difetto di motivazione sia in relazione alle somme esposte a debito a titolo di capitale (anche in considerazione dei recuperi PAC), sia con riferimento alla quantificazione ed alla decorrenza degli stessi interessi, anche di mora.
4.- Con ordinanza n. 4490 del 2024 è stata disposta misura istruttoria volta ad acquisire copia conforme all’originale dell’istanza di rateizzazione dell’azienda agricola ZU RU e GR s.s. datata 23 marzo 2010 ed è stata, ad un tempo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sottoposta al contraddittorio delle parti – con assegnazione di un termine per memorie – la questione, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile mancata maturazione, nel caso di specie, della prescrizione, stante quanto stabilito (in termini di sospensione/interruzione) dall’art. 68 d.l. n.18 del 2020 e successive modifiche (e ciò per l’ipotesi di spostamento in avanti della decorrenza del termine di prescrizione in presenza di una eventuale istanza di rateizzazione).
5.- In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memorie (anche in relazione all’incombente istruttorio), mentre all’esito della predetta ordinanza nessun scritto difensivo è stato depositato dalle Amministrazioni appellanti.
6.- All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, presenti le procuratrici delle parti le quali si sono riportate alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta delle stesse, è stato trattenuto in decisione.
7.- In primo luogo ritiene il Collegio di dover ammettere i documenti versati in atti in appello da GE e DE sul rilievo che trattasi di atti a completamento delle deduzioni delle medesime parti pubbliche in primo grado, in punto di (in quella sede già) eccepita pregressa conoscenza, da parte dell’appellata, dell’attività ‘impositiva’.
8.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è fondato.
9.1.- La cartella di pagamento impugnata in prime cure (n. 07820210002943439000) emessa dall’Agente della riscossione della provincia di Parma, richiama la comunicazione n. 86218675857 del 4 agosto 2008 – pacificamente notificata – cui è seguita la nota AGEA AGA.2009.33176 del 19 giugno 2009 notificata il 20 luglio 2009. Né l’una, né l’altra, risultano essere state impugnate, con la conseguenza che le doglianze veicolate avverso la cartella di pagamento di cui trattasi, avrebbero potuto riguardare vizi propri della stessa (al netto di quanto si dirà sulla prescrizione del credito), ma non anche contestazioni indirizzate al merito della pretesa, ossia riferibili ai presupposti del prelievo supplementare.
9.2.- Ciò detto, la sentenza appellata ha ritenuto – erroneamente – di disapplicare atti ormai consolidatisi e lo ha fatto in carenza dei presupposti, dovendosi qualificare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, alla quale il Collegio intende dare continuità, il vizio che affligge un provvedimento che sia (nel caso di specie, astrattamente) in contrasto con l’ordinamento comunitario quale vizio di annullabilità (da far valere entro il termine decadenziale) e non quale causa di nullità e, conseguente, disapplicabilità del provvedimento.
10.1.- La fondatezza dell’appello – e la conseguente declaratoria di parziale inammissibilità della domanda introduttiva per carenza originaria di interesse – rende del tutto privo di utilità ogni eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per ragioni correlate ai presupposti del prelievo qui irritualmente censurati: « un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen, C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punto 17, nonché del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 56) » (Corte di giustizia UE, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management ). A ciò va aggiunto che la stessa Corte di giustizia UE auspica che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: cfr. sentenza 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish ER LK SU SS , secondo cui « La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige […] che sia definito l’ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario ».
10.2.- L’obbligo di rinvio pregiudiziale è, dunque, qui escluso dalla predetta parziale inammissibilità, quanto alle questioni relative al ‘merito’ dei presupposti del prelievo, della domanda di annullamento di primo grado.
11.- Può adesso passarsi all’esame dei motivi riproposti dalla soc. ZU ai sensi dell’art 101, comma 2, c.p.a., principiando dallo scrutinio di quello, avente carattere assorbente, volto a far valere l’invalidità della cartella per prescrizione del credito.
11.1.- Il motivo è fondato in ragione della maturazione del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
11.2.- Va ribadito che nella fattispecie, per la somma capitale la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II, n. 8659 del 2021), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento 2988/95/CE, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
E’ stato, peraltro, di recente affermato che « Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario – sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni –, consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto della l. n. 689 del 1981, art. 28, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all’indebita percezione degli aiuti » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024; Cass. civ., sez. I, n. 34701 del 2023).
11.3.- Premesso che GE ha dedotto l’intervenuta presentazione di una istanza di rateizzazione ad opera dell’appellata in data 23 marzo 2010 e poiché detta circostanza è stata contestata da quest’ultima in seno alla prima memoria, il Collegio ha disposto l’acquisizione di copia di detta istanza ma essa, malgrado l’ordine istruttorio, non risulta essere stata prodotta da GE. Ciò determina la mancata prova della presentazione della stessa istanza e dell’effetto interruttivo della prescrizione che ad essa sarebbe stato astrattamente correlabile, con la conseguenza che la decorrenza del termine ex art. 2946 deve essere agganciata alla data di notificazione della precedente intimazione di pagamento avvenuta, come si è detto, il 20 luglio 2009. In mancanza dell’istanza di rateizzazione (nel senso della produzione ‘fisica’ della stessa), l’ulteriore documentazione versata in atti da GE non può ritenersi idonea a dimostrare l’esistenza della stessa e, ovviamente, qualsivoglia effetto interruttivo della prescrizione da essa ipoteticamente discendente.
11.4.- Ora, poiché la cartella impugnata in prime cure è stata notificata il 21 settembre 2021, essa si mostra abbondantemente tardiva rispetto al termine decennale decorrente dal 20 luglio 2009.
11.5.- Né qui vengono in rilievo – non risultando, peraltro, segnalate dalla parte pubblica – sospensioni e/o interruzioni della prescrizione ex lege . In tal senso deve evidenziarsi che:
a) quanto all’art. 68 d.l. n. 18 del 2020, la prescrizione è qui maturata anteriormente a siffatta disciplina emergenziale;
b) quanto all’art. 4, comma 1 e comma 2, d.l. n. 27 del 2019 (conv. con l. n. 44 del 2019), la sospensione 1° aprile 2019-15 luglio 2019 ivi prevista è qui irrilevante ai fini della maturazione, comunque compiuta, del termine prescrizionale di cui trattasi;
c) quanto all’art. 1, comma 623, l. n. 147 del 2013, esso è inapplicabile poiché all’epoca dell’operatività di tale sospensione, prevista unicamente con riferimento alla fase della riscossione a mezzo concessionario, né il ruolo (reso esecutivo il 23 giugno 2021, cfr. indicazione nella cartella impugnata nella sezione « dettaglio degli addebiti », pag. 6), né, ovviamente, la cartella, risultavano emessi.
11.6.- La pretesa va, dunque, dichiarata prescritta con conseguente annullamento dell’impugnata cartella. Esito, questo, che esonera il Collegio dal disporre l’ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sul termine di prescrizione, considerato che la relativa soluzione non potrebbe trovare, comunque, ambito di applicazione nel presente giudizio.
12.- Conclusivamente, accolto l’appello principale e accolto il primo motivo riproposto da ZU RU e GR s.s. ex art. 101, comma 2, c.p.a., va corretta la motivazione della sentenza gravata, ne va confermato il dispositivo di accoglimento del ricorso e, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, va dichiarata prescritta la pretesa di GE (con correlata conferma di annullamento della cartella impugnata). Restano definitivamente assorbiti e, dunque, dichiarati improcedibili, gli altri motivi del ricorso introduttivo di prime cure riproposti in appello ex art. 101, comma 2, c.p.a.
13.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza finale ovvero prevalente e sono liquidate con il dispositivo.
14.- I possibili profili di danno erariale impongono la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia della presente sentenza alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna - Bologna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe proposto, nonché sui motivi riproposti da ZU RU e GR s.s. ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., pur ritenendo fondati i motivi dell’appello, accoglie il primo dei motivi riproposti e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza appellata e dichiara prescritta la pretesa di GE. Dichiara, per il resto, improcedibili i motivi riproposti.
Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese processuali in favore di ZU RU e GR s.s., liquidate in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia della presente sentenza, alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna – Bologna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO