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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Maria Salafia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale di Villa Pamphili 59
APPELLANTE
E
, contumace, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 949/2022 pubblicata in data 21/9/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di Controparte_1 quest'ultimo alla pensione con rateo quantificato in € 609,25 dal 01/11/2016 e per l'effetto condannava la al relativo pagamento, detratto quanto già Parte_1 corrisposto per il medesimo titolo oltre interessi.
Rigettava la domanda riconvenzionale della ritenendo assorbita Parte_1 quella proposta dal in via di reconventio reconventionis. CP_1
Avverso tale sentenza la presentava appello fondato su più Parte_1 motivi.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere lavorato quale agente di Controparte_1 commercio iscritto all' dal 1985 fino a ottobre 2008 e di avere presentato il Pt_1
22/02/2013 domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari al fine di maturare i requisiti per accedere al trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento, contributi volontari versati previa autorizzazione, il 22/10/2013.
Rivendicava il proprio diritto a percepire la pensione con rateo parametrato nel decennio antecedente al 2008 per l'importo mensile di € 609,25 lamentando l'illegittimità della determinazione di tale trattamento pensionistico effettuata da per la minore Pt_1 somma mensile di € 335,03, individuando il miglior triennio dell'ultimo decennio, considerando il versamento della contribuzione volontaria da parte del al decennio CP_1 al periodo 2004-2013 anziché a quello 1999-2008.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Premesso il contenuto della normativa attinente alla fattispecie oggetto di controversia (art. 10 e 37 della l. 12/1973 nella loro formulazione risultante a seguito della sentenza della C. Cost. 433/1999, art. 15 dm 24/09/1998 e 13 dm 23/12/2003, artt. 14 e 15, comma 2, dm 19/07/2011) e rilevato come fosse pacifico in causa lo svolgimento da parte del di attività di agente di commercio quale promotore finanziario dal 1985 ottobre CP_1
2008 e il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'età pensionabile di 65 anni il 04/10/2016 con effettuazione di richiesta, sopraggiunti nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il 22/02/2013 dell'autorizzazione al versamenti volontario ai sensi dell'art. 15, comma 2, del regolamento del 19/07/2011, versamento poi effettuato nel 2013.
Affermava come la pensione di vecchiaia non potesse, a seguito dell'ammissione dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima al versamento dei contributi volontari, essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima in quanto la contribuzione volontaria non deve in ogni caso compromettere la misura della prestazione potenzialmente già maturata. Riconosceva quindi all'appellato, già in possesso dell'anzianità contributiva minima ed ammesso al versamento volontario di contributi al solo fine di raggiungere al 1/11/2016 la quota richiesta per l'erogazione della pensione, pari a 90, ex art. 14 del Regolamento del 2012, il diritto al trattamento pensionistico nella misura maturata alla data del conseguimento dell'anzianità contributiva minima, liquidando il rateo dovuto sulla base degli incontestati calcoli del ricorrente.
Respingeva inoltre la domanda riconvenzionale di , avanzata in via Pt_1 subordinata da tale ente ove fosse affermata la non computabilità del versamento volontario per cui è causa ai fini del calcolo della pensione del ricorrente di annullamento della pensione riconosciuta nel 2016 con condanna del ricorrente al pagamento di quanto erogato a tale titolo, ritenendo assorbita la reconventio reconventionis del ricorrente (finalizzata quest'ultima ad ottenere la rideterminazione della pensione dovuta nella misura di €. 578,79 a far tempo dal 1/11/2017 in applicazione delle riduzioni previste dall'art. 14 comma 2 del Regolamento per la pensione anticipata).
Con i primi due motivi l'ente appellante contesta la gravata sentenza, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto dell'appellato a percepire la pensione nell'importo di CP_1
€ 609,25 lordi rivendicato nel ricorso introduttivo del giudizio, per:
“violazione e/o falsa applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di contribuzione volontaria “;
“motivazione illogica e contraddittoria. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 15, comma 2, Regolamento delle Attività Istituzionali della DM 19 luglio 2011 e successive modifiche” Parte_1
Lamenta in particolare l'erronea interpretazione ed applicazione dei principi affermati con la sentenza della C. Cost. 433/1999, citata nella gravata sentenza, ove aveva affermato il principio della salvaguardia della posizione acquisita dall'assicurato a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.
Lamenta a tale proposito la mancata considerazione da parte del Tribunale della particolarità della presente fattispecie ove lo scopo del versamento del contributo volontario ex art. 15, comma 2, del Regolamento effettuato dall'appellato era quello di consentire agli iscritti che avevano già conseguito il requisito contributivo minimo non di ottenere un aumento della contribuzione versata bensì unicamente l'anticipazione della erogazione pensione di vecchiaia, pensione che, in applicazione delle regole ordinarie il ricorrente avrebbe ottenuto, pur con un importo maggiore, solo tre anni dopo, e cioè a decorrere dal 1/11/2019.
Sostiene che il Tribunale aveva illegittimamente cumulato sia i vantaggi in termini di calcolo della pensione derivanti dalla mancata inclusione nel calcolo dell'importo dovuto del versamento volontario effettuato ex art. 15, comma 2, del Regolamento sia quelli derivanti dall'inclusione di tale versamento nell'anzianità contributiva (copertura di un ulteriore anno con conseguente raggiungimento della quota 90 nel 2016 ed anticipazione del diritto alla pensione di tre anni), cumulo che sostiene l'ente appellante non trova alcun riscontro nel disposto regolamentare dell'art. 15, comma 2, del Regolamento del 19/07/2011.
Evidenzia a tale proposito quanto affermato dalla C. Cost. con la sentenza 388/1995 (richiamata dalla sentenza n. 433/1999 posta dal giudice di prime cure fondamento della decisione) nell'affermare che “la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione lui più favorevole senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione”.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si ritiene opportuno rammentare i fatti di causa e la regolamentazione della fattispecie oggetto di controversia nei limiti in cui rilevano ai fini della presente decisione.
Risulta pacifico in causa che l'odierno appellato, nato il [...], abbia svolto l'attività di agente di commercio dal 1985 al mese di ottobre 2008 (in cui aveva cessato tale attività) maturando a tale data un'anzianità contributiva di 24 anni.
La prestazione oggetto di controversia (pensione di vecchiaia) è regolamentata dall'art. 10 della l. 12/1973 ove in particolare prevede, ai primi due commi, che :
“Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle «provvigioni liquidate», per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.
Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle «provvigioni liquidate» negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento”.
L'art. 37 legge 12/1973 prevedeva inoltre che: “I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario”.
I requisiti anagrafici e contributivi relativi a tale prestazione sono successivamente stati oggetto, all'indomani della privatizzazione dell'ente ex d.lgs. n. 509/1994, di un progressivo aggravamento determinatosi in base alle norme regolamentari emanate nel tempo da tale ente e successivamente approvate con decreto ministeriale. In particolare tali requisiti sono stati progressivamente ampliati a 65 anni di età (per gli uomini) e ad almeno 20 anni di anzianità contributiva con il regolamento approvato con D.M. 24/09/1998 (requisiti confermati anche dal successivo regolamento approvato con D.M. 23/12/2003) e successivamente con il Regolamento approvato con D.M. del 19/07/2011 (entrato in vigore il 01/01/2012) così come modificato nel 2012, elevati, tanto per gli uomini che per le donne, con l'art. 14, a 67 anni di età confermando il requisito dell'anzianità contributiva minima di vent'anni.
Il suddetto D.M. aveva inoltre introdotto, i fini della maturazione del diritto alla pensione, il sistema delle quote determinate dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva, prevedendo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia una quota minima di 92.
Tale provvedimento aveva inoltre previsto, all'art. 15, comma 1, del Regolamento un regime transitorio di progressivo e graduale incremento dei requisiti in base al quale, in particolare, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, era previsto per gli uomini per la maturazione della pensione una quota di 90 (con 65 anni di anzianità) per l'anno 2016 e di 92 (con 66 anni di anzianità) per il 2018.
L'art. 15, comma 2, del Regolamento aveva infine previsto per gli assicurati che avevano cessato l'attività in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva la possibilità di chiedere, entro 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, di essere ammessi alla contribuzione volontaria per il raggiungimento della quota richiesta per l'erogazione della pensione (nel caso di specie, con riferimento all'anno 2016, 90), colmando tramite tale versamento la quota mancante in termini di mancato raggiungimento dell'età anagrafica.
Così come affermato da risulta evidente come lo scopo unico della Pt_1 contribuzione volontaria di cui all'art. 15, comma 2, fosse quello di consentire agli iscritti già in possesso del requisito contributivo minimo di ottenere, tramite l'aumento dell'anzianità contributiva, il raggiungimento della quota individuata come necessaria ai fini della maturazione del diritto alla pensione, ottenendo un anticipazione della sua decorrenza rispetto a quella prevista in via ordinaria dal Regolamento.
Si osserva ancora che, così come rilevato dal giudice di prime cure, gli artt. 10 e 37 della l. 12/1973 erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza della C. Cost. n. 433/1999 “ nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima”.
Nel presente caso di specie risulta pacifico che l'odierno appellato, in possesso del requisito di contribuzione minima (avendo maturato 24 anni di anzianità) ma non di quello dell'anzianità anagrafica e non raggiungendo la quota di 92 prevista dal regolamento del 2011 (avendo compiuto a tale data 65 anni di età con 24 anni di anzianità contributiva per una quota totale di 89) si era tempestivamente avvalso nell'anno 2013 del versamento contributivo volontario ex art. 15, comma 2, del Regolamento, versando, previa autorizzazione, , in data 22/10/2013 la somma di € 824, incrementando così la propria anzianità contributiva da 24 a 25 anni, e raggiungendo la quota di 90 prevista per beneficiare, nell'anno 2016, del regime transitorio previsto dall'art. 15, comma 1, del Regolamento.
Risulta parimenti pacifico in causa che abbia liquidato, al compimento del Pt_1
65° anno di età, nel 2016, la pensione calcolando l'importo dovuto sul migliore triennio dell'ultimo decennio anteriore al 2013 (2004-2013) e cioè all'ultimo versamento volontario effettuato anziché, come rivendicato dall'odierno appellato, sulla base del decennio 1999-2008 e cioè rapportato all'ultimo contributo versato in ragione dell'attività prestata.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, in applicazione della tutela dell'anzianità contributiva minima prevista dalla sentenza C. Cost. n. 433/1999 affermando non essere consentita una riduzione dell'importo dovuto, quale conseguenza dei contributi volontari depositati dall'appellato.
Si ritiene che tale conclusione non possa reputarsi meritevole di conferma.
Il calcolo della pensione effettuato dall'ente appellante risulta conforme alle disposizioni regolamentari, e a quanto previsto in particolare sul periodo da prendersi riferimento, dall'art. 10 della l. 12/1973 da rapportarsi all'ultimo versamento contributivo (nel caso di specie quello volontario del 2013).
Non può a tale proposito, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, reputarsi applicabile quanto disposto dagli artt. 10 e 37 della l. 12/1973 nella sua formulazione derivante dalla parziale illegittimità costituzionale di tali articoli dichiarata con la sentenza della C. Cost n. 433/1999.
Questo in ragione della peculiarità della fattispecie, non essendo il versamento dei contributi volontari finalizzato, come evidenziato in precedenza, all'incremento della pensione bensì ad anticipare la stessa maturazione, al 2016, del diritto alla prestazione anticipando per libera scelta dell'appellato (anche a fronte di una riduzione dell'importo della pensione), di circa tre anni l'erogazione della stessa.
Così come evidenziato da solo con il versamento volontario del 2013 Pt_1
l'appellato ha infatti potuto conseguire la pensione di vecchiaia nel 2016 all'età di 65 anni raggiungendo la quota 90 richiesta per tale anno in virtù del regime transitorio di cui all'art. 15, comma 1 del regolamento, mentre in mancanza di tale versamento avrebbe dovuto raggiungere, alla stregua della normativa vigente pro tempore, la quota 92, con conseguente maturazione del diritto a pensione solo nel novembre del 2019.
Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie dei principi affermati dalla C. Cost. non potendo ritenersi possibile il mantenimento di un importo riferibile ad una prestazione pensionistica il cui diritto, al 2016, non sarebbe, in mancanza del versamento volontario, mai stato maturato dall'appellato per mancanza dei requisiti normativamente previsti non potendo ritenersi consentito cumulare il vantaggio derivante dal suddetto versamento volontario (e cioè la rilevante anticipazione della decorrenza della pensione) con quello del mantenimento dell'importo pensionistico che avrebbe percepito, tre anni più tardi, nel caso di piena maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici previsti dal Regolamento.
Tali conclusioni trovano riscontro nella stessa sentenza della C. Cost. n. 433/1999 ove fa riferimento, nel valutare la costituzionalità della norma al trattamento pensionistico
“già maturato” (evidenzia a tale proposito la C. Cost. come “come la sopra affermata irragionevolezza della normativa derivi dal solo dato che ad un successivo apporto di contributi corrisponda una riduzione dell'importo della pensione già maturato dall'assicurato”) rilevando, mediante il richiamo ad una precedente pronuncia della stessa Corte, come “resta tuttavia fermo - secondo quanto già precisato da questa Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione (sentenza n. 388 del 1995)”.
Nel presente caso di specie l'accoglimento della domanda della pensione, nei termini effettuati dal giudice di prime cure, avrebbe consentito proprio un cumulo dei vantaggi derivanti dal versamento della contribuzione ordinaria con quello del regime di versamento volontario ex art. 15, comma 2, del regolamento, consentendo all'appellato di cumulare il vantaggio dell'anticipazione della decorrenza della pensione proprio di tale versamento con l'ottenimento dell'importo che avrebbe potuto ottenere solo, in applicazione dell'ordinario regime regolamentare, con una decorrenza di tre anni successiva, cosa che porta ad escludere l'applicabilità al presente caso di specie dei principi affermati dalla C. Cost. 433/1999 e a confermare la correttezza del criterio di calcolo dell'ente appellante.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dovrà rigettarsi il ricorso di primo grado con evidente assorbimento dell'esame della domanda riconvenzionale di . Pt_1
Risulta inammissibile il terzo motivo con cui l'ente appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato l'ammissibilità della domanda avanzata dall'appellato a titolo di reconventio reconventionis ritenendola consequenziale alla domanda riconvenzionale avanzata nella precedente fase del giudizio dall'ente odierno appellante (con la quale l'appellato chiedeva il ricalcolo della pensione in misura comunque superiore a quella riconosciuta dall'ente appellante, non considerando la contribuzione volontaria versata, ai sensi del art. 14, comma 2, del Regolamento, con la riduzione del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all'età anagrafica prevista da tale disposizione).
Non può infatti ritenersi sussistente in proposito un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare tale capo della gravata sentenza essendo sufficiente rilevare che la domanda avanzata dall'odierno appellato in via di reconventio reconventionis nella precedente fase di giudizio (non accolta dal giudice di prime cure in quanto ritenuta assorbita nell'accoglimento della domanda principale) non è stata reiterata da quest'ultimo in sede di appello (ove è rimasto contumace) con conseguente rinuncia della stessa ai sensi dell' art. 346 c.p.c.
Devono ribadirsi in proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (Cass. n. 28454 del 19/12/2013 e Cass. n. 23489 del 12/11/2007).
Tali i motivi della presente decisione.
La novità della questione oggetto del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite con riferimento ad entrambi i suoi gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Maria Salafia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale di Villa Pamphili 59
APPELLANTE
E
, contumace, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 949/2022 pubblicata in data 21/9/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di Controparte_1 quest'ultimo alla pensione con rateo quantificato in € 609,25 dal 01/11/2016 e per l'effetto condannava la al relativo pagamento, detratto quanto già Parte_1 corrisposto per il medesimo titolo oltre interessi.
Rigettava la domanda riconvenzionale della ritenendo assorbita Parte_1 quella proposta dal in via di reconventio reconventionis. CP_1
Avverso tale sentenza la presentava appello fondato su più Parte_1 motivi.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere lavorato quale agente di Controparte_1 commercio iscritto all' dal 1985 fino a ottobre 2008 e di avere presentato il Pt_1
22/02/2013 domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari al fine di maturare i requisiti per accedere al trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento, contributi volontari versati previa autorizzazione, il 22/10/2013.
Rivendicava il proprio diritto a percepire la pensione con rateo parametrato nel decennio antecedente al 2008 per l'importo mensile di € 609,25 lamentando l'illegittimità della determinazione di tale trattamento pensionistico effettuata da per la minore Pt_1 somma mensile di € 335,03, individuando il miglior triennio dell'ultimo decennio, considerando il versamento della contribuzione volontaria da parte del al decennio CP_1 al periodo 2004-2013 anziché a quello 1999-2008.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Premesso il contenuto della normativa attinente alla fattispecie oggetto di controversia (art. 10 e 37 della l. 12/1973 nella loro formulazione risultante a seguito della sentenza della C. Cost. 433/1999, art. 15 dm 24/09/1998 e 13 dm 23/12/2003, artt. 14 e 15, comma 2, dm 19/07/2011) e rilevato come fosse pacifico in causa lo svolgimento da parte del di attività di agente di commercio quale promotore finanziario dal 1985 ottobre CP_1
2008 e il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'età pensionabile di 65 anni il 04/10/2016 con effettuazione di richiesta, sopraggiunti nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il 22/02/2013 dell'autorizzazione al versamenti volontario ai sensi dell'art. 15, comma 2, del regolamento del 19/07/2011, versamento poi effettuato nel 2013.
Affermava come la pensione di vecchiaia non potesse, a seguito dell'ammissione dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima al versamento dei contributi volontari, essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima in quanto la contribuzione volontaria non deve in ogni caso compromettere la misura della prestazione potenzialmente già maturata. Riconosceva quindi all'appellato, già in possesso dell'anzianità contributiva minima ed ammesso al versamento volontario di contributi al solo fine di raggiungere al 1/11/2016 la quota richiesta per l'erogazione della pensione, pari a 90, ex art. 14 del Regolamento del 2012, il diritto al trattamento pensionistico nella misura maturata alla data del conseguimento dell'anzianità contributiva minima, liquidando il rateo dovuto sulla base degli incontestati calcoli del ricorrente.
Respingeva inoltre la domanda riconvenzionale di , avanzata in via Pt_1 subordinata da tale ente ove fosse affermata la non computabilità del versamento volontario per cui è causa ai fini del calcolo della pensione del ricorrente di annullamento della pensione riconosciuta nel 2016 con condanna del ricorrente al pagamento di quanto erogato a tale titolo, ritenendo assorbita la reconventio reconventionis del ricorrente (finalizzata quest'ultima ad ottenere la rideterminazione della pensione dovuta nella misura di €. 578,79 a far tempo dal 1/11/2017 in applicazione delle riduzioni previste dall'art. 14 comma 2 del Regolamento per la pensione anticipata).
Con i primi due motivi l'ente appellante contesta la gravata sentenza, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto dell'appellato a percepire la pensione nell'importo di CP_1
€ 609,25 lordi rivendicato nel ricorso introduttivo del giudizio, per:
“violazione e/o falsa applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di contribuzione volontaria “;
“motivazione illogica e contraddittoria. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 15, comma 2, Regolamento delle Attività Istituzionali della DM 19 luglio 2011 e successive modifiche” Parte_1
Lamenta in particolare l'erronea interpretazione ed applicazione dei principi affermati con la sentenza della C. Cost. 433/1999, citata nella gravata sentenza, ove aveva affermato il principio della salvaguardia della posizione acquisita dall'assicurato a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.
Lamenta a tale proposito la mancata considerazione da parte del Tribunale della particolarità della presente fattispecie ove lo scopo del versamento del contributo volontario ex art. 15, comma 2, del Regolamento effettuato dall'appellato era quello di consentire agli iscritti che avevano già conseguito il requisito contributivo minimo non di ottenere un aumento della contribuzione versata bensì unicamente l'anticipazione della erogazione pensione di vecchiaia, pensione che, in applicazione delle regole ordinarie il ricorrente avrebbe ottenuto, pur con un importo maggiore, solo tre anni dopo, e cioè a decorrere dal 1/11/2019.
Sostiene che il Tribunale aveva illegittimamente cumulato sia i vantaggi in termini di calcolo della pensione derivanti dalla mancata inclusione nel calcolo dell'importo dovuto del versamento volontario effettuato ex art. 15, comma 2, del Regolamento sia quelli derivanti dall'inclusione di tale versamento nell'anzianità contributiva (copertura di un ulteriore anno con conseguente raggiungimento della quota 90 nel 2016 ed anticipazione del diritto alla pensione di tre anni), cumulo che sostiene l'ente appellante non trova alcun riscontro nel disposto regolamentare dell'art. 15, comma 2, del Regolamento del 19/07/2011.
Evidenzia a tale proposito quanto affermato dalla C. Cost. con la sentenza 388/1995 (richiamata dalla sentenza n. 433/1999 posta dal giudice di prime cure fondamento della decisione) nell'affermare che “la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione lui più favorevole senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione”.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si ritiene opportuno rammentare i fatti di causa e la regolamentazione della fattispecie oggetto di controversia nei limiti in cui rilevano ai fini della presente decisione.
Risulta pacifico in causa che l'odierno appellato, nato il [...], abbia svolto l'attività di agente di commercio dal 1985 al mese di ottobre 2008 (in cui aveva cessato tale attività) maturando a tale data un'anzianità contributiva di 24 anni.
La prestazione oggetto di controversia (pensione di vecchiaia) è regolamentata dall'art. 10 della l. 12/1973 ove in particolare prevede, ai primi due commi, che :
“Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle «provvigioni liquidate», per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.
Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle «provvigioni liquidate» negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento”.
L'art. 37 legge 12/1973 prevedeva inoltre che: “I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario”.
I requisiti anagrafici e contributivi relativi a tale prestazione sono successivamente stati oggetto, all'indomani della privatizzazione dell'ente ex d.lgs. n. 509/1994, di un progressivo aggravamento determinatosi in base alle norme regolamentari emanate nel tempo da tale ente e successivamente approvate con decreto ministeriale. In particolare tali requisiti sono stati progressivamente ampliati a 65 anni di età (per gli uomini) e ad almeno 20 anni di anzianità contributiva con il regolamento approvato con D.M. 24/09/1998 (requisiti confermati anche dal successivo regolamento approvato con D.M. 23/12/2003) e successivamente con il Regolamento approvato con D.M. del 19/07/2011 (entrato in vigore il 01/01/2012) così come modificato nel 2012, elevati, tanto per gli uomini che per le donne, con l'art. 14, a 67 anni di età confermando il requisito dell'anzianità contributiva minima di vent'anni.
Il suddetto D.M. aveva inoltre introdotto, i fini della maturazione del diritto alla pensione, il sistema delle quote determinate dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva, prevedendo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia una quota minima di 92.
Tale provvedimento aveva inoltre previsto, all'art. 15, comma 1, del Regolamento un regime transitorio di progressivo e graduale incremento dei requisiti in base al quale, in particolare, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, era previsto per gli uomini per la maturazione della pensione una quota di 90 (con 65 anni di anzianità) per l'anno 2016 e di 92 (con 66 anni di anzianità) per il 2018.
L'art. 15, comma 2, del Regolamento aveva infine previsto per gli assicurati che avevano cessato l'attività in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva la possibilità di chiedere, entro 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, di essere ammessi alla contribuzione volontaria per il raggiungimento della quota richiesta per l'erogazione della pensione (nel caso di specie, con riferimento all'anno 2016, 90), colmando tramite tale versamento la quota mancante in termini di mancato raggiungimento dell'età anagrafica.
Così come affermato da risulta evidente come lo scopo unico della Pt_1 contribuzione volontaria di cui all'art. 15, comma 2, fosse quello di consentire agli iscritti già in possesso del requisito contributivo minimo di ottenere, tramite l'aumento dell'anzianità contributiva, il raggiungimento della quota individuata come necessaria ai fini della maturazione del diritto alla pensione, ottenendo un anticipazione della sua decorrenza rispetto a quella prevista in via ordinaria dal Regolamento.
Si osserva ancora che, così come rilevato dal giudice di prime cure, gli artt. 10 e 37 della l. 12/1973 erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza della C. Cost. n. 433/1999 “ nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima”.
Nel presente caso di specie risulta pacifico che l'odierno appellato, in possesso del requisito di contribuzione minima (avendo maturato 24 anni di anzianità) ma non di quello dell'anzianità anagrafica e non raggiungendo la quota di 92 prevista dal regolamento del 2011 (avendo compiuto a tale data 65 anni di età con 24 anni di anzianità contributiva per una quota totale di 89) si era tempestivamente avvalso nell'anno 2013 del versamento contributivo volontario ex art. 15, comma 2, del Regolamento, versando, previa autorizzazione, , in data 22/10/2013 la somma di € 824, incrementando così la propria anzianità contributiva da 24 a 25 anni, e raggiungendo la quota di 90 prevista per beneficiare, nell'anno 2016, del regime transitorio previsto dall'art. 15, comma 1, del Regolamento.
Risulta parimenti pacifico in causa che abbia liquidato, al compimento del Pt_1
65° anno di età, nel 2016, la pensione calcolando l'importo dovuto sul migliore triennio dell'ultimo decennio anteriore al 2013 (2004-2013) e cioè all'ultimo versamento volontario effettuato anziché, come rivendicato dall'odierno appellato, sulla base del decennio 1999-2008 e cioè rapportato all'ultimo contributo versato in ragione dell'attività prestata.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, in applicazione della tutela dell'anzianità contributiva minima prevista dalla sentenza C. Cost. n. 433/1999 affermando non essere consentita una riduzione dell'importo dovuto, quale conseguenza dei contributi volontari depositati dall'appellato.
Si ritiene che tale conclusione non possa reputarsi meritevole di conferma.
Il calcolo della pensione effettuato dall'ente appellante risulta conforme alle disposizioni regolamentari, e a quanto previsto in particolare sul periodo da prendersi riferimento, dall'art. 10 della l. 12/1973 da rapportarsi all'ultimo versamento contributivo (nel caso di specie quello volontario del 2013).
Non può a tale proposito, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, reputarsi applicabile quanto disposto dagli artt. 10 e 37 della l. 12/1973 nella sua formulazione derivante dalla parziale illegittimità costituzionale di tali articoli dichiarata con la sentenza della C. Cost n. 433/1999.
Questo in ragione della peculiarità della fattispecie, non essendo il versamento dei contributi volontari finalizzato, come evidenziato in precedenza, all'incremento della pensione bensì ad anticipare la stessa maturazione, al 2016, del diritto alla prestazione anticipando per libera scelta dell'appellato (anche a fronte di una riduzione dell'importo della pensione), di circa tre anni l'erogazione della stessa.
Così come evidenziato da solo con il versamento volontario del 2013 Pt_1
l'appellato ha infatti potuto conseguire la pensione di vecchiaia nel 2016 all'età di 65 anni raggiungendo la quota 90 richiesta per tale anno in virtù del regime transitorio di cui all'art. 15, comma 1 del regolamento, mentre in mancanza di tale versamento avrebbe dovuto raggiungere, alla stregua della normativa vigente pro tempore, la quota 92, con conseguente maturazione del diritto a pensione solo nel novembre del 2019.
Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie dei principi affermati dalla C. Cost. non potendo ritenersi possibile il mantenimento di un importo riferibile ad una prestazione pensionistica il cui diritto, al 2016, non sarebbe, in mancanza del versamento volontario, mai stato maturato dall'appellato per mancanza dei requisiti normativamente previsti non potendo ritenersi consentito cumulare il vantaggio derivante dal suddetto versamento volontario (e cioè la rilevante anticipazione della decorrenza della pensione) con quello del mantenimento dell'importo pensionistico che avrebbe percepito, tre anni più tardi, nel caso di piena maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici previsti dal Regolamento.
Tali conclusioni trovano riscontro nella stessa sentenza della C. Cost. n. 433/1999 ove fa riferimento, nel valutare la costituzionalità della norma al trattamento pensionistico
“già maturato” (evidenzia a tale proposito la C. Cost. come “come la sopra affermata irragionevolezza della normativa derivi dal solo dato che ad un successivo apporto di contributi corrisponda una riduzione dell'importo della pensione già maturato dall'assicurato”) rilevando, mediante il richiamo ad una precedente pronuncia della stessa Corte, come “resta tuttavia fermo - secondo quanto già precisato da questa Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione (sentenza n. 388 del 1995)”.
Nel presente caso di specie l'accoglimento della domanda della pensione, nei termini effettuati dal giudice di prime cure, avrebbe consentito proprio un cumulo dei vantaggi derivanti dal versamento della contribuzione ordinaria con quello del regime di versamento volontario ex art. 15, comma 2, del regolamento, consentendo all'appellato di cumulare il vantaggio dell'anticipazione della decorrenza della pensione proprio di tale versamento con l'ottenimento dell'importo che avrebbe potuto ottenere solo, in applicazione dell'ordinario regime regolamentare, con una decorrenza di tre anni successiva, cosa che porta ad escludere l'applicabilità al presente caso di specie dei principi affermati dalla C. Cost. 433/1999 e a confermare la correttezza del criterio di calcolo dell'ente appellante.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dovrà rigettarsi il ricorso di primo grado con evidente assorbimento dell'esame della domanda riconvenzionale di . Pt_1
Risulta inammissibile il terzo motivo con cui l'ente appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato l'ammissibilità della domanda avanzata dall'appellato a titolo di reconventio reconventionis ritenendola consequenziale alla domanda riconvenzionale avanzata nella precedente fase del giudizio dall'ente odierno appellante (con la quale l'appellato chiedeva il ricalcolo della pensione in misura comunque superiore a quella riconosciuta dall'ente appellante, non considerando la contribuzione volontaria versata, ai sensi del art. 14, comma 2, del Regolamento, con la riduzione del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all'età anagrafica prevista da tale disposizione).
Non può infatti ritenersi sussistente in proposito un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare tale capo della gravata sentenza essendo sufficiente rilevare che la domanda avanzata dall'odierno appellato in via di reconventio reconventionis nella precedente fase di giudizio (non accolta dal giudice di prime cure in quanto ritenuta assorbita nell'accoglimento della domanda principale) non è stata reiterata da quest'ultimo in sede di appello (ove è rimasto contumace) con conseguente rinuncia della stessa ai sensi dell' art. 346 c.p.c.
Devono ribadirsi in proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (Cass. n. 28454 del 19/12/2013 e Cass. n. 23489 del 12/11/2007).
Tali i motivi della presente decisione.
La novità della questione oggetto del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite con riferimento ad entrambi i suoi gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario