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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11351/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 11351/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. , nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Meggiorin del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Padova (PD) via Giulio
Alessio n. 6 ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Bologna via dell'Unione n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Battaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Bologna, via IV Novembre n. 14 resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/11/2024, accettando la proposta transattiva del Giudice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 ha chiesto, a parziale modifica di quanto Parte_1
previsto dal decreto del 17/09/2021 n. cronol. 9493/2021, che, per ragione di comodità, data la pagina 1 di 3 residenza dello stesso a Padova, città distante da Bologna ove vive la figlia con la madre, fossero modificate le modalità e i tempi di permanenza della figlia presso il padre.
Il 10/10/2024 la sig.ra si costituiva in giudizio, chiedendo anch'ella la modifica del Controparte_1 piano di frequentazione tra padre e figlia, oltre all'aumento del contributo al mantenimento ordinario cui è obbligato il sig. . Pt_1
All'udienza del 21/11/2024, il Giudice, sentite entrambe le parti, formulava una proposta transattiva per la definizione bonaria della controversia;
i procuratori delle parti dichiaravano di aderire alla proposta del giudice, accettandone le condizioni.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse.
Il P.M, notiziato del procedimento, interveniva esprimendo parere favorevole.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui decreto del
17/09/2021 n. cronol. 9493/2021, così provvede:
1. dispone che il Sig. trascorra con la minore un weekend ogni due settimane, dal giovedì Pt_1
alla domenica sera;
2. obbliga il Sig. a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la Pt_1 CP_1
somma mensile di 500,00 euro a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, importo, soggetto a rivalutazione Istat annuale;
3. conferma per il resto quanto previsto con decreto del 17/09/2021 n. cronol. 9493/2021;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 11351/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. , nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Meggiorin del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Padova (PD) via Giulio
Alessio n. 6 ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Bologna via dell'Unione n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Battaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Bologna, via IV Novembre n. 14 resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/11/2024, accettando la proposta transattiva del Giudice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 ha chiesto, a parziale modifica di quanto Parte_1
previsto dal decreto del 17/09/2021 n. cronol. 9493/2021, che, per ragione di comodità, data la pagina 1 di 3 residenza dello stesso a Padova, città distante da Bologna ove vive la figlia con la madre, fossero modificate le modalità e i tempi di permanenza della figlia presso il padre.
Il 10/10/2024 la sig.ra si costituiva in giudizio, chiedendo anch'ella la modifica del Controparte_1 piano di frequentazione tra padre e figlia, oltre all'aumento del contributo al mantenimento ordinario cui è obbligato il sig. . Pt_1
All'udienza del 21/11/2024, il Giudice, sentite entrambe le parti, formulava una proposta transattiva per la definizione bonaria della controversia;
i procuratori delle parti dichiaravano di aderire alla proposta del giudice, accettandone le condizioni.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse.
Il P.M, notiziato del procedimento, interveniva esprimendo parere favorevole.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui decreto del
17/09/2021 n. cronol. 9493/2021, così provvede:
1. dispone che il Sig. trascorra con la minore un weekend ogni due settimane, dal giovedì Pt_1
alla domenica sera;
2. obbliga il Sig. a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la Pt_1 CP_1
somma mensile di 500,00 euro a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, importo, soggetto a rivalutazione Istat annuale;
3. conferma per il resto quanto previsto con decreto del 17/09/2021 n. cronol. 9493/2021;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
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