Ordinanza collegiale 10 ottobre 2022
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 10/03/2023, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04186/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09142/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9142 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino e Stefano Battini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, adottato dall'Area Risorse Umane, Ufficio Reclutamento Professori I e II fascia e gestione carriere personale docente, Settore Stato giuridico ed economico personale docente dell'Università Sapienza di Roma e comunicato all'interessato, tramite e-mail ordinaria, in data -OMISSIS-, con il quale l’NE ha revocato al Prof. -OMISSIS-, a decorrere dal -OMISSIS-, l’assegno personale interamente pensionabile in quota “A”, attribuito dal -OMISSIS- ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, procedendo altresì alla ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo dal -OMISSIS- e disponendo l’avvio del procedimento diretto a richiedere il rimborso delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui predetti emolumenti e la comunicazione all’INPS della rettifica della posizione previdenziale dell’odierno ricorrente;
- della Nota del -OMISSIS-, -OMISSIS-, classif. VII/6, con la quale il Capo dell'Ufficio Stipendi, ha comunicato al Prof. -OMISSIS- il piano di rientro rateale mensile per il recupero della somma lorda complessiva di 150.032,25 Euro;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente, professore associato in ruolo presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del decreto rettorale in oggetto con cui è stata disposta la revoca, a decorrere dal -OMISSIS-, dell’assegno personale interamente pensionabile, attribuitogli dal -OMISSIS-- ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, con conseguente ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo dal -OMISSIS-, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui predetti emolumenti.
2. Premette in fatto:
- di aver lavorato dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, presso l’AGENAS - Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, ente pubblico economico di rilievo nazionale, in qualità di Funzionario medico di X livello, e, successivamente, dal -OMISSIS- al -OMISSIS-presso l’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) della Regione Lazio, prima in qualità di Dirigente medico dell’Unità Operativa “Assistenza distrettuale”, successivamente quale Dirigente medico dell’Unità Operativa “Medicina primaria e Continuità assistenziale”, equiparato a dirigente di Servizi 1 della struttura dirigenziale della Regione Lazio, con contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo determinato (per la durata di anni cinque, rinnovabile);
- di essere stato nominato, a far data dal -OMISSIS--, Professore di ruolo di Seconda fascia nel settore scientifico disciplinare (SSD) MED/42 - Igiene generale e applicata, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo Pontino dell’Università di Roma La Sapienza, a seguito di superamento di concorso pubblico;
- di essere stato collocato nel regime di impegno a tempo pieno per il -OMISSIS-, giusta decreto del -OMISSIS-- (-OMISSIS-) con riconoscimento di un trattamento economico ad personam , ai sensi dell’art. 3 della legge n. 537/1993, con assegno non riassorbibile fino all’atto della conferma in ruolo;
- di essere stato confermato in ruolo quale Professore Associato, a far data dal -OMISSIS-, con conferma dell’assegno personale, frattanto rideterminato a seguito di aggiornamento con DPCM 2 ottobre 2006, di cui però veniva disposto il graduale riassorbimento dalla somma iniziale, al -OMISSIS-, di Euro 26.592,16, alla somma di arrivo, al -OMISSIS-, di Euro 20.931,85, poi ulteriormente ridotta a Euro 19.664,47 con conseguente riassorbimento della differenza rispetto al precedente computo, giusta decreto del -OMISSIS- (Prot. -OMISSIS-);
- di aver ricevuto, in data -OMISSIS-, comunicazione della revoca del predetto assegno e, con successiva nota del -OMISSIS-, il piano di rientro rateale mensile per il recupero della somma oggetto di revoca;
- di aver contestato, con missiva del -OMISSIS-, tutte le misure adottate dall’NE, siccome illegittime e pregiudizievoli, diffidandolo altresì dall’avvio del procedimento diretto a richiedere il rimborso delle ritenute previdenziali e assistenziali e la connessa rettifica della posizione previdenziale ed escludendo qualsiasi accordo di rateizzazione, chiedendo infine l’accesso ai conteggi effettuati dall’NE e ai criteri utilizzati per definire gli stessi.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
« I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459, della legge n. 147 del 2013; alternativamente, illegittimità in via derivata del provvedimento impugnato per illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 458 e 459, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui tali norme, ove interpretate secondo il diritto vivente consolidatosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, dispongono l’immediato adeguamento dei trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche in relazione ai passaggi di carriera precedentemente avvenuti in applicazione dell’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
Ad avviso della parte, la disciplina abrogatrice di cui all’art. 1, commi 458 e 459 della legge n. 147/2013 sarebbe chiarissima nel senso di non disporre la propria efficacia retroattiva, né propria né impropria, rispetto alla fattispecie del “passaggio di carriera”, che riguarda le vicende del ricorrente, afferendo solo alla diversa fattispecie del “rientro” in ruolo del professore universitario che abbia svolto temporaneamente incarichi esterni, cui il ricorrente è totalmente estraneo.
All’istituto del passaggio di carriera, si riferirebbe infatti soltanto il primo periodo del comma 458, che si limita a disporne l’abrogazione. In mancanza di indicazione espressa, non potrebbe presumersi, secondo il ricorrente, la retroattività dell’effetto abrogativo con la conseguenza per cui la normativa diretta a salvaguardare lo stipendio superiore in godimento, nei casi di passaggio di carriera, cesserebbe di trovare applicazione per tutti i passaggi avvenuti successivamente all’entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abrogazione, senza alcun effetto sui passaggi di carriera avvenuti precedentemente, come quello del ricorrente, che rimarrebbero soggetti al regime giuridico vigente nel momento in cui il passaggio stesso è avvenuto.
Tale interpretazione, seguita anche dalla stessa Amministrazione - dapprima la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 49968 del 9.6.2014, poi lo stesso NE resistente, come affermato nelle premesse del provvedimento impugnato - è stata tuttavia disattesa dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, consolidatasi a partire dalla sentenza n. 6620/2019, in base alla quale l’effetto retroattivo improprio riguarderebbe entrambe le fattispecie.
Per il ricorrente, la disciplina in questione, come interpretata alla luce dei riferiti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, assurti a diritto vivente, sarebbe quindi incostituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost., poiché inciderebbe irragionevolmente sul legittimo affidamento riposto dai dipendenti sulla certezza dell’erogazione di un assegno personale, previsto da una disciplina legislativa volta a incentivare la mobilità nel pubblico impiego, neutralizzandone gli effetti retributivi sfavorevoli, da cui consegue l’illegittimità in via derivata del provvedimento impugnato.
« II. In via subordinata. Illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente versate al ricorrente a titolo di assegno personale -OMISSIS- fino alla data della revoca dell’assegno stesso, nonché degli atti del procedimento diretto a richiedere il rimborso delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui predetti emolumenti e la comunicazione all’INPS della rettifica della posizione previdenziale del ricorrente ».
Nell’ipotesi in cui non si riconosca il diritto del ricorrente al mantenimento dell’assegno in questione alla luce delle considerazioni esposte nel primo motivo, il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo nella parte in cui dispone la ripetizione delle somme già corrisposte al ricorrente, alla luce del diritto CEDU che preclude la ripetizione di indebiti erogati da enti pubblici ai propri dipendenti che li abbiano percepiti in buona fede, tradendo il loro legittimo affidamento in situazioni come quelle individuate dalla sentenza RI contro LI (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021 - Ricorso n. 4893/13), che connoterebbero anche la posizione del caso in esame.
Per effetto delle misure contestate, il trattamento retributivo del ricorrente (pari a 5.318,76 euro mensili), che non avrebbe altre fonti di reddito diverse dallo stipendio, sarebbe stato complessivamente dimezzato, dovendo comunque con questo far fronte al pagamento del canone di affitto di 1.000,00 euro mensili, alle spese condominiali di circa euro 220,00 mensili, al sostentamento suo e, parzialmente, della propria famiglia, al sostegno economico della madre anziana, invalida al 100%.
« In estremo subordine. Eccezione di prescrizione. Calcolo delle trattenute al netto di quanto incassato ».
Il diritto al recupero delle somme si sarebbe estinto per prescrizione quinquennale dei ratei dell’assegno ad personam ex art. 2948 c.c.
4. Per resistere al gravame, si è costituita in giudizio l’Università “La Sapienza”, depositando documentazione e relazione illustrativa della vicenda.
5. All’esito della camera di consiglio del 12 settembre 2022, è stata fissata la trattazione del merito (cfr. ordinanza -OMISSIS-).
6. In vista della discussione, solo parte ricorrente ha depositato memoria, replicando in particolare agli argomenti spesi dalla difesa erariale circa la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2022, la quale, ad avviso dell’interessato, confermerebbe piuttosto la bontà della propria tesi sulla diversità delle due fattispecie - passaggio di carriera e rientro nei ruoli di provenienza - cui sarebbero sottese esigenze di tutela dell’affidamento diverse.
7. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2023, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a esaminare la legittimità del provvedimento di revoca dell’assegno ad personam , all’epoca corrisposto all’odierno ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 202 del DPR n. 3/1957 e 3, comma 57, della legge n. 537/1993 in virtù del maggiore trattamento economico da questi goduto in qualità di Dirigente Medico della Regione Lazio all’atto della sua nomina a professore associato presso l’NE resistente.
2.Ai fini di una migliore comprensione, è opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevedeva che « Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica ».
A sua volta l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevedeva che « Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione ».
Su tale disciplina, è intervenuto, come noto, l’art. 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha abrogato gli articoli sopra riportati, disponendo altresì che « ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità ».
Il successivo comma 459 ha poi stabilito che «Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13».
3. La novella legislativa non ha avuto tuttavia un’interpretazione uniforme.
3.1. Un primo orientamento, muovendo dalla differenza sussistente tra le situazioni contemplate al comma 458 prima parte (passaggi di carriera) e quelle di cui alla seconda parte (rientro in ruolo), è giunto ad affermare che l’adeguamento stipendiale imposto dal comma 459, con la correlativa riduzione del trattamento economico, si applicherebbe solo alle fattispecie di cui al comma 458, seconda parte, ritenendo conseguentemente che le provvidenze contemplate dalla parte prima del citato comma 458, se riconosciute in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 147/2013, non possano essere fatte oggetto di decurtazione in applicazione del comma 459, neppure con riferimento ai ratei stipendiali successivi al 1° gennaio 2014, costituendo esse, in sostanza, un diritto ormai consolidato (in tal senso, Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza n. 4224/2016; Tar Lazio, Sezione Prima, sentenza 4730/2019); orientamento, come sopra visto, seguito anche dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. nota prot. n. 49968 del 09.06.2014).
3.2. Di diverso avviso l’orientamento, più recente, che ha ritenuto che le disposizioni di cui ai commi 458 e 459, quand’anche trattino due fattispecie distinte, hanno in comune la stessa efficacia retroattiva, pur se del peculiare tipo della retroattività c.d. “impropria” - che si verifica quando la legge, «pur disponendo per il futuro, incide sfavorevolmente sullo stato dei rapporti giuridici in corso sorti anteriormente alla sua entrata in vigore», nel senso che, dal momento di entrata in vigore della nuova legge, essa trova applicazione (Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2009) - sul presupposto per cui «l’espressione “ruolo” o “incarico”, in linea con l’abrogazione generale dell’assegno personale, de[bba] essere intesa in modo omnicomprensivo, rientrandovi anche i “passaggi di carriera” e, dunque, anche la fattispecie in esame» (in tali termini, Consiglio di Stato, Sesta Sezione, sentenze n. 1093/2022; n. 6620/2019).
4. Il Collegio, pur riconoscendo la suggestività delle argomentazioni di parte ricorrente a sostegno dell’irretroattività della suddetta disciplina abrogatrice, destinata ad applicarsi soltanto ai passaggi di carriera successivi alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2014), ritiene di aderire all’orientamento da ultimo richiamato.
4.1. Invero, sebbene il comma 458 cit. si componga di due norme, come anche ricostruito dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2022, per cui «[la] prima abroga espressamente l'art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957, unitamente all'art. 3, commi 57 e 58, l. n. 537 del 1993, le quali, come si è detto, completavano la disciplina dei c.d. passaggi di carriera. La seconda fissa la regola per la quale alla cessazione dell'incarico ricoperto (o del diverso ruolo assunto) al dipendente pubblico che rientri (nei ruoli) nell'amministrazione di provenienza spetta un trattamento pari quello del collega con pari anzianità», lo stesso va interpretato alla luce dell’intento del legislatore di abrogazione generale della disciplina degli assegni personali “in caso di passaggio tra diverse amministrazioni di dipendenti titolari di un trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova qualifica” (in tali termini, cfr. Lavori Preparatori del Servizio Studi Camera, Schede di Lettura), comprensiva di entrambe le fattispecie, atteso che la seconda parte della disposizione in questione detta unicamente la modalità di definizione del trattamento economico del dipendente pubblico una volta cessato dal diverso ruolo prima ricoperto (o dal precedente incarico assunto), nulla escludendo che il precedente ruolo possa derivare anche da un cd. passaggio di carriera.
5. Tale lettura, contrariamente all’assunto ricorrente, non appare irragionevole e in contrasto con l’art. 3 Cost.
5.1. Ad avviso della difesa ricorrente, la disciplina contenuta all’art. 1, commi 458 e 459, legge n. 147/2013, come interpretata dalla recente giurisprudenza amministrativa, inciderebbe irragionevolmente sul legittimo affidamento riposto dai dipendenti sulla certezza dell’erogazione di un assegno personale, previsto da una disciplina legislativa volta a incentivare la mobilità nel pubblico impiego, neutralizzandone gli effetti retributivi sfavorevoli, risultando pertanto illegittima.
Una simile disciplina sarebbe già stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 169 del 2022, ha dichiarato incostituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. l’art. 1, comma 261 della legge n. 190/2014 nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 2262, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 66/2010, che prevedeva l’attribuzione di un premio in favore dei controllori di volo militare del traffico aereo, al fine di ridurre “l’esodo” di detto personale verso l’Ente nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) a causa delle migliori condizioni economiche da questo offerte.
Come nella vicenda esaminata dalla Corte - evidenzia il ricorrente - anche nel caso in oggetto “il legislatore ha dapprima creato le condizioni per le quali gli interessati abbandonassero l’amministrazione di appartenenza e passassero ad altra amministrazione, prevedendo a tale scopo un assegno ad personam diretto a colmare le differenze retributive, e, poi, irragionevolmente, una volta raggiunto il risultato, ha abrogato la norma attributiva dell’incentivo economico, disponendone con effetto immediato la mancata erogazione”.
5.2. Sul punto, il Collegio osserva in primo luogo che la giurisprudenza della Corte, nell’affermare che il valore del legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., ha comunque precisato che detto principio «non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, “anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti”. Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (in tali termini, la stessa sentenza n. 169 del 2022 e giur. ivi richiamata).
5.3. Il giudizio sull’irragionevolezza di tali previsioni è quindi operato dalla Corte costituzionale attraverso un’operazione di bilanciamento di valori fatta caso per caso, che vede fronteggiarsi, da un lato, la tutela dell’affidamento e, dall’altro, l’interesse pubblico sopravvenuto che giustifica l’intervento normativo censurato.
5.4. Una simile valutazione, da operarsi caso per caso, induce quindi questo Collegio a tener distinta la vicenda oggetto della pronuncia richiamata dal ricorrente, da quella qui in esame.
Nella prima, la Corte ha infatti dichiarato incostituzionale la norma, affermando in particolare: “poiché l’ordinamento ha creato le condizioni per le quali gli interessati non abbandonassero l’amministrazione militare istituendo il premio in questione, irragionevolmente il legislatore, una volta raggiunto il risultato, alla vigilia del conseguimento delle condizioni per l’erogazione del citato emolumento, ha abrogato la norma attribuita dello stesso”.
Nella presente fattispecie invece, non è ravvisabile quella specifica ratio incentivante, caratterizzante il premio, circoscritta a frenare la tendenza di una particolare categoria di personale (controllori di volo militare del traffico aereo) a lasciare anticipatamente il servizio, così impattando negativamente sia sull’interesse pubblico alla sicurezza dello spazio aereo, perseguito dalle Amministrazioni militari interessate, sia sulle casse delle stesse che, dopo aver impegnato risorse finanziarie nella formazione dei controllori di volo, se ne vedevano poi private.
5.5. La ratio sottesa all’assegno ad personam di cui all’art. 202 del DPR n. 3/57, ossia quella di incentivare la mobilità del personale pubblico, non presenta all’evidenza le medesime peculiarità (platea predeterminata di soggetti beneficiari e peculiarità delle Amministrazioni interessate, circoscritte a quelle militari) e può essere adeguatamente bilanciata dalle opposte esigenze di contenimento della spesa pubblica, esigenze che la stessa Corte costituzionale ha più volte riconosciuto idonee a giustificare e supportare interventi normativi sopravvenuti incidenti negativamente sulle diverse posizioni soggettive (es. sentenza n. 203 del 2016).
5.6. Accanto alle evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, non mancano poi altre finalità, come quelle di superamento di disparità di trattamento, che pure in altre occasioni la Corte ha ritenuto altrettanto valide.
Nella sentenza n. 241 del 2019, ad esempio, la Corte è stata chiamata a valutare un intervento normativo di riduzione della retribuzione originaria per i docenti provenienti dalla Scuola superiore dell’economia e finanze e trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), a cui è stato attribuito il medesimo trattamento previsto per i docenti a tempo pieno della SNA; ritenendo, in tal caso, che la riduzione fosse “sorretta dall’adeguata e ragionevole giustificazione di non creare sperequazioni retributive tra i docenti della stessa SNA, a parità di funzioni esercitate”.
In detta pronuncia, la Corte ha tra l’altro osservato che per il personale in regime di diritto pubblico, «il cui trattamento economico è sempre determinato dalla legge, la giurisprudenza amministrativa (così TAR Lazio, sezione prima, sentenza 10 giugno 2017, n. 6874) sottolinea che il divieto della reformatio in peius della retribuzione – che, del resto, veniva applicato soltanto quando l’impiegato fosse rimasto alle dipendenze dello stesso ente e non anche quando fosse passato ad altra amministrazione (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 5 settembre 2012, n. 4690) – è stato espunto dalla disciplina generale sul pubblico impiego dall’art. 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)». In mancanza di copertura costituzionale del principio di irriducibilità della retribuzione (sentenze n. 330 del 1999 e n. 219 del 1998), tale disposizione ha infatti abrogato le norme (contenute negli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica») che prevedevano – in caso di passaggio del dipendente da un’amministrazione ad un’altra – la corresponsione di un assegno personale (riassorbibile nei successivi incrementi stipendiali) per consentire il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove superiore a quello riconosciuto nella posizione di destinazione». Applicando tali principi al caso al suo esame, la Corte ha quindi escluso una lesione dell’art. 3 Cost da parte della norma indubbiata, «laddove prevede, in capo ai docenti ex SSEF, in virtù del loro trasferimento alla SNA, una riduzione della retribuzione originaria, poiché tale riduzione è sorretta dall’adeguata e ragionevole giustificazione di non creare sperequazioni retributive tra i docenti della stessa SNA, a parità di funzioni esercitate».
6. Riprendendo le parole della Corte anche per il caso in esame, può quindi ritenersi che l’aver abrogato l’assegno ad personam , prevedendo la corresponsione di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità, trovi ragionevole giustificazione, oltre che nella già rilevata esigenza di contenimento della spesa pubblica, anche in quella di “non creare sperequazioni retributive, a parità di funzioni esercitate”.
6.1. La stessa Adunanza Plenaria del 2022 ha invero rilevato che, attraverso le disposizioni in questione, “sono eliminate ragioni di differenziazione dei trattamenti economici all’interno della stessa amministrazione”.
6.2. Alla luce delle considerazioni sopra fatte, l’affermazione della Plenaria, benché espressa con riguardo alla particolare vicenda del rientro in ruolo del professore universitario, prima eletto componente del CSM, può estendersi anche a quella del dipendente che sia assunto presso una nuova amministrazione a seguito di passaggio da una precedente.
7. Alla stregua delle considerazioni sopra fatte, il Collegio non ravvisa dunque i denunciati profili di irragionevolezza della disposizione, che vizierebbero in via derivata il provvedimento impugnato, né quindi i presupposti per la rimessione alla Corte della relativa questione di legittimità costituzionale, dovendo pertanto respingere il primo motivo di ricorso.
8. Deve quindi passarsi all’esame della seconda e terza censura, formulate dalla parte in via subordinata al mancato accoglimento della prima.
8.1. Il ricorrente ha in particolare dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui si dispone la ripetizione delle somme corrispostegli negli otto anni precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che ha abrogato l’assegno, eccependo, in via di estremo subordine, la prescrizione quinquennale delle somme richieste.
8.2. Richiamando gli orientamenti più recenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione, adottati alla luce del diritto CEDU sulla ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti dei dipendenti pubblici, la parte ha infatti ritenuto che gli indicatori della violazione del requisito di proporzionalità, imposto dal diritto convenzionale ed enucleati da ultimo nella sentenza RI contro LI - sent. Corte EDU, Sez. I, n. 4893 dell’11 febbraio 2021 - ( i.e.: errore di valutazione commesso dall’Amministrazione; autorevolezza del datore di lavoro ente pubblico; mancanza di serio motivo fondato sull’interesse generale o di terzi per la revoca retroattiva dell’assegno; assenza di una clausola di ripetizione; stabilità e durata della percezione dell’assegno; natura retributiva della provvidenza; incidenza significativa sui redditi dell’interessato) ricorrano anche nel caso in esame, ravvisando pertanto un contrasto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
9. Il Collegio ritiene che, per la disamina della predetta censura, sia necessario disporre tuttavia incombenti istruttori.
9.1. In particolare, al fine di valutare nella specie la proporzionalità dell’interferenza conseguente alla disposta richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno ad personam nei termini affermati dalla decisione citata, va ordinato al ricorrente di depositare al fascicolo di causa, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la seguente documentazione:
- l’ultima dichiarazione dei redditi, se redatta (modello 730, ecc.), o, se non presentata, l’ultima Certificazione Unica;
- dichiarazione ISEE, se esistente;
- se il ricorrente convive con il coniuge e/o con altri familiari, autocertificazione del reddito come risultante dalla somma dei redditi dell'intero nucleo familiare relativi al precedente periodo di imposta rispetto alla data della dichiarazione;
- indicazione di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non oggetto di dichiarazione;
- autocertificazione, con assunzione della relativa responsabilità per quanto dichiarato ed allegazione di eventuali documenti a comprova, circa la sussistenza di circostanze particolari, connesse ad esigenze primarie di vita, ritenute utili ed idonee a comprovare il carattere sproporzionato dell’obbligo restitutorio in relazione alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali.
10. Conclusivamente, il ricorso va quindi respinto per il primo motivo di ricorso, dovendosi rinviare la decisione sulle restanti censure all’esito dell’istruttoria come sopra disposta.
11. Le spese di lite verranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- respinge il primo motivo di ricorso;
- dispone a carico del ricorrente gli incombenti istruttori nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 5 luglio 2023.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Patatini | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.