Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1429/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del
GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 428/2020 (Rg 912/2020) notificato in data 16.06.2020 ed iscritta al n. 1429 Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2020 da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Francesca Rota del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Lecco e domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lecco in Via
Leonardo da Vinci n. 15
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Enrico Anghileri e domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lecco, C.so Martiri della Liberazione 17/A
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13
- accertati i danni subiti da in ordine alla fornitura dei macchinari alle Parte_1
società Springfix, Connection Harzè e dovuti al ritardo nella Parte_2
consegna delle attrezzature da parte di e ai vizi rilevati sulle stesse per colpa CP_1
di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 428/2020 e n. 912/2020 R.G. CP_1
emesso dal Tribunale di Lecco in data 15/16.06.2020 per l'importo di € 15.592,50 e condannare al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Pt_1
nell'importo di € 124.675,80 o nella maggior o minor somma determinata in corso di causa e compensati parzialmente gli stessi con le fatture n. 42 del 31.07.2018, n.
50 del 28.09.2018, n. 59 del 31.10.2018 per un totale di € 85.979,50 condannare al pagamento in favore di in persona del Presidente del Consiglio CP_1 Parte_1
di Amministrazione con sede in Airuno, Via Archimede n. 3 della CP_2
somma di € 38.696,30;
- rigettare tutte le domande e difese formulate da Controparte_1
anche in via riconvenzionale con comparsa di costituzione in data 18 novembre
2020 nei confronti di ivi compresa la richiesta di pagamento Parte_1
dell'importo di € 50.950,00 asseritamente dovuto in ordine all'ordine n.
F18/0001145 del 26.06.2018;
- condannare al rimborso delle spese del presente Controparte_1
giudizio ivi compreso il contributo unificato e le spese di C.T.U.; nel merito in via subordinata e riconvenzionale,
- accertati i danni subiti da in ordine alle forniture dei macchinari alle Parte_1
società Springfix, Connection Harzè e dovuti al ritardo nella Parte_2
pagina 2 di 13 consegna delle attrezzature da parte di nonché ai vizi rilevati sulle stesse per CP_1
colpa di e nel denegato caso di mancata revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto per l'importo di € 15.592,50, condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti da nell'importo di € 124.675,80 o nella maggior Pt_1
o minor somma determinata in corso di causa, compensati parzialmente gli stessi con le fatture n. 50 del 28.09.2018 di € 20.700,00 e n. 59 del 31.10.2018 di €
49.687,00 e condannare al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 54.288,80; Parte_1
- rigettare tutte le domande e difese formulate da Controparte_1
anche in via riconvenzionale con comparsa di costituzione in data 18 novembre
2020 nei confronti di ivi compresa la richiesta di pagamento Parte_1
dell'importo di € 50.950,00 asseritamente dovuto in ordine all'ordine n.
F18/0001145 del 26.06.2018;
- condannare al rimborso delle spese del presente Controparte_1
giudizio ivi compreso il contributo unificato e le spese di C.T.U.;
in via istruttoria,
ha chiesto che il Giudice convocasse a chiarimenti il C.T.U. Ing. CP_3
atteso che le risposte alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice Persona_1
Ing. non potevano essere considerate esaurienti. Il Giudice con Persona_2
propria ordinanza del 15.9.2023 ha ritenuto di non procedere a tale incombente e pertanto l'attrice opponente rinnova la richiesta, anche alla luce delle osservazioni del proprio consulente tecnico di parte riassunte nelle note scritte del 30.6.2023,
che il Giudice voglia procedere a convocare il C.T.U. a chiarimenti e comunque disponga un supplemento di perizia.
pagina 3 di 13 B. L'attrice opponente atteso che con ordinanza 10.05.2021 il Giudice ha ammesso i mezzi di prova testimoniale richiesti da parte attrice limitatamente ai capitoli 5,7,11
e 21 della memoria istruttoria n.
2. I capitoli non ammessi (da 1 a 25 esclusi i capitoli 5,7,11 e 21) riguardano in particolare i rapporti intervenuti tra parte attrice e parte convenuta in ordine alla suddivisione dei compiti come previsto dal protocollo sottoscritto da Tale documento prevede che la progettazione e la CP_1
successiva realizzazione dei due stampi fosse in incarico a mentre l'impianto CP_1
dell'attrezzatura/struttura ad Parte attrice ritiene necessario ribadire la Pt_1
richiesta di ammissione dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dal Giudice
con l'ordinanza del 10.05.2021 nonché con l'ordinanza del 15.09.2023 e ciò a completamento della parte istruttoria. Nel caso in cui anche parte convenuta voglia chiedere l'ammissione delle prove testimoniali relative ai capitoli non ammessi dal
Giudice, l'attrice opponente ribadisce la richiesta di prova contraria come già
dedotta nella memoria istruttoria n. 3 depositata in data 08.04.2021
per la convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'opponente in via principale, subordinata e riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e per quanto emerso dall'istruttoria del giudizio e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e condannare (C.F: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Airuno (LC), via Archimede 3, al pagamento in favore di
(C.F.: ) della somma di €. Controparte_1 C.F._1
15.592,50 oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della pagina 4 di 13 fattura azionata N. 42 del 31.07.2018 al saldo effettivo, alle spese notarili liquidate in €. 87,84 ed alle spese per la procedura monitoria liquidate in €. 145,50 per spese e €. 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge;
2) Nel merito in via riconvenzionale: rigettate tutte le domande formulate dall'opponente, sia in via principale che subordinata che riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e per quanto emerso dall'istruttoria del giudizio, per l'effetto, condannare l'opponente
[...]
(C.F: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
corrente in Airuno (LC), via Archimede 3, al pagamento in favore di
[...]
(C.F.: ) della somma di €. 121.337,00, o Controparte_1 C.F._1
di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, di cui €. 20.700,00 dovuti a saldo della fattura n. 50 del 28/09/2018, €. 49.687,00 dovuti a saldo della fattura n.
59 del 31/10/2018 ed €. 50.950,00 dovuti a saldo delle lavorazioni eseguite dall'opposta in merito all'ordine N° F18/0001145 del 26/06/2018, oltre interessi ex
D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione di ogni singola ragione di credito al saldo effettivo;
3) In ogni caso: condannare l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta sia le spese di lite relative all'ingiunzione di pagamento che quelle relative al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 4) Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove in sede di precisazione delle conclusioni. In via istruttoria: parte convenuta opposta si oppone all'eventuale richiesta di controparte di convocare il CTU a chiarimenti, in quanto la medesima richiesta avrebbe la sola finalità strumentale di protrarre ulteriormente i tempi di pagina 5 di 13 causa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui tale richiesta venisse accolta, si chiede, in ossequio alla salvaguardia del contraddittorio, che la convenuta opposta possa svolgere osservazioni e controdeduzioni alle richieste avversarie.
Analogamente la difesa di parte convenuta opposta, per i motivi già dedotti nella propria memoria ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. e nelle successive note di udienza, si oppone all'eventuale richiesta di controparte in merito all'ammissione dei capitoli di prova già esclusi dal Giudice con le ordinanze del 10.05.2021 e del 15.09.2023;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui tali richieste istruttorie, se reiterate,
fossero ammesse chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli non ammessi di cui alla propria memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c., nonché
l'ammissione alla prova contraria come articolata nella propria memoria 183 VI c.
n. 3 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data
24.07.2020, la società conveniva in giudizio la ditta Pt_1 Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando, in via
[...]
riconvenzionale, richiesta di risarcimento dei danni quantificati in complessive €
124.675,80, da corrispondersi con compensazione dei reciproci crediti, con conguaglio in proprio favore di € 38.696,30 o di € 54.640,20 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In particolare parte opponente, premettendo di aver intrattenuto per molti anni rapporti commerciali con la società opposta, assumeva di aver commissionato all'opposta la realizzazione di macchinari (in particolare due stampi per la piega e la stampatura di un anello rettangolare), risultati consegnati in ritardo e non pagina 6 di 13 conformi al progetto commissionato, tanto da incorrere in penali con i propri clienti,
nella specie le società Springfix e oltre ai costi finanziari con Controparte_4
gli istituti di credito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva, nell'intestato giudizio,
l'opposta , ribadendo la piena legittimità del proprio Controparte_5
credito di cui alle fatture azionate, per aver, la stessa, adempiuto regolarmente e diligentemente alle forniture richiestegli da parte opponente, in conformità alle relative prescrizioni previste dal protocollo n. PR17.00158 del 16/04/2018,
imputando i ritardi alle modifiche del progetto iniziale effettuati dalla società
opponente. Quanto poi all'avversa domanda riconvenzionale, parte opposta eccepiva l'infondatezza e la carenza di prove di tale domanda.
Alla prima udienza del 18.01.2021, venivano concessi i termini ex art. 183 VI
comma c.p.c. e successivamente il Tribunale, con provvedimento reso fuori udienza del 10.05.2021, ammetteva le prove testimoniali, escusse nel corso delle udienze del
29.11.2021 e 12.07.2022, all'esito delle quali veniva disposta la Ctu affidata all'Ing.
dott. , la cui perizia veniva depositata in data 01.06.2023. Persona_1
Con ordinanza del 15.09.2023, il tribunale rigettando ogni ulteriore mezzo istruttorio, ritenendo la causa sufficientemente istruita, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2024. A tale ultima udienza, che si svolgeva con trattazione scritta nelle forme di cui all'art. 83 comma 7° lett. h) DL
17.03.2020 n. 18, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'opposizione proposta da on è fondata, per le seguenti ragioni. Pt_1
pagina 7 di 13 Sulla base della documentazione in giudizio e dell'attività istruttoria svolta è
emerso, per quanto riguarda l'attività di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, che l'opponente abbia commissionato all'opposta la progettazione e realizzazione di due stampi per la piega e la stampatura di un anello rettangolare in filo d. 6 mm, secondo il progetto predisposto dalla stessa Pt_1
contenente i dettagli del funzionamento dei macchinari e le componenti
[...]
meccaniche da eseguirsi a cura della ditta CP_1
Infatti nel protocollo n. PR17.00158 del 16/04/2018 (doc. n. 9 in fascicolo opposta)
si legge testualmente: “il pezzo in questione viene realizzato con attrezzatura già
progettata da quindi mediante un sistema di trasporto, viene portato nella Pt_1
stazione A per subire una piega tridimensionale, quindi nuovamente trasferito alla stazione B dove deve essere realizzata la stampatura delle tacche.”
Come e merso dall'istruttoria, ed in particolare dall'esame dalla corrispondenza intercorsa tra le due società, l'opposta ha realizzato i macchinari seguendo le istruzioni contenute nel progetto e uniformandosi ad esso, usando la dovuta diligenza nell'eseguire quanto commissionatole e pertanto alcuna responsabilità può
esserle imputata nei ritardi della commessa, risultando, tali ritardi, nell'errata ed inadeguata progettazione dei macchinari, che hanno reso necessari successivi accorgimenti del progetto iniziale.
L'opposta ha eseguito il progetto sotto le precise direttive impartitegli dai tecnici di scambiando informazioni durante la fasi di realizzazione dei Parte_1
macchinari e segnalando criticità e proponendo soluzioni ai problemi emersi nel corso della lavorazione dei beni, come risulta dalle comunicazioni mail del giugno pagina 8 di 13 Le operazioni peritali condotte dal Ctu Ing. hanno indagato sulla Per_1
conformità del prodotto al progetto iniziale, individuando criticità e problemi iniziali del progetto, che avevano provocato sbavature al prodotto da commercializzarsi, rimossi e risolti successivamente con accorgimenti posti in essere dai tecnici di Pt_1
Circa i difetti del prodotto ricavato dai macchinari realizzati da il CTU è CP_1
stato in grado di individuarne le cause nelle imprecisioni tecniche-meccaniche del progetto iniziale predisposto dalla società opponente escludendo in tal modo qualsivoglia responsabilità della ditta la cui attività si è concretizzata nel CP_1
rispettare i disegni tecnici del protocollo n. PR17.00158 del 16/04/2018 del progetto iniziale.
Infatti nel proprio elaborato peritale il Ctu, le cui conclusioni meritano di essere integralmente condivise, avendo lo stesso dato conto ampiamente della metodologia d'indagine seguita e degli accertamenti effettuati, afferma testualmente: “ Il
Progetto Iniziale è quello indicato nel doc. 20 in atti di parte e 15 da parte Pt_1
Protocollo PR17.00158 – Stampi per anello rettangolare in filo d = 6 mm – CP_1
Codice impianto 00404, come di seguito indicato….. Le voci sopra elencate sono di progettazione e fornitura mentre a fornito esclusivamente gli stampi Pt_1 CP_1
per le due stazioni di lavoro A e B. Il protocollo PR17.00158 richiede la progettazione e la successiva realizzazione di due stampi per la piega e la coniatura di un anello rettangolare in filo diametro 6 mm. realizzato tramite l'attrezzatura 1 di progettazione Gli stampi realizzare sono relativi alle stazioni di lavoro A e Pt_1
B. Lo stampo posizionato nella stazione A deve eseguire una piega tridimensionale,
pagina 9 di 13 lo stampo posizionato nella stazione B deve eseguire un'operazione di coniatura
(piega tacche).
Il Progetto Finale è rappresentato nel documento 22 in atti, che si riporta. In tale progetto sono evidenti le modifiche attuate che sono in seguito riportate
Precisa inoltre il Ctu. “ Differenze e confronto dei due progetti. Progetto iniziale
Stazione A – stazione di formatura tridimensionale L'anello proveniente dalla macchina AS (attrezzatura 1) viene bloccato tramite la slitta superiore 2 e la slitta di piegatura tridimensionale inferiore 4. Stazione B - stazione di coniatura La
matrice inferiore e fissa, la slitta superiore 3 è di bloccaggio dell'anello, la pressa ad eccentrico 5 effettua l'operazione di coniatura. Progetto finale Stazione A –
stazione di formatura tridimensionale La slitta inferiore è stata eliminata rispetto il progetto iniziale è fissa, pertanto la matrice è fissa e la piega tridimensionale è
ottenuta tramite la slitta di piega superiore 2. Stazione B - stazione di coniatura La
matrice è stata inclinata per posizionare la matrice stessa in linea con l'asse della pressa ad eccentrico. La matrice inferiore è stata resa mobile per favorire l'introduzione e l'estrazione del pezzo. La movimentazione della matrice è stata ottenuta tramite la slitta 4 del progetto iniziale, non più utilizzata nella stazione A.
realizzato con la matrice con la slitta inferiore 4 del progetto iniziale. Tale slitta è
posizionata con asse verticale e tramite camme favorisce il blocco della matrice durante l'operazione di coniatura
Le modifiche realizzate nel progetto finale sono state dettate da vari elementi deducibili dai documenti in atti ed emersi durante gli incontri peritali, quali: •
modifica dell'anello come da richiesta Springfix, a causa del non rispetto dei parametri della prova di trazione • slitta di piega inferiore 4 nella stazione A
pagina 10 di 13 (progetto iniziale) con potenza insufficiente per la piegatura tridimensionale •
diverso orientamento dalla matrice inferiore di coniatura nella stazione B Le
modifiche apportate all'intero sistema, stampo ed attrezzature, hanno favorito l'ottenimento di un prodotto esente da bave.
Il Ctu pertanto conclude: “Per rispondere alla seconda parte del quesito, va precisato che gli stampi sono stati progettati in base al layout del progetto iniziale.
A seguito di problemi sorti sul pezzo finale (prova di trazione non superata, potenza della slitta 4 insufficiente, bava nel punto di coniatura) è stato modificato il layout nel progetto iniziale e contestualmente gli stampi. Con il nuovo layout del progetto finale (posizionamento della slitta 4 nella stazione B) è stato possibile inclinare la matrice dello stampo per avere forze trasversali di stampaggio nulle. Queste forze trasversali sono la causa di potenziali piccole deformazioni (il pezzo da coniare è
tenuto dalla slitta 3) che possono fare insorgere una piccola bava”.
Alla luce di tali elementi non v'è dubbio che alcuna responsabilità può essere mossa nei confronti dell'opposta in relazione ai ritardi nella consegna dei manufatti,
risultando dimostrato che tali ritardi sono stati determinati dalle modifiche apportate al progetto iniziale, stante le imprecisioni tecniche-meccaniche del progetto iniziale predisposto dalla e non imputabili alla società opposta. Pt_1
Le prove testimoniali di parte opponente escusse nel corso delle udienze 29.11.2021
e 12.07.2022, costituite sostanzialmente da dipendenti della società non Pt_1
mutano le responsabilità a carico dei tecnici essendosi limitate a Parte_1
confermare le circostanze circa le necessità di modifiche del progetto iniziale, senza precisare alcunchè in ordine alla paternità del progetto iniziale che è rimasto comunque in capo alla società opponente.
pagina 11 di 13 In ordine al quantm debeatur si osserva che l'opposta ha provato non solo il credito enunciato nel decreto ingiuntivo opposto concernente la fattura n. 42 del
31/07/2018 pari ad €. 15.592,50, ma anche il credito delle ulteriori fatture poste a base del domanda riconvenzionale formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta e precisamente, limitatamente alle fatture n. 50 del 28/09/2018 dell'importo di €. 20.700,00 e la fattura n. 59 del 31/10/2018 dell'importo di €. 49.687,00, la cui somma ammonta a complessive €. 70.387,00: tale ultimo importo non risulta oltretutto contestato da parte opponete che anzi le pone a base di una eventuale compensazione con le proprie richieste risarcitorie.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione di parte opponente e stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, nei limiti innanzi indicati, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, e l'opponente condannata al pagamento in favore della opposta della complessiva somma di € 85.979,50, di cui € 15.592,50 quale saldo della fattura n. 42 del
31/07/2018, € 20.700,00 a saldo della fattura n. 59 del 31/10/2018 ed € 49.687,00
a saldo della fattura n. 59 del 31/10/2018, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così
come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, nella complessiva somma di €
11.759,00, di cui € 11.0000,00 per onorari ed €. 759,00 per spese.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di parte opponente,
come liquidate giusto decreto del 22.03.2022.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione promossa da Pt_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale della opposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 428/2020 Rg n. 912/2020 emesso dal Tribunale di
Lecco in data 15/16.06.2020 e conseguentemente
- Condanna a pagare all'opposta la complessiva somma di € 85.979,50 Pt_1
oltre agli interessi dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo effettivo.
- Condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi € 11.759,00, di cui € 11.0000,00 per onorari ed €. 759,00 per spese.
Così deciso in Lecco il 21 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
dr. Nicola Cianciaruso
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 (doc. 16 di parte opposta).