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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1765/2023 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ) , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.11.1986, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via
Trav. Ugo Foscolo, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Marcello (C.F.:
- pec: C.F._2
, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice opponente E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa (C.F.: ), in CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., in forza di procura conferita da C.F.: , Parte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma (c.a.p. 00198), al viale di Villa Grazioli, n. 15, nello studio dell'Avv. Benedetto Gargani (C.F.: – pec: C.F._3
e dell'Avv. Guido Gargani (C.F.: Email_2
- pec: , che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
1 -Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/01/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest 'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e per essa e Controparte_1 CP_2 [...]
esponendo : di aver ricevuto la Parte_2 notifica di un atto di precetto con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 92.432,02 oltre interessi e spese , relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 16.9.2008; che il credito era stato oggetto di cessione, ma non era stata data la prova della stessa;
che l'atto di precetto non individuava con analiticità e precisione il credito residuo, le rate insolute e il tasso degli interessi corrispettivi e di mora applicati. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva della società opposta e della propria carenza di legittimazione passiva, la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, previa sospensione.
2. Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, si costituiva tardivamente la società opposta con propria memoria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. In assenza di attività istruttoria, a ll'udienza del 16.1.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale l'opponente sostiene che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ri tenersi
2 sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame.
La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da p rovare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva del la cessione. In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la società convenuta opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 152 del 23 dicembre 2021 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (doc. 7 produzione di parte convenuta), che ricomprende il credito vantato da – Controparte_3 successore di Banca per la Casa s.p.a. - nei confronti della sig.ra
, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in Parte_1 data 16/09/2008 a rogito notaio di Crotone Persona_1
(rep./racc. 60571/20401), come si evince dalla lista pubblicata sul sito web https://www.gardant.eu/verifica -cessioni/, dal quale emerge l'indicazione dell'NDG 61321114 che identifica il credito in esame. Parte convenuta ha inoltre esibito la dichiarazione rilasciata da unitamente all'attestazione ed alla procura, dalla quale Controparte_3
3 risulta che il credito è nella titolarità di Ticino S.P.V. s.r.l. (docc. 8, 9 e 10 produzione di parte convenuta) e che indica il medesimo NDG su menzionato.
E' altresì infondato anche il motivo di opposizione volto a denunciare l'indeterminatezza delle somme richieste in pagamento . Nel contratto di mutuo, esibito da parte convenuta, le condizioni ed i termini per il rimborso della somma erogata e dei tassi applicati erano specificamente indicati e nell'atto di precetto viene riportato semplicemente il calcolo delle somme dovute, tenuto con to delle rate non pagate. Del resto, parte attrice non specifica in alcun modo gli importi che avrebbe corrisposto e le rate rimaste impagate, risolvendosi pertanto la sua in una contestazione del tutto generica. Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza e l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dall a società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicità e serialità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta. Per la fase cautelare sussistono i presupposti di opportunità per compensare le spese di lite, in quanto l'istanza di sospensione è stata accolta prima della costituzione di parte convenuta ed in assenza della valutazione degli elementi poi portati da quest'ultima alla cognizione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1765/2023 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute da e per essa che liquida in € Controparte_1 CP_2
4.217,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge;
3) compensa integralmente le spese della fase cautelare. Così deciso in Crotone, li 8 aprile 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ) , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.11.1986, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via
Trav. Ugo Foscolo, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Marcello (C.F.:
- pec: C.F._2
, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice opponente E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa (C.F.: ), in CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., in forza di procura conferita da C.F.: , Parte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma (c.a.p. 00198), al viale di Villa Grazioli, n. 15, nello studio dell'Avv. Benedetto Gargani (C.F.: – pec: C.F._3
e dell'Avv. Guido Gargani (C.F.: Email_2
- pec: , che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
1 -Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/01/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest 'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e per essa e Controparte_1 CP_2 [...]
esponendo : di aver ricevuto la Parte_2 notifica di un atto di precetto con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 92.432,02 oltre interessi e spese , relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 16.9.2008; che il credito era stato oggetto di cessione, ma non era stata data la prova della stessa;
che l'atto di precetto non individuava con analiticità e precisione il credito residuo, le rate insolute e il tasso degli interessi corrispettivi e di mora applicati. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva della società opposta e della propria carenza di legittimazione passiva, la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, previa sospensione.
2. Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, si costituiva tardivamente la società opposta con propria memoria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. In assenza di attività istruttoria, a ll'udienza del 16.1.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale l'opponente sostiene che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ri tenersi
2 sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame.
La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da p rovare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva del la cessione. In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la società convenuta opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 152 del 23 dicembre 2021 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (doc. 7 produzione di parte convenuta), che ricomprende il credito vantato da – Controparte_3 successore di Banca per la Casa s.p.a. - nei confronti della sig.ra
, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in Parte_1 data 16/09/2008 a rogito notaio di Crotone Persona_1
(rep./racc. 60571/20401), come si evince dalla lista pubblicata sul sito web https://www.gardant.eu/verifica -cessioni/, dal quale emerge l'indicazione dell'NDG 61321114 che identifica il credito in esame. Parte convenuta ha inoltre esibito la dichiarazione rilasciata da unitamente all'attestazione ed alla procura, dalla quale Controparte_3
3 risulta che il credito è nella titolarità di Ticino S.P.V. s.r.l. (docc. 8, 9 e 10 produzione di parte convenuta) e che indica il medesimo NDG su menzionato.
E' altresì infondato anche il motivo di opposizione volto a denunciare l'indeterminatezza delle somme richieste in pagamento . Nel contratto di mutuo, esibito da parte convenuta, le condizioni ed i termini per il rimborso della somma erogata e dei tassi applicati erano specificamente indicati e nell'atto di precetto viene riportato semplicemente il calcolo delle somme dovute, tenuto con to delle rate non pagate. Del resto, parte attrice non specifica in alcun modo gli importi che avrebbe corrisposto e le rate rimaste impagate, risolvendosi pertanto la sua in una contestazione del tutto generica. Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza e l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dall a società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicità e serialità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta. Per la fase cautelare sussistono i presupposti di opportunità per compensare le spese di lite, in quanto l'istanza di sospensione è stata accolta prima della costituzione di parte convenuta ed in assenza della valutazione degli elementi poi portati da quest'ultima alla cognizione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1765/2023 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute da e per essa che liquida in € Controparte_1 CP_2
4.217,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge;
3) compensa integralmente le spese della fase cautelare. Così deciso in Crotone, li 8 aprile 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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