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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/07/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5903/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ). C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall' Avv. Roberto Padovani, come da mandato in atti
Opponenti
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
Rappresentato e difeso dall' Avv. Arturo Lanza, come da mandato in atti.
Opposto
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per le parti opponenti , e , come da Parte_1 Parte_2 Parte_3
foglio di precisazione delle conclusioni dep. il 10/05/2025:
“Nel merito
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1848/2023 - n. 3517/2023 R.G. in data 23-26.6.2023.
Respingere tutte le domande svolte nei confronti di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
siccome infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
Condannare a restituire a , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
la somma di euro 9.084,70, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal 9.1.2019 al saldo.
In via subordinata
Disporre le compensazioni del caso tra le somme in ipotesi dovute dalle parti.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per la parte opposta come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni dep. 15/11/2024:
“Dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo l'ordinanza di rigetto
dell'istanza di ricusazione del Giudice per le ragioni addotte.
In subordine alla mancata pronuncia di estinzione del giudizio di opposizione
Dichiararsi inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile ogni avversa domanda e difesa.
Nel merito, in conseguenza del sopravvenuto pagamento, come dato atto, da parte degli ingiunti non
opponenti di quanto dovuto per capitale, spese ed interessi di cui all'ingiunzione del Tribunale di
Verona n. 1848/2023 del 26/06/2023, R.G. 3517/2023, accertarsi che, alla data della notifica
dell'ingiunzione opposta il ricorrente era in credito per i titoli dedotti, anche Controparte_1 pagina 2 di 10 nei confronti di ed in via solidale della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiunta per capitale, interessi e spese liquidate e dichiararsi infondata e respingersi l'opposizione
proposta.
Respingersi, altresì, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione in quanto infondata e, comunque,
dichiararsi le pretese di controparte prescritte.
In ogni caso condannarsi gli opponenti all'integrale rifusione delle competenze e spese di giudizio,
oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso monitorio, il sig. ha chiesto che venga ingiunto ai sigg.ri Controparte_1 Pt_1
, e di restituire le
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
somme versate dal ricorrente a titolo di spese legali, di primo e secondo grado così come liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia 2463/2018 pubbl. il 5.9.2018, poi cassata senza rinvio della
Corte di Cassazione con sentenza 22719 del 20922.
Con decreto ingiuntivo n. 1848/2023 - n. 3517/2023 R.G. – emesso in data 23-26.6.2023 ai sigg.ri
, e è stato Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
ingiunto il pagamento a favore di di € 20.015,57 oltre interessi e spese. Controparte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_4
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1848/2023 deducendo che la Corte
[...]
di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello “perché la domanda - dell'odierno ingiunto
- non poteva essere proposta ex art. 382 terzo comma c.p.c.”, che ai sensi dell' art. 385, II comma c.p.c., la Corte di Cassazione, nel momento in cui cassa senza rinvio, art. 382, III e IV comma, c.p.c.,
provvede sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio e l'opponente, con la richiesta monitoria, ha inammissibilmente richiesto che il Tribunale di Verona, in una sorta di nuovo quarto grado di giudizio pagina 3 di 10 dopo la Suprema Corte, si pronunci sulle spese pur essendo intervenuto provvedimento di cassazione senza rinvio. Gli opponenti hanno inoltre eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. In via riconvenzionale hanno infine chiesto la restituzione della somma di € 9.084,70 da loro versata in forza della sentenza della Corte d'Appello poi cassata.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 14/12/2023, il sig. ha Controparte_1
preliminarmente richiamato l'istanza per ricusazione del G.I. incaricato Dott. Persona_1
formulata ai sensi dell'art. 51, I co. n. 4 cpc in separato atto per avere, il giudice designato, già
conosciuto la controversia da cui è poi scaturita la condanna alle spese di lite dell'opposto. Ha quindi eccepito l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto ex art. 83
cpc per omessa notifica della procura alle liti nonché dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita/mediazione. Nel merito ha rappresentato che con la richiesta monitoria il dott. ha richiesto la restituzione di quanto versato essendo CP_1
venuto meno, con la cassazione della sentenza d'appello, il titolo che ha fondato il pagamento ed ha escluso che ciò costituisca una nuova e diversa regolamentazione delle spese dei giudizi di merito e/o una modifica di quello operato dalla Suprema Corte. Ha infine eccepito l'improcedibilità e inammissibilità della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 29/02/2024 il Giudice ha proposto alle parti di definire la lite con la corresponsione da parte degli attori al convenuto della somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 ed assegnato termine fino al 27 marzo 2024 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con ordinanza dep. il 03/04/2024, il Giudice, alla luce delle nuova circostanze rappresentate dal convenuto di essere stato interamente pagato da uno degli ingiunti, ha formulato una nuova proposta conciliativa consistente nella rinuncia degli opponenti alla opposizione a fronte di un parziale rimborso delle spese da loro sostenute, da parte del convenuto opposto, quantificabile in 5.000,00 euro ed a tal pagina 4 di 10 fine è stato assegnato alle parti termine fino al 30 aprile 2024 per il deposito di note di trattazione scritta nelle quali prendere posizione sulla predetta proposta.
In esito alla mancata adesione alla proposta formulata, con decreto dep. il 02/05/2024 il procedimento è
stato rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazioni alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con decreto dep. il 22/01/2025 il Presidente ha autorizzato l'astensione del dott. con Per_1
successiva nomina dell'odierna giudicante. Con provvedimento del 5.5.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti adottate come in premessa
* * *
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione ex art. 54 c.p.c.
In generale va premesso che “L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo
quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali,
sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il
diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di
inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del
ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto” (Cass.
1624 del 2022).
Nel caso di specie l'istanza di ricusazione è stata rigettata con provvedimento emesso in data antecedente alla prima udienza di comparizione del 29.2.2023, regolarmente tenutasi, e vi è stata alcuna sospensione del procedimento che, come precisato dalla Corte di Cassazione, non interviene automaticamente con presentazione dell'istanza di ricusazione.
Nel merito della vertenza, secondo quanto pacificamente emerso in giudizio, l'importo ingiunto è stato integralmente versato da uno degli ingiunti che non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. pagina 5 di 10 Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba comunque regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale e per tale motivo occorre procedere alla valutazione dei motivi di opposizione e delle domande del giudizio.
Prima di esaminare l'oggetto specifico dell'odierno contendere si ritiene opportuno ricostruire, dal punto di vista processuale, i giudizi che hanno visto contrapposte le odierne parti in causa e da cui traggono origine le domande di restituzione che le stesse nel presente giudizio si sono reciprocamente avanzate: da un lato la domanda di restituzione azionata in via monitoria dal delle spese di CP_1
lite liquidate con la sentenza di secondo grado e, dall'altra, la domanda restituzione azionata in via riconvenzionale dagli opponenti delle somme versate in seguito all'accoglimento del secondo di appello.
ha dapprima ottenuto un decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Trento che Controparte_1
è stato opposto dagli odierni attori e il relativo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è
concluso con la cancellazione della causa dal ruolo in esito all'adesione da parte di CP_1
all'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti.
Successivamente ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Verona gli Controparte_1
odierni attori, insieme ad altri, per ottenere il pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Trento revocato. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 452 del 2012 che ha rigettato le domande di e condannato il alle spese di lite quantificate in € Controparte_1 CP_1
6.826,32 oltre accessori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale degli odierni attori, con la condanna del medesimo al rimborso delle spese di lite di € 8.551,36 sostenute per il giudizio CP_1
avanti al Tribunale di Trento.
pagina 6 di 10 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona e la Corte d'Appello con Controparte_1
sentenza n. 2463 del 2018 ha rigettato il primo motivo di impugnazione confermando il rigetto della domanda di pagamento avanzata dal nel giudizio conclusosi con la sentenza 452/ 2012 e CP_1
condannato lo stesso alla rifusione delle spese di primo e secondo grado quantificate rispettivamente in
€ 6.850,00 oltre accessori e € 6.600 oltre accessori;
ha invece accolto il secondo motivo di appello e condannato la parte appellata (tra cui gli odierni opponenti) a restituire a la somma di € CP_1
8551,36 oltre interessi.
ha impugnato avanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello. La Corte di Cassazione, riqualificato la domanda avanzata da con sentenza n. CP_1
22710 del 2022 ha statuito che la domanda dell'odierno opposto non poteva essere proposta e che erroneamente tale profilo non era stato rilevato dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d'Appello.
In punto di spese ha ritenuto che le spese di lite dovessero compensarsi data la particolarità della situazione e considerato l'esercizio d'ufficio del potere della Corte.
Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di opposizione, è chiaro che la Corte di
Cassazione ha statuito sulle spese di lite disponendone la compensazione che deve intendersi estesa a tutti i gradi di giudizio.
Peraltro, in ogni caso “la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione
relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
annullata, a norma dell'art 389 c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a
tale titolo” (cfr. da ultimo Cass. 5314 del 2025).
L'art. 389 c.p.c. dispone che “le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra
conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione
senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.
pagina 7 di 10 Come chiarito dalla Corte di Cassazione “il diritto alle restituzioni nasce per effetto della cassazione
della sentenza e, dunque, da una vicenda processuale, ma è pur sempre inerente e collegato alla
vicenda sostanziale oggetto del giudizio cui si correlano le restituzioni, e che la norma dell'art. 389
c.p.c., là dove prevede che sia competente il giudice di rinvio in caso di cassazione con rinvio o quello
che ha emesso la sentenza impugnata, appare significativa dell'intenzione del legislatore di attribuire il
giudizio di restituzioni allo stesso giudice ufficio avanti al quale rispettivamente continua ad essere
giudicata o è stata giudicata la vicenda sostanziale oggetto della lite. Di modo che la competenza
prevista è, in realtà, esclusiva, anche se non perseguibile necessariamente, in caso di rinvio, con l'atto
di introduzione del giudizio di rinvio o all'interno del giudizio di rinvio, bensì anche con atto
autonomo. E la ragione dell'esclusività di tale competenza si può e si deve ravvisare nella circostanza
che il giudizio sulle restituzioni sia gestito da un giudice che è quello della fase processuale anteriore
alla cassazione (o, in caso di rimessione al primo giudice, quello della fase processuale cui il giudizio
viene riportata dalla cassazione). Ha aggiunto che "ammettere - sia pure nelle residuali ipotesi in cui
lo consente la giurisprudenza della Corte - la possibilità di persecuzione delle restituzioni dinanzi al
giudice ordinariamente competente, significherebbe, invece, consentire che la vicenda delle
restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al
quale il diritto alle restituzioni è sorto, non venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era
arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa” (Cass. 22359 del 2021).
Nel caso in esame l'eccezione d'incompetenza funzionale non è stata tempestivamente sollevata dagli opponenti né rilevata d'ufficio entro i termini di cui all' art. 38, comma 3, c.p.c. con conseguente radicamento della competenza avanti al tribunale di primo grado adito.
Passando quindi al merito della vertenza e alla luce dei principi sopra esposti non è fondato il motivo di opposizione secondo cui l'opposto non può pretendere la restituzione delle somme versate in esecuzione di un sentenza cassata senza rinvio. pagina 8 di 10 Gli opponenti tuttavia hanno sollevato anche un ulteriore motivo di opposizione.
Sin dall'atto di citazione hanno infatti eccepito l'erroneità dell'importo ingiunto deducendo che “la
Corte d'Appello di Venezia le ha quantificate in euro 6.850,00 per il primo grado ed in euro 6.600,00
per il secondo, oltre accessori, quindi in misura diversa da quella indicata nel ricorso monitorio: si
noti infatti come la Corte d'Appello abbia condannato gli appellanti alla restituzione della somma di
euro 8.5521,36, poi portata in compensazione con quella dovuta per spese legali di secondo grado. Se
si analizza il conteggio dell'Avv. Padovani in data 24.9.2018 (doc. n. 10), si può vedere come la nuova
quantificazione delle spese di primo grado operata dalla Corte d'Appello sia conforme a quella di
primo grado, salvi euro 39,52, mentre la somma oggetto di restituzione sia stata compensata con
quella dovuta per spese legali di secondo grado, salvi euro 545,49”.
In merito a quest'ultimo motivo di opposizione, l'opposto non ha preso espressa posizione ed anzi ha erroneamente dedotto che la controparte non avrebbe contestato l'importo e il pagamento.
Ebbene nel ricorso monitorio è depositato un assegno circolare di € 19.430,56 all'ordine di Parte_2
unitamente alla lettera accompagnatoria datata 28.6.2012 che tuttavia fa riferimento ad
[...]
un'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia in data 11.6.2012 e che pertanto non può certamente riferirsi alla sentenza n. 2463 del 2018 che, oltre ad aver riquantificato le spese di primo grado, ha liquidato quelle di secondo grado. Manda dunque la prova del pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo quale somma derivante dal pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza della
Corte d'Appello cassata.
L'opposizione va quindi accolta sotto questo profilo.
Non è invece fondata la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
A prescindere infatti da ogni più complessa valutazione circa il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente ad uno dei capi condannatori, è comunque pacifico che l'importo di €
pagina 9 di 10 8.5521,36 non è stato versato ma portato in compensazione con un importo non più dovuto e che quindi non deve essere restituito.
Tutto ciò premesso il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La reciproca soccombenza e la particolarità della vertenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande avanzate dagli opponenti
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, il 7.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5903/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ). C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall' Avv. Roberto Padovani, come da mandato in atti
Opponenti
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
Rappresentato e difeso dall' Avv. Arturo Lanza, come da mandato in atti.
Opposto
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per le parti opponenti , e , come da Parte_1 Parte_2 Parte_3
foglio di precisazione delle conclusioni dep. il 10/05/2025:
“Nel merito
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1848/2023 - n. 3517/2023 R.G. in data 23-26.6.2023.
Respingere tutte le domande svolte nei confronti di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
siccome infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
Condannare a restituire a , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
la somma di euro 9.084,70, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal 9.1.2019 al saldo.
In via subordinata
Disporre le compensazioni del caso tra le somme in ipotesi dovute dalle parti.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per la parte opposta come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni dep. 15/11/2024:
“Dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo l'ordinanza di rigetto
dell'istanza di ricusazione del Giudice per le ragioni addotte.
In subordine alla mancata pronuncia di estinzione del giudizio di opposizione
Dichiararsi inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile ogni avversa domanda e difesa.
Nel merito, in conseguenza del sopravvenuto pagamento, come dato atto, da parte degli ingiunti non
opponenti di quanto dovuto per capitale, spese ed interessi di cui all'ingiunzione del Tribunale di
Verona n. 1848/2023 del 26/06/2023, R.G. 3517/2023, accertarsi che, alla data della notifica
dell'ingiunzione opposta il ricorrente era in credito per i titoli dedotti, anche Controparte_1 pagina 2 di 10 nei confronti di ed in via solidale della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiunta per capitale, interessi e spese liquidate e dichiararsi infondata e respingersi l'opposizione
proposta.
Respingersi, altresì, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione in quanto infondata e, comunque,
dichiararsi le pretese di controparte prescritte.
In ogni caso condannarsi gli opponenti all'integrale rifusione delle competenze e spese di giudizio,
oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso monitorio, il sig. ha chiesto che venga ingiunto ai sigg.ri Controparte_1 Pt_1
, e di restituire le
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
somme versate dal ricorrente a titolo di spese legali, di primo e secondo grado così come liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia 2463/2018 pubbl. il 5.9.2018, poi cassata senza rinvio della
Corte di Cassazione con sentenza 22719 del 20922.
Con decreto ingiuntivo n. 1848/2023 - n. 3517/2023 R.G. – emesso in data 23-26.6.2023 ai sigg.ri
, e è stato Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
ingiunto il pagamento a favore di di € 20.015,57 oltre interessi e spese. Controparte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_4
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1848/2023 deducendo che la Corte
[...]
di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello “perché la domanda - dell'odierno ingiunto
- non poteva essere proposta ex art. 382 terzo comma c.p.c.”, che ai sensi dell' art. 385, II comma c.p.c., la Corte di Cassazione, nel momento in cui cassa senza rinvio, art. 382, III e IV comma, c.p.c.,
provvede sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio e l'opponente, con la richiesta monitoria, ha inammissibilmente richiesto che il Tribunale di Verona, in una sorta di nuovo quarto grado di giudizio pagina 3 di 10 dopo la Suprema Corte, si pronunci sulle spese pur essendo intervenuto provvedimento di cassazione senza rinvio. Gli opponenti hanno inoltre eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. In via riconvenzionale hanno infine chiesto la restituzione della somma di € 9.084,70 da loro versata in forza della sentenza della Corte d'Appello poi cassata.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 14/12/2023, il sig. ha Controparte_1
preliminarmente richiamato l'istanza per ricusazione del G.I. incaricato Dott. Persona_1
formulata ai sensi dell'art. 51, I co. n. 4 cpc in separato atto per avere, il giudice designato, già
conosciuto la controversia da cui è poi scaturita la condanna alle spese di lite dell'opposto. Ha quindi eccepito l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto ex art. 83
cpc per omessa notifica della procura alle liti nonché dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita/mediazione. Nel merito ha rappresentato che con la richiesta monitoria il dott. ha richiesto la restituzione di quanto versato essendo CP_1
venuto meno, con la cassazione della sentenza d'appello, il titolo che ha fondato il pagamento ed ha escluso che ciò costituisca una nuova e diversa regolamentazione delle spese dei giudizi di merito e/o una modifica di quello operato dalla Suprema Corte. Ha infine eccepito l'improcedibilità e inammissibilità della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 29/02/2024 il Giudice ha proposto alle parti di definire la lite con la corresponsione da parte degli attori al convenuto della somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 ed assegnato termine fino al 27 marzo 2024 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con ordinanza dep. il 03/04/2024, il Giudice, alla luce delle nuova circostanze rappresentate dal convenuto di essere stato interamente pagato da uno degli ingiunti, ha formulato una nuova proposta conciliativa consistente nella rinuncia degli opponenti alla opposizione a fronte di un parziale rimborso delle spese da loro sostenute, da parte del convenuto opposto, quantificabile in 5.000,00 euro ed a tal pagina 4 di 10 fine è stato assegnato alle parti termine fino al 30 aprile 2024 per il deposito di note di trattazione scritta nelle quali prendere posizione sulla predetta proposta.
In esito alla mancata adesione alla proposta formulata, con decreto dep. il 02/05/2024 il procedimento è
stato rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazioni alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con decreto dep. il 22/01/2025 il Presidente ha autorizzato l'astensione del dott. con Per_1
successiva nomina dell'odierna giudicante. Con provvedimento del 5.5.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti adottate come in premessa
* * *
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione ex art. 54 c.p.c.
In generale va premesso che “L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo
quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali,
sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il
diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di
inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del
ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto” (Cass.
1624 del 2022).
Nel caso di specie l'istanza di ricusazione è stata rigettata con provvedimento emesso in data antecedente alla prima udienza di comparizione del 29.2.2023, regolarmente tenutasi, e vi è stata alcuna sospensione del procedimento che, come precisato dalla Corte di Cassazione, non interviene automaticamente con presentazione dell'istanza di ricusazione.
Nel merito della vertenza, secondo quanto pacificamente emerso in giudizio, l'importo ingiunto è stato integralmente versato da uno degli ingiunti che non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. pagina 5 di 10 Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba comunque regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale e per tale motivo occorre procedere alla valutazione dei motivi di opposizione e delle domande del giudizio.
Prima di esaminare l'oggetto specifico dell'odierno contendere si ritiene opportuno ricostruire, dal punto di vista processuale, i giudizi che hanno visto contrapposte le odierne parti in causa e da cui traggono origine le domande di restituzione che le stesse nel presente giudizio si sono reciprocamente avanzate: da un lato la domanda di restituzione azionata in via monitoria dal delle spese di CP_1
lite liquidate con la sentenza di secondo grado e, dall'altra, la domanda restituzione azionata in via riconvenzionale dagli opponenti delle somme versate in seguito all'accoglimento del secondo di appello.
ha dapprima ottenuto un decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Trento che Controparte_1
è stato opposto dagli odierni attori e il relativo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è
concluso con la cancellazione della causa dal ruolo in esito all'adesione da parte di CP_1
all'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti.
Successivamente ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Verona gli Controparte_1
odierni attori, insieme ad altri, per ottenere il pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Trento revocato. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 452 del 2012 che ha rigettato le domande di e condannato il alle spese di lite quantificate in € Controparte_1 CP_1
6.826,32 oltre accessori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale degli odierni attori, con la condanna del medesimo al rimborso delle spese di lite di € 8.551,36 sostenute per il giudizio CP_1
avanti al Tribunale di Trento.
pagina 6 di 10 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona e la Corte d'Appello con Controparte_1
sentenza n. 2463 del 2018 ha rigettato il primo motivo di impugnazione confermando il rigetto della domanda di pagamento avanzata dal nel giudizio conclusosi con la sentenza 452/ 2012 e CP_1
condannato lo stesso alla rifusione delle spese di primo e secondo grado quantificate rispettivamente in
€ 6.850,00 oltre accessori e € 6.600 oltre accessori;
ha invece accolto il secondo motivo di appello e condannato la parte appellata (tra cui gli odierni opponenti) a restituire a la somma di € CP_1
8551,36 oltre interessi.
ha impugnato avanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello. La Corte di Cassazione, riqualificato la domanda avanzata da con sentenza n. CP_1
22710 del 2022 ha statuito che la domanda dell'odierno opposto non poteva essere proposta e che erroneamente tale profilo non era stato rilevato dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d'Appello.
In punto di spese ha ritenuto che le spese di lite dovessero compensarsi data la particolarità della situazione e considerato l'esercizio d'ufficio del potere della Corte.
Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di opposizione, è chiaro che la Corte di
Cassazione ha statuito sulle spese di lite disponendone la compensazione che deve intendersi estesa a tutti i gradi di giudizio.
Peraltro, in ogni caso “la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione
relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
annullata, a norma dell'art 389 c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a
tale titolo” (cfr. da ultimo Cass. 5314 del 2025).
L'art. 389 c.p.c. dispone che “le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra
conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione
senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.
pagina 7 di 10 Come chiarito dalla Corte di Cassazione “il diritto alle restituzioni nasce per effetto della cassazione
della sentenza e, dunque, da una vicenda processuale, ma è pur sempre inerente e collegato alla
vicenda sostanziale oggetto del giudizio cui si correlano le restituzioni, e che la norma dell'art. 389
c.p.c., là dove prevede che sia competente il giudice di rinvio in caso di cassazione con rinvio o quello
che ha emesso la sentenza impugnata, appare significativa dell'intenzione del legislatore di attribuire il
giudizio di restituzioni allo stesso giudice ufficio avanti al quale rispettivamente continua ad essere
giudicata o è stata giudicata la vicenda sostanziale oggetto della lite. Di modo che la competenza
prevista è, in realtà, esclusiva, anche se non perseguibile necessariamente, in caso di rinvio, con l'atto
di introduzione del giudizio di rinvio o all'interno del giudizio di rinvio, bensì anche con atto
autonomo. E la ragione dell'esclusività di tale competenza si può e si deve ravvisare nella circostanza
che il giudizio sulle restituzioni sia gestito da un giudice che è quello della fase processuale anteriore
alla cassazione (o, in caso di rimessione al primo giudice, quello della fase processuale cui il giudizio
viene riportata dalla cassazione). Ha aggiunto che "ammettere - sia pure nelle residuali ipotesi in cui
lo consente la giurisprudenza della Corte - la possibilità di persecuzione delle restituzioni dinanzi al
giudice ordinariamente competente, significherebbe, invece, consentire che la vicenda delle
restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al
quale il diritto alle restituzioni è sorto, non venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era
arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa” (Cass. 22359 del 2021).
Nel caso in esame l'eccezione d'incompetenza funzionale non è stata tempestivamente sollevata dagli opponenti né rilevata d'ufficio entro i termini di cui all' art. 38, comma 3, c.p.c. con conseguente radicamento della competenza avanti al tribunale di primo grado adito.
Passando quindi al merito della vertenza e alla luce dei principi sopra esposti non è fondato il motivo di opposizione secondo cui l'opposto non può pretendere la restituzione delle somme versate in esecuzione di un sentenza cassata senza rinvio. pagina 8 di 10 Gli opponenti tuttavia hanno sollevato anche un ulteriore motivo di opposizione.
Sin dall'atto di citazione hanno infatti eccepito l'erroneità dell'importo ingiunto deducendo che “la
Corte d'Appello di Venezia le ha quantificate in euro 6.850,00 per il primo grado ed in euro 6.600,00
per il secondo, oltre accessori, quindi in misura diversa da quella indicata nel ricorso monitorio: si
noti infatti come la Corte d'Appello abbia condannato gli appellanti alla restituzione della somma di
euro 8.5521,36, poi portata in compensazione con quella dovuta per spese legali di secondo grado. Se
si analizza il conteggio dell'Avv. Padovani in data 24.9.2018 (doc. n. 10), si può vedere come la nuova
quantificazione delle spese di primo grado operata dalla Corte d'Appello sia conforme a quella di
primo grado, salvi euro 39,52, mentre la somma oggetto di restituzione sia stata compensata con
quella dovuta per spese legali di secondo grado, salvi euro 545,49”.
In merito a quest'ultimo motivo di opposizione, l'opposto non ha preso espressa posizione ed anzi ha erroneamente dedotto che la controparte non avrebbe contestato l'importo e il pagamento.
Ebbene nel ricorso monitorio è depositato un assegno circolare di € 19.430,56 all'ordine di Parte_2
unitamente alla lettera accompagnatoria datata 28.6.2012 che tuttavia fa riferimento ad
[...]
un'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia in data 11.6.2012 e che pertanto non può certamente riferirsi alla sentenza n. 2463 del 2018 che, oltre ad aver riquantificato le spese di primo grado, ha liquidato quelle di secondo grado. Manda dunque la prova del pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo quale somma derivante dal pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza della
Corte d'Appello cassata.
L'opposizione va quindi accolta sotto questo profilo.
Non è invece fondata la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
A prescindere infatti da ogni più complessa valutazione circa il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente ad uno dei capi condannatori, è comunque pacifico che l'importo di €
pagina 9 di 10 8.5521,36 non è stato versato ma portato in compensazione con un importo non più dovuto e che quindi non deve essere restituito.
Tutto ciò premesso il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La reciproca soccombenza e la particolarità della vertenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande avanzate dagli opponenti
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, il 7.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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