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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/12/2024, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
- dr. Antonio Tricoli Presidente
- dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2023 promossa da:
(C.F: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. MACALUSO ANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Sciacca nella Via dei Platani n.
25,
RICORRENTE
Contro
, (C.F: , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), rappresentata e difesa per procura in atti dall' avv. SCARPINATI C.F._3
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sciacca (AG) nella Via Corso
Vittorio Emanuele n. 55;
CONVENUTA
Con l'intervento
Del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.11.2024 riportandosi ai rispettivi atti;
il Pubblico Ministero ha concluso come da visto del 21.11.2024;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2023 ha rappresentato: che il 28.07.2015 Parte_1
veniva emessa dal Tribunale di Sciacca, la sentenza n. 408/2015 che statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lo stesso e la sig.ra . Controparte_1
Che successivamente, all'esito del procedimento n. R.G. 261/2018, instauratosi a seguito di ricorso dello stesso per la rideterminazione del mantenimento dovuto per la figlia , Persona_1 il Tribunale, riduceva l'importo dovuto dal ricorrente in favore della figlia a titolo di mantenimento, portandolo da € 300,42 ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo il pagamento diretto in favore della figlia.
Il ricorrente, rappresentando che la figlia, di anni 24, è divenuta autosufficiente economicamente,
lavorando presso varie strutture turistico ricettive e, allegando una sua peggiorata condizione economica, chiedeva al Tribunale: “a parziale modifica della Sentenza di divorzio n. 408/2015 e
successivo Provvedimento di modifica emesso nel Proc. n. 261/2018, cron. 1295/2018, di eliminare
l'obbligo mantenimento in favore della figlia avendo la stessa raggiunto Persona_1 la propria indipendenza economica”.
Con decreto ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. del 23.11.2023 il Presidente ha designato il giudice relatore in persona della scrivente e fissato udienza di prima comparizione delle parti per il 20.2.2024.
Parte convenuta si è costituita il 9.2.2024, rilevando come manchino fatti nuovi Controparte_1
e sopravvenuti tali da configurarsi quali giustificati motivi di revisione delle condizioni relative al mantenimento della figlia;
la resistente infatti ha rappresentato come le condizioni economiche del siano migliorate e come, quanto alla figlia, la stessa non sia economicamente autonoma, Per_1
avendo, nelle stagioni 2022-2023, svolto lavori salutari “a chiamata” presso alcune strutture ricettive;
ha inoltre rappresentato che, la stessa, frequenta un corso di studi universitari, essendo iscritta presso l'Università telematica “Pegaso”.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria 473 bis 17 c.p.c. depositata il 15.2.2024 il ricorrente ha chiesto acquisirsi documentazione INPS relativa alla posizione lavorativa della figlia. All'udienza del 20.2.2024 venivano sentite le parti, personalmente presenti e la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 19.11.2024.
In tale data i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto il 21.11.2024.
Tanto premesso nel caso di specie risulta che la figlia maggiorenne, , si è Persona_1 attivata per la ricerca di un'occupazione essendo incontestato l'espletamento di una sua attività lavorativa nel settore turistico alberghiero nel 2022 e nel 2023, sebbene parte resistente abbia precisato che, tale attività, non consente alla stessa di conseguire un'indipendenza economica essendo svolta saltuariamente.
Risulta, inoltre, che la stessa sia iscritta all'università e che non abbia ultimato il percorso di studi.
Va inoltre tenuto conto del fatto che , data la sua età (24 anni), necessita Persona_1
presumibilmente ancora di tempo per ultimare il percorso di studi e di formazione.
Tanto evidenziato, il fatto che la figlia abbia una seppur limitata e saltuaria attività lavorativa è
elemento sopravvenuto e nuovo da tenere in considerazione ai fini della diminuzione del contributo economico dovuto dal ricorrente ma non anche ai fini della revoca dello stesso.
Coraggioso infatti, non ha dimostrato che la figlia abbia conseguito Parte_1 un'indipendenza economica, limitandosi sul punto a mere asserzioni prove di prova (Cass. civ.
10207/2017).
Quanto alle condizioni economiche, che il ricorrente ha riferito essere peggiorate dalla data di emissione del provvedimento di rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia, manca la prova di quanto asserito. In particolare nel provvedimento del Tribunale di Sciacca del
4.9.2018 veniva riportato che il al tempo percepiva il solo assegno di invalidità. Per_1
Tanto evidenziato, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene congruo ridurre la somma dovuta dal ricorrente in favore della figlia determinandola in € 200,00 mensili, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Le spese di lite stante l'esito della stessa vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede: dichiara tenuto a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
, convivente con la madre, attraverso il pagamento della somma mensile di euro 200,00, Persona_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie per come determinate nel provvedimento n. 1295 del 12.9.2018.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Sciacca nella camera di consiglio del 28/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
- dr. Antonio Tricoli Presidente
- dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2023 promossa da:
(C.F: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. MACALUSO ANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Sciacca nella Via dei Platani n.
25,
RICORRENTE
Contro
, (C.F: , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), rappresentata e difesa per procura in atti dall' avv. SCARPINATI C.F._3
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sciacca (AG) nella Via Corso
Vittorio Emanuele n. 55;
CONVENUTA
Con l'intervento
Del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.11.2024 riportandosi ai rispettivi atti;
il Pubblico Ministero ha concluso come da visto del 21.11.2024;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2023 ha rappresentato: che il 28.07.2015 Parte_1
veniva emessa dal Tribunale di Sciacca, la sentenza n. 408/2015 che statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lo stesso e la sig.ra . Controparte_1
Che successivamente, all'esito del procedimento n. R.G. 261/2018, instauratosi a seguito di ricorso dello stesso per la rideterminazione del mantenimento dovuto per la figlia , Persona_1 il Tribunale, riduceva l'importo dovuto dal ricorrente in favore della figlia a titolo di mantenimento, portandolo da € 300,42 ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo il pagamento diretto in favore della figlia.
Il ricorrente, rappresentando che la figlia, di anni 24, è divenuta autosufficiente economicamente,
lavorando presso varie strutture turistico ricettive e, allegando una sua peggiorata condizione economica, chiedeva al Tribunale: “a parziale modifica della Sentenza di divorzio n. 408/2015 e
successivo Provvedimento di modifica emesso nel Proc. n. 261/2018, cron. 1295/2018, di eliminare
l'obbligo mantenimento in favore della figlia avendo la stessa raggiunto Persona_1 la propria indipendenza economica”.
Con decreto ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. del 23.11.2023 il Presidente ha designato il giudice relatore in persona della scrivente e fissato udienza di prima comparizione delle parti per il 20.2.2024.
Parte convenuta si è costituita il 9.2.2024, rilevando come manchino fatti nuovi Controparte_1
e sopravvenuti tali da configurarsi quali giustificati motivi di revisione delle condizioni relative al mantenimento della figlia;
la resistente infatti ha rappresentato come le condizioni economiche del siano migliorate e come, quanto alla figlia, la stessa non sia economicamente autonoma, Per_1
avendo, nelle stagioni 2022-2023, svolto lavori salutari “a chiamata” presso alcune strutture ricettive;
ha inoltre rappresentato che, la stessa, frequenta un corso di studi universitari, essendo iscritta presso l'Università telematica “Pegaso”.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria 473 bis 17 c.p.c. depositata il 15.2.2024 il ricorrente ha chiesto acquisirsi documentazione INPS relativa alla posizione lavorativa della figlia. All'udienza del 20.2.2024 venivano sentite le parti, personalmente presenti e la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 19.11.2024.
In tale data i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto il 21.11.2024.
Tanto premesso nel caso di specie risulta che la figlia maggiorenne, , si è Persona_1 attivata per la ricerca di un'occupazione essendo incontestato l'espletamento di una sua attività lavorativa nel settore turistico alberghiero nel 2022 e nel 2023, sebbene parte resistente abbia precisato che, tale attività, non consente alla stessa di conseguire un'indipendenza economica essendo svolta saltuariamente.
Risulta, inoltre, che la stessa sia iscritta all'università e che non abbia ultimato il percorso di studi.
Va inoltre tenuto conto del fatto che , data la sua età (24 anni), necessita Persona_1
presumibilmente ancora di tempo per ultimare il percorso di studi e di formazione.
Tanto evidenziato, il fatto che la figlia abbia una seppur limitata e saltuaria attività lavorativa è
elemento sopravvenuto e nuovo da tenere in considerazione ai fini della diminuzione del contributo economico dovuto dal ricorrente ma non anche ai fini della revoca dello stesso.
Coraggioso infatti, non ha dimostrato che la figlia abbia conseguito Parte_1 un'indipendenza economica, limitandosi sul punto a mere asserzioni prove di prova (Cass. civ.
10207/2017).
Quanto alle condizioni economiche, che il ricorrente ha riferito essere peggiorate dalla data di emissione del provvedimento di rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia, manca la prova di quanto asserito. In particolare nel provvedimento del Tribunale di Sciacca del
4.9.2018 veniva riportato che il al tempo percepiva il solo assegno di invalidità. Per_1
Tanto evidenziato, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene congruo ridurre la somma dovuta dal ricorrente in favore della figlia determinandola in € 200,00 mensili, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Le spese di lite stante l'esito della stessa vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede: dichiara tenuto a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
, convivente con la madre, attraverso il pagamento della somma mensile di euro 200,00, Persona_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie per come determinate nel provvedimento n. 1295 del 12.9.2018.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Sciacca nella camera di consiglio del 28/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli