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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10090 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione e divorzio ai sensi dell'art 473 bis 49 c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Las Arenas 8/B Chalet 8, Escobebo De Camargo, Spagna, c. f.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cammisa, C.F._1
c.f. , presso il cui studio in Giugliano in Campania CodiceFiscale_2
(Na) alla Strada Statale 7 bis km 18600, elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
1 E
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._3
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 20.05.2025, presente il solo procuratore del ricorrente si riportava ai propri scritti e alla documentazione versata agli atti, e chiedeva assegnarsi la causa in decisione con vittoria di spese.
Il PM apponeva il visto in data 08.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c depositato in data 09.12.2024, il ricorrente premesso di aver contratto matrimonio in Casoria Parte_1
(NA) il 29.06.1987 con , dalla cui unione nascevano i figli: CP_1 Per_1
Per_ (a Napoli il 9.12.1987) e (a Napoli il 5.01.1993), e dedotta una crisi
[...]
coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione dei coniugi, senza statuizioni accessorie e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti del 20.05.2025 nessuno compariva per la resistente sebbene ritualmente citata e, non potendo pertanto esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice procedeva al libero interrogatorio del ricorrente il quale si riportava al ricorso: non essendovi provvedimenti provvisori da adottare o
2 richieste istruttorie, sulle conclusioni di cui in epigrafe, assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente CP_1
citata e non comparsa.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Non vi sono richieste accessorie.
Il ricorrente ha avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo per il prosieguo.
Ai sensi dell'art. 191 cc va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione, ogni contraria
3 istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il CP_1
16.10.1962, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Casoria (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n.74 parte 2 serie A- anno 1987, Vol. M);
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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