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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 790/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Omoretti Pezzotti (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. 689/1981, lavoro/prev. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente depositava tempestivamente una nota conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il
9 maggio 2022), conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l' di Controparte_2
Brescia, siccome impugnava l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000100445, prot. 1500.26/03/2022.0173106, a lei notificata in data 12 aprile CP_1
2022, con la quale le era intimato di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00, nella sua qualità di legale rappresentante - responsabile della società “Alfa Etichette di AR NA & C. s.n.c.”, siccome era stata riscontrata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il mese di dicembre 2012 e i mesi di febbraio e marzo 2013, a seguito di atto di accertamento n. 1500.24/05/2017.0156791 del 29 maggio 2017. CP_1
Più precisamente, la ricorrente asseriva che:
- la società “Alfa Etichette di AR NA & C. s.n.c.” era stata costituita il 25 settembre 1985 in ambito familiare. Infatti, ne erano soci, oltre alla ricorrente, suo padre , sua sorella Persona_1 Controparte_3
e sua madre AR NA;
[...]
- da sempre era estranea alla gestione dell'impresa, cui Parte_1 partecipava solo per assecondare i desideri dei genitori. In realtà essa, laureata in medicina e chirurgia, svolgeva sempre e soltanto la professione di medico, come risultava dall'iscrizione all'albo dei medici di Brescia, sin dal 22 aprile 1997 (doc. 2);
2 - alla morte del padre , avvenuta il 5 novembre 1998, le Persona_1 quote societarie erano ripartite pro quota tra i rimanenti soci. Da quel momento, deceduto il socio fondatore, l'amministrazione era stata appannaggio esclusivo dalla sorella Controparte_3 personalmente e autonomamente, stante anche l'età avanzata di AR
NA;
- la ricorrente non si era mai interessata della società, da cui nulla percepiva neppure in termini di utili. Essa era stata tenuta all'oscuro dello stato di dissesto finanziario in cui versava l'ente dalla sorella Controparte_3
che per anni taceva le reali condizioni economiche a lei e alla
[...] loro madre;
- appresa la verità, la società era messa in liquidazione ed era nominato liquidatore , per atto notarile 4 dicembre 2012 Controparte_3 redatto dal notaio (doc. 3 e doc. 4); Persona_2
- negli anni successivi la ricorrente era raggiunta da una serie di procedimenti giudiziari, proprio in quanto socia della ditta di famiglia, tra cui un procedimento penale per omesso versamento delle ritenute previdenziali - da cui era assolta sia in primo, sia in secondo grado - e un procedimento per distrazione di scritture contabili, che sfociava in decreto di archiviazione;
- con atto del 16 luglio 2014 del notaio (n.
9.104 repertorio e n. Persona_2
5.515 raccolta ) cedeva le proprie quote nominali di euro Parte_1
16.113,46 a AR NA al prezzo simbolico di € 100,00 (doc. 5).
La ricorrente protestava di non avere responsabilità, in quanto estranea alla commissione dell'illecito di mancato versamento delle ritenute previdenziali.
Inoltre, lamentava l'omessa notificazione degli atti di contestazione delle violazioni di norme di legge, donde nullità del provvedimento gravato
(ordinanza - ingiunzione n. OI - 000100445, all. 1).
Infine, eccepiva la prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
3 In via preliminare e cautelare: disporsi la sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000100445 protocollo CP_1
1500.26/03/2022.0173106 con conferma del provvedimento di sospensione in sede di prima udienza ricorrendo il fumus bonis iuris ed il periculum in mora.
In via principale nel merito: dichiarare nullo e/o annullare, revocare e comunque dichiarare priva di effetti l'impugnata ordinanza-ingiunzione n.
OI-000100445 protocollo 1500.26/03/2022.0173106 per i motivi di CP_1 cui in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali.
In via subordinata nel merito: nel caso di rigetto della presente opposizione, si chiede di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria nel minor importo di cui all'art. 2 comma 1 bis L. 463/1983 ai sensi dell'art.
11 L. 689/1981 e/o disporre la remissione in termini per il pagamento in misura ridotta della stessa e/o ammettere la ricorrente alla rateizzazione, con rifusione di spese e compensi professionali>.
2. Con comparsa depositata il 24 ottobre 2022 si costituiva l' e CP_1 rappresentava che:
- l'ordinanza - ingiunzione opposta conseguiva all'accertamento di violazione con protocollo 1500.24/05/2017.0156791, emesso il 24 CP_1 maggio 2017, notificato il 29 maggio 2017 (cfr. doc. 3 e doc. 4), con cui si contestava l'omesso versamento da parte della società “Alfa Etichette di
AR NA & C. s.n.c.” di quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti, riferite ai periodi mensili di dicembre 2012, febbraio e marzo
2013, sia alla data della notifica, sia nei tre mesi successivi (doc. 7);
- per i medesimi periodi di omissione erano stati spiccati gli avvisi di addebito n. 32220140002268861000 (doc. 5) e n. 32220130004277880000
(doc. 6);
- i dipendenti interessati risultavano dall'allegato elenco sub doc. 8 e le quote a carico erano state indicate dallo stesso datore di lavoro nelle relative denunce mensili Pt_2
4 - le quote non erano mai state pagate;
- poiché la ricorrente non aveva provveduto al pagamento nei 30 giorni dalla contestazione della violazione, l' - sede di Brescia aveva emesso CP_1
l'ordinanza- ingiunzione opposta n. OI - 000100445, notificata alla donna in data 12 aprile 2022;
- era cessata dalla carica di amministratore in data 12 ottobre 2012 CP_3
e, in data 22 luglio 2014, dalla carica di socio, come risultava dalla visura camerale.
Parte resistente richiamava la normativa applicabile alla fattispecie e, in particolare, l'art. 3 l. 689/1981 e gli artt. 2291 e ss. c.c.
Affermava che aveva tenuto una condotta negligente, Parte_1 imprudente e imperita, che aveva condotto alla consumazione dell'illecito per colpa.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
previa immediata revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione o della riscossione del ruolo e/o dell'esecutività provvisoria dell'avviso, adottato con decreto inaudita altera parte illegittimo, per insussistenza dei presupposti di legge voglia codesto Giudice del Lavoro, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto>.
3. Alla prima udienza 3 novembre 2022 parte ricorrente ribadiva le eccezioni di prescrizione e di nullità della notificazione dell'accertamento poiché il doc. 4 era relativo non alla ricorrente, ma a sua sorella CP_1
; disconosceva la firma apposta al doc. 4. Controparte_3
Il difensore di comunicava che essa aveva avviato la Parte_1 procedura di sovraindebitamento e chiedeva di essere autorizzata a depositare documentazione in merito.
5 Il patrono dell'ente previdenziale rilevava che la procedura di sovraindebitamento non poteva riguardare crediti per sanzioni amministrative e insisteva sulla validità delle notificazioni.
Nel prosieguo, era depositata dalla ricorrente documentazione comprovante la sua ammissione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. n. 3/2012, con sentenza del Tribunale di
Brescia 7 agosto 2023, n. 218/2023.
4. Con memoria 8 gennaio 2024 l depositava atto di CP_1 rideterminazione della sanzione amministrativa oggetto di causa ai sensi dello jus superveniens di cui all'art. 23 d.l. n. 48/2023, nella misura di euro
1.718,10; si precisava che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio poteva essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con pagamento in misura ridotta di euro
859,05, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
5. All'udienza 15 settembre 2025 il difensore della ricorrente esponeva che, nelle more, l'ente previdenziale aveva formulato domanda tardiva di ammissione alla procedura di sovraindebitamento (n. 108/2023, liquidazione controllata già definita dal Tribunale di Brescia - Quarta
Sezione Civile) per euro 859,05, che era stata accolta in data 18 luglio 2025.
A questo punto, formulava proposta di rinuncia agli atti reciproca per cessazione della materia del contendere.
Parte resistente si opponeva.
6. In vista dell'udienza di discussione, svolta in trattazione scritta ex art. 127
- ter c.p.c. il 20 novembre 2025, il patrono di depositava CP_3 tempestivamente una nota finale, in cui ribadiva le conclusioni già formulate e insisteva per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6 6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di cui in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Un primo rilievo: la ricorrente non ha in alcun modo contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alla sanzione amministrativa oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' ovvero CP_1 ha posto in dubbio la loro corretta imputazione alla società “Alfa Etichette di
AR NA & C. s.n.c.”.
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
8. Ciò posto, ai fini della decisione si applica il principio della ragione più liquida.
Rileva la Decidente che non era fornita prova dall'ente impositore della corretta e tempestiva notificazione dell'atto presupposto emanato il 24 maggio 2017 dall' n. prot. 1500.24/05/2017.0156791, intestato a CP_1
, in qualità di rappresentante legale della società “Alfa Parte_1
Etichette di AR NA & C. s.n.c.”, di cui al doc. 3 fasc. resistente.
Si tratta, come recita l'oggetto, di Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)>, con il quale era contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
7 con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
L'opponente si doleva della mancata ricezione di questo documento.
Orbene, l' versava in atti quale prova della notificazione solo la CP_1 cartolina di ricevimento della raccomandata A./R., inviata a mezzo del servizio postale, in cui era indicata come destinataria non la ricorrente, bensì la sorella (cfr. doc. 4 fasc. resistente). Controparte_3
Null'altro era prodotto dalla resistente, nonostante le puntuali censure di
, la quale tempestivamente, alla prima udienza, Parte_1 disconosceva la sottoscrizione apposta sulla cartolina come propria, evidenziava che l'atto era indirizzato a soggetto diverso da sé stessa e che, in ogni caso, era stato ricevuto da parte della sorella, alla quale si era rivolto in via esclusiva.
Ritiene allora la Giudice che non sia stato assolto l'onere della prova circa la corretta informazione della debitrice in merito agli estremi della violazione a lei ascritta.
Ciò si riverbera sull'ordinanza - ingiunzione opposta, quale atto consequenziale collegato, in forza del consolidato principio sancito dalla
Suprema Corte, secondo cui In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare
8 cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza
o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa> - Cass., S.U., sentenza n.
5791 del 4 marzo 2008 (Rv. 602254 - 01), confermata a più riprese anche di recente dalle Sezioni singole, in particolare, ex multis, da Sez. 5, ordinanza n. 1144 del 18 gennaio 2018 (Rv. 646699 - 01).
Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato.
Ma vi è di più.
L' non ha altrimenti provato l'interruzione del termine di CP_1 prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 28 l. 689/1981, che è spirato in quanto i crediti previdenziali risalgono agli anni 2012 e 2013 (sul che si vedano gli avvisi di accertamento agli atti, n. 322 2013 00042778 80 000 del 21 dicembre 2013 e n. 322 2014 00022688 61 000 del 24 settembre
2014, di cui agli all. 5 e 5 b fasc. resist.).
Infine, per completezza si osserva che la pretesa dell'ente è sconfessata anche nel merito.
Da un lato, si rimarca che sin dal 4 ottobre 2012 la società “Alfa Etichette di
AR NA & C. s.n.c.” era posta in liquidazione ed era nominato liquidatore il socio con iscrizione il 10 Controparte_3 ottobre 2012 nel Registro delle Imprese - cfr. atto notarile doc. 3 fasc. ricorrente e visura storica dell'impresa C.C.I.A.A., doc. 9 fasc. resistente.
Si rammenta che, in base alla specifica disposizione applicabile per la società in nome collettivo di cui all'art. 2310 c.c., Dall'iscrizione della nomina dei
9 liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori>. I poteri loro attribuiti sono delineati, in forza del generale rinvio alle norme sulla società semplice effettuato dall'art. 2293 c.c. per tutto quanto non espressamente previsto per la s.n.c., dall'art. 2276 c.c., la cui rubrica recita obblighi e responsabilità dei liquidatori>: secondo questa norma i loro obblighi e responsabilità sono regolati dalle disposizioni previste per gli amministratori (artt. 2257 e ss. c.c.).
Perciò, nel caso di specie l'unico responsabile dell'illecito per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali va individuato nel liquidatore, , nominato e iscritto nel Registro Controparte_3 delle Imprese (rispettivamente in data 4 e 10 ottobre 2012) prima che insorgessero i crediti previdenziali per cui è causa (dicembre 2012, febbraio e marzo 2013).
Dall'altro lato, come dimostrato per tabulas in forza delle importanti acquisizioni documentali avvenute nel corso del processo, la ricorrente si è avvalsa della procedura c.d. di sovraindebitamento e con sentenza del
Tribunale di Brescia n. 218 del 7 agosto 2023, pubblicata il giorno successivo, è stata dichiarata aperta la liquidazione controllata (cfr. doc. 17 fasc. ricorr.).
Il debito de quo - per l'intero importo di € 20.000,00 - è stato inserito nella ricostruzione delle passività a carico della stessa ai fini della presentazione della domanda di liquidazione (cfr. doc. 18 fasc. ricorr.) e l' ha CP_1 ottenuto l'insinuazione tardiva, per il minor importo di euro 1.718,10.
Come riconosciuto dalla Corte di Cassazione [sentenza n. 4844 dell'11 marzo
2016 (Rv. 639011 - 01)], I debiti previdenziali, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro, sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa di quest'ultimo, costituendone una necessaria conseguenza, sicché non sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 l. fall.>.
10 Pertanto, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente sono medio tempore divenuti inesigibili nei confronti di . Parte_1
9. Da ultimo, si ricorda che, come precisa la Corte di Cassazione,
Sez. 1, sentenza n. 5277 del 7 marzo 2007 (Rv. 595705 - 01), Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi>.
Nella vicenda in esame, è stato posto in discussione il ruolo fattivo di per tutta la vita dell'impresa, in quanto la sua qualità di Parte_1 socia non è idonea a determinare una responsabilità in re ipsa, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza [si veda, in particolare, Cass.
Civ., Sez. Lav., sentenza n. 10448 del 23 ottobre 1997 (Rv. 509190 - 01)].
Ritiene la Giudice che quanto esposto in precedenza denoti il mancato esercizio da parte di dei poteri gestori della società. Parte_1
Conformi, sul punto, le conclusioni cui perveniva il Tribunale di Brescia,
Seconda Sezione Penale, con sentenza n. 3109 del 30 settembre 2013, che assolveva (e sua madre AR NA) con formula piena - Parte_1 per non aver commesso il fatto> - per il contestato reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente agli anni
2007-2008 (cfr. doc. 6 fasc. ricorr.), confermata dalla Corte di Appello di
Brescia, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 2132 del 5 maggio 2014 (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.), in quanto si riconosceva che alla sola Controparte_3
sorella dell'opponente, il ruolo di effettiva amministratrice della
[...] società.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate l'ordinanza - ingiunzione impugnata va annullata.
11 10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su sole questioni in diritto, si applicano i parametri forensi minimi cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.697,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000100445 emessa dall' CP_1 nei confronti di;
Parte_1
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.697,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Omoretti Pezzotti (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. 689/1981, lavoro/prev. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente depositava tempestivamente una nota conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il
9 maggio 2022), conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l' di Controparte_2
Brescia, siccome impugnava l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000100445, prot. 1500.26/03/2022.0173106, a lei notificata in data 12 aprile CP_1
2022, con la quale le era intimato di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00, nella sua qualità di legale rappresentante - responsabile della società “Alfa Etichette di AR NA & C. s.n.c.”, siccome era stata riscontrata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il mese di dicembre 2012 e i mesi di febbraio e marzo 2013, a seguito di atto di accertamento n. 1500.24/05/2017.0156791 del 29 maggio 2017. CP_1
Più precisamente, la ricorrente asseriva che:
- la società “Alfa Etichette di AR NA & C. s.n.c.” era stata costituita il 25 settembre 1985 in ambito familiare. Infatti, ne erano soci, oltre alla ricorrente, suo padre , sua sorella Persona_1 Controparte_3
e sua madre AR NA;
[...]
- da sempre era estranea alla gestione dell'impresa, cui Parte_1 partecipava solo per assecondare i desideri dei genitori. In realtà essa, laureata in medicina e chirurgia, svolgeva sempre e soltanto la professione di medico, come risultava dall'iscrizione all'albo dei medici di Brescia, sin dal 22 aprile 1997 (doc. 2);
2 - alla morte del padre , avvenuta il 5 novembre 1998, le Persona_1 quote societarie erano ripartite pro quota tra i rimanenti soci. Da quel momento, deceduto il socio fondatore, l'amministrazione era stata appannaggio esclusivo dalla sorella Controparte_3 personalmente e autonomamente, stante anche l'età avanzata di AR
NA;
- la ricorrente non si era mai interessata della società, da cui nulla percepiva neppure in termini di utili. Essa era stata tenuta all'oscuro dello stato di dissesto finanziario in cui versava l'ente dalla sorella Controparte_3
che per anni taceva le reali condizioni economiche a lei e alla
[...] loro madre;
- appresa la verità, la società era messa in liquidazione ed era nominato liquidatore , per atto notarile 4 dicembre 2012 Controparte_3 redatto dal notaio (doc. 3 e doc. 4); Persona_2
- negli anni successivi la ricorrente era raggiunta da una serie di procedimenti giudiziari, proprio in quanto socia della ditta di famiglia, tra cui un procedimento penale per omesso versamento delle ritenute previdenziali - da cui era assolta sia in primo, sia in secondo grado - e un procedimento per distrazione di scritture contabili, che sfociava in decreto di archiviazione;
- con atto del 16 luglio 2014 del notaio (n.
9.104 repertorio e n. Persona_2
5.515 raccolta ) cedeva le proprie quote nominali di euro Parte_1
16.113,46 a AR NA al prezzo simbolico di € 100,00 (doc. 5).
La ricorrente protestava di non avere responsabilità, in quanto estranea alla commissione dell'illecito di mancato versamento delle ritenute previdenziali.
Inoltre, lamentava l'omessa notificazione degli atti di contestazione delle violazioni di norme di legge, donde nullità del provvedimento gravato
(ordinanza - ingiunzione n. OI - 000100445, all. 1).
Infine, eccepiva la prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
3 In via preliminare e cautelare: disporsi la sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000100445 protocollo CP_1
1500.26/03/2022.0173106 con conferma del provvedimento di sospensione in sede di prima udienza ricorrendo il fumus bonis iuris ed il periculum in mora.
In via principale nel merito: dichiarare nullo e/o annullare, revocare e comunque dichiarare priva di effetti l'impugnata ordinanza-ingiunzione n.
OI-000100445 protocollo 1500.26/03/2022.0173106 per i motivi di CP_1 cui in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali.
In via subordinata nel merito: nel caso di rigetto della presente opposizione, si chiede di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria nel minor importo di cui all'art. 2 comma 1 bis L. 463/1983 ai sensi dell'art.
11 L. 689/1981 e/o disporre la remissione in termini per il pagamento in misura ridotta della stessa e/o ammettere la ricorrente alla rateizzazione, con rifusione di spese e compensi professionali>.
2. Con comparsa depositata il 24 ottobre 2022 si costituiva l' e CP_1 rappresentava che:
- l'ordinanza - ingiunzione opposta conseguiva all'accertamento di violazione con protocollo 1500.24/05/2017.0156791, emesso il 24 CP_1 maggio 2017, notificato il 29 maggio 2017 (cfr. doc. 3 e doc. 4), con cui si contestava l'omesso versamento da parte della società “Alfa Etichette di
AR NA & C. s.n.c.” di quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti, riferite ai periodi mensili di dicembre 2012, febbraio e marzo
2013, sia alla data della notifica, sia nei tre mesi successivi (doc. 7);
- per i medesimi periodi di omissione erano stati spiccati gli avvisi di addebito n. 32220140002268861000 (doc. 5) e n. 32220130004277880000
(doc. 6);
- i dipendenti interessati risultavano dall'allegato elenco sub doc. 8 e le quote a carico erano state indicate dallo stesso datore di lavoro nelle relative denunce mensili Pt_2
4 - le quote non erano mai state pagate;
- poiché la ricorrente non aveva provveduto al pagamento nei 30 giorni dalla contestazione della violazione, l' - sede di Brescia aveva emesso CP_1
l'ordinanza- ingiunzione opposta n. OI - 000100445, notificata alla donna in data 12 aprile 2022;
- era cessata dalla carica di amministratore in data 12 ottobre 2012 CP_3
e, in data 22 luglio 2014, dalla carica di socio, come risultava dalla visura camerale.
Parte resistente richiamava la normativa applicabile alla fattispecie e, in particolare, l'art. 3 l. 689/1981 e gli artt. 2291 e ss. c.c.
Affermava che aveva tenuto una condotta negligente, Parte_1 imprudente e imperita, che aveva condotto alla consumazione dell'illecito per colpa.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
previa immediata revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione o della riscossione del ruolo e/o dell'esecutività provvisoria dell'avviso, adottato con decreto inaudita altera parte illegittimo, per insussistenza dei presupposti di legge voglia codesto Giudice del Lavoro, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto>.
3. Alla prima udienza 3 novembre 2022 parte ricorrente ribadiva le eccezioni di prescrizione e di nullità della notificazione dell'accertamento poiché il doc. 4 era relativo non alla ricorrente, ma a sua sorella CP_1
; disconosceva la firma apposta al doc. 4. Controparte_3
Il difensore di comunicava che essa aveva avviato la Parte_1 procedura di sovraindebitamento e chiedeva di essere autorizzata a depositare documentazione in merito.
5 Il patrono dell'ente previdenziale rilevava che la procedura di sovraindebitamento non poteva riguardare crediti per sanzioni amministrative e insisteva sulla validità delle notificazioni.
Nel prosieguo, era depositata dalla ricorrente documentazione comprovante la sua ammissione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. n. 3/2012, con sentenza del Tribunale di
Brescia 7 agosto 2023, n. 218/2023.
4. Con memoria 8 gennaio 2024 l depositava atto di CP_1 rideterminazione della sanzione amministrativa oggetto di causa ai sensi dello jus superveniens di cui all'art. 23 d.l. n. 48/2023, nella misura di euro
1.718,10; si precisava che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio poteva essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con pagamento in misura ridotta di euro
859,05, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
5. All'udienza 15 settembre 2025 il difensore della ricorrente esponeva che, nelle more, l'ente previdenziale aveva formulato domanda tardiva di ammissione alla procedura di sovraindebitamento (n. 108/2023, liquidazione controllata già definita dal Tribunale di Brescia - Quarta
Sezione Civile) per euro 859,05, che era stata accolta in data 18 luglio 2025.
A questo punto, formulava proposta di rinuncia agli atti reciproca per cessazione della materia del contendere.
Parte resistente si opponeva.
6. In vista dell'udienza di discussione, svolta in trattazione scritta ex art. 127
- ter c.p.c. il 20 novembre 2025, il patrono di depositava CP_3 tempestivamente una nota finale, in cui ribadiva le conclusioni già formulate e insisteva per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6 6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di cui in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Un primo rilievo: la ricorrente non ha in alcun modo contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alla sanzione amministrativa oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' ovvero CP_1 ha posto in dubbio la loro corretta imputazione alla società “Alfa Etichette di
AR NA & C. s.n.c.”.
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
8. Ciò posto, ai fini della decisione si applica il principio della ragione più liquida.
Rileva la Decidente che non era fornita prova dall'ente impositore della corretta e tempestiva notificazione dell'atto presupposto emanato il 24 maggio 2017 dall' n. prot. 1500.24/05/2017.0156791, intestato a CP_1
, in qualità di rappresentante legale della società “Alfa Parte_1
Etichette di AR NA & C. s.n.c.”, di cui al doc. 3 fasc. resistente.
Si tratta, come recita l'oggetto, di Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)>, con il quale era contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
7 con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
L'opponente si doleva della mancata ricezione di questo documento.
Orbene, l' versava in atti quale prova della notificazione solo la CP_1 cartolina di ricevimento della raccomandata A./R., inviata a mezzo del servizio postale, in cui era indicata come destinataria non la ricorrente, bensì la sorella (cfr. doc. 4 fasc. resistente). Controparte_3
Null'altro era prodotto dalla resistente, nonostante le puntuali censure di
, la quale tempestivamente, alla prima udienza, Parte_1 disconosceva la sottoscrizione apposta sulla cartolina come propria, evidenziava che l'atto era indirizzato a soggetto diverso da sé stessa e che, in ogni caso, era stato ricevuto da parte della sorella, alla quale si era rivolto in via esclusiva.
Ritiene allora la Giudice che non sia stato assolto l'onere della prova circa la corretta informazione della debitrice in merito agli estremi della violazione a lei ascritta.
Ciò si riverbera sull'ordinanza - ingiunzione opposta, quale atto consequenziale collegato, in forza del consolidato principio sancito dalla
Suprema Corte, secondo cui In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare
8 cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza
o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa> - Cass., S.U., sentenza n.
5791 del 4 marzo 2008 (Rv. 602254 - 01), confermata a più riprese anche di recente dalle Sezioni singole, in particolare, ex multis, da Sez. 5, ordinanza n. 1144 del 18 gennaio 2018 (Rv. 646699 - 01).
Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato.
Ma vi è di più.
L' non ha altrimenti provato l'interruzione del termine di CP_1 prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 28 l. 689/1981, che è spirato in quanto i crediti previdenziali risalgono agli anni 2012 e 2013 (sul che si vedano gli avvisi di accertamento agli atti, n. 322 2013 00042778 80 000 del 21 dicembre 2013 e n. 322 2014 00022688 61 000 del 24 settembre
2014, di cui agli all. 5 e 5 b fasc. resist.).
Infine, per completezza si osserva che la pretesa dell'ente è sconfessata anche nel merito.
Da un lato, si rimarca che sin dal 4 ottobre 2012 la società “Alfa Etichette di
AR NA & C. s.n.c.” era posta in liquidazione ed era nominato liquidatore il socio con iscrizione il 10 Controparte_3 ottobre 2012 nel Registro delle Imprese - cfr. atto notarile doc. 3 fasc. ricorrente e visura storica dell'impresa C.C.I.A.A., doc. 9 fasc. resistente.
Si rammenta che, in base alla specifica disposizione applicabile per la società in nome collettivo di cui all'art. 2310 c.c., Dall'iscrizione della nomina dei
9 liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori>. I poteri loro attribuiti sono delineati, in forza del generale rinvio alle norme sulla società semplice effettuato dall'art. 2293 c.c. per tutto quanto non espressamente previsto per la s.n.c., dall'art. 2276 c.c., la cui rubrica recita obblighi e responsabilità dei liquidatori>: secondo questa norma i loro obblighi e responsabilità sono regolati dalle disposizioni previste per gli amministratori (artt. 2257 e ss. c.c.).
Perciò, nel caso di specie l'unico responsabile dell'illecito per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali va individuato nel liquidatore, , nominato e iscritto nel Registro Controparte_3 delle Imprese (rispettivamente in data 4 e 10 ottobre 2012) prima che insorgessero i crediti previdenziali per cui è causa (dicembre 2012, febbraio e marzo 2013).
Dall'altro lato, come dimostrato per tabulas in forza delle importanti acquisizioni documentali avvenute nel corso del processo, la ricorrente si è avvalsa della procedura c.d. di sovraindebitamento e con sentenza del
Tribunale di Brescia n. 218 del 7 agosto 2023, pubblicata il giorno successivo, è stata dichiarata aperta la liquidazione controllata (cfr. doc. 17 fasc. ricorr.).
Il debito de quo - per l'intero importo di € 20.000,00 - è stato inserito nella ricostruzione delle passività a carico della stessa ai fini della presentazione della domanda di liquidazione (cfr. doc. 18 fasc. ricorr.) e l' ha CP_1 ottenuto l'insinuazione tardiva, per il minor importo di euro 1.718,10.
Come riconosciuto dalla Corte di Cassazione [sentenza n. 4844 dell'11 marzo
2016 (Rv. 639011 - 01)], I debiti previdenziali, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro, sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa di quest'ultimo, costituendone una necessaria conseguenza, sicché non sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 l. fall.>.
10 Pertanto, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente sono medio tempore divenuti inesigibili nei confronti di . Parte_1
9. Da ultimo, si ricorda che, come precisa la Corte di Cassazione,
Sez. 1, sentenza n. 5277 del 7 marzo 2007 (Rv. 595705 - 01), Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi>.
Nella vicenda in esame, è stato posto in discussione il ruolo fattivo di per tutta la vita dell'impresa, in quanto la sua qualità di Parte_1 socia non è idonea a determinare una responsabilità in re ipsa, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza [si veda, in particolare, Cass.
Civ., Sez. Lav., sentenza n. 10448 del 23 ottobre 1997 (Rv. 509190 - 01)].
Ritiene la Giudice che quanto esposto in precedenza denoti il mancato esercizio da parte di dei poteri gestori della società. Parte_1
Conformi, sul punto, le conclusioni cui perveniva il Tribunale di Brescia,
Seconda Sezione Penale, con sentenza n. 3109 del 30 settembre 2013, che assolveva (e sua madre AR NA) con formula piena - Parte_1 per non aver commesso il fatto> - per il contestato reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente agli anni
2007-2008 (cfr. doc. 6 fasc. ricorr.), confermata dalla Corte di Appello di
Brescia, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 2132 del 5 maggio 2014 (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.), in quanto si riconosceva che alla sola Controparte_3
sorella dell'opponente, il ruolo di effettiva amministratrice della
[...] società.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate l'ordinanza - ingiunzione impugnata va annullata.
11 10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su sole questioni in diritto, si applicano i parametri forensi minimi cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.697,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000100445 emessa dall' CP_1 nei confronti di;
Parte_1
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.697,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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